Articolo 2529 del Codice civile
Articolo 2528Articolo 2530
Versione
19 aprile 1942
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Versione
1 gennaio 2004
Art. 2529.

(( (Acquisto delle proprie quote o azioni).)) ((L'atto costitutivo puo' autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della societa', purche' sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso e' fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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