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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/11/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 1603/2017 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MA GO (già difesa dall'avv. Fanny Carmela Malomo) - ATTRICE
CONTRO
(P.IVA ), quale impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1 gestione del FONDO di GARANZIA VITTIME della STRADA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. MA GRAZIA MINUTOLI
MARTIRANO - CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
1.a ha citato in giudizio la quale impresa Parte_1 Controparte_1 designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, deducendo: che il giorno 01.01.2016, alle ore 01,15 circa, in Cassano allo Ionio alla via Amendola, all'altezza del civico 116, subito dopo essere scesa dall'autovettura dal marito, veniva schiacciata contro la predetta auto da un veicolo non identificato, proveniente dal centro della città in direzione sud-via Provinciale;
che non le era stato possibile individuare il tipo di veicolo né percepirne l'arrivo, essendo posizionata di spalle rispetto alla direzione di marcia del mezzo;
di essere stata immediatamente soccorsa dal coniuge, il quale aveva potuto soltanto notare che si trattava di un'autovettura di colore scuro, del tipo Golf
Volkswagen serie 4, con targa contenente la lettera “Z”, che, dopo essersi arrestata per pochi istanti oltre il luogo del sinistro, si era data alla fuga senza prestare soccorso;
che sul posto erano poi intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Cassano allo Ionio e il 118; che i Carabinieri avevano effettuato i rilievi e trasmesso gli atti alla Procura della
1 Repubblica per procedere contro ignoti in relazione ai reati di cui agli artt. 582 e 593 c.p.; che trasportata presso l'ospedale di Rossano le era stato diagnosticato una frattura al piatto tibiale destro con versamento ematico con prognosi di 30 gg.; di aver subito un delicato intervento chirurgico con placche e viti;
che sulla base della relazione medico- legale redatta dal proprio consulente di parte, le lesioni riportate erano state così quantificate: invalidità permanente nella misura del 20%; inabilità temporanea assoluta per 60 giorni;
inabilità temporanea parziale al 75% per 40 giorni, al 50% per 40 giorni e al
25% per ulteriori 90 giorni;
di aver presentato denuncia querela contro ignoti;
di aver avanzato richiesta di risarcimento danni alla e alla CP_2 Controparte_1
che sebbene il medico fiduciario della convenuta avesse riconosciuto la
[...] compatibilità tra le lesioni riscontrate e l'evento descritto, attestando un'invalidità permanente del 12% e una inabilità temporanea nelle seguenti misure: 100% per 50 giorni, 75% per 35 giorni, 50% per 40 giorni e 25% per 60 giorni, la compagnia assicurativa non aveva formulato alcuna offerta risarcitoria;
che la procedura di negoziazione assistita, regolarmente instaurata, si era conclusa con esito negativo.
La stessa ha, quindi, concluso chiedendo: di dichiarare la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al veicolo non identificato;
di condannare per l'effetto la convenuta al risarcimento dei danni biologici e da invalidità temporanea parziale (ITP) patiti, quantificati in euro 110.785,00, nonché al rimborso delle spese mediche sostenute, pari ad euro 8.500,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà equo liquidare, in via di giustizia;
il tutto con il favore delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c.
Ha altresì richiesto la condanna della al pagamento, mediante Controparte_1 ordinanza immediatamente esecutiva, della somma di euro 40.000,00 a titolo di provvisionale, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia.
La prima udienza di trattazione è stata differita, ex art. 168bis, comma 5, c.p.c. all'udienza del 04.04.2018.
1.b Si è costituita in giudizio la la quale ha avversato la Controparte_1 domanda attorea, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ne ha contestato l'infondatezza sia in punto di an che di quantum.
Più precisamente, l'impresa assicurativa ha dedotto: il difetto di legittimazione passiva per mancanza dei presupposti applicativi della disciplina del risarcimento a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ossia la prova rigorosa dell'esistenza del veicolo pirata, la chiara ed inequivocabile responsabilità di quest'ultimo nella causazione del
2 sinistro, la pronta denuncia all'autorità giudiziaria, la circostanza che le indagini esperite abbiano dato esito negativo;
che, lo status di “non identificato” può essere attribuito solo dalle autorità di P.S., che sono le sole a cui l'ordinamento attribuisce il compito di individuare i responsabili di fatti illeciti;
che, solo dopo l'emissione del decreto di archiviazione da parte del G.I.P. (emesso per ragioni diverse dal difetto di querela) si può attribuire al mezzo che si presume responsabile la qualifica di “non identificato”; che non risulta provato né il fatto storico relativo alla reale verificazione del sinistro de quo, né le modalità di accadimento dello stesso;
che il quantum richiesto risulta infondato e ingiustificato, in quanto provato unicamente mediante documentazione di parte e comunque smentito dalla relazione del consulente tecnico della compagnia, il quale ha accertato un danno biologico di entità inferiore rispetto a quello allegato dall'attrice.
Tanto premesso, la convenuta ha chiesto: in via preliminare la declaratoria del difetto di legittimazione passiva nei suoi confronti;
nel merito il rigetto della domanda risarcitoria;
il tutto con il favore delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
1.c A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.04.2018, il giudice ha rigettato la richiesta di provvisionale e concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Nel corso del giudizio, sono state espletate le prove orali chieste dall' attrice nonché CTU medico legale sulla persona della medesima attrice.
Depositata la relazione del consulente, la causa assunta in decisione con ordinanza del
24.9.2025, con concessione dei termini ex art. 190 CPC, ridotti a gg. 20+ 20.
2. Questioni preliminari
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta.
Al riguardo, occorre ricordare la distinzione che intercorre tra quest'ultima e la titolarità passiva: ed infatti, per legittimazione passiva deve intendersi che il soggetto convenuto in giudizio sia proprio quello che, in base alla prospettazione dell'attore, dovrebbe essere destinatario della pronuncia, mentre, per titolarità passiva, deve intendersi la situazione del soggetto che, convenuto in giudizio perché si assume che sia parte di un rapporto giuridico in base al quale dovrebbero derivare delle conseguenze per lui sfavorevoli, sia poi davvero parte di quel rapporto. Poiché, nel caso di specie, l'attrice ha allegato che il sinistro occorso è stato cagionato da un veicolo rimasto ignoto che non è stato possibile identificare poiché datosi alla fuga, in base a tale prospettazione sussistono i presupposti per azionare la domanda di risarcimento nei confronti della compagnia – impresa
3 designata dal Fondo Garanzia per le vittime della strada per la Regione Calabria, quale soggetto astrattamente tenuto al risarcimento del danno invocato.
Quanto invece alla titolarità del rapporto sostanziale, questione che attiene al merito, per quanto si dirà, costituisce una delle ragioni poste alla base dell'accoglimento della domanda.
Sempre in via preliminare, si rileva che, all'udienza del 25.05.2022, l'attrice ha rinunciato all'escussione dei restanti testi, con espressa accettazione da parte della convenuta, senza successivamente reiterare in modo specifico le proprie richieste istruttorie.
3. L'oggetto del contendere: an e quantum.
3.a Va preliminarmente osservato che nei giudizi promossi nei confronti del
[...]
, da ricondursi alla previsione di cui all'art. 283, Parte_2 comma 1, lett. a), d.lgs. 209/05 (“Il , costituito Parte_2 presso la risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, CP_2 per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato”), è onere del danneggiato, che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dare prova, in primo luogo, delle modalità del sinistro e dell'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo e, in secondo luogo, che il veicolo che ha dato luogo all'evento lesivo sia effettivamente rimasto sconosciuto per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima
(ex multis Cass. civ. n. 5892/2016 ; n. 21983/2022).
In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da "veicolo non identificato" non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore ed il nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. E ciò in quanto il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo di Garanzia non vale a rimpiazzare, ma solo a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non consentendo una surrogazione incondizionata del Fondo nella posizione del responsabile né, per l'effetto, uno "scaricamento" sulla Compagnia designata dal Fondo di oneri riparatori che avrebbero potuto essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe stato individuabile mediante ordinaria accortezza.
Pertanto, stante la circostanza che nell'azione contro il Fondo di Garanzia quest'ultimo non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le
4 modalità indicate dall'attrice, la prova del fatto storico a carico del danneggiato deve essere valutata in maniera più rigorosa.
In ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui “la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto” (cfr. Cass. 24449/05).
Quanto, invece, alla prova che il veicolo investitore sia effettivamente rimasto sconosciuto per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, la
Suprema Corte precisa che essa “può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (cfr.Cass. 18532/07; 448011) perché “la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato” (cfr, Cass. 23434/14).
3.b Orbene, in applicazione dei principi richiamati sopra, la domanda può trovare accoglimento (nei limiti quantificativi di cui in seguito), atteso che l'acquisizione probatoria consente di ritenere sufficientemente dimostrati tutti i presupposti dell'azione esperita.
In primo luogo, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche quale danno-evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria, risulta documentalmente provata dal referto di pronto soccorso n. 20162000001 del 01/01/2016 (allegato all'atto di citazione) recante la diagnosi: “frattura del piatto tibiale destro con versamento ematico”.
Parimenti, dall'esame complessivo delle risultanze processuali emerge la prova: della storicità del sinistro;
della riconducibilità causale dello stesso alla condotta colposa del conducente del veicolo;
dell'oggettiva impossibilità di identificare l'autovettura investitrice.
5 Di fatti, le deposizioni testimoniali acquisite offrono, al riguardo, un riscontro puntuale e coerente alla ricostruzione dei fatti operata da parte attrice.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver visto, tramite lo specchietto Testimone_1 retrovisore della propria auto, la – voltata di spalle – essere investita da una Parte_1
Golf di colore scuro, sopraggiunta ad alta velocità dal senso di marcia opposto rispetto a quello da lui percorso, precisando altresì che, immediatamente dopo l'impatto, il veicolo si è allontanato repentinamente, rendendo impossibile la rilevazione della targa (cfr. verbale udienza del 27.10.2021).
Le medesime circostanze sono state confermate dal teste , coniuge Testimone_2 dell'attrice, il quale ha riferito di aver udito il rumore dell'impatto e, nel voltarsi, di aver visto la moglie “volare” in seguito all'investimento ad opera di un'autovettura Golf, serie 4, di colore scuro, la quale, dopo essersi arrestata per pochi secondi a circa quindici metri dal punto d'urto, in una zona caratterizzata da scarsa illuminazione, si è poi allontanata senza prestare soccorso (cfr. verbale d'udienza del 27.10.2021).
Dell'attendibilità dei testi il giudicante non ha alcun motivo di dubitare, avendo essi reso dichiarazioni precise e circostanziate in merito alla dinamica del sinistro, e di reciproco riscontro tra loro.
A ciò si aggiunga che all'esito della consulenza d'ufficio espletata, il C.T.U. dott. Per_1
ha ritenuto sussistente il nesso causale tra l'evento e le lesioni refertate: “La
[...]
Sig.ra a seguito di un incidente stradale automobilistico riportava una frattura del Pt_1 piatto tibiale destro e contusioni multiple. Tali lesioni per loro natura, compatibili con il meccanismo traumatico descritto e per l'immediato riscontro in ambiente ospedaliero qualificato, vanno poste in rapporto di causalità materiale con il sinistro di cui ci si occupa. Il nesso di causalità è infatti dimostrato dalla positività di numerosi criteri medico
- legali di giudizio topografico, di sufficienza e di continuità fenomenologica. Infatti la violenza dell'urto con l'auto, la violenta contusione e distorsione del ginocchio destro,
l'immediato riscontro delle contusioni e della frattura del piatto tibiale destro, consentono di affermare che si è trattato di un trauma di particolare entità tale da giustificare
l'intervento chirurgico, il protrarsi della sintomatologia dolorosa, come risulta dalla documentazione medica esibita, la necessità della Periziando di sottoporsi ad una serie di controlli clinici specialistici ed esami strumentali” ( vedi pag. 5 della relazione).
3.c Resta tuttavia da verificare se sulla base delle stesse emergenze istruttorie possa ritenersi sussistente anche un concorso di colpa del pedone investito ex art. 1227 c.c.
6 Nel caso di specie, la non ha fornito alcuna prova contraria o Controparte_1 dedotto circostanze idonee, a dimostrare, sia pur presuntivamente, la sussistenza del comportamento colposo della danneggiata, ed in che modo lo stesso possa aver influito sulla dinamica causale del sinistro al punto tale da poter individuare una sua quota di responsabilità nella causazione del sinistro.
Ne discende che dell'incidente per cui è lite deve rispondere in via esclusiva parte convenuta, nella qualità in atti.
3.d Quanto al danno alla persona subito dall'attrice, lo scrivente condivide e fa proprie le risultanze di cui alla relazione peritale del CTU, essendo immune da vizi logici e frutto di un'attenta valutazione della documentazione in atti.
Essa ha accertato che l'attrice ha riportato, quale conseguenza del sinistro, la frattura del piatto tibiale destro e contusioni multiple, da cui sono derivati postumi permanenti nella misura del 13% e una inabilità temporanea complessiva della durata di 190 giorni, di cui 60 giorni di ITT (inabilità temporanea totale), 30 giorni di ITP(inabilità temporanea parziale) al 75%, 40 giorni di ITP al 50% e 60 giorni di ITP al 25%.
Ciò posto, in applicazione delle tabelle di Milano (edizione 2024), munite di efficacia para-normativa, per come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. 8532/2020), tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (44 anni), il danno biologico può essere così quantificato all'attualità:
- euro 30.330,00 per danno da invalidità permanente;
- euro 6.900,00 per inabilità temporanea totale (punto base I.T.T. € 115,00);
- euro 2.587,50 per inabilità temporanea parziale al 75%.
- euro 2.300,00 per inabilità temporanea parziale al 50%.
- euro 1.725,00 per inabilità temporanea parziale al 25 %.
Non sussistono elementi idonei per aumentare i suindicati importi in ragione della personalizzazione del danno.
3.e La somma complessiva da liquidare è, dunque, pari ad euro 43.842,50.
Essendo stata effettuata la liquidazione all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data dell'evento-sinistro (01.01.2016) – pari a € 35.906,00 - e rivalutata anno per anno, sono dovuti gli interessi nella misura legale a partire dalla data del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. (S.U. n. 1712/1995).
Deve altresì essere riconosciuto, in favore della parte attrice, il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle spese mediche sostenute, nella misura di euro 8.218,42, somma ritenuta congrua dal Consulente Tecnico d'Ufficio sulla base della
7 documentazione versata in atti. Su detto importo sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data della presente decisione e sino all'effettivo soddisfo.
4. Le spese di lite.
La parziale soccombenza dell' attrice sul quantum risarcitorio giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. Il valore della causa pari all'importo del credito accertato (€ 43.842,50). Il rimborso del CU è parametrato all'importo del medesimo illo tempore dovuto (€ 518,00) ove la domanda fosse stata contenuta nei limiti del credito poi accertato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condanna la
[...]
nella qualità di impresa designata per la Regione Calabria Controparte_1 alla gestione del F.G.V.S., al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €
43.842,50, oltre interessi legali sull' importo di € 35.906,00 rivalutato anno per anno dal 1.1.2016 alla data di pubblicazione della presente sentenza;
2. condanna altresì la parte convenuta al pagamento in favore di Parte_1 dell' ulteriore somma di € 8.218,42 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo;
3. compensa per metà le spese di lite e condanna la compagnia convenuta al pagamento della residua metà; spese che liquida nell'interezza in € 540,00 per spese vive e € 7.616,00 per compenso d' avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
4. pone definitivamente le spese di CTU carico di entrambe le parti, nella misura del
50% ciascuna.
Così deciso in Castrovillari, in data 08/11/2025
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Umile Terranova, addetto all' Ufficio per il processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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