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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/06/2025, n. 2349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2349 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5884/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.5.2025 da
1) IG.ra nata a [...] (C.Fisc. ) il 04- Parte_1 C.F._1
07-1972, residente a [...], professione Casalinga;
titolo di studio Diploma
di scuola superiore ( MATURITA' SCIENTIFICA) cittadina Italiana,
e
2) IG. , nato a [...] il [...] , residente a Parte_2
Milano, in viale Paolo Onorato VIGLIANI N. 55 professione : Business Development Manager, titolo di studio LAUREA;
codice fiscale: , cittadino italiano, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, in virtù di delega allegata al presente atto, dall'avv. Giuseppina
Bodenizza (C.F. – PEC che C.F._3 Email_1
chiede di ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni, appartenente al Foro di Milano, con elezione di domicilio presso lo studio del presente difensore, in Milano, Via Andrea Ponti n.15
pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio a MILANO il 12-12-1998 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di MILANO al numero 1125, Registro 08, Serie A, Parte 2;
In separazione dei beni.
con le seguenti figlie:
- , nata a [...] il [...], residente a [...]
Verga n.15; codice fiscale , cittadina ITALIANA, C.F._4
- , nata a [...] il [...], residente a [...]
Andrea Verga n.15; codice fiscale , cittadina ITALIANA C.F._5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) Il IG. verserà a titolo di contributo al mantenimento Parte_2
delle figlie la somma di € 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascuna di esse), somma che sarà
versata alla madre IG.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1
decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo di separazione, e tale somma sarà
annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
2) Il IG. terrà a proprio carico il 70% delle spese Parte_2
extra assegno relative alle figlie secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal
pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal
medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a
contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di
base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e
oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
pagina 2 di 4 Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci
omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio
anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria
programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al
programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite
scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza
all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per
la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di
recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e)
alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-
scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti
territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di
musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per
iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f)
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle
patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo
di trasporto dei figli.
3- A titolo di contributo al mantenimento della moglie IG.ra il IG. Parte_1 [...]
verserà alla stessa la somma di € 650,00 mensili, somma Parte_2
che sarà versata alla suddetta anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. pagina 3 di 4 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Milano il 12-12-1998;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, lì 11.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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