Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7457/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Biagio Roberto Cimini Consigliere
dott. Elena Gelato Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 7457/2018 e promossa da:
(C.F. , con sede in Roma, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti giusta delega in atti appellante
contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Catinelli
[...] C.F._2
Guglielmetti in forza di procura in atti appellati e
Giuseppe Catinelli Guglielmetti in forza di procura in atti appellata e
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Teodora CP_4 C.F._4
Aloi giusta procura in atti appellato nonché
(C.F. , contumace Controparte_5 C.F._5
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7425/2018 emessa dal Tribunale di Roma in data
11/04/2018.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In via principale, accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo n. 10377/12 emesso dal Tribunale di Roma il 24.05.2012 per aver ritenuto che la non abbia assolto al proprio onere probatorio e per l'effetto, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, condannare per le stesse causali di cui al decreto ingiuntivo opposto in solido con Controparte_5 CP_4
e e questi ultimi nei limiti della propria quota
[...] Controparte_2 Controparte_1
ereditaria, al pagamento in favore della della somma di Euro 790.000,00 Parte_1
oltre interessi come liquidati in decreto ovvero al pagamento del diverso importo che sarà accertato come dovuto.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite ed onorari del doppio grado di giudizio, come per legge”;
Per gli appellati e “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_1 Controparte_2
Appello, contrariis reiectis,: - in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis C.p.c.: - nel merito rigettare l'appello in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto con integrale conferma della sentenza n.7425/2018 pubblicata il 11.04.2018 dal Tribunale Civile di Roma, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, Iva e CPA nella misura di legge;
- in caso di accoglimento anche parziale dell'appello proposto dalla Parte_1
dichiarare che i sig.ri e sono eredi beneficiati del defunto Controparte_2 Controparte_1
e quindi tenuti al pagamento dei debiti ereditari e dei legati non oltre i beni e/o il valore dei Controparte_6
beni a loro pervenuti ai sensi dell'art. 490 c.c., con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio”;
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:v rigettare l'appello Controparte_3
proposto in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.7425/2018 pubblicata il 11.04.2018 dal Tribunale Civile di Roma, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, Iva e CPA nella misura di legge;
- in caso di accoglimento anche parziale dell'appello proposto dalla dichiarare il difetto/carenza di legittimazione passiva della Pt_1 Parte_1
sig.ra con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio”; Controparte_3
Per l'appellato “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e CP_4
deduzione reietta, in via preliminare dichiarare inammissibile ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. l'appello proposto da nel merito - rigettare in quanto inammissibili ed infondati i motivi di Parte_1
appello proposti da e confermare la sentenza n. 7425/2018 del Tribunale Parte_1
di Roma;
- respingere le domande svolte dall'appellante
contro
In subordine, ritenuto per i motivi CP_4
tutti esposti in narrativa della comparsa di costituzione che il comportamento della Parte_1
nella gestione del rapporto con la ha danneggiato i suoi fideiussori: - dichiarare
[...] Controparte_7
l'inefficacia/nullità dell'intero rapporto di garanzia, per violazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 c.c. e 1176 c.c.; - dichiarare: l'estinzione delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti ai sensi degli artt. 1955 c.c. e 1956 c.c. ; l'inoperatività della deroga contrattuale ai termini di cui all'art. 1957 c.c.; conseguentemente l'estinzione delle fideiussioni anche ai sensi di questo articolo
e, per l'effetto, - dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 10377, RG 28156
/2012, emesso dal Tribunale di Roma in data 16/5/2012 con il quale veniva ingiunto ai fideiussori della
signori e Parte_2 Parte_3 Controparte_6 CP_4 [...]
, di pagare alla appellante l'importo di € 790.000,00, oltre le spese legali e interessi come CP_5 Pt_1
richiesti. Con conseguente ordine al Conservatore di procedere alla cancellazione dell'ipoteca e/o di tutte le trascrizioni pregiudizievoli dipendenti dal decreto ingiuntivo opposto, effettuate
contro
Con CP_4 vittoria di spese, compensi e rimborso spese generali 15% , oltre IVA e Cassa Previdenza Avvocati in favore dell'Avv. Teodora Aloi antistataria. ”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori e Controparte_5 Controparte_6
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo con il quale era stato loro CP_4
ordinato il pagamento della somma di euro 790.000,00, pari al complessivo saldo debitore di una serie di rapporti di conto corrente ed anticipo fatture intercorsi tra e la società CP_8
(successivamente dichiarata fallita), di cui si erano costituiti Parte_2
fideiussori.
Gli opponenti hanno eccepito l'inefficacia delle fideiussioni rilasciate in favore della , CP_7
atteso il lungo lasso di tempo trascorso tra il fallimento della società e l'azione monitoria della banca;
a tal fine hanno addotto la natura abusiva della condotta dell'istituto di credito, che si era attivato dopo tre anni dalla scadenza delle fatture oggetto di anticipazione e solo a seguito del fallimento dell'accordo di ristrutturazione tentato con la debitrice principale, con conseguente inoperatività della pattuita deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c.
I fideiussori hanno rilevato in ogni caso la loro liberazione dagli obblighi di garanzia ai sensi degli artt. 1955 e 1956 c.c., per avere la banca opposta violato il principio di buona fede e correttezza, avendo consentito l'aggravamento della posizione debitoria del soggetto garantito pur a fronte del peggioramento delle sue condizioni patrimoniali. si è costituita nel giudizio di primo grado contestando il fondamento CP_8
dell'opposizione.
A tal fine ha eccepito la natura autonoma del contratto di garanzia intercorso con gli opponenti,
i quali non potevano dunque formulare eccezioni sulla validità della fideiussione;
in ogni caso l'opposta ha dato atto del rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. ed ha addotto la valida pattuizione della deroga al termine suddetto, trattandosi di un diritto nella disponibilità dei garanti. Sotto altro profilo l'istituto di credito ha evidenziato il difetto di prova, facente carico agli opponenti, della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1956 c.c. e per l'effetto ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
A seguito dell'interruzione del giudizio a fronte del decesso del signor il Controparte_6
giudizio è stato riassunto da CP_4
All'esito della riassunzione si sono costituiti la NO , la quale ha eccepito il Controparte_3
proprio difetto di legittimazione passiva per aver rinunciato all'eredità del de cuius, i signori e i quali hanno rilevato di aver accettato Controparte_2 Controparte_1
l'eredità con beneficio di inventario e dunque di non essere tenuti ultra vires, nel caso di reiezione dell'opposizione, nonché la quale ha ribadito le originarie difese. CP_8
Il Tribunale di Roma, senza svolgere attività istruttoria, con sentenza emessa in data 11 aprile
2018 ha accolto l'opposizione ed ha per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di giudizio.
Il Giudice di primo grado, prescindendo da ogni considerazione relativa ai contratti di fideiussione, ha posto a fondamento della pronuncia il difetto di prova dell'esistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo, prova a suo avviso non assolta dall'ingiungente, a fronte della mancata produzione dei contratti bancari inter partes e degli estratti conto relativi all'intera durata dei rapporti suddetti.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la sulla base di Parte_1
due motivi.
L'appellante ha in primo luogo lamentato l'erroneità della gravata pronuncia, per avere il
Tribunale erroneamente applicato il principio della cd. “ragione più liquida” nonché le norme di cui agli artt. 115, 116 e 167 c.p.c., non avendo accertato che l'an e il quantum del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto dovevano ritenersi fatti pacifici e come tale provati in base al principio di non contestazione, e che dunque, in assenza di simili contestazioni, il
Giudice si era pronunciato ultra petitum. Contr ha poi addotto l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella natura di contratto autonomo della garanzia rilasciata dagli opponenti, con conseguente violazione delle norme di cui agli artt. 116 c.p.c. e
2697 c.c., essendo stato erroneamente ritenuto come non assolto l'onere probatorio facente capo alla banca creditrice.
Su tali presupposti ha richiesto, in totale riforma della pronuncia, il rigetto CP_8
dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, la condanna dei signori Controparte_5 CP_4 Controparte_2
e (questi ultimi due nei limiti delle relative quote ereditarie), al Controparte_1
pagamento della somma di euro 790.000,00 o del diverso importo ritenuto dovuto, con condanna degli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
I signori e si sono costituiti nel presente Controparte_2 Controparte_1
giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., essendo a loro avviso palesemente infondato il gravame.
Nel merito hanno poi rilevato come, contrariamente a quanto addotto dall'appellante, gli ingiunti avessero contestato l'efficacia probatoria della documentazione prodotta a corredo della domanda monitoria, talché avrebbe fatto carico all'ingiungente l'onere di integrare la documentazione suddetta.
Quanto al secondo motivo d'appello hanno addotto come il contratto di fideiussione dovesse ritenersi nullo, posto che: non era stato prodotto l'originario contratto ma solo il rinnovo della precedente fideiussione;
le clausole di cui agli artt. 6 (deroga all'art. 1957 c.c.), 7 (garanzia a prima richiesta) e 8 (validità della fideiussione anche nel caso di invalidità della obbligazione garantita) erano contrarie alla norma imperativa di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge 287/1990; la banca aveva tenuto un comportamento doloso, avendo agito tardivamente rispetto al cristallizzarsi del debito, quando i garanti avevano ormai perso la possibilità di soddisfarsi a causa del fallimento della società garantita, e comunque una condotta contraria ai principi di cui agli
Contr artt. 1175 e 1375 c.c.; non operava la deroga all'art. 1957 c.c. posto che pur avendo avuto contezza del peggioramento delle condizioni della società garantita almeno dal 2009, aveva agito in via monitoria nel maggio 2012 e dunque ben oltre i sei mesi previsti dalla legge;
la fideiussione doveva ritenersi estinta ai sensi degli artt. 1955 e 1956 c.c.
Gli appellati hanno altresì evidenziato come la banca non avesse prodotto il contratto originario di conto corrente, con conseguente nullità del contratto per difetto di forma e di quello di garanzia ad esso collegato;
sotto altro profilo hanno rilevato come fossero stati applicati interessi anatocistici e tassi usurari in violazione del disposto di cui agli artt. 1283 c.c. e 644 c.p.
Date queste premesse, gli appellati hanno concluso per la declaratoria di inammissibilità o in subordine per il rigetto del gravame.
Anche il signor si è costituito nel presente giudizio, eccependo l'inammissibilità CP_4
del gravame ex art. 348 bis c.p.c.
L'appellato ha rilevato come correttamente il Tribunale avesse ritenuto come non assolto l'onere facente capo all'attrice in senso sostanziale, a fronte dell'intervenuta contestazione del credito;
in subordine ha sostenuto che, pur volendo ritenere non contestati i fatti addotti dall'ingiungente, il giudice avesse la facoltà di discostarsene qualora i suddetti fatti si fossero rivelati non veri alla stregua di altre risultanze probatorie ritualmente acquisite, di segno diverso, come avvenuto nel caso di specie (risultando per tabulas come il rapporto risalisse all'anno 1996
e non all'anno 2009, a partire dal quale erano stati prodotti gli estratti conto).
Con riguardo al secondo motivo d'appello ha addotto come la natura autonoma della garanzia non escludesse la possibilità dei garanti di proporre eccezioni nel caso di nullità del contratto di conto corrente presupposto per illiceità della causa o contrarietà a norme imperative, evenienza che si era a suo avviso verificata a fronte dell'applicazione di interessi usurari ed anatocistici al rapporto in oggetto (questione deducibile anche in appello).
Sotto altro profilo ha addotto: la nullità ex art. 117 TUB del contratto di conto CP_4
corrente, di cui non era stata prodotta copia in atti, e dei contratti da esso derivati, quale quello di garanzia;
la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, per avere la banca agito nei confronti dei fideiussori con grave ritardo rispetto alla scadenza dell'obbligazione, il che aveva a suo avviso comportato l'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. ; la nullità della suddetta pattuizione, in quanto conforme al modello predisposto dall'ABI e frutto di intese illecite, perché restrittive della concorrenza;
la liberazione del fideiussore ex artt. 1955 e 1956 c..c., stante per un verso l'impossibilità di surrogarsi al creditore a seguito del fallimento della debitrice principale e per altro l'intervenuta concessione di credito nella consapevolezza del peggioramento delle condizioni economiche della debitrice.
Alla luce di tali considerazioni l'appellato ha concluso per il rigetto del gravame e, in subordine, per la declaratoria della nullità del rapporto di garanzia e comunque dell'estinzione delle fideiussioni, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ed emissione dell'odine di cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza di tale titolo.
si è costituita nel presente giudizio ribadendo il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione passiva ed ha dunque richiesto, nel caso di accoglimento del gravame, di essere tenuta esente dall'eventuale pronuncia di condanna, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
La NO seppur ritualmente evocata nel presente giudizio, non si è infine Controparte_5
costituita.
Preliminarmente deve darsi atto del difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
rispetto alla pretesa creditoria vantata dall'odierna appellante.
La NO , moglie di con atto a ministero notaio dr. in CP_3 Controparte_6 Persona_1
data 30.10.2014 (rep. n. 22265, racc. n.10721) ha rinunciato all'eredità del defunto, già costituitosi garante della società ed originario destinatario del CP_7 Parte_2
decreto ingiuntivo emesso in favore di (si rimanda al doc.1 del fascicolo di parte di CP_8
primo grado).
Non avendo dunque la assunto la qualità di erede del debitore, difetta la sua CP_3
legittimazione passiva rispetto alla pretesa originariamente azionata in via monitoria da parte dell'istituto di credito, domanda che peraltro non risulta essere stata reiterata nei suoi confronti da parte di CP_8
Tanto premesso, l'appello è fondato e va pertanto accolto.
Contr Come sopra accennato, con il primo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 115, 116
e 167 c.p.c., non avendo il primo Giudice dato atto che l'an e il quantum del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto dovevano ritenersi fatti pacifici e come tale provati in base al principio di non contestazione, e per l'effetto la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che il Tribunale, così ragionando, avrebbe pronunciato ultra petita.
Il motivo è fondato.
Ed invero, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo gli odierni appellati non avevano formulato alcuna eccezione in ordine all'esistenza ed alla validità dei rapporti bancari
Contr intercorsi tra e la società di cui si erano costituiti garanti, né avevano in alcun modo contestato l'esistenza ed ammontare del credito azionato dalla controparte in via monitoria.
L'atto di citazione in opposizione, infatti, era totalmente incentrato sul rilievo della sopravvenuta inefficacia della garanzia (sul presupposto della violazione da parte dell'istituto di credito dei principi di buona fede e correttezza, violazione per effetto della quale sarebbe stata inoperante la prevista deroga alla previsione di cui all'artt. 1957 c.c.) e della liberazione del fideiussore o della estinzione della fideiussione per i motivi ed ai sensi degli artt. 1955 e 1956 c.c.
A tali rilievi era all'evidenza sotteso il riconoscimento dell'esistenza e originaria validità del relativo rapporto di garanzia, di cui era appunto stata eccepita l'estinzione per fatti sopravvenuti.
Analogamente, alcuna contestazione era contenuta, nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, in ordine all'esistenza dei rapporti di conto corrente bancario, apertura di credito
Contr e anticipo fatture già intercorsi tra e né con riguardo alla Parte_2
esistenza ed ammontare del credito che da tali rapporti era scaturito;
l'atto di citazione non era poi stato in alcun modo emendato nell'ambito della prima memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c., nella quale gli opponenti si erano limitati a richiamare il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio.
In contrario non soccorre l'inciso presente nella parte finale dell'atto di citazione in opposizione, che il quale gli opponenti avevano “impugnato e contestato in toto ed in ogni sua parte il contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo ed il valore probatorio che la vorrebbe attribuire Parte_1
alla documentazione prodotta”. Ed invero, “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova, senza negazione del fatto storico, non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (in questi termini, Cass.,
27.8.2020, n. 17889).
La clausola in oggetto, di contenuto assolutamente generico e di mero stile, era dunque inidonea a consentire di ritenere controversi i fatti costitutivi della pretesa azionata, che come detto non erano stati fatti oggetto di alcuna effettiva contestazione.
A smentire la suddetta conclusione non soccorre poi, ad avviso di questa Corte, la considerazione svolta dagli appellanti con la quale si evidenzia l'inoperatività del principio di non contestazione nei casi in cui la verità delle circostanze pacifiche sarebbe smentita ex actis, conclusione ricondotta al fatto che, dalla documentazione in atti, risulta che i rapporti bancari fossero insorti già alla fine degli anni '90 e non invece all'anno 2009 (come sostengono fosse stato allegato dalla controparte).
Ed invero, il fatto che i rapporti risalissero all'anno 1996 è di per sé inidoneo ad elidere la conclusione relativa alla non contestazione dell'esistenza di tali rapporti e del credito da essi derivato.
Per l'effetto, conformemente al tralatizio orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. era idoneo ad assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito anche nella fase a contraddittorio pieno del giudizio di opposizione a decreto, e ciò appunto in ragione del fatto che gli opponenti non ne avevano in alcun modo contestato la conformità alle scritture contabili della banca e, in termini ancora più generali, non avevano come detto posto in dubbio l'esistenza e quantificazione del credito, nei termini indicati dall'ingiungente (in argomento, da ultimo, Cass., ord., 10.5.2024, n. 12818).
Date queste premesse, la pronuncia del primo Giudice, che ha invece accolto l'opposizione in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio facente capo all'attrice in senso sostanziale, è in effetti contraria al principio di cui all'art. 115 c.p.c. e viziata da ultrapetizione.
Ed invero, “sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. allorché il giudice, a fronte della domanda di nullità, proposta dal fideiussore opponente, di una clausola del contratto di fideiussione e di inefficacia dello stesso, abbia, invece, rilevato d'ufficio la mancanza di prova circa la forma scritta del contratto di conto corrente concluso dal debitore principale e la conseguente nullità del medesimo, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., posto che, essendo onere del convenuto (nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni” (in questi termini, Cass., 16.12.2010, n. 25516).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la pronuncia di primo grado con la quale è stata accolta l'opposizione, fondata sull'asserito difetto di prova del credito, deve essere riformata, con conseguente assorbimento del secondo motivo d'appello (con il quale si sosteneva l'erroneità della suddetta pronuncia anche in ragione della ritenuta natura autonoma della garanzia rilasciata dagli opponenti).
Si rende per l'effetto necessaria la disamina delle eccezioni originariamente formulate dagli opponenti all'atto dell'introduzione del giudizio di primo grado e riproposte in questa sede ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (relative come accennato al solo rapporto di garanzia) e delle ulteriori eccezioni formulate nel giudizio d'appello, previa valutazione della loro proponibilità nella presente sede.
Gli odierni appellati hanno in primo luogo addotto la nullità del contratto di conto corrente per difetto della forma scritta, prevista a pena di nullità dall'art. 117 TUB.
L'eccezione, seppure proponibile anche in appello, trattandosi di una “nullità di protezione in favore del cliente che può essere rilevata d'ufficio dal giudice, stante l'inequivoco disposto dell'art. 127“ del Tub (in questi termini, Cass., ord., 6.9.2019, n. 22385), deve peraltro essere disattesa.
Dando per ammesso che il contratto di conto corrente già intercorso tra la debitrice principale
Contr e fosse soggetto all'obbligo di forma in quanto stipulato successivamente all'anno 1992, la censura sarebbe comunque inidonea a consentire il rigetto delle domande azionate nei confronti dei garanti.
La fideiussione prestata dagli odierni opponenti in data 7 novembre 2008, che costituisce il titolo sotteso alla pretesa monitoria, prevedeva infatti che i garanti fossero tenuti “a pagare immediatamente alla a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto Pt_1 dovutole”, sulla base delle mere “risultanze delle scritture contabili della banca”, e ciò anche nei casi in cui le “obbligazioni garantite” fossero state “dichiarate invalide”, ipotesi in cui la fideiussione era
“estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” (si rimanda al doc. 11 del fascicolo monitorio).
L'eventuale nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma, dunque, non avrebbe determinato l'inesistenza della garanzia, che al contrario sarebbe rimasta in essere con riguardo all'obbligo di restituzione delle somme percepite dal debitore principale, a qualsiasi titolo.
Ogni ulteriore considerazione sul punto è dunque preclusa.
Gli appellati hanno poi eccepito la mancata produzione, da parte dell'ingiungente, dell'originario contratto di fideiussione, contratto che, secondo quanto desumibile dalla documentazione in atti, risaliva al 1996, mentre quello prodotto dalla ingiungente (risalente all'anno 2008) costituiva una mera estensione o rinnovo dell'originario negozio.
L'eccezione è inammissibile e comunque infondata.
A differenza dalla censura sopra esaminata, in questo caso non si versa in un'ipotesi di nullità, rilevabile d'ufficio e per l'effetto proponibile per la prima volta anche in appello (o a seguito dell'inutile decorso dei termini preclusioni per l'attività assertiva della parte), bensì della mera deduzione di un difetto di prova dell'esistenza del contratto di fideiussione, contratto che come noto non è soggetto all'obbligo di forma scritta.
L'eccezione è dunque tardiva e come tale inammissibile.
Per quanto necessario, l'eccezione è anche infondata, per un duplice ordine di considerazioni:
- l'omessa produzione del primo contratto di fideiussione è irrilevante in ragione del fatto che l'originaria esistenza del rapporto di garanzia non solo non era stata contestata dagli opponenti, ma anzi era stata dagli stessi data per ammessa, tanto che, come detto, ne era stata prospettata l'estinzione o inefficacia per fatti sopravvenuti rispetto alla sua insorgenza;
- il contratto di fideiussione del 7.11.2008 prodotto in atti, quand'anche integrante una mera estensione quantitativa del precedente negozio (non essendo specificato se si trattasse di
“rinnovo” o “estensione”), contiene in sé tutti i necessari elementi di forma e sostanza atti a fondare l'obbligo di garanzia sotteso alla domanda monitoria, in quanto stipulato a garanzia di tutte le obbligazioni della debitrice principale, già insorte o future, derivanti da qualsivoglia
Contr rapporto intercorso con nei limiti della concorrenza dell'importo di euro 790.000,00 euro.
Si viene dunque all'ulteriore censura formulata dagli odierni appellati nella fase conclusiva del giudizio di primo grado, e reiterata in questa sede, con la quale si è addotta l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e di interessi usurari.
Tale eccezione, in quanto afferente ad un'ipotesi di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, è anch'essa rilevabile d'ufficio, trattandosi di un'eccezione in senso lato;
questo, peraltro nei limiti di cui si viene a dare conto.
Ed invero, “sebbene la nullità delle clausole contrattuali (contenenti la pattuizione di interessi usurari) sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi” (in questi termini, Cass., 18.10.2023, n. 28983).
A tal fine è necessario che i presupposti di fatto sottesi al rilievo di nullità del contratto, “anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi” (così Cass., ord., 23.2.2024, n. 4867).
Il rilievo delle menzionate nullità contrattuali, dunque, in tanto è proponibile nella presente sede in quanto il relativo accertamento non implichi l'acquisizione di ulteriori elementi di fatto nel giudizio d'appello (in questo senso, Cass., 22.3.2011, n. 6518).
Ebbene, le nullità negoziali postulate dagli appellati non emergono ex actis, né sono fondate su tempestive allegazioni, di modo che, non potendo il giudice procedere di sua iniziativa ad accertamenti di fatto al fine di stabilire se esse sussistano o meno, sarebbe a rigore preclusa ogni considerazione sul punto, nel presente grado di giudizio (in argomento cfr. anche, Cass., ord.,
3.11.2023, n. 30505).
Per quanto necessario, le censure formulate dagli appellati in ordine alla pretesa nullità dei rapporti garantiti in ragione dell'allegata applicazione di interessi usurari e anatocistici sono di tenore assolutamente generico e come tali sarebbero comunque da disattendere. Quanto al rilievo afferente all'usura, la Suprema Corte, a sezioni unite, ha chiarito come “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art.
2697 c.c., si atteggi(a) nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (in questi termini Cass., ss.uu., 18.9.2020, n. 19597).
Ebbene, gli oneri di allegazione che avrebbero fatto carico agli odierni appellati non sono stati dagli stessi in alcun modo assolti, neppure nella presente sede, posto che gli stessi si sono limitati ad addurre, in termini apodittici, l'applicazione di interessi usurari (rilievo peraltro di per sé non predicabile con riguardo ad un mero contratto di conto corrente, potendo eventualmente riferirsi ad un'apertura di credito regolata in c/c), senza alcuna indicazione in ordine al “tipo contrattuale” cui la censura sarebbe riferibile, alla “clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto” ed “alla misura del T.e.g.m. nel periodo considerato”, come richiesto dalla citata pronuncia della Suprema Corte;
né gli stessi hanno anche solo allegato il tasso soglia applicabile al rapporto (come detto non individuato) ed i trimestri in cui si sarebbero in ipotesi verificati i suoi superamenti.
Analogamente è a dirsi quanto all'addotta illegittima capitalizzazione degli interessi, posto che anche tale censura non è in alcun modo dettagliata.
Né allo scopo soccorre la perizia di parte, che si risolve per la gran parte in un richiamo di massime giurisprudenziali in materia e, per il resto, in schemi di calcolo che, in assenza delle necessarie allegazioni, sono di per sé soli irrilevanti.
A fronte della genericità delle suddette censure non è poi possibile dare corso alla consulenza tecnica d'ufficio richiesta in primo grado (per il cui esperimento gli appellati non hanno peraltro insistito, nella presente sede), che avrebbe natura esplorativa, considerata tra l'altro l'assoluta tardività dell'istanza di esibizione, formulata in primo grado a seguito dell'inutile decorso del termine di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. e nemmeno reiterata in sede di gravame. Si viene dunque all'ulteriore questione dedotta dagli appellati nel presente grado di giudizio, con la quale è stata addotta la nullità di alcune clausole del contratto di fideiussione prodotto in atti
(ovvero come detto quello del 7.11.2008, costituente “estensione o rinnovo” del precedente risalente all'anno '96), in quanto asseritamente recante clausole conformi a quelle predisposte dall'ABI in violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza.
La censura è anch'essa inammissibile.
Deve essere invero ribadita, anche sotto questo profilo, la considerazione che “le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti” ; in questi termini si è espressa la Suprema Corte (con l'ordinanza in data 17.7.2023, n. 20713) proprio in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali, con una pronuncia con la quale è stata confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI, né prodotto il modello medesimo.
La S.C., con la richiamata pronuncia, ha in dettaglio rilevato: “È opportuno ricordare… che le Sezioni
Unite di questa Corte si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242… In quella sentenza è stato affermato, tra l'altro, che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo. Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati. Nel caso in esame, la Corte torinese è correttamente pervenuta alla decisione di inammissibilità sul rilievo che l'accertamento sulla fondatezza o meno dell'eccezione di nullità (proposta in appello in via principale, ma destinata a convertirsi in eccezione in senso lato anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai maturate) si fondava su circostanze di fatto
(«quantomeno, la conformità al “modello ABI” e la produzione del relativo “modello”») che le parti avrebbero dovuto introdurre già in primo grado. In altri termini, poiché si parla, nella specie, della presunta nullità di una clausola contrattuale che discenderebbe dalla conformità del contratto rispetto al modello redatto dall'ABI e contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto allegare i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità pur in assenza di una tempestiva domanda formulata in tal senso, poiché tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata e la delibera della Banca d'Italia suindicata erano note e a disposizione delle parti. La quaestio nullitatis posta dagli odierni ricorrenti in comparsa conclusionale di appello, pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l'eventuale fondatezza (con conseguente applicazione del disposto dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.), ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio negoziale fossero stati già tempestivamente allegati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio. Risulta, pertanto, conforme a diritto (e rispettosa dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la già ricordata sentenza n. 26242 del 2014) la decisione oggi impugnata nella parte in cui viene evidenziato come sia mancata, nella specie, l'allegazione di un fatto decisivo, per non avere gli odierni ricorrenti tempestivamente prodotto (in realtà, mai prodotto), davanti alla Corte d'appello -posto che anche in sede odierna nulla dicono sul punto- il modello ABI, allo scopo di consentire il dovuto confronto con il contratto di fideiussione stipulato”.
In assenza di simili allegazioni e produzioni documentali da parte degli odierni appellati nell'ambito del giudizio di primo grado (né nel presente giudizio d'appello) l'eccezione è inammissibile.
Si viene infine alla disamina delle eccezioni che costituivano l'unico originario oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, eccezioni come detto afferenti al contratto di fideiussione inter partes.
Gli opponenti avevano in primo luogo lamentato come l'istituto di credito, a fronte degli insoluti emersi già dall'anno 2009 con riguardo ad alcune fatture oggetto di anticipazione, cristallizzatasi alla fine dello stesso anno per un importo pari a circa 35.000,00 euro, avesse atteso sino all'anno
2012 prima di attivarsi nei confronti dei garanti, quando oramai era preclusa loro la possibilità di rivalersi sulla debitrice principale, che nel gennaio 2012 era stata dichiarata fallita.
Tale condotta era da ritenere contraria ai doveri di correttezza e buona fede facenti capo all'istituto di credito, dal che discenderebbe il corollario della inoperatività della deroga alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c. prevista nel contratto di fideiussione e, per l'effetto, in assenza della tempestiva iniziativa del creditore, la liberazione dei fideiussori.
Il rilievo non è fondato.
Una volta che le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale loro facente capo, hanno pattuito la deroga all'art. 1957 c.c. non appare invero possibile dolersi, a posteriori, del fatto che la stessa applicazione della clausola stipulata in deroga alla disposizione codicistica, integrata dalla condotta del soggetto garantito che non rispetti il termine semestrale di legge per agire nei confronti del debitore, possa ritenersi contraria ai principi di buona fede e correttezza contrattuale.
In ogni caso, la conseguenza dell'ipotetica condotta abusiva dell'istituto di credito sarebbe quella di fondare un'eventuale pretesa risarcitoria in capo ai fideiussori, dagli stessi non formulata, ma non certo la inoperatività della clausola negoziale di deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c.
Per quanto necessario, in via di chiusura, appare dirimente rilevare come in concreto non sia stato violato il termine semestrale di legge, posto che la revoca degli affidamenti e la risoluzione dei rapporti bancari risale al 30.8.2011 e la debitrice principale è fallita il 26.1.2012, circa cinque mesi dopo (dunque prima del decorso del termine di legge); da quel momento era poi normativamente impedito, alla creditrice, di agire in via individuale nei confronti della debitrice, di modo che non potrebbe comunque essere postulata la violazione dell'art. 1957 c.c..
Gli odierni appellati avevano poi addotto la violazione della disposizione di cui all'art. 1955 c.c.
Il rilievo è del tutto generico, essendosi gli opponenti limitati unicamente a richiamare in modo apodittico la suddetta disposizione, senza alcuna ulteriore indicazione in ordine alla condotta colposa del creditore, in ipotesi integrante la dedotta violazione di legge. In ogni caso, qualora l'eccezione dovesse ritenersi implicitamente ricondotta alla perdita della possibilità di surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore conseguita alla dichiarazione di fallimento della debitrice principale, il rilievo sarebbe infondato, posto che all'evidenza tale conseguenza non sarebbe certamente dipendente dal fatto colposo del creditore, bensì dallo stato di decozione in cui versava la società dichiarata fallita.
Da ultimo, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo era stata lamentata la violazione dell'art. 1956 c.c., che come noto prevede la liberazione del fideiussore per obbligazione futura nei casi in cui il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo pur conoscendo che le condizioni patrimoniali era divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Anche tale rilievo è stato formulato in termini del tutto generici, posto che l'eccipiente avrebbe dovuto dimostrare l'effettiva concessione di credito in epoca successiva al peggioramento delle condizioni patrimoniali della società garantita, il che non solo non è stato specificamente allegato dagli opponenti, ma risulta smentito dal contenuto dello stesso atto di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale è stato espressamente indicato che dalla metà dell'anno 2009 i rapporti bancari fossero rimasti sostanzialmente “congelati” (in assenza di “movimentazioni di rilievo”), affermazione cui appare sottesa la negazione della concessione di nuovo credito in epoca successiva a tale data.
In ogni caso appare dirimente rilevare come la censura fosse infondata.
A tal fine soccorre per un verso la circostanza che nel contratto di fideiussione era presente una clausola contrattuale in forza della quale i garanti erano gravati di un obbligo informativo e per altro la considerazione delle qualità soggettive dei fideiussori (i quali erano soci nonché presidente e componenti del CdA della società garantita e, quanto alla NO CP_5
coniuge di uno di essi), tali da consentire di ritenere, in via presuntiva, la pacifica conoscenza delle condizioni patrimoniali della società debitrice (in argomento, tra le molte, si rinvia alla citata ord. della S.C. n. 20713/2023 nonché a Cass., ord., 23 marzo 2017, n. 7444).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma della pronuncia di primo grado, deve essere rigettata l'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di e nella cui posizione sono Controparte_5 CP_4 Controparte_6
subentrati i suoi successori universali e (i quali, Controparte_2 Controparte_1
avendo accettato l'eredità di con beneficio di inventario, sono tenuti al Controparte_6
pagamento della somma ingiunta nei limiti del valore dei beni loro pervenuti, giusto il disposto di cui all'art. 490 c.c.).
Le spese del doppio grado di giudizio, nei rapporti tra da un lato, e CP_8 [...]
e dall'altro, CP_5 CP_4 Controparte_2 Controparte_1
seguono la soccombenza e si liquidano con applicazione dei valori medi per lo scaglione di competenza, con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
Contr Nei rapporti processuali tra e invece, le spese del doppio grado di Controparte_3
giudizio debbono essere compensate, posto che per un verso la circostanza della rinuncia all'eredità è emersa solo in esito alla riassunzione del giudizio di primo grado e per altro la
, nei cui confronti non è stata proposta alcuna domanda, è stata evocata nel giudizio CP_3
d'appello solo nella sua veste di litisconsorte processuale, non essendone stata disposta l'estromissione nel corso del giudizio di primo grado.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza n. 7425/2018 resa dal Tribunale di Roma in data 11/04/2018, così
[...]
provvede:
1. in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata pronuncia, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_3
3. condanna , e Controparte_5 CP_4 Controparte_2 Controparte_1
lla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di che liquida,
[...] CP_8
quanto al primo grado, in complessivi euro 15.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge, e quanto al giudizio d'appello, in euro 18.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
4. compensa le spese del doppio grado di giudizio nei rapporti processuali tra e CP_8
. Controparte_3
Così deciso in Roma il giorno 18 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Pinto Diego Rosario Antonio