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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 5013/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti LO GIUDICE MARCO, SERINO LUIGI)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(dott.ssa BONURA MARIA LETIZIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 09/04/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il , in persona del alla Controparte_1 Controparte_2 rifusione delle spese di lite, che si liquidano in favore del ricorrente in euro 1.698,50, oltre spese generali, IVA e CPA, e si distraggono in favore degli avv.ti LO GIUDICE MARCO e SERINO
LUIGI.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.4.2023, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il
[...]
chiedendo «Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del Controparte_1 servizio di pre-ruolo prestato dal 01/07/2001 al 31/08/2015 ai fini dell'attribuzione del punteggio per le graduatorie di istituto pari ad un punto per ogni mese (o frazione di mese superiore a 15 giorni) di servizio di preruolo prestato.
Ritenere e dichiarare illegittima la condotta tenuta dal per quanto sopra esposto e Controparte_1 accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità /inefficacia della graduatoria interna di istituto per l'individuazione del personale ATA soprannumerario.
Per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto della parte ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nella graduatoria interna di istituto per l'individuazione del personale soprannumerario e dunque condannare l'amministrazione convenuta al riconoscimento del corretto punteggio spettante alla parte ricorrente pari ad un punto per ogni mese (o frazione di mese superiore a 15 giorni) di servizio di pre-ruolo prestato. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati che ne sono antistatari».
Si costituiva in giudizio il , contestando la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il CP_1 rigetto.
Disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato note scritte.
***
Preso atto della circostanza che il , in relazione alle graduatorie di istituto valide per CP_1
l'a.s. 2024/2025, ha riconosciuto alla ricorrente il punteggio per il servizio di pre-ruolo svolto pari ad un punto per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio, va dichiarata cessata la materia del contendere.
***
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale - avendo il CP_1 provveduto al superiore riconoscimento in data successiva al deposito del ricorso -, vanno poste a carico del convenuto e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come CP_1 modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, disponendone la distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 09/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 5013/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti LO GIUDICE MARCO, SERINO LUIGI)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(dott.ssa BONURA MARIA LETIZIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 09/04/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il , in persona del alla Controparte_1 Controparte_2 rifusione delle spese di lite, che si liquidano in favore del ricorrente in euro 1.698,50, oltre spese generali, IVA e CPA, e si distraggono in favore degli avv.ti LO GIUDICE MARCO e SERINO
LUIGI.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.4.2023, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il
[...]
chiedendo «Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del Controparte_1 servizio di pre-ruolo prestato dal 01/07/2001 al 31/08/2015 ai fini dell'attribuzione del punteggio per le graduatorie di istituto pari ad un punto per ogni mese (o frazione di mese superiore a 15 giorni) di servizio di preruolo prestato.
Ritenere e dichiarare illegittima la condotta tenuta dal per quanto sopra esposto e Controparte_1 accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità /inefficacia della graduatoria interna di istituto per l'individuazione del personale ATA soprannumerario.
Per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto della parte ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nella graduatoria interna di istituto per l'individuazione del personale soprannumerario e dunque condannare l'amministrazione convenuta al riconoscimento del corretto punteggio spettante alla parte ricorrente pari ad un punto per ogni mese (o frazione di mese superiore a 15 giorni) di servizio di pre-ruolo prestato. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati che ne sono antistatari».
Si costituiva in giudizio il , contestando la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il CP_1 rigetto.
Disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato note scritte.
***
Preso atto della circostanza che il , in relazione alle graduatorie di istituto valide per CP_1
l'a.s. 2024/2025, ha riconosciuto alla ricorrente il punteggio per il servizio di pre-ruolo svolto pari ad un punto per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio, va dichiarata cessata la materia del contendere.
***
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale - avendo il CP_1 provveduto al superiore riconoscimento in data successiva al deposito del ricorso -, vanno poste a carico del convenuto e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come CP_1 modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, disponendone la distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 09/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno