Articolo 248 del Codice di procedura civile
Articolo 226Articolo 251
Versione
21 aprile 1942
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Versione
19 giugno 1975
Art. 248.
(Audizione dei minori degli anni quattordici).

I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione e' resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento.
((24)) -------------------- AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 11 giugno 1975, n. 139 (in G.U. 1a s.s. 18/06/1975, n. 159), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 248 del codice di procedura civile ".
Entrata in vigore il 19 giugno 1975
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