TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/10/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Lorenza
Recano, ha pronunciato, con le modalità e nei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. all'udienza di discussione del 14.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6778/2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Galluccio Paolo Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data in data 27.11.2023 il ricorrente in epigrafe premetteva di essere: dipendente dell' convenuta con mansioni di operatore sociosanitario;
inquadrato Controparte_2 nella Ctg. BS4 del C.C.N.L. Sanità Pubblica e rientrante tra il personale turnista;
di osservare l'orario giornaliero di lavoro prestabilito dell'azienda sanitaria;
di aver espletato la propria attività lavorativa anche nei giorni festivi infrasettimanali, conformemente alla normale articolazione dei turni lavorativi, nonché della disciplina dell'orario di lavoro fissato dal C.C.N.L. di comparto in 36 ore settimanali;
di non aver mai usufruito del riposo compensativo, né di aver ricevuto alcun compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista dagli artt. 9 e 34, c. 7 e 8, del C.C.N.L. del personale Comparto Sanità del 20.09.2001, nonché dall'art. 20 del C.C.N.L. I° Settembre 1995 e 34 del C.C.N.L. 7 Aprile 1999, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7 – 8 del C.C.N.L.
2016-2018, intitolato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate”; di aver prestato, in particolare, la propria attività lavorativa nelle seguenti festività Nazionali I° Gennaio, 6 Gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, I° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, I° Novembre, 8 Dicembre, 25
Dicembre e 26 Dicembre oltre alla ricorrenza del Santo Patrono del 15 Novembre (San Felice di
Nola), come emerge dai cartellini marcatempo;
di aver espletato la propria attività lavorativa in giornate festive infrasettimanali per un monte ore di 168 ore, esclusa la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30%; di non aver ricevuto quanto di propria spettanza nonostante le reiterate richieste di pagamento, da ultimo con pec del 13.07.2023 (cfr. doc. 3 di cui agli atti).
Tutto ciò premesso, evocava in giudizio l' , in persona del rappresentante p.t., Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, per far accertare e, per l'effetto, condannare, l' , in persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione Controparte_3 dell'importo di € 2.698,08 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al
30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Ritualmente evocata in giudizio, l' restava contumace. CP_1
All'odierna udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., stante la natura documentale della controversia, il GL decideva la causa con sentenza, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è fondata e va accolta.
Il presente giudizio investe la questione dell'applicabilità dell'art. 9 del CCNL dell'Accordo
Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07.04.1999 e del successivo art. 29, comma 6, del CCNL
Sanità triennio 2016- 2018 al personale turnista, per i giorni festivi infrasettimanali in cui ha prestato attività lavorativa, in aggiunta all'indennità di turno prevista e disciplinata dall'art. 44 comma 3 e 12 del CCNL di categoria.
L' espletamento di tale tipo di prestazione lavorativa è previsto e disciplinato dall' art. 9 del CCNL
20/9/2001, integrativo del CCNL Sanità del 7/4/1999, versato in atti, rubricato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, che al primo comma dispone: “Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20, CCNL 1/9/95, e 34, CCNL 7/4/99, l' attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, ad equivalente riposo compensativo
o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.”.
Orbene, in primo luogo va sottolineato che, sotto il profilo letterale, l'art 9 citato fa riferimento, in via generale, all' attività prestata in giorno festivo infrasettimanale tout court, senza alcuna limitazione ai soli dipendenti addetti ad un'attività lavorativa prestata secondo un orario ordinario e non articolata su turni. L'inapplicabilità dell'art. 9 in questione al personale turnista avrebbe dovuto essere esplicitamente prevista sin dall'inizio dello stesso articolo, che è di formulazione successiva rispetto all' art. 44.
In verità, la ratio dell' art. 44, comma 12°, del CCNL dell' 1/9/1995 è, dichiaratamente, quella di compensare interamente il disagio derivante esclusivamente dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, laddove la ratio dell'art 9 è quella di compensare il lavoratore per la perdita della giornata festiva infrasettimanale, tanto che la maggiorazione è prevista in alternativa alla fruizione del riposo compensativo, per cui non si vede per quale ragione debba spettare al solo personale non turnista.
In realtà, nel caso di attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale, il diritto al compenso di cui all' art 44, comma 12°, previsto per il lavoro in turni, non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo, venga erogato il compenso aggiuntivo appositamente previsto, per tale diverso titolo, dall' art. 9 nella misura prevista per il lavoro straordinario festivo.
Non può essere richiamato al riguardo il principio di specialità (con conseguente applicabilità al personale turnista del solo art. 44, comma 12°, del CCNL dell'1/9/1995 nel caso di lavoro festivo infrasettimanale) proprio per la diversità delle funzioni svolte tra la predetta norma pattizia e l'art. 9 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL Sanità del 7/4/1999.
Fattispecie analoga è stata decisa nel senso sopra indicato dall'ordinanza n. 1505/21 della Suprema
Corte sezione lavoro, che cassando una sentenza emessa proprio dalla Corte di appello di Napoli sezione lavoro, ha invece stabilito il cumulo tra le due indennità rinviando alla Corte Di Appello di
Napoli stabilendo il seguente principio di diritto: ''l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del
CCNL 1/9/1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
20/9/2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale
o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo''. La Corte, sempre nella medesima ordinanza, ha sottolineato che la contrattazione successiva a quella in precedenza citata non ha apportato significative modificazioni e che anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi. Tale orientamento è stato confermato anche dalle successive ordinanze della Cassazione sez. lavoro n. 33126/20, n. 2066/22 e n. 20743/ 2023, oltre che dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza
443/2023.
Acclarata l'applicabilità dell'art. 9 di cui al CCNL di categoria e succ. mod., provato documentalmente dalla parte ricorrente l'espletamento della prestazione lavorativa nelle giornate infrasettimanali festive indicate in ricorso mediante la produzione in giudizio dei cartellini marcatempo, va poi rammentato che, in tema di adempimento delle obbligazioni, l'onere della prova dell'estinzione del debito grava sul debitore. La Cassazione (nn. 7993/2010, 6205/2010 ed altre) ha costantemente affermato che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l' adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Come precisato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, deve ritenersi che l'art. 9 della predetta fonte pattizia configuri una obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore. Ne consegue l'applicazione degli articoli 1284 e ss c.c. ed in particolare dell'art. 1287 c.c., secondo cui - se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la eserciti nel termine stabilito - la scelta stessa passa al debitore, nonché ai sensi dell'art. 1289 c.c., secondo cui la liberazione del debitore dall'obbligazione si verifica solo se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore. L'art 9 del CCNL sopra citato non subordina il diritto all'indennità alla previa richiesta della giornata di riposo prevedendo l'alternatività tra le forme di ristoro della maggior gravosità dell'attività svolta. Cont L'assenza di prova di adempimento dell'obbligazione, attesa la scelta dell' i restare contumace, comporta l'accoglimento della domanda stante la prova dell'espletamento della prestazione dell'attività lavorativa, apparendo corretta la quantificazione delle competenze maturate in base ai conteggi elaborati dalla parte ricorrente.
Ne consegue che l' , per i titoli di cui al ricorso, va condannata al pagamento in Controparte_1 favore della parte ricorrente della somma di euro 2.698,08 oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza - considerato che la decisione sul punto della Corte di cassazione è stata emessa in data antecedente al deposito del ricorso - e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rapp. Controparte_3
p.t., al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 2.698,08 per le causali di cui in motivazione, oltre accessori di legge dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che CP_1 liquida in € 1.030,00 oltre Iva e cpa e spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore dei procuratori della parte ricorrente antistatari.
Così deciso in Nola il 23.10.2025
IL GL
Dott.ssa Lorenza Recano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Lorenza
Recano, ha pronunciato, con le modalità e nei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. all'udienza di discussione del 14.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6778/2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Galluccio Paolo Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data in data 27.11.2023 il ricorrente in epigrafe premetteva di essere: dipendente dell' convenuta con mansioni di operatore sociosanitario;
inquadrato Controparte_2 nella Ctg. BS4 del C.C.N.L. Sanità Pubblica e rientrante tra il personale turnista;
di osservare l'orario giornaliero di lavoro prestabilito dell'azienda sanitaria;
di aver espletato la propria attività lavorativa anche nei giorni festivi infrasettimanali, conformemente alla normale articolazione dei turni lavorativi, nonché della disciplina dell'orario di lavoro fissato dal C.C.N.L. di comparto in 36 ore settimanali;
di non aver mai usufruito del riposo compensativo, né di aver ricevuto alcun compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista dagli artt. 9 e 34, c. 7 e 8, del C.C.N.L. del personale Comparto Sanità del 20.09.2001, nonché dall'art. 20 del C.C.N.L. I° Settembre 1995 e 34 del C.C.N.L. 7 Aprile 1999, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7 – 8 del C.C.N.L.
2016-2018, intitolato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate”; di aver prestato, in particolare, la propria attività lavorativa nelle seguenti festività Nazionali I° Gennaio, 6 Gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, I° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, I° Novembre, 8 Dicembre, 25
Dicembre e 26 Dicembre oltre alla ricorrenza del Santo Patrono del 15 Novembre (San Felice di
Nola), come emerge dai cartellini marcatempo;
di aver espletato la propria attività lavorativa in giornate festive infrasettimanali per un monte ore di 168 ore, esclusa la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30%; di non aver ricevuto quanto di propria spettanza nonostante le reiterate richieste di pagamento, da ultimo con pec del 13.07.2023 (cfr. doc. 3 di cui agli atti).
Tutto ciò premesso, evocava in giudizio l' , in persona del rappresentante p.t., Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, per far accertare e, per l'effetto, condannare, l' , in persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione Controparte_3 dell'importo di € 2.698,08 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al
30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Ritualmente evocata in giudizio, l' restava contumace. CP_1
All'odierna udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., stante la natura documentale della controversia, il GL decideva la causa con sentenza, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è fondata e va accolta.
Il presente giudizio investe la questione dell'applicabilità dell'art. 9 del CCNL dell'Accordo
Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07.04.1999 e del successivo art. 29, comma 6, del CCNL
Sanità triennio 2016- 2018 al personale turnista, per i giorni festivi infrasettimanali in cui ha prestato attività lavorativa, in aggiunta all'indennità di turno prevista e disciplinata dall'art. 44 comma 3 e 12 del CCNL di categoria.
L' espletamento di tale tipo di prestazione lavorativa è previsto e disciplinato dall' art. 9 del CCNL
20/9/2001, integrativo del CCNL Sanità del 7/4/1999, versato in atti, rubricato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, che al primo comma dispone: “Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20, CCNL 1/9/95, e 34, CCNL 7/4/99, l' attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, ad equivalente riposo compensativo
o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.”.
Orbene, in primo luogo va sottolineato che, sotto il profilo letterale, l'art 9 citato fa riferimento, in via generale, all' attività prestata in giorno festivo infrasettimanale tout court, senza alcuna limitazione ai soli dipendenti addetti ad un'attività lavorativa prestata secondo un orario ordinario e non articolata su turni. L'inapplicabilità dell'art. 9 in questione al personale turnista avrebbe dovuto essere esplicitamente prevista sin dall'inizio dello stesso articolo, che è di formulazione successiva rispetto all' art. 44.
In verità, la ratio dell' art. 44, comma 12°, del CCNL dell' 1/9/1995 è, dichiaratamente, quella di compensare interamente il disagio derivante esclusivamente dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, laddove la ratio dell'art 9 è quella di compensare il lavoratore per la perdita della giornata festiva infrasettimanale, tanto che la maggiorazione è prevista in alternativa alla fruizione del riposo compensativo, per cui non si vede per quale ragione debba spettare al solo personale non turnista.
In realtà, nel caso di attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale, il diritto al compenso di cui all' art 44, comma 12°, previsto per il lavoro in turni, non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo, venga erogato il compenso aggiuntivo appositamente previsto, per tale diverso titolo, dall' art. 9 nella misura prevista per il lavoro straordinario festivo.
Non può essere richiamato al riguardo il principio di specialità (con conseguente applicabilità al personale turnista del solo art. 44, comma 12°, del CCNL dell'1/9/1995 nel caso di lavoro festivo infrasettimanale) proprio per la diversità delle funzioni svolte tra la predetta norma pattizia e l'art. 9 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL Sanità del 7/4/1999.
Fattispecie analoga è stata decisa nel senso sopra indicato dall'ordinanza n. 1505/21 della Suprema
Corte sezione lavoro, che cassando una sentenza emessa proprio dalla Corte di appello di Napoli sezione lavoro, ha invece stabilito il cumulo tra le due indennità rinviando alla Corte Di Appello di
Napoli stabilendo il seguente principio di diritto: ''l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del
CCNL 1/9/1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
20/9/2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale
o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo''. La Corte, sempre nella medesima ordinanza, ha sottolineato che la contrattazione successiva a quella in precedenza citata non ha apportato significative modificazioni e che anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi. Tale orientamento è stato confermato anche dalle successive ordinanze della Cassazione sez. lavoro n. 33126/20, n. 2066/22 e n. 20743/ 2023, oltre che dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza
443/2023.
Acclarata l'applicabilità dell'art. 9 di cui al CCNL di categoria e succ. mod., provato documentalmente dalla parte ricorrente l'espletamento della prestazione lavorativa nelle giornate infrasettimanali festive indicate in ricorso mediante la produzione in giudizio dei cartellini marcatempo, va poi rammentato che, in tema di adempimento delle obbligazioni, l'onere della prova dell'estinzione del debito grava sul debitore. La Cassazione (nn. 7993/2010, 6205/2010 ed altre) ha costantemente affermato che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l' adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Come precisato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, deve ritenersi che l'art. 9 della predetta fonte pattizia configuri una obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore. Ne consegue l'applicazione degli articoli 1284 e ss c.c. ed in particolare dell'art. 1287 c.c., secondo cui - se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la eserciti nel termine stabilito - la scelta stessa passa al debitore, nonché ai sensi dell'art. 1289 c.c., secondo cui la liberazione del debitore dall'obbligazione si verifica solo se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore. L'art 9 del CCNL sopra citato non subordina il diritto all'indennità alla previa richiesta della giornata di riposo prevedendo l'alternatività tra le forme di ristoro della maggior gravosità dell'attività svolta. Cont L'assenza di prova di adempimento dell'obbligazione, attesa la scelta dell' i restare contumace, comporta l'accoglimento della domanda stante la prova dell'espletamento della prestazione dell'attività lavorativa, apparendo corretta la quantificazione delle competenze maturate in base ai conteggi elaborati dalla parte ricorrente.
Ne consegue che l' , per i titoli di cui al ricorso, va condannata al pagamento in Controparte_1 favore della parte ricorrente della somma di euro 2.698,08 oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza - considerato che la decisione sul punto della Corte di cassazione è stata emessa in data antecedente al deposito del ricorso - e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rapp. Controparte_3
p.t., al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 2.698,08 per le causali di cui in motivazione, oltre accessori di legge dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che CP_1 liquida in € 1.030,00 oltre Iva e cpa e spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore dei procuratori della parte ricorrente antistatari.
Così deciso in Nola il 23.10.2025
IL GL
Dott.ssa Lorenza Recano