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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/10/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6596/2022
TRA
rappr. e dif. dagli Avv. Marco Ippolito Matano e Giuseppe Cundari, Parte_1 con cui elett. dom. in Caserta, al Viale delle Querce n. 20, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
Controparte_3
[...]
, e dai funzionari CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
e Controparte_8 Controparte_9 presso l' Controparte_10
RESISTENTE
OGGETTO: erogazione carta docente CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/10/2022, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'amministrazione resistente esponendo di essere docente a tempo determinato e di aver prestato servizio presso un istituto scolastico, con contratto a termine decorrente dall'11/10/2017 al 30/06/2018. Dedotto il diritto a percepire il bonus economico introdotto dall'art. 1, co. 121, L. 107/2015 (cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), richiamata la normativa di riferimento ed invocata l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “in via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost. nonchè degli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione della nota n. 15219 del CP_11
15.10.2015, nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relati to nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo
1 indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che:“La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminatodi cui al comma 1. […]” nonchè di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa,accertare e dichiarareil beneficio dell'incentivo di €. 500/00 per l'a.s. 2017/18, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015; […] In via subordinata, nell'ipotesi non sia accolta la domanda di cui al precedente p. 1, poiché rilevante e non manifestamente infondata, sollevare la questione di legittimità costituzionale, ai sensi della L. 87/1953, dell'art. 1, comma 121, 122, 123 e 124 della legge n. 107 del 2015, pubblicata su Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, rispetto agli artt. 3, 35, e 97 Cost., nella parte in cui non riconoscono l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale a tempo determinato e conseguentemente non devolvono, al personale non di ruolo, l'incentivo di €. 500/00 annui per l'aggiornamento e la formazione permanente, nelle modalità previste dalle citate norme, per violazione dell'art. 3 Cost.,in materia ditutela del principio di uguaglianza;
dell'art. 35,in materia di tutela del diritto alla formazione riconosciuto a tutti i lavoratori senza distinzione basata sulla durata del rapporto di impiego;
dell'art. 97 Cost., in materia di tutela del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione;
nonché per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. in materia di recepimento dei Trattatie del diritto dell'Unione atteso che la Clausola 4 e 6 alla Direttiva 1999/70/Ce e gli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta FDUE, tutelano, in via diretta e verticale, il principio di non discriminazione, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato comparabile”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l'amministrazione resistente che, con articolate argomentazioni, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa, rinviata per discussione anche per consentire il deposito di documentazione attestante la permanenza nel circuito scolastico, giungeva all'udienza del 30/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. 2 Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che
“la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Parte ricorrente chiede accertarsi il diritto ad usufruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali, per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente. All'esito di un ampio dibattito giurisprudenziale, in ambito sia interno che sovranazionale, la Suprema Corte, con pronuncia resa ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03), ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” e pertanto “anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Nel caso in esame, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio per l'anno scolastico indicato in ricorso, per il quale risulta una supplenza fino al 30/06. Dal contratto versato in atti risulta, invero, che parte ricorrente ha prestato servizio presso un istituto scolastico mediante stipula di un contratto a tempo determinato sino al 30/06 e, quindi, comparabile rispetto a quelli dei docenti a tempo indeterminato. Alcuna “ragione oggettiva” sussiste per giustificare un trattamento diverso che, per tale ragione, risulta essere discriminatorio. Tra l'altro, la Corte di Giustizia (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450) ha evidenziato che le norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo, l'art. 63 del CCNL e l'art. 1 L. n. 107/2015) configurano come obbligatoria, permanente e strutturale la formazione dei docenti sicché l'indennità di cui si discute deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Nella richiamata pronuncia, inoltre, la Suprema Corte, richiamando i “principi generalissimi in tema di obbligazioni”, in base ai quali “il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale”, ha rilevato che non vi è ragione per dubitare che la “carta docente” possa “funzionare – almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi”, e pertanto “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”, con correlato interesse datoriale dell'adempimento con quelle modalità, proprio in ragione del permanere di esigenze formative. Pertanto, la permanenza dell'inserimento nel sistema scolastico, che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento, sussiste finché il docente “resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza
[…] ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”. 3 Laddove sussistano le condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, “va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”, mentre in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico, come nell'ipotesi di cancellazione dalle graduatorie, residua solo il diritto al risarcimento del danno. Nel caso in esame, parte ricorrente è titolare di contratto a tempo determinato, come da cedolino versato in atti (cfr. note depositate in data 29/10/2025), e pertanto risulta inserita nel sistema scolastico. Va inoltre escluso “che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro”. Va, di conseguenza, accertato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma complessiva di euro 500,00. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano per la metà, in ragione dell'intervento nomofilattico in corso di causa, e per la restante parte si pongono a carico di parte resistente e si liquidano nella misura, già ridotta, di cui al dispositivo, ritenuta equa in considerazione della serialità del contenzioso e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2017/2018 e per l'effetto condanna il resistente a mettere a disposizione della parte CP_1 ricorrente, per il trami rta elettronica del Docente, la somma complessiva di € 500,00; b) compensa le spese di lite per la metà e condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della parte residua, che liquida, nella misura già ridotta, in
€ 165,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 31/10/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6596/2022
TRA
rappr. e dif. dagli Avv. Marco Ippolito Matano e Giuseppe Cundari, Parte_1 con cui elett. dom. in Caserta, al Viale delle Querce n. 20, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
Controparte_3
[...]
, e dai funzionari CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
e Controparte_8 Controparte_9 presso l' Controparte_10
RESISTENTE
OGGETTO: erogazione carta docente CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/10/2022, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'amministrazione resistente esponendo di essere docente a tempo determinato e di aver prestato servizio presso un istituto scolastico, con contratto a termine decorrente dall'11/10/2017 al 30/06/2018. Dedotto il diritto a percepire il bonus economico introdotto dall'art. 1, co. 121, L. 107/2015 (cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), richiamata la normativa di riferimento ed invocata l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “in via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost. nonchè degli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione della nota n. 15219 del CP_11
15.10.2015, nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relati to nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo
1 indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che:“La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminatodi cui al comma 1. […]” nonchè di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa,accertare e dichiarareil beneficio dell'incentivo di €. 500/00 per l'a.s. 2017/18, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015; […] In via subordinata, nell'ipotesi non sia accolta la domanda di cui al precedente p. 1, poiché rilevante e non manifestamente infondata, sollevare la questione di legittimità costituzionale, ai sensi della L. 87/1953, dell'art. 1, comma 121, 122, 123 e 124 della legge n. 107 del 2015, pubblicata su Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, rispetto agli artt. 3, 35, e 97 Cost., nella parte in cui non riconoscono l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale a tempo determinato e conseguentemente non devolvono, al personale non di ruolo, l'incentivo di €. 500/00 annui per l'aggiornamento e la formazione permanente, nelle modalità previste dalle citate norme, per violazione dell'art. 3 Cost.,in materia ditutela del principio di uguaglianza;
dell'art. 35,in materia di tutela del diritto alla formazione riconosciuto a tutti i lavoratori senza distinzione basata sulla durata del rapporto di impiego;
dell'art. 97 Cost., in materia di tutela del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione;
nonché per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. in materia di recepimento dei Trattatie del diritto dell'Unione atteso che la Clausola 4 e 6 alla Direttiva 1999/70/Ce e gli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta FDUE, tutelano, in via diretta e verticale, il principio di non discriminazione, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato comparabile”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l'amministrazione resistente che, con articolate argomentazioni, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa, rinviata per discussione anche per consentire il deposito di documentazione attestante la permanenza nel circuito scolastico, giungeva all'udienza del 30/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. 2 Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che
“la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Parte ricorrente chiede accertarsi il diritto ad usufruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali, per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente. All'esito di un ampio dibattito giurisprudenziale, in ambito sia interno che sovranazionale, la Suprema Corte, con pronuncia resa ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03), ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” e pertanto “anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Nel caso in esame, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio per l'anno scolastico indicato in ricorso, per il quale risulta una supplenza fino al 30/06. Dal contratto versato in atti risulta, invero, che parte ricorrente ha prestato servizio presso un istituto scolastico mediante stipula di un contratto a tempo determinato sino al 30/06 e, quindi, comparabile rispetto a quelli dei docenti a tempo indeterminato. Alcuna “ragione oggettiva” sussiste per giustificare un trattamento diverso che, per tale ragione, risulta essere discriminatorio. Tra l'altro, la Corte di Giustizia (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450) ha evidenziato che le norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo, l'art. 63 del CCNL e l'art. 1 L. n. 107/2015) configurano come obbligatoria, permanente e strutturale la formazione dei docenti sicché l'indennità di cui si discute deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Nella richiamata pronuncia, inoltre, la Suprema Corte, richiamando i “principi generalissimi in tema di obbligazioni”, in base ai quali “il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale”, ha rilevato che non vi è ragione per dubitare che la “carta docente” possa “funzionare – almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi”, e pertanto “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”, con correlato interesse datoriale dell'adempimento con quelle modalità, proprio in ragione del permanere di esigenze formative. Pertanto, la permanenza dell'inserimento nel sistema scolastico, che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento, sussiste finché il docente “resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza
[…] ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”. 3 Laddove sussistano le condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, “va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”, mentre in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico, come nell'ipotesi di cancellazione dalle graduatorie, residua solo il diritto al risarcimento del danno. Nel caso in esame, parte ricorrente è titolare di contratto a tempo determinato, come da cedolino versato in atti (cfr. note depositate in data 29/10/2025), e pertanto risulta inserita nel sistema scolastico. Va inoltre escluso “che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro”. Va, di conseguenza, accertato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma complessiva di euro 500,00. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano per la metà, in ragione dell'intervento nomofilattico in corso di causa, e per la restante parte si pongono a carico di parte resistente e si liquidano nella misura, già ridotta, di cui al dispositivo, ritenuta equa in considerazione della serialità del contenzioso e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2017/2018 e per l'effetto condanna il resistente a mettere a disposizione della parte CP_1 ricorrente, per il trami rta elettronica del Docente, la somma complessiva di € 500,00; b) compensa le spese di lite per la metà e condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della parte residua, che liquida, nella misura già ridotta, in
€ 165,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 31/10/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Barbara Lombardi
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