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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 19.12.2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 6.12.2024, 9.12.2024, 18.12.2024; SENTENZA nella causa n. 441/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso d cura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ancona via Marchetti n. 50, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Landi giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno via Diaz n. 13, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento disciplinare per giusta causa.
PAROLE CHIAVE: TARDIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE - AFFISSIONE CODICE DISCIPLINARE. NECESSITÀ - CONCETTO DI RECIDIVA – SUSSISTENZA FATTO CONTESTATO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. Il ricorrente allega di avere svolto attività alle dipendenze della con assunzione a tempo indeterminato dal CP_1
8.3.2006 e mansioni d dello stabilimento di Jesi dal luglio 2015 al dicembre 2023, allorquando veniva licenziato per avere provveduto alla revisione e collaudo di bombole che non necessitavano di tale intervento,
1 rinnovando il controllo anche a distanza ravvicinata, con conseguente danno economico a carico dell'azienda. Precisa di avere ricevuto una prima contestazione disciplinare per fatti verificatisi nel mese di ottobre 2023, poi puniti con la sanzione conservativa della sospensione, e una seconda contestazione relativa a fatti verificatisi nel corso dell'intero anno 2023 fino alla contestazione di dicembre, che aveva portato al licenziamento per giusta causa anche alla luce della recidiva. Il lavoratore contesta che fosse ravvisabile la fattispecie della recidiva, avendo provveduto il datore di lavoro a duplicare la medesima sanzione per fatti sovrapponibili, frazionando illegittimamente l'addebito. Eccepisce, altresì, la tardività della contestazione, essendo tutti i fatti conoscibili dal datore di lavoro sin dalla prima contestazione, e la mancata affissione del codice disciplinare. Nel merito, ritiene insussistente l'addebito disciplinare, avendo il ricorrente seguito una prassi aziendale consolidata, volta a garantire la sicurezza delle bombole movimentate esposte nel piazzale agli agenti atmosferici e nota sia al personale operativo sia alla società, cui venivano trasmessi report mensili dell'attività di revisione svolta. In via subordinata, ritiene sproporzionate le sanzioni inflitte, invocando l'applicazione della tutela reintegratoria. Costituendosi in giudizio, la precisa di svolgere attività di CP_1 revisione delle bombole anche d amento il servizio a soggetti esterni in virtù di un contratto di appalto che determina esborsi ulteriori, sicché è suo interesse evitare inutili revisioni interne per permettere di limitare le attività concesse in appalto a società esterne, tanto più che sottoporre la bombola a revisioni ravvicinate compromette il sistema di sicurezza della bombola stessa. Evidenzia che l' , quale responsabile del sito di Parte_1
Jesi, avrebbe dovuto coordinare l'attività di revisione, evitando attività inutili che determinavano costi aggiuntivi per la datrice di lavoro, tanto più che il decreto ministeriale del 13.5.2022 sancisce che la revisione debba effettuarsi ogni quattro anni. Ritiene legittima la contestazione della recidiva, essendo i fatti addebitati del tutto diversi, in quanto la prima contestazione si riferisce solo alla revisione di bombole nuove effettuata nell'ottobre 2023, mentre la seconda ha ad oggetto oltre alla revisione di bombole nuove effettuate tra maggio e settembre 2023 anche la revisione plurima della stessa bombola anche a breve distanza di tempo nel corso dell'anno 2023. Sostiene la tempestività della contestazione, dovendo da un lato aversi riguardo al momento di rilevazione dell'illecito e dall'altro considerare, altresì, che il ricorrente non aveva lamentato alcun vulnus all'esercizio del diritto di difesa, e ritiene che la gravità dei fatti contestati giustifichi il recesso per giusta causa a prescindere dalla sussistenza della recidiva. Afferma che l'affissione del codice disciplinare non era necessaria in caso di comportamenti immediatamente percepibili dal lavoratore come illeciti, come nel caso di specie;
peraltro, nel novembre 2023 era stato inviato all' il CCNL da cui estrapolare le Parte_1
2 norme disciplinari che era suo compito affiggere in bacheca in qualità di responsabile della sede. In subordine, chiede accertarsi la sussistenza di eventuali altri redditi percepiti dopo il recesso ai fini della detrazione dell'aliunde perceptum. La causa veniva istruita con l'escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Della tardività della contestazione. Preliminarmente, si ricorda che da un lato la tempestività della contestazione va valutata dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza dell'infrazione e non dal momento in cui avrebbe potuto avere contezza di essa (Cass. 7467/2023), dall'altro l'immediatezza della contestazione è sempre un concetto relativo che va valutato in relazione alla complessità dell'organizzazione aziendale e delle indagini da effettuare (Cass. 16841/2018, 14726/2024). Tale principio “mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile, con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all'esercizio del relativo potere e l'invalidità della sanzione irrogata. Né può ritenersi che l'applicazione in senso relativo del principio di immediatezza possa svuotare di efficacia il principio medesimo, dovendosi reputare che, tra l'interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini in assenza di una obbiettiva ragione e il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, prevalga la posizione di quest'ultimo, tutelata "ex lege", senza che abbia valore giustificativo, a tale fine, la complessità dell'organizzazione aziendale” (Cass. 13167/2009). Ed infatti la condotta del datore di lavoro che non contesta tempestivamente l'addebito una volta che ne abbia avuto piena conoscenza lede il diritto di difesa del lavoratore e il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore di lavoro alla condotta inadempiente (Cass. 29627/2018). Si precisa, infine, che la giurisprudenza non è univoca sul rilievo che l'effettiva lesione del diritto di difesa del lavoratore ha ai fini della valutazione della tempestività della contestazione. Ed infatti, in alcune pronunce si legge che l'immediatezza della contestazione è da ritenersi elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e quindi non è necessario, ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento stesso, che la violazione del detto principio, costituita dal ritardo nell'elevazione della incolpazione rispetto al verificarsi dei fatti addebitati al dipendente, dia luogo ad un pregiudizio concreto nei confronti del lavoratore incolpato (Cass. 19115/2013), mentre in altre sentenze si afferma che il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che la
3 ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che altrimenti sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza (Cass. 109/2024). Alla luce di tali principi non può ritenersi che le contestazioni per cui è causa siano tardive, tenuto conto che la fattispecie contestata ha richiesto un attento riscontro e una non semplice verifica soprattutto con riferimento alle revisioni plurime di una medesima bombola come anche alla revisione di bombole nuove nell'arco di svariati mesi nel corso del 2023, che giustificano la contestazione di tale addebito in data posteriore rispetto a quella inerente alla revisione di bombole nuove prima del decorso dei quattro anni effettuate nel solo mese di ottobre 2023. Né vi è evidenza che al momento della prima contestazione il datore di lavoro fosse a conoscenza dei fatti contestati successivamente, così come non vi è alcun elemento che porti ad affermare che il ritardo nella contestazione abbia in alcun modo leso il diritto di difesa del lavoratore. Si ritiene, pertanto, che la doglianza in esame non possa essere condivisa.
3. Dell'affissione del codice disciplinare. Va ricordato al riguardo che grava sul datore di lavoro fornire prova dell'avvenuta affissione del codice disciplinare ex art. 2697 c.c. (Cass. 4572/1995). Peraltro, nel caso di specie viene contestata una modalità erronea di gestione delle procedure produttive che non costituisce un illecito immediatamente percepibile dal lavoratore, richiedendo apposita formazione e specifiche indicazioni in merito unitamente all'affissione del codice disciplinare al fine di rendere edotti i lavoratori del disvalore disciplinare dell'eventuale violazione delle direttive fornite. Nel caso di specie, la prova gravante ex art. 2697 c.c. sul datore di lavoro non è stata adeguatamente fornita. Al riguardo, mentre il teste ha affermato che non vi era Tes_1 affissione del contratto collettivo s luglio 2024, il teste Tes_2 ha affermato che il modello 231 (relativo all'organizzazione) ven nell'estate 2024 mentre con riguardo al CCNL ha riferito: “mi pare che il CCNL ci fosse”, pur non precisando da quando sarebbe stato affisso. La convenuta ha, poi, allegato di avere inviato il CCNL all' Parte_1 come responsabile della sede nel novembre 2023, affinch estrapolate e affisse le norme disciplinari in esso previste. Può ritenersi, quindi, che alla data della contestazione come anche nel periodo in cui vennero tenuti i comportamenti contestati non vi è prova sufficiente né dell'affissione del CCNL né dell'affissione del modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. 231/2001. A nulla rileva che a seguito dell'invio di novembre 2023 lo stesso ricorrente in quanto responsabile della sede avrebbe dovuto curare l'affissione del CCNL, in quanto l'invio per l'affissione nel novembre 2023 risulta del tutto tardivo rispetto al periodo in contestazione e costituisce comportamento che depone per la mancanza di affissione del codice disciplinare nel periodo
4 precedente. Orbene, se tale mancanza per le ragioni sopra esposte è sufficiente ad escludere la legittimità della sanzione conservativa pure impugnata in questa sede, poiché con riguardo alla sanzione espulsiva la presenza di una violazione formale o procedurale non garantisce la tutela maggiore prevista dalla normativa ratio temporis vigente sarà necessario affrontare in ogni caso anche il merito dei fatti contestati.
4. Della sussistenza della recidiva. Con la seconda lettera di contestazione che ha portato alla sanzione espulsiva il datore di lavoro ha contestato la recidiva con riferimento ai fatti rilevati in precedenza che avevano determinato l'irrogazione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni. A fronte di ciò il ricorrente sostiene che il datore di lavoro aveva già esaurito l'esercizio del potere sanzionatorio con l'irrogazione della sanzione conservativa, sicché la seconda contestazione era illegittima per violazione del principio del ne bis in idem. Invero, come chiarito anche dalla resistente e come reso palese dalla lettura delle due lettere di contestazione, i fatti contestati sono del tutto distinti afferendo a diverse revisioni che si sono realizzate in periodi diversi: con riferimento alla prima lettera di contestazione, infatti, la condotta è stata posta in essere nel mese di ottobre 2023 e consiste nella revisione di bombole nuove, mentre con riferimento alla seconda lettera di contestazione viene addebitata la revisione di bombole nuove nel periodo precedente maggio- settembre 2023, nonché la revisione plurima delle bombole nell'arco dell'anno 2023. Ciò nonostante, si ritiene che in ogni caso non vi siano gli estremi della recidiva contestata con la seconda missiva, dovendo tenersi distinte le ipotesi della reiterazione del fatto illecito dall'ipotesi della recidiva. Ed infatti, la ripetizione di un fatto illecito non sempre integra recidiva che sussiste unicamente nell'ipotesi in cui al momento della commissione della nuova infrazione sia già stato commesso in passato un fatto illecito che sia stato già contestato e sanzionato. La recidiva rende, infatti, la condotta maggiormente riprovevole, in quanto il lavoratore, nonostante abbia avuto una sanzione per il suo comportamento, continua a reiterarlo in seguito, dimostrandosi poco affidabile per il futuro con compromissione del vincolo fiduciario posto a fondamento del rapporto di lavoro. Ne consegue che se, come nel caso di specie, i fatti contestati successivamente sono stati compiuti prima di quelli già puniti con sanzione conservativa mancano del tutto i presupposti per la configurabilità dell'ipotesi di recidiva. Ciò non esime, ancora una volta, dalla valutazione nel merito degli addebiti, sostenendo il convenuto che la pluralità e la gravità di essi anche in relazione all'entità del danno causato dal lavoratore giustificano di per sé, a prescindere dalla recidiva, il provvedimento espulsivo.
5. Della sussistenza della condotta illecita contestata. La datrice di lavoro
5 sostiene che il ricorrente, in quanto responsabile della sede di Jesi, avrebbe dovuto vigilare, affinché non fossero attuate revisioni inutili che hanno comportato un danno economico a carico dell'azienda. Al riguardo, i lavoratori escussi nel corso del giudizio hanno affermato che, da quando avevano preso servizio (alcuni in anni coevi a quelli in cui ha iniziato l'attività il ricorrente e comunque prima che questi divenisse responsabile del sito di Jesi nel 2015), si era sempre provveduto a revisionare tutte le bombole anche se di recente produzione prima di consegnarle all'utenza, dal momento che le bombole erano movimentate e posizionate nel piazzale ed esposte agli agenti atmosferici (teste , Tes_1 Tes_3
. Era, peraltro, accaduto in passato c i Tes_2 motorizzazione avesse scartato alcune bombole nuove, in quanto erano diventate rosa e quindi non erano ritenute più idonee (teste . Tes_3
Inoltre, poteva accadere che venissero effettuate revisioni anch i poco tempo se il cliente riportava indietro la bombola lamentando una perdita o un mancato funzionamento (teste ). Tes_1
Tale modalità di svolgimento n era mai stata contestata e i testi hanno riferito che era stata insegnata loro dai dipendenti in forze al momento dell'assunzione (teste , . Tes_1 Tes_2
A fronte di questa modalità operativa, facilmente verificabile dal datore di lavoro in quanto da un lato il responsabile della sede inviava rapporti mensili sulle revisioni effettuate, dall'altro vi erano visite periodiche bimestrali del responsabile delle attività operative che curava proprio la gestione dei costi e dei ricavi verificando le attività degli stabilimenti e i consumi (teste , Tes_4 non vi è prova di alcun richiamo o di alcuna direttiva specifica da p l datore di lavoro sulle modalità e le tempistiche di svolgimento della revisione. A tale proposito, non è sufficiente che la normativa ministeriale contenute nel DM 13.5.2022 (doc. 15 fascicolo ricorrente) prescrivesse la revisione ogni quattro anni, dovendo intendersi tale lasso temporale come quello massimo entro il quale effettuare la verifica delle condizioni della bombola e non potendo ciò escludere controlli più ravvicinati per garantire una maggiore sicurezza. Quanto alle disposizioni contenute nel manuale operativo aziendale sulle modalità di movimentazione e revisione delle bombole di metano (doc. 11 fascicolo ricorrente), esso non indica alcuna tempistica per l'effettuazione della revisione e precisa al punto 5.2 dedicato specificamente alle procedure di revisione che le bombole vanno sottoposte inizialmente ad una prima verifica della data di costruzione, cui segue una verifica visiva e in caso di esito positivo si effettua il processo di revisione con la prova idraulica. Il disposto di cui al punto 5.1, richiamato da parte convenuta a sostegno dell'esclusione della necessità di revisione delle bombole di nuova fabbricazione, disciplina le modalità di movimentazione e i luoghi di stoccaggio e non le modalità di revisione, né esclude che le bombole nuove possano essere sottoposte a revisione prima dei quattro anni dalla produzione.
6 D'altro canto, che questa fosse la procedura e che non fosse neppure contestata emerge anche dalla circostanza che in occasione dell'assenza dell' l' responsabile degli stabilimenti e suo preposto, ha Parte_1 Tes_4 provveduto a sottoscrivere il verbale di revisione di alcune bombole prodotte nell'anno precedente, dunque molto prima del termine limite di quattro anni. Trattasi di circostanza che poteva essere facilmente rilevabile al momento della firma cumulativa e che, ciò nonostante, non ha determinato alcun rilievo da parte del responsabile che pure era addetto al controllo dei costi e della gestione del sito produttivo. Gli stessi operatori della motorizzazione civile hanno riferito al proprio dirigente che tale modalità operativa era presente anche in passato e che soltanto a causa di un aggravio del lavoro d'ufficio avevano evidenziato al superiore la necessità di evitare revisioni ripetute dopo brevi lassi temporali (teste . Si aggiunga che è emerso che anche le società di revisione Tes_5 estern ono ad effettuare revisione plurime sia pure in un numero ridotto di casi, senza che ciò risulti essere stato contestato, benché incida sui costi di gestione (teste . Infine, va rilevato che il responsabile degli Tes_4 stabilimenti durante le eriodiche di controllo a Jesi aveva richiamato l'attenzione sulla necessità di controllare i costi dei service esterni (teste , Tes_4 non essendo dunque provato alcuno specifico richiamo alla necessità di evitare le revisioni per ogni bombola in procinto di essere consegnata alla clientela nel corso dell'intervallo di validità quadriennale. Né può ritenersi che la sottoposizione delle bombole a revisione con frequenza maggiore di quella prevista dal decreto ministeriale possa aver compromesso la sicurezza delle stesse, avendo riferito il teste che non vi Tes_4 sono studi scientifici sul punto, sicché, non essendovi a certezza scientifica dell'assunto, esso non poteva portare l' a modificare Parte_1 una prassi operativa in uso da quasi un decennio e mai biasimata dalla società datrice di lavoro. Quanto alla segnalazione di casi eclatanti con revisione della stessa bombola in giorni consecutivi, a parte la possibilità che ciò sia attribuibile ad un errore di digitazione del numero della bombola o ancora a doglianze dei clienti che riportavano indietro la bombola in quanto a loro dire difettosa, va comunque evidenziato che trattasi di una negligenza che non si connota, vista la mole di lavoro svolta dal sito di Jesi, per una gravità tale da giustificare l'irrogazione della sanzione espulsiva, rientrando tra le ipotesi in cui la negligenza nello svolgimento del proprio lavoro giustifica secondo la declaratoria contrattuale una sanzione conservativa. A tale proposito, il ricorrente nell'atto introduttivo allega che nei due stabilimenti della sono state revisionate nell'anno 2023 circa CP_1
491.559 bombole dal sito della società (doc. 20 C fascicolo ricorrente), pari a 245.779 bombole circa a stabilimento. Considerando i giorni lavorativi in un anno pari a circa 250 giorni (la settimana lavorativa era su cinque giorni come si evince dal contratto di assunzione) senza neppure
7 contare un eventuale periodo di chiusura per ferie, le revisioni erano circa mille al giorno, sicché errori nella duplicazione della revisione per un totale di 2.135 in un lasso temporale di undici mesi (circa 10 revisioni erronee al giorno) rappresenta una percentuale irrisoria, inferiore all'1%, inidonea a denotare una negligenza grave dell' nello svolgimento delle Parte_1 mansioni di responsabile del sito produ Da tale ricostruzione di un modus operandi preesistente presumibilmente alla stessa assunzione dell' , mai rilevato o contestato dal datore di Parte_1 lavoro nonostante i punt ti mensili e il controllo quotidiano del personale della motorizzazione, senza alcuna prova di specifica disposizione di diverso contenuto al riguardo, deve desumersi che sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo manchi del tutto un comportamento rimproverabile che possa giustificare l'irrogazione di una sanzione disciplinare espulsiva, sicché non ricorrono gli estremi della giusta causa per insussistenza del fatto contestato o comunque per sussistenza di un fatto punibile con sanzione conservativa secondo la declaratoria contrattuale che prevede espressamente l'ipotesi della negligenza non grave.
4. Delle conseguenze dell'illegittimità della sanzione espulsiva. Il ricorrente chiede nel ricorso introduttivo la tutela reintegratoria, pacifico essendo il requisito dimensionale e l'applicazione ratio temporis dell'art. 18 St. Lav. così come modificato dalla riforma della legge 92/2012. Alla luce dell'insussistenza del fatto contestato o comunque della sussistenza di un illecito disciplinare punibile con sanzione conservativa secondo la declaratoria contrattuale, ai sensi dell'art. 18 comma 4 legge 300/1970 il licenziamento va annullato con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione e alla corresponsione di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura massima di 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso alla effettiva reintegrazione. Parimenti dovrà essere annullata la sanzione della sospensione per 10 giorni dal lavoro e dalla retribuzione. Sulle somme dovute andranno corrisposti anche rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. Nulla dovrà detrarsi al contrario con riferimento all'aliunde perceptum tenuto conto che le allegazioni e le prove addotte a tale fine dal datore di lavoro sono del tutto generiche e prive di rilievo.
5. Delle conclusioni anche in ordine al riparto delle spese di lite. Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto per le ragioni sopra esposte. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della
8 dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il licenziamento irrogato dalla nei confronti di e per CP_1 Parte_1
l'effetto cond a reintegrar nel CP_1 Parte_1 posto di lavoro e ergli un'inde alla retribuzione globale di fatto spettante nel periodo tra il recesso e l'effettiva reintegra nella misura massima di dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal recesso al saldo;
2) Condanna altresì la ai versamenti contributivi e assicurativi CP_1 per il periodo dal re tiva reintegra;
3) Dichiara illegittima la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo di dieci giorni irrogata dalla CP_1 nei confronti di;
Parte_1
4) Condanna la dere a le spese di CP_1 Parte_1 lite, che liqui 00,00 per co ale ed Euro 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 27.01.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 19.12.2024. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 19.12.2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 6.12.2024, 9.12.2024, 18.12.2024; SENTENZA nella causa n. 441/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso d cura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ancona via Marchetti n. 50, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
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RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Landi giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno via Diaz n. 13, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
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RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento disciplinare per giusta causa.
PAROLE CHIAVE: TARDIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE - AFFISSIONE CODICE DISCIPLINARE. NECESSITÀ - CONCETTO DI RECIDIVA – SUSSISTENZA FATTO CONTESTATO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. Il ricorrente allega di avere svolto attività alle dipendenze della con assunzione a tempo indeterminato dal CP_1
8.3.2006 e mansioni d dello stabilimento di Jesi dal luglio 2015 al dicembre 2023, allorquando veniva licenziato per avere provveduto alla revisione e collaudo di bombole che non necessitavano di tale intervento,
1 rinnovando il controllo anche a distanza ravvicinata, con conseguente danno economico a carico dell'azienda. Precisa di avere ricevuto una prima contestazione disciplinare per fatti verificatisi nel mese di ottobre 2023, poi puniti con la sanzione conservativa della sospensione, e una seconda contestazione relativa a fatti verificatisi nel corso dell'intero anno 2023 fino alla contestazione di dicembre, che aveva portato al licenziamento per giusta causa anche alla luce della recidiva. Il lavoratore contesta che fosse ravvisabile la fattispecie della recidiva, avendo provveduto il datore di lavoro a duplicare la medesima sanzione per fatti sovrapponibili, frazionando illegittimamente l'addebito. Eccepisce, altresì, la tardività della contestazione, essendo tutti i fatti conoscibili dal datore di lavoro sin dalla prima contestazione, e la mancata affissione del codice disciplinare. Nel merito, ritiene insussistente l'addebito disciplinare, avendo il ricorrente seguito una prassi aziendale consolidata, volta a garantire la sicurezza delle bombole movimentate esposte nel piazzale agli agenti atmosferici e nota sia al personale operativo sia alla società, cui venivano trasmessi report mensili dell'attività di revisione svolta. In via subordinata, ritiene sproporzionate le sanzioni inflitte, invocando l'applicazione della tutela reintegratoria. Costituendosi in giudizio, la precisa di svolgere attività di CP_1 revisione delle bombole anche d amento il servizio a soggetti esterni in virtù di un contratto di appalto che determina esborsi ulteriori, sicché è suo interesse evitare inutili revisioni interne per permettere di limitare le attività concesse in appalto a società esterne, tanto più che sottoporre la bombola a revisioni ravvicinate compromette il sistema di sicurezza della bombola stessa. Evidenzia che l' , quale responsabile del sito di Parte_1
Jesi, avrebbe dovuto coordinare l'attività di revisione, evitando attività inutili che determinavano costi aggiuntivi per la datrice di lavoro, tanto più che il decreto ministeriale del 13.5.2022 sancisce che la revisione debba effettuarsi ogni quattro anni. Ritiene legittima la contestazione della recidiva, essendo i fatti addebitati del tutto diversi, in quanto la prima contestazione si riferisce solo alla revisione di bombole nuove effettuata nell'ottobre 2023, mentre la seconda ha ad oggetto oltre alla revisione di bombole nuove effettuate tra maggio e settembre 2023 anche la revisione plurima della stessa bombola anche a breve distanza di tempo nel corso dell'anno 2023. Sostiene la tempestività della contestazione, dovendo da un lato aversi riguardo al momento di rilevazione dell'illecito e dall'altro considerare, altresì, che il ricorrente non aveva lamentato alcun vulnus all'esercizio del diritto di difesa, e ritiene che la gravità dei fatti contestati giustifichi il recesso per giusta causa a prescindere dalla sussistenza della recidiva. Afferma che l'affissione del codice disciplinare non era necessaria in caso di comportamenti immediatamente percepibili dal lavoratore come illeciti, come nel caso di specie;
peraltro, nel novembre 2023 era stato inviato all' il CCNL da cui estrapolare le Parte_1
2 norme disciplinari che era suo compito affiggere in bacheca in qualità di responsabile della sede. In subordine, chiede accertarsi la sussistenza di eventuali altri redditi percepiti dopo il recesso ai fini della detrazione dell'aliunde perceptum. La causa veniva istruita con l'escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Della tardività della contestazione. Preliminarmente, si ricorda che da un lato la tempestività della contestazione va valutata dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza dell'infrazione e non dal momento in cui avrebbe potuto avere contezza di essa (Cass. 7467/2023), dall'altro l'immediatezza della contestazione è sempre un concetto relativo che va valutato in relazione alla complessità dell'organizzazione aziendale e delle indagini da effettuare (Cass. 16841/2018, 14726/2024). Tale principio “mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile, con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all'esercizio del relativo potere e l'invalidità della sanzione irrogata. Né può ritenersi che l'applicazione in senso relativo del principio di immediatezza possa svuotare di efficacia il principio medesimo, dovendosi reputare che, tra l'interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini in assenza di una obbiettiva ragione e il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, prevalga la posizione di quest'ultimo, tutelata "ex lege", senza che abbia valore giustificativo, a tale fine, la complessità dell'organizzazione aziendale” (Cass. 13167/2009). Ed infatti la condotta del datore di lavoro che non contesta tempestivamente l'addebito una volta che ne abbia avuto piena conoscenza lede il diritto di difesa del lavoratore e il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore di lavoro alla condotta inadempiente (Cass. 29627/2018). Si precisa, infine, che la giurisprudenza non è univoca sul rilievo che l'effettiva lesione del diritto di difesa del lavoratore ha ai fini della valutazione della tempestività della contestazione. Ed infatti, in alcune pronunce si legge che l'immediatezza della contestazione è da ritenersi elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e quindi non è necessario, ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento stesso, che la violazione del detto principio, costituita dal ritardo nell'elevazione della incolpazione rispetto al verificarsi dei fatti addebitati al dipendente, dia luogo ad un pregiudizio concreto nei confronti del lavoratore incolpato (Cass. 19115/2013), mentre in altre sentenze si afferma che il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che la
3 ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che altrimenti sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza (Cass. 109/2024). Alla luce di tali principi non può ritenersi che le contestazioni per cui è causa siano tardive, tenuto conto che la fattispecie contestata ha richiesto un attento riscontro e una non semplice verifica soprattutto con riferimento alle revisioni plurime di una medesima bombola come anche alla revisione di bombole nuove nell'arco di svariati mesi nel corso del 2023, che giustificano la contestazione di tale addebito in data posteriore rispetto a quella inerente alla revisione di bombole nuove prima del decorso dei quattro anni effettuate nel solo mese di ottobre 2023. Né vi è evidenza che al momento della prima contestazione il datore di lavoro fosse a conoscenza dei fatti contestati successivamente, così come non vi è alcun elemento che porti ad affermare che il ritardo nella contestazione abbia in alcun modo leso il diritto di difesa del lavoratore. Si ritiene, pertanto, che la doglianza in esame non possa essere condivisa.
3. Dell'affissione del codice disciplinare. Va ricordato al riguardo che grava sul datore di lavoro fornire prova dell'avvenuta affissione del codice disciplinare ex art. 2697 c.c. (Cass. 4572/1995). Peraltro, nel caso di specie viene contestata una modalità erronea di gestione delle procedure produttive che non costituisce un illecito immediatamente percepibile dal lavoratore, richiedendo apposita formazione e specifiche indicazioni in merito unitamente all'affissione del codice disciplinare al fine di rendere edotti i lavoratori del disvalore disciplinare dell'eventuale violazione delle direttive fornite. Nel caso di specie, la prova gravante ex art. 2697 c.c. sul datore di lavoro non è stata adeguatamente fornita. Al riguardo, mentre il teste ha affermato che non vi era Tes_1 affissione del contratto collettivo s luglio 2024, il teste Tes_2 ha affermato che il modello 231 (relativo all'organizzazione) ven nell'estate 2024 mentre con riguardo al CCNL ha riferito: “mi pare che il CCNL ci fosse”, pur non precisando da quando sarebbe stato affisso. La convenuta ha, poi, allegato di avere inviato il CCNL all' Parte_1 come responsabile della sede nel novembre 2023, affinch estrapolate e affisse le norme disciplinari in esso previste. Può ritenersi, quindi, che alla data della contestazione come anche nel periodo in cui vennero tenuti i comportamenti contestati non vi è prova sufficiente né dell'affissione del CCNL né dell'affissione del modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. 231/2001. A nulla rileva che a seguito dell'invio di novembre 2023 lo stesso ricorrente in quanto responsabile della sede avrebbe dovuto curare l'affissione del CCNL, in quanto l'invio per l'affissione nel novembre 2023 risulta del tutto tardivo rispetto al periodo in contestazione e costituisce comportamento che depone per la mancanza di affissione del codice disciplinare nel periodo
4 precedente. Orbene, se tale mancanza per le ragioni sopra esposte è sufficiente ad escludere la legittimità della sanzione conservativa pure impugnata in questa sede, poiché con riguardo alla sanzione espulsiva la presenza di una violazione formale o procedurale non garantisce la tutela maggiore prevista dalla normativa ratio temporis vigente sarà necessario affrontare in ogni caso anche il merito dei fatti contestati.
4. Della sussistenza della recidiva. Con la seconda lettera di contestazione che ha portato alla sanzione espulsiva il datore di lavoro ha contestato la recidiva con riferimento ai fatti rilevati in precedenza che avevano determinato l'irrogazione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni. A fronte di ciò il ricorrente sostiene che il datore di lavoro aveva già esaurito l'esercizio del potere sanzionatorio con l'irrogazione della sanzione conservativa, sicché la seconda contestazione era illegittima per violazione del principio del ne bis in idem. Invero, come chiarito anche dalla resistente e come reso palese dalla lettura delle due lettere di contestazione, i fatti contestati sono del tutto distinti afferendo a diverse revisioni che si sono realizzate in periodi diversi: con riferimento alla prima lettera di contestazione, infatti, la condotta è stata posta in essere nel mese di ottobre 2023 e consiste nella revisione di bombole nuove, mentre con riferimento alla seconda lettera di contestazione viene addebitata la revisione di bombole nuove nel periodo precedente maggio- settembre 2023, nonché la revisione plurima delle bombole nell'arco dell'anno 2023. Ciò nonostante, si ritiene che in ogni caso non vi siano gli estremi della recidiva contestata con la seconda missiva, dovendo tenersi distinte le ipotesi della reiterazione del fatto illecito dall'ipotesi della recidiva. Ed infatti, la ripetizione di un fatto illecito non sempre integra recidiva che sussiste unicamente nell'ipotesi in cui al momento della commissione della nuova infrazione sia già stato commesso in passato un fatto illecito che sia stato già contestato e sanzionato. La recidiva rende, infatti, la condotta maggiormente riprovevole, in quanto il lavoratore, nonostante abbia avuto una sanzione per il suo comportamento, continua a reiterarlo in seguito, dimostrandosi poco affidabile per il futuro con compromissione del vincolo fiduciario posto a fondamento del rapporto di lavoro. Ne consegue che se, come nel caso di specie, i fatti contestati successivamente sono stati compiuti prima di quelli già puniti con sanzione conservativa mancano del tutto i presupposti per la configurabilità dell'ipotesi di recidiva. Ciò non esime, ancora una volta, dalla valutazione nel merito degli addebiti, sostenendo il convenuto che la pluralità e la gravità di essi anche in relazione all'entità del danno causato dal lavoratore giustificano di per sé, a prescindere dalla recidiva, il provvedimento espulsivo.
5. Della sussistenza della condotta illecita contestata. La datrice di lavoro
5 sostiene che il ricorrente, in quanto responsabile della sede di Jesi, avrebbe dovuto vigilare, affinché non fossero attuate revisioni inutili che hanno comportato un danno economico a carico dell'azienda. Al riguardo, i lavoratori escussi nel corso del giudizio hanno affermato che, da quando avevano preso servizio (alcuni in anni coevi a quelli in cui ha iniziato l'attività il ricorrente e comunque prima che questi divenisse responsabile del sito di Jesi nel 2015), si era sempre provveduto a revisionare tutte le bombole anche se di recente produzione prima di consegnarle all'utenza, dal momento che le bombole erano movimentate e posizionate nel piazzale ed esposte agli agenti atmosferici (teste , Tes_1 Tes_3
. Era, peraltro, accaduto in passato c i Tes_2 motorizzazione avesse scartato alcune bombole nuove, in quanto erano diventate rosa e quindi non erano ritenute più idonee (teste . Tes_3
Inoltre, poteva accadere che venissero effettuate revisioni anch i poco tempo se il cliente riportava indietro la bombola lamentando una perdita o un mancato funzionamento (teste ). Tes_1
Tale modalità di svolgimento n era mai stata contestata e i testi hanno riferito che era stata insegnata loro dai dipendenti in forze al momento dell'assunzione (teste , . Tes_1 Tes_2
A fronte di questa modalità operativa, facilmente verificabile dal datore di lavoro in quanto da un lato il responsabile della sede inviava rapporti mensili sulle revisioni effettuate, dall'altro vi erano visite periodiche bimestrali del responsabile delle attività operative che curava proprio la gestione dei costi e dei ricavi verificando le attività degli stabilimenti e i consumi (teste , Tes_4 non vi è prova di alcun richiamo o di alcuna direttiva specifica da p l datore di lavoro sulle modalità e le tempistiche di svolgimento della revisione. A tale proposito, non è sufficiente che la normativa ministeriale contenute nel DM 13.5.2022 (doc. 15 fascicolo ricorrente) prescrivesse la revisione ogni quattro anni, dovendo intendersi tale lasso temporale come quello massimo entro il quale effettuare la verifica delle condizioni della bombola e non potendo ciò escludere controlli più ravvicinati per garantire una maggiore sicurezza. Quanto alle disposizioni contenute nel manuale operativo aziendale sulle modalità di movimentazione e revisione delle bombole di metano (doc. 11 fascicolo ricorrente), esso non indica alcuna tempistica per l'effettuazione della revisione e precisa al punto 5.2 dedicato specificamente alle procedure di revisione che le bombole vanno sottoposte inizialmente ad una prima verifica della data di costruzione, cui segue una verifica visiva e in caso di esito positivo si effettua il processo di revisione con la prova idraulica. Il disposto di cui al punto 5.1, richiamato da parte convenuta a sostegno dell'esclusione della necessità di revisione delle bombole di nuova fabbricazione, disciplina le modalità di movimentazione e i luoghi di stoccaggio e non le modalità di revisione, né esclude che le bombole nuove possano essere sottoposte a revisione prima dei quattro anni dalla produzione.
6 D'altro canto, che questa fosse la procedura e che non fosse neppure contestata emerge anche dalla circostanza che in occasione dell'assenza dell' l' responsabile degli stabilimenti e suo preposto, ha Parte_1 Tes_4 provveduto a sottoscrivere il verbale di revisione di alcune bombole prodotte nell'anno precedente, dunque molto prima del termine limite di quattro anni. Trattasi di circostanza che poteva essere facilmente rilevabile al momento della firma cumulativa e che, ciò nonostante, non ha determinato alcun rilievo da parte del responsabile che pure era addetto al controllo dei costi e della gestione del sito produttivo. Gli stessi operatori della motorizzazione civile hanno riferito al proprio dirigente che tale modalità operativa era presente anche in passato e che soltanto a causa di un aggravio del lavoro d'ufficio avevano evidenziato al superiore la necessità di evitare revisioni ripetute dopo brevi lassi temporali (teste . Si aggiunga che è emerso che anche le società di revisione Tes_5 estern ono ad effettuare revisione plurime sia pure in un numero ridotto di casi, senza che ciò risulti essere stato contestato, benché incida sui costi di gestione (teste . Infine, va rilevato che il responsabile degli Tes_4 stabilimenti durante le eriodiche di controllo a Jesi aveva richiamato l'attenzione sulla necessità di controllare i costi dei service esterni (teste , Tes_4 non essendo dunque provato alcuno specifico richiamo alla necessità di evitare le revisioni per ogni bombola in procinto di essere consegnata alla clientela nel corso dell'intervallo di validità quadriennale. Né può ritenersi che la sottoposizione delle bombole a revisione con frequenza maggiore di quella prevista dal decreto ministeriale possa aver compromesso la sicurezza delle stesse, avendo riferito il teste che non vi Tes_4 sono studi scientifici sul punto, sicché, non essendovi a certezza scientifica dell'assunto, esso non poteva portare l' a modificare Parte_1 una prassi operativa in uso da quasi un decennio e mai biasimata dalla società datrice di lavoro. Quanto alla segnalazione di casi eclatanti con revisione della stessa bombola in giorni consecutivi, a parte la possibilità che ciò sia attribuibile ad un errore di digitazione del numero della bombola o ancora a doglianze dei clienti che riportavano indietro la bombola in quanto a loro dire difettosa, va comunque evidenziato che trattasi di una negligenza che non si connota, vista la mole di lavoro svolta dal sito di Jesi, per una gravità tale da giustificare l'irrogazione della sanzione espulsiva, rientrando tra le ipotesi in cui la negligenza nello svolgimento del proprio lavoro giustifica secondo la declaratoria contrattuale una sanzione conservativa. A tale proposito, il ricorrente nell'atto introduttivo allega che nei due stabilimenti della sono state revisionate nell'anno 2023 circa CP_1
491.559 bombole dal sito della società (doc. 20 C fascicolo ricorrente), pari a 245.779 bombole circa a stabilimento. Considerando i giorni lavorativi in un anno pari a circa 250 giorni (la settimana lavorativa era su cinque giorni come si evince dal contratto di assunzione) senza neppure
7 contare un eventuale periodo di chiusura per ferie, le revisioni erano circa mille al giorno, sicché errori nella duplicazione della revisione per un totale di 2.135 in un lasso temporale di undici mesi (circa 10 revisioni erronee al giorno) rappresenta una percentuale irrisoria, inferiore all'1%, inidonea a denotare una negligenza grave dell' nello svolgimento delle Parte_1 mansioni di responsabile del sito produ Da tale ricostruzione di un modus operandi preesistente presumibilmente alla stessa assunzione dell' , mai rilevato o contestato dal datore di Parte_1 lavoro nonostante i punt ti mensili e il controllo quotidiano del personale della motorizzazione, senza alcuna prova di specifica disposizione di diverso contenuto al riguardo, deve desumersi che sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo manchi del tutto un comportamento rimproverabile che possa giustificare l'irrogazione di una sanzione disciplinare espulsiva, sicché non ricorrono gli estremi della giusta causa per insussistenza del fatto contestato o comunque per sussistenza di un fatto punibile con sanzione conservativa secondo la declaratoria contrattuale che prevede espressamente l'ipotesi della negligenza non grave.
4. Delle conseguenze dell'illegittimità della sanzione espulsiva. Il ricorrente chiede nel ricorso introduttivo la tutela reintegratoria, pacifico essendo il requisito dimensionale e l'applicazione ratio temporis dell'art. 18 St. Lav. così come modificato dalla riforma della legge 92/2012. Alla luce dell'insussistenza del fatto contestato o comunque della sussistenza di un illecito disciplinare punibile con sanzione conservativa secondo la declaratoria contrattuale, ai sensi dell'art. 18 comma 4 legge 300/1970 il licenziamento va annullato con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione e alla corresponsione di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura massima di 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso alla effettiva reintegrazione. Parimenti dovrà essere annullata la sanzione della sospensione per 10 giorni dal lavoro e dalla retribuzione. Sulle somme dovute andranno corrisposti anche rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. Nulla dovrà detrarsi al contrario con riferimento all'aliunde perceptum tenuto conto che le allegazioni e le prove addotte a tale fine dal datore di lavoro sono del tutto generiche e prive di rilievo.
5. Delle conclusioni anche in ordine al riparto delle spese di lite. Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto per le ragioni sopra esposte. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della
8 dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il licenziamento irrogato dalla nei confronti di e per CP_1 Parte_1
l'effetto cond a reintegrar nel CP_1 Parte_1 posto di lavoro e ergli un'inde alla retribuzione globale di fatto spettante nel periodo tra il recesso e l'effettiva reintegra nella misura massima di dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal recesso al saldo;
2) Condanna altresì la ai versamenti contributivi e assicurativi CP_1 per il periodo dal re tiva reintegra;
3) Dichiara illegittima la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo di dieci giorni irrogata dalla CP_1 nei confronti di;
Parte_1
4) Condanna la dere a le spese di CP_1 Parte_1 lite, che liqui 00,00 per co ale ed Euro 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 27.01.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 19.12.2024. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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