Articolo 2512 del Codice civile
Articolo 2511Articolo 2513
Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
Art. 2512.

(( (Cooperativa a mutualita' prevalente).)) ((Sono societa' cooperative a mutualita' prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
1) svolgono la loro attivita' prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita', delle prestazioni lavorative dei soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita', degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le societa' cooperative a mutualita' prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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