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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/06/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 4685/2018 R.G.
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Chiara Lucenti e Giuseppe Lo Carmine, giusta procura in atti
-opponente-
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Siracusa, Via del Teatro 1, presso lo studio dell'Avv. Luca Brandino, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Giuliano, giusta procura in atti
-opposto-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il Pt_1 decreto ingiuntivo n. 1560/2018, emesso dal Tribunale di Siracusa in data
17.07.2018 all'esito del procedimento R.G. 2161/2018, a mezzo del quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 30.000,00 con interessi a decorrere dal 17.04.2018, unitamente ad € 1.305,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA, se dovute per legge, in favore del sig. . Controparte_1
A sostegno della spiegata opposizione eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto la stessa risultava fondata su un assegno bancario privo di qualsivoglia casuale, non avendo il traente/opponente mai intrattenuto alcun rapporto con il beneficiario. Più precisamente, avendo il traente emesso l'assegno con la sola firma, ne lamentava l'abusivo riempimento e negoziazione, contestando la nullità ed inefficacia dello stesso per mancanza dei requisiti di cui all'art. 1 del
R.D. 1736/1933, non potendo esso dispiegare neppure gli effetti di cui all'art. 1988
c.c. Chiedeva dunque revocarsi il decreto ingiuntivo sulla scorta della dichiaranda nullità o inefficacia del titolo o, in ogni caso, stante l'inesistenza del rapporto fondamentale.
Si costituiva il sig. resistendo alla domanda. In particolare, esponeva che CP_1
l'assegno era stato compilato e consegnato dal titolare del conto corrente, sig.
il quale non aveva infine onorato il pagamento, non configurandosi Pt_1 dunque alcuna ipotesi di abusivo riempimento e negoziazione del titolo.
Evidenziava, in diritto, che l'assegno bancario non costituirebbe promessa di pagamento ma mezzo di pagamento a tutti gli effetti e che, una volta emesso, il rapporto fondamentale si presumerebbe esistente fino alla prova contraria, il cui onere graverebbe sul traente/debitore.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività, la causa veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale disposto nei confronti del sig. Pt_1
Precisate le conclusioni all'udienza del 7.10.2024, la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2/5 Parte opponente contesta la fondatezza del credito vantato da parte opposta eccependo l'abusivo riempimento e negoziazione dell'assegno bancario da lui sottoscritto. L'esame dell'unico motivo cui parte attrice affida l'accoglimento della domanda si articola in due passaggi fondamentali.
Innanzitutto, è il caso di rilevare l'avvenuto riconoscimento della sottoscrizione apposta all'assegno bancario. Infatti, nel contestare l'abusivo riempimento del titolo emesso “in bianco”, è la stessa parte opponente a confermare che l'assegno fu emesso dal sig. con la sola firma. Sul punto, l'art Parte_1
2702 c.c. chiarisce che la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione. Dunque, chi introduce una domanda di opposizione a decreto ingiuntivo promossa per un credito fondato su di una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., insita nell'emissione dell'assegno bancario di pagamento, è tenuto a provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento (ancora Cass. 15 maggio 2009, n. 11332; Cass. 12292/2004).
La stessa suprema Corte, pronunciandosi sul tema della sottoscrizione di documento in bianco e del suo riempimento “absque pactis”, ha espresso, rispetto a fattispecie del tutto simili a quella oggetto del presente giudizio, un orientamento assolutamente univoco. La Corte, infatti, ha definito il riempimento "absque pactis" come una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, circostanza questa che lo differenzia nettamente dal riempimento "contra pacta", il quale consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del "mandatum ad scribendum", la cui dimostrazione non richiede la proposizione di querela di falso" (Cass. 8899/2018; Cass. 18989/2010).
Più in particolare, la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto in assenza di uno specifico accordo sul contenuto che il documento avrebbe dovuto assumere in attuazione del mandato a completarlo. In tal caso l'atto esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore pag. 3/5 completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo realizza una vera e propria falsità materiale. Ciò che rileva, ai fini del necessario esperimento della querela di falso, è quindi che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, (Cass.
5245/2006; Cass. 308/2002; Cass. 12823/1997).
Venendo al caso di specie, è evidente che il vizio censurato dall'opponente/traente consiste nel riempimento absque pactis dell'assegno bancario da lui pacificamente sottoscritto, con la conseguenza che la denunciata falsità materiale avrebbe richiesto la proposizione di una querela di falso che, tuttavia, nel caso a mani non è stata proposta.
In definitiva, deve ritenersi che il solo esperimento dell'interrogatorio formale del traente non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento e che, dunque, l'opponente non abbia assolto l'onere di dimostrare la manipolazione dell'assegno.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'assegno posto alla base del decreto, nei rapporti tra traente e prenditore, vale come promessa di pagamento ai sensi dell'articolo 1988 c.c., anche nel caso in cui l'azione cartolare non possa essere più esperita per l'intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione “iuris tantum” dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (cfr.
Cassazione civile sez. I, 24/04/2024, n.11125), prova contraria che non è stata fornita dalla parte onerata, ossia il traente/opponente. Ne consegue il rigetto della proposta opposizione con la integrale conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta
P.Q.M.
pag. 4/5 Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4685/2018 R.G., ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione spiegata dal sig. e per l'effetto Parte_1 conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1560/2018, emesso dal
Tribunale di Siracusa in data 17.07.2018;
2) Condanna il sig. alla rifusione delle spese sostenute Parte_1 dal sig. , che si liquidano in € 1.800,00, oltre 15% rimborso Controparte_1 spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Giuseppe Giuliano.
Così deciso in Siracusa il 10.06.2025
Il giudice onorario dott. Gianfranco Todaro
pag. 5/5
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 4685/2018 R.G.
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Chiara Lucenti e Giuseppe Lo Carmine, giusta procura in atti
-opponente-
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Siracusa, Via del Teatro 1, presso lo studio dell'Avv. Luca Brandino, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Giuliano, giusta procura in atti
-opposto-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il Pt_1 decreto ingiuntivo n. 1560/2018, emesso dal Tribunale di Siracusa in data
17.07.2018 all'esito del procedimento R.G. 2161/2018, a mezzo del quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 30.000,00 con interessi a decorrere dal 17.04.2018, unitamente ad € 1.305,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA, se dovute per legge, in favore del sig. . Controparte_1
A sostegno della spiegata opposizione eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto la stessa risultava fondata su un assegno bancario privo di qualsivoglia casuale, non avendo il traente/opponente mai intrattenuto alcun rapporto con il beneficiario. Più precisamente, avendo il traente emesso l'assegno con la sola firma, ne lamentava l'abusivo riempimento e negoziazione, contestando la nullità ed inefficacia dello stesso per mancanza dei requisiti di cui all'art. 1 del
R.D. 1736/1933, non potendo esso dispiegare neppure gli effetti di cui all'art. 1988
c.c. Chiedeva dunque revocarsi il decreto ingiuntivo sulla scorta della dichiaranda nullità o inefficacia del titolo o, in ogni caso, stante l'inesistenza del rapporto fondamentale.
Si costituiva il sig. resistendo alla domanda. In particolare, esponeva che CP_1
l'assegno era stato compilato e consegnato dal titolare del conto corrente, sig.
il quale non aveva infine onorato il pagamento, non configurandosi Pt_1 dunque alcuna ipotesi di abusivo riempimento e negoziazione del titolo.
Evidenziava, in diritto, che l'assegno bancario non costituirebbe promessa di pagamento ma mezzo di pagamento a tutti gli effetti e che, una volta emesso, il rapporto fondamentale si presumerebbe esistente fino alla prova contraria, il cui onere graverebbe sul traente/debitore.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività, la causa veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale disposto nei confronti del sig. Pt_1
Precisate le conclusioni all'udienza del 7.10.2024, la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2/5 Parte opponente contesta la fondatezza del credito vantato da parte opposta eccependo l'abusivo riempimento e negoziazione dell'assegno bancario da lui sottoscritto. L'esame dell'unico motivo cui parte attrice affida l'accoglimento della domanda si articola in due passaggi fondamentali.
Innanzitutto, è il caso di rilevare l'avvenuto riconoscimento della sottoscrizione apposta all'assegno bancario. Infatti, nel contestare l'abusivo riempimento del titolo emesso “in bianco”, è la stessa parte opponente a confermare che l'assegno fu emesso dal sig. con la sola firma. Sul punto, l'art Parte_1
2702 c.c. chiarisce che la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione. Dunque, chi introduce una domanda di opposizione a decreto ingiuntivo promossa per un credito fondato su di una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., insita nell'emissione dell'assegno bancario di pagamento, è tenuto a provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento (ancora Cass. 15 maggio 2009, n. 11332; Cass. 12292/2004).
La stessa suprema Corte, pronunciandosi sul tema della sottoscrizione di documento in bianco e del suo riempimento “absque pactis”, ha espresso, rispetto a fattispecie del tutto simili a quella oggetto del presente giudizio, un orientamento assolutamente univoco. La Corte, infatti, ha definito il riempimento "absque pactis" come una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, circostanza questa che lo differenzia nettamente dal riempimento "contra pacta", il quale consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del "mandatum ad scribendum", la cui dimostrazione non richiede la proposizione di querela di falso" (Cass. 8899/2018; Cass. 18989/2010).
Più in particolare, la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto in assenza di uno specifico accordo sul contenuto che il documento avrebbe dovuto assumere in attuazione del mandato a completarlo. In tal caso l'atto esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore pag. 3/5 completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo realizza una vera e propria falsità materiale. Ciò che rileva, ai fini del necessario esperimento della querela di falso, è quindi che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, (Cass.
5245/2006; Cass. 308/2002; Cass. 12823/1997).
Venendo al caso di specie, è evidente che il vizio censurato dall'opponente/traente consiste nel riempimento absque pactis dell'assegno bancario da lui pacificamente sottoscritto, con la conseguenza che la denunciata falsità materiale avrebbe richiesto la proposizione di una querela di falso che, tuttavia, nel caso a mani non è stata proposta.
In definitiva, deve ritenersi che il solo esperimento dell'interrogatorio formale del traente non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento e che, dunque, l'opponente non abbia assolto l'onere di dimostrare la manipolazione dell'assegno.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'assegno posto alla base del decreto, nei rapporti tra traente e prenditore, vale come promessa di pagamento ai sensi dell'articolo 1988 c.c., anche nel caso in cui l'azione cartolare non possa essere più esperita per l'intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione “iuris tantum” dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (cfr.
Cassazione civile sez. I, 24/04/2024, n.11125), prova contraria che non è stata fornita dalla parte onerata, ossia il traente/opponente. Ne consegue il rigetto della proposta opposizione con la integrale conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta
P.Q.M.
pag. 4/5 Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4685/2018 R.G., ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione spiegata dal sig. e per l'effetto Parte_1 conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1560/2018, emesso dal
Tribunale di Siracusa in data 17.07.2018;
2) Condanna il sig. alla rifusione delle spese sostenute Parte_1 dal sig. , che si liquidano in € 1.800,00, oltre 15% rimborso Controparte_1 spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Giuseppe Giuliano.
Così deciso in Siracusa il 10.06.2025
Il giudice onorario dott. Gianfranco Todaro
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