Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
RG. N. 2337-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N° 2337 del Ruolo Generale degli Affari Civili per l'anno 2024, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dagli Avv. ti Giuseppe Molfini, C.F. , e Raffaele Rajola, C.F. C.F._2
, presso il cui studio, in Napoli al Viale Gramsci, 23, elettivamente C.F._3
domiciliano;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._4
atti, dall' Avv. Grazia Basile (C.F. presso il cui studio, in Napoli alla via C.F._5
Generale Orsini n. 40, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 marzo 2024 , premesso che, con sentenza n. Parte_1
2709/2018 emessa il 29/10/2018 e passata in giudicato, il Tribunale di Napoli Nord aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sant' Antimo (NA) in data 19.05.2001 tra ed esso ricorrente;
che le condizioni di divorzio Controparte_1
pattuite tra i coniugi prevedevano la corresponsione, a carico del ricorrente, di un contributo a titolo di mantenimento in favore della prole e Raffaele, di un assegno Per_1 Per_2
mensile pari ad euro 915,00 comprensivo di euro 200,00 a titolo di contribuzione al pagamento del canone di locazione;
che, in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenivano situazioni tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni di divorzio in quanto la figlia era divenuta nelle more maggiorenne e lavorava da Per_1
marzo 2023, a tempo indeterminato, alle dipendenze del , pertanto Controparte_2
autonoma ed economicamente autosufficiente;
tanto premesso chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, e precisamente l' annullamento dell'assegno in favore della figlia previsto a suo carico. Per_1
- Con comparsa depositata il 12 giugno 2024 si costituiva in giudizio , la Controparte_1
quale eccepiva, in via preliminare, la nullità della notifica del ricorso introduttivo, in quanto effettuata senza il rispetto del termine di 30 giorni prima dell'udienza ed in mancanza dichiarare il ricorso inammissibile con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
- A seguito di alcuni rinvii per bonario componimento, all'udienza del 4 marzo 2025 entrambi i procuratori chiedevano congiuntamente un rinvio altresì per valutare la possibilità di addivenire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice.
In data 24 marzo 2025, veniva depositato dalle parti accordo per la definizione bonaria della controversia, sottoscritto da entrambi i coniugi;
indi il Presidente relatore fissava termine perentorio ex art.127 ter c.p.c. fino al 27 marzo 2025 per il deposito di note scritte e conclusioni nonché del relativo accordo sottoscritto dai coniugi, previa acquisizione del parere del P.M. sede.
Depositate le note scritte per detto termine e l'accordo definitivo, le parti chiedevano assegnarsi la causa a sentenza.
In via preliminare, il Tribunale prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e prodotto in atti in data 25 marzo 2025 che qui per brevità si ha per ripetuto e trascritto e che va recepito in quanto non contrastante con norme imperative. RG. N. 2337-2024
Stante l'accordo raggiunto va dichiarata la compensazione delle spese processuali del presente giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nella controversia civile iscritta indicata in epigrafe, così provvede:
- recepisce l'accordo raggiunto dalle parti sulla modifica delle condizioni del divorzio pronunciato con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord nr. 2709/2018, che qui per brevità si ha per ripetuto e trascritto;
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio il 7 marzo 2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Tabarro