Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/04/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4019/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4019/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to PAGLIA VINCENZO e con elezione di Parte_1
domicilio presso il difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del curatore speciale dei minori (nato a [...] il Persona_1
16.06.2007) e (nato a [...] il [...]), avv.Annalisa De Gironimo, con Parte_2
il patrocinio dell'Anna Lucia Celentano, giusta procura in atti;
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: divorzio giudiziale;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 31.03.2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 27/07/2023 , nel chiedere che il Tribunale Parte_1
pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in Foggia, in data 30/09/2004, con
1
separazione consensuale omologata in data data 04.2.2021 e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Ha precisato che dalla loro unione erano nati i figli (Nato a Foggia il 08.12.2001), (Nato a Foggia Persona_2 Persona_1
il 16.06.2007) e (nato a [...] il [...]), tutti collocati presso il padre. Parte_2
, nonostante la ritualità della notifica, è rimasta contumace. Controparte_1
Con ordinanza del 9/02/2024, quivi da intendersi integralmente riportata e trascritta, il Giudice ha chiesto chiarimenti al ricorrente in ordine all'affido e collocamento dei minori, onerandolo altresì a depositare il provvedimento del Tribunale dei Minori del 7.11.2018.
All'esito il Giudice, disposta un'indagine psico-sociale a mezzo dei Servizi Sociali competenti, con ordinanza del 11/09/2024, quivi da intendersi richiamata, ha adottato i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c nell'interesse della prole e ha nominato un curatore speciale per i minori, stante la sospensione della responsabilità genitoriale della madre e l'affidamento degli stessi ai Servizi
Sociali.
La causa, istruita documentalmente a mezzo dell'esame di provvedimenti emessi dal Tribunale dei Minori e delle relazioni aggiornate dei Servizi Sociali, è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 31.03.2025. Il PM ha rassegnato parere favorevole il 7.04.2025.
Sullo status.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa del 04.2.2021, divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Sull'affidamento e collocamento dei figli minori.
2 Secondo l'art. 337 quater c.c., il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In base a tali principi, la regola dell'affidamento condiviso è la scelta tendenzialmente preferibile e regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, essendo tuttavia possibile derogare a tale regime ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dello stesso (cfr. Cass. civ. sez. I Ord. n.21425/2022, Cass. civ.
n.6535/2019, Cass. civ. 977/2017, Cass. civ. n.5108/2012, Cass. civ. n.1777/2012; Cass. civ.
n.18867/2011; Cass. civ. n.24526/2010).
Il Tribunale, pertanto, al fine di adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve farsi “guidare” dall'esclusivo interesse morale e materiale dei minori, il quale “imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore” (Cass. civ. sez. I ord. n.21425/2022).
Pertanto, il Tribunale al fine di adottare i provvedimenti relativi al minore, deve valutare non solo la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, ma anche la capacità di relazione affettiva e la personalità dei genitori. Il Tribunale, inoltre, deve adottare la soluzione che esprima il miglior interesse del figlio, valutate tutte le circostanze del caso.
Nel caso di specie, è emerso che si occupa in maniera adeguata dei figli minori Parte_1
e i quali vivono presso di lui, curando positivamente i loro interessi quotidiani. Per_1 Pt_2
Ed infatti, a fronte di una madre allo stato sospesa dalla responsabilità genitoriale a cagione della sua incapacità educativa (giusto provvedimento del Tribunale per i minorenni n. 809 del
15.02.2017; n. R.G. 23/2017), il padre risulta essere allo stato la figura più idonea a esercitare la responsabilità genitoriale sui figli, i quali, dall'indagine psico-sociale svolta dai Servizi Sociali, hanno un ottimo rapporto un forte legame con lo stesso.
Infatti, al di là di una segnalata situazione di disagio in merito alla precarietà delle condizioni dell'abitazione paterna dal punto di vista strutturale e della riferita intenzione del di Pt_1 trasferirsi presso l'abitazione della nonna paterna dei minori, deceduta, presso il palazzo ONPI
(attraverso un'occupazione irregolare dell'immobile) al fine di garantire ai ragazzi un ambiente più accogliente, i Servizi Sociali incaricati hanno dato atto che i minori sono molto legati al
3 genitore e che il sig. cerca sempre di seguire le indicazioni dei Servizi e si rapporta con Pt_1
gli stessi in modo educato e collaborativo (cfr. rel. 3.03.2025).
Inoltre, i Servizi sociali hanno dato atto dei risultati positivi dell'ADE (assistenza domiciliare educativa), riscontrando come l'educatrice sia stata accolta benevolmente dall'intero nucleo e i risultati scolastici siano migliorati. In particolare, frequenta la scuola regolarmente, salva Pt_2
qualche assenza dovuta alle sue condizioni cagionevoli di salute, mente si sta inserendo Per_1
nel mondo del lavoro, avendo intrapreso attività di raccolta di rame.
Dall'altro lato, deve considerarsi che la madre risulta sospesa dalla responsabilità genitoriale per incapacità educativa (giusto provvedimento del Tribunale per i minorenni n. 809 del 15.02.2017;
n. R.G. 23/2017) e, con il suo contegno processuale nel presente giudizio (rimanendo contumace nonostante fosse a conoscenza della instaurazione del processo), ha manifestato un completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento mono-genitoriale.
L'inadeguatezza genitoriale della resistente trova poi conferma nelle emergenze di causa.
Nel dettaglio, la curatrice speciale dei minori ha rappresentato che il rapporto dei figli con la genitrice è inesistente e che la signora non si occupa mai dei minori, la cui cura è CP_1
esclusivamente rimessa al padre dei ragazzi. Infatti, la stessa non solo si disinteressa moralmente, ma anche economicamente, non versando alcuna somma per le esigenze dei figli.
Pertanto, considerati la mancanza di un effettivo rapporto madre-figli, il disinteresse morale e materiale della resistente nei confronti dei minori, nonché la presenza di una misura di sospensione della responsabilità genitoriale in capo alla stessa, in concreto la previsione dell'affidamento condiviso non risulterebbe conforme all'interesse dei minori e, oltretutto, ostacolerebbe la gestione degli affari ordinari inerenti la prole che richiedono speditezza e celerità di decisione, sicché va reputato conforme alle esigenze dei minori e il loro Per_1 Pt_2
affidamento esclusivo al padre.
All'affidamento esclusivo dei minori al padre si accompagnerà il potere-dovere di quest'ultimo di prendere le decisioni di maggior interesse nei confronti dei figli (c.d. affidamento super- esclusivo); in ogni caso, la madre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione dei minori.
Allo stato, si ritiene inoltre conforme al superiore interesse dei minori il collocamento degli stessi presso il padre, considerato che un collocamento eterofamiliare in comunità (inizialmente suggerito dai Servizi a causa della precarietà della condizione abitativa del nucleo familiare) finirebbe solo per recidere il forte legame tra i figli e il padre e inciderebbe negativamente sulla
4 loro serenità ed il loro benessere. Peraltro, si ritiene che l'interesse dei minori possa essere adeguatamente tutelato mantenendo un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e disponendo il prosieguo dell'ade (assistenza domiciliare educativa), che ha dato ottimi risultati e ha consentito un sostegno fattivo al nucleo familiare, il quale ha reagito positivamente a tale misura, collaborando positivamente con gli educatori.
Pertanto, il Collegio dispone che i Servizi Sociali di Foggia continuino con la misura dell'educativa domiciliare presso il nucleo familiare, al fine di fornire supporto all'intero nucleo e porre in essere un costante monitoraggio dello stesso.
I responsabili del servizio dovranno proseguire l'attività di monitoraggio e fornire idoneo sostegno al nucleo familiare, comunicando al Giudice tutelare in merito ad eventuali inosservanze da parte dei genitori e a tutela dei minori, di modo che questi posta esercitare il suo potere di vigilanza ex art. 337 c.c.
Sulla regolamentazione del diritto di visita della madre.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita della madre con i minori, la resistente non ha formulato domanda in tal senso, rimanendo, come detto, contumace, mentre il ricorrente ha riferito ai Servizi Sociali che la stessa sarebbe dedita all'suo di alcol e probabilmente di sostanze stupefacenti e, anche per tale motivo i figli non avrebbero interesse a vederla (cfr. rel.
3.03.2025).
Ritiene il Collegio, allo stato, in considerazione del superiore interesse dei minori, non essendovi alcuna consuetudine di vita tra madre e figli – essendo ormai assenti i rapporti tra gli stessi in ragione del disinteresse della madre – , nonché in ragione di quanto allegato dal ricorrente in ordine alle condizioni della stessa, non risulti possibile alcuna regolamentazione del diritto di visita, da intendersi allo stato sospeso.
Resta ferma la possibilità per la madre, ove lo vorrà, di adire le competenti autorità per ottenere una regolamentazione del diritto di visita secondo le modalità più conformi all'interesse dei minori, previa attivazione della stessa presso i Sevizi Sociali.
Sul mantenimento dei figli.
Come noto, grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori.
Per quanto attiene alle capacità economiche del ricorrente, lo stesso lavora saltuariamente come manovale e percepisce l'assegno d'inclusione.
5 Ai fini della quantificazione del contributo dovuto dalla madre, ritiene il Collegio di evidenziare che non emerge, dagli atti di causa, alcuno specifico elemento relativo al reddito percepito dalla resistente, per quanto, dall'indagine svolta sai Servizi Sociali, emerga sicuramente uno stato di assoluta precarietà economica e disagio della stessa.
Conseguentemente, tenuto conto di tali elementi, va fatto obbligo alla resistente di contribuire al mantenimento dei due figli minori e e del figlio maggiorenne non Pt_2 Per_1
economicamente autosufficiente , versando a entro il 5 di ciascun Per_2 Parte_1 mese la somma mensile di € 300,00 (100,00 euro a figlio), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli.
Per quanto riguarda l'A.U.U., questo sarà interamente corrisposto al Foglio, come per legge, atteso che, in tema di erogazione dell'A.U.U. per i figli a carico (beneficio economico istituito con d.lgs. 230/2021 ed entrato in vigore dal 1° marzo 2022) nell'ambito dei giudizi di separazione o divorzio, “in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario” (art. 6, comma 4). Nel caso in esame, non si rivengono ragioni per derogare a tale principio generale, atteso che i figli sono stati affidati in via esclusiva al padre e vivono stabilmente con lo stesso, il quale si occupa in via esclusiva dei loro bisogni e delle loro esigenze immediate.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, la natura della decisione e la non opposizione della resistente, rimasta contumace, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Foggia, in data 30/09/2004; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Foggia di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n.75, parte
I);
3) affida i minori e in via esclusiva al padre, prevedendo che restino collocati Per_1 Pt_2
stabilmente presso lo stesso;
il padre avrà sia l'esercizio esclusivo della responsabilità
6 genitoriale sui minori, sia il potere-dovere di adottare le decisioni di maggiore interesse per i figli;
4) nulla dispone in merito al diritto di visita madre figli, allo stato da intendersi sospeso,
precisando che sarà interesse della resistente adire i Servizi Sociali competenti per ottenere una regolamentazione del diritto di visita secondo le modalità più conformi all'interesse dei minori;
5) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti con riferimento al luogo di residenza dei minori (Foggia) continuino l'attività di educativa domiciliare presso il nucleo familiare, monitorino e forniscano sostegno al nucleo familiare secondo quanto indicato in motivazione;
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Controparte_1
due figli minori e e del figlio maggiorenne non economicamente Pt_2 Per_1
autosufficiente , versando a entro il 5 di ciascun mese la Per_2 Parte_1 somma mensile di € 300,00 (100,00 euro a figlio), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli;
autorizza il padre (genitore affidatario esclusivo) a richiedere e percepire il 100% dell'A.U.U. spettante per i figli come per legge;
7) compensa le spese di lite.
Dispone, a cura della Cancelleria, la comunicazione della presente sentenza alle parti e ai
Servizi Sociali territorialmente competenti con riferimento al luogo di residenza dei minori
(Foggia).
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 11/04/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
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