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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/11/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 901/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 901/2020 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (CF: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppina Berardi e Giancarlo Andreoli, giusta procura a margine del ricorso;
RICORRENTE CONTRO
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1 dott.ssa rappresentata e difesa dell'Avv. Stefano Previti (cf: Controparte_2
), giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
C.F._2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato in cancelleria in data 24/2/2020, chiedeva al Parte_1
Tribunale adito di: “Accertare e dichiarare che - dopo due settimane dall'inizio del rapporto di lavoro fino alla sua cessazione - la ricorrente ha esercitato, di fatto, le mansioni di archivista (in via esclusiva e, dall'anno 2015, in via prevalente), corrispondenti al 7° livello retributivo di cui al CCNL di settore e, quindi, mansioni superiori rispetto a quelle per le quali era stata assunta e risultanti dal con-tratto individuale di lavoro, sottoscritto dalla stessa il 13/04/2011;
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la quattordicesima mensilità, a decorrere dal 01/01/2018, fino alla cessazione del rap-porto di lavoro;
per l'effetto, condannare la , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante p.t., al pagamento, in favore della resistente, della complessiva somma lorda pari ad € 23.816,46, come risultante dal conteggio allegato, secondo le previsioni del CCNL di settore, di cui € 20.251,28 a titolo di differenze retributive, € 2.131,51, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed € 1.433,67, a titolo di differenze del TFR, oltre al versa-mento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati e agli interessi e rivalutazione dalla scadenza di ciascun credito al saldo.
Accertare e dichiarare il danno biologico subito dalla ricorrente, per stresso lavoro-correlato
e mobbing o straining, in conseguenza del comportamento della resistente, per aver violato le prescrizioni di cui agli artt. 2087 e 2043 c.c. nonché del D.Lgs n. 81/2008, e del comportamento vessa-torio della IG.ra e, per l'effetto, condannare la Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento, in Controparte_3 favore della ricorrente, della somma pari ad € 70.000,00, a titolo di risarcimento del danno oltre spese mediche, o di quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data dell'illecito al saldo (nella misura del rendimento annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi, assumendo come base la semi-somma tra il valore del bene perduto al tempo dell'illecito e il valore riva-lutato ad oggi).
2 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. Con memoria depositata telematicamente il 9/4/2021 si costituiva in giudizio CP_3 unipersonale per chiedere al Tribunale adito di : “In via preliminare:
A) Autorizzare la chiamata in garanzia della in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14 disponendo il differimento dell'udienza.
In via pregiudiziale
B) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande della IG.ra
[...]
e comunque l'inammissibilità delle stesse per i motivi indicati nella memoria e in Parte_1 ogni caso dichiarare l'intervenuta transazione rispetto alle pretese risarcitorie avanzate nei confronti della per il danno non patrimoniale e per il pagamento dell'indennità Controparte_3 sostitutiva del preavviso.
Nel merito:
C) Rigettare le domande tutte di cui al ricorso per i motivi di cui alla memoria e comunque il difetto di legittimazione passiva con riferimento alle domande di risarcimento del danno.
In via subordinata
D) Ridurre l'ammontare del risarcimento nella misura di giustizia, anche in considerazione della esistenza di concause extra lavorative e della riconducibilità del danno in capo all' e in ogni caso di condanna al risarcimento del danno, ritenuta la validità ed CP_5 efficacia della polizza stipulata, condannare la a manlevare la Controparte_4 CP_3 da ogni conseguenza derivante dall'accoglimento anche parziale delle domande formulate
[...] nel presente giudizio dalla IG.ra . Parte_1
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre spese generali ex art. 96 c.p.c. come per legge” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3. La prima udienza di trattazione della causa veniva fissata dal precedente Giudice titolare con decreto del 16/3/2020 e celebrata il giorno 20/4/2021; a tale udienza il Giudice non autorizzava la chiamata in causa in garanzia dell' richiesta da parte Controparte_6 resistente ed emetteva ordinanza istruttoria;
seguivano i differimenti d'ufficio alle udienze del
3 15/2/2022, del 7/9/2022 e del 10/5/2023. In data 4/7/2023 il procedimento veniva riassegnato a questo Giudice e la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente all'udienza del 7/11/2023; a tale ultima udienza il Giudice integrava l'ordinanza istruttoria del precedente decidente e veniva assunta la testimonianza resa da Testimone_1
(teste di parte ricorrente). Seguiva l'udienza del 30/4/2024 in cui veniva sentito il
[...] teste di parte resistente. Seguiva l'udienza del 19/11/2024 in cui venivano Testimone_2 sentiti i testi (di parte ricorrente) e (di parte resistente). Testimone_3 Testimone_4
Seguiva l'ordinanza istruttoria del 20/11/2024 con la quale veniva disposta CTU medico- legale. Seguiva l'udienza del 28/1/2025 in cui prestava giuramento il dott. – Per_1 medico-legale- il quale depositava nei termini la relazione peritale in data 2/11/2025; seguiva l'udienza del 25/11/2025 e – a seguito di discussione orale – veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti, nell'assunzione della testimonianza resa dai testi e Testimone_1 Testimone_3 di parte ricorrente, nonché dai testi e di parte resistente;
Testimone_2 Testimone_4
l'istruttoria si articolava altresì nella consulenza tecnica medico-legale espletata dal dott.
Persona_2
2. In fatto e in diritto
5. Parte resistente ha formulato domanda preliminare di chiamata in causa in garanzia della compagnia assicuratrice che il precedente decidente rigettava. Nel Controparte_4 momento in cui la causa veniva riassegnata a questo Giudice la causa si trovava già nella fase istruttoria.
6. Parte resistente ha eccepito la prescrizione delle domande avanzate da parte ricorrente.
L'eccezione preliminare è infondata perché il termine per i crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto (cfr. Cass. sent. n. 26246 pubblicata il 6 settembre 2022) e nel caso di specie il rapporto era cessato il 29/5/2019; dunque nessuna prescrizione è maturata.
7. In ordine alla domanda formulata da parte ricorrente relativa a pretese risarcitorie per danno non patrimoniale e per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, parte
4 resistente ha eccepito l'inammissibilità delle relative domande per intervenuta transazione.
L'eccezione è parzialmente fondata per i motivi di seguito espressi.
All'udienza del 25/2/2020 ossia il giorno seguente l'introduzione del presente giudizio,
e il marito – entrambi ex dipendenti della resistente – Parte_1 Controparte_7 sottoscrivevano verbale di conciliazione giudiziale innanzi al Tribunale di Velletri, nel proc.
n. 6403/2019 che aveva ad oggetto l'impugnativa del licenziamento intimato nei confronti di entrambi. Il Verbale di conciliazione aveva ad oggetto la desistenza dalla causa di impugnativa di licenziamento, nonché ogni altro diritto “a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (dignità, immagine e professionalità del lavoratore)” (v. doc. n. 5 allegato alla memoria di parte resistente).
Ciò posto, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda formulata nel presente giudizio dalla ricorrente per pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso – dedotta nella misura di € 2131,51 - poiché coperta dalla conciliazione giudiziale del 20/2/2020.
In ordine invece alla domanda formulata dalla ricorrente per il danno non patrimoniale rappresentato dal danno biologico per mobbing o straining la domanda è ammissibile, in quanto non coperta dalla conciliazione del 20/2/2020 che si è limitata a conciliare il diverso danno non patrimoniale per lesione della dignità, immagine e professionalità della lavoratrice.
8. Nel merito, risulta accertato che la ricorrente ha lavorato dal 14/4/2011 al 29/5/2019 presso lo stabilimento di Pomezia della poi divenuta unipersonale, azienda CP_8 CP_3 avente ad oggetto la stampa di etichette e bollini a lettura ottica, per conto del Poligrafico dello Stato e altre aziende private.
La ricorrente ha rivendicato differenze retributive lamentando di essere stata inquadrata nel
9° livello retributivo, mentre in ragione delle mansioni svolte sin dall'inizio le sarebbe dovuto essere riconosciuto il livello 7° e ha rivendicato, pertanto, differenze retributive nella misura di euro 21684,95 (di cui € 1433,67 per differenze di TFR).
Lamentava, altresì, di aver subìto comportamenti mobbizzanti da parte dell'Amministratore
Delegato e, per questo motivo, ha rivendicato un danno biologico per Controparte_9 stress correlato, mobbing e/o straining quantificato nella misura di € 70.000,00 oltre spese mediche.
5 9. In ordine all'inquadramento professionale della ricorrente i testi di parte ricorrente e hanno confermato lo svolgimento di fatto da Testimone_1 Testimone_3 parte della ricorrente delle mansioni di archivista, nonché che la stessa ha proceduto ad una riorganizzazione completa dell'archivio, ideando un sistema di archiviazione ordinato;
hanno altresì dichiarato che la ricorrente dopo qualche giorno dall'inizio della sua attività lavorativa
è stata trasferita dal Reparto Allestimento agli Archivi, articolato sia nel settore “Produzione industriale”, sia nel settore “Poligrafico dello Stato”.
10. La ricorrente ha dedotto in giudizio un inquadramento formale nel IX livello retributivo con mansioni di allestitrice, ma con diritto all'inquadramento nel VII livello retributivo con mansioni di archivista del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie grafiche ed affini, editoriali, cartotecniche e del settore informatico e telematico (v. CCNL allegato 23 A ricorso).
11. Si osserva che il teste di parte ricorrente aveva al momento Testimone_1 della testimonianza una controversia in corso nei confronti della per mobbing: ne CP_3 deriva che le dichiarazioni rese dal teste sono dichiarazioni che necessitano di maggior rigore nella valutazione dell' attendibilità, non essendo il testimone disinteressato rispetto all'esito della causa.
12. I testi di parte resistente (responsabile del servizio stampa della Testimone_2
e (responsabile del reparto stampa capo Aerea Ufficio tecnico), CP_3 Testimone_4 tuttavia, hanno dichiarato concordemente che la ricorrente non era archivista, ma confezionatrice presso il reparto Confezionamento: si occupava dell'inscatolamento ed etichettatura delle scatole, inizialmente presso l'area dedicata all' Controparte_10
, successivamente, dopo la perdita della commessa, è stata adibita al confezionamento
[...] industriale;
hanno dichiarato che la mansione di archivista non esisteva in azienda, in quanto sino all'anno 2019 non esisteva un archivio, ma solo un deposito di fascicoli;
hanno dichiarato che solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente è stato creato un archivio in azienda, con un sistema gestionale informatizzato con codici a barre a lettura ottica;
hanno dichiarato che la ricorrente non ha mai svolto mansioni presso il Reparto Magazzino e non si
è mai occupata di spedizioni, ma ha solo curato l'inscatolamento dei prodotti e li ha riposti sul carrello, dove venivano prelevati dal personale addetto al magazzino.
6 13. In particolare il teste ha precisato che non c'era un archivio ma un deposito di Tes_2 cartelle in cui dentro c'erano gli ordini dei clienti con i clichè ossia le matrici da inserire nelle forme tipografiche di stampa, che la ricorrente doveva cercare per consegnarle all'Ufficio tecnico;
erano poi gli addetti dell'Ufficio Tecnico che le portavano alla stampa e la ricorrente non era autorizzata a portarle direttamente nel reparto stampa, con l'ulteriore precisazione che questo lavoro di ricerca avveniva una volta al giorno.
14. Il teste , con dichiarazioni convergenti rispetto a quelle rese dal teste , Tes_4 Tes_2 ha precisato inoltre che la ricorrente doveva solo prelevare le cartelle nel magazzino e portarle all'Ufficio Tecnico, il quale solo era deputato alla creazione della cartella e della modulistica per effettuare la stampa del prodotto e che solo aveva la responsabilità della movimentazione della cartella;
dopo la stampa il macchinista portava la cartella sul pianerottolo del magazzino su un tavolo e la doveva sistemare la cartella o - in sua assenza - un'altra Parte_1 operatrice disponibile;
a volte anche lo stesso dichiarante vi provvedeva. Ha altresì precisato che le cartelle venivano messe dentro dei cassetti di uno scaffale con un codice univoco che descriveva il prodotto, mentre il nome del cliente era attaccato sullo scaffale.
15. L'esito dell'istruttoria in ordine alla domanda dell'inquadramento della ricorrente nel VII livello come archivista risulta contraddittorio: per l'effetto non è stata raggiunta la prova della relativa domanda;
ne consegue il rigetto della stessa. Si osserva, infatti, che se i testi di parte ricorrente hanno confermato la circostanza, con l'ulteriore precisazione che il teste Tes_1
è un teste che ha in corso una causa per mobbing e dunque è teste interessato per cui occorre particolare rigore per la verifica della sua attendibilità, d'altra parte i testi di parte resistente hanno negato la circostanza, affermando che la ricorrente doveva solo prendere le cartelle dal deposito, consegnarle all'ufficio tecnico e rimetterle nel deposito dopo la stampa, oltre ad essere addetta al reparto confezionamento. Ciò posto la contraddittorietà della prova sul punto induce al rigetto della domanda.
16. In ordine alla domanda relativa alla 14° mensilità a decorrere dall'1/1/2018 sino alla cessazione del rapporto di lavoro non era dovuta per intervenuta disdetta dell'accordo sindacale aziendale con decorrenza dal 1/1/2015 avvenuta in data 30/9/2014 (v. doc. n. 2 allegato alla memoria di parte resistente); ne consegue il rigetto della relativa domanda.
7 17. In ordine alla domanda di risarcimento del danno biologico per mobbing e/o straining, risulta accertato in giudizio che il rappresentate legale della CP_3 Controparte_2 abbia posto in essere condotte stressanti e vessatorie nei confronti della ricorrente, in particolare si rammenta l'episodio del 23/4/2018 in cui la ordinò alla ricorrente di CP_2 mettere in ordine le cartelle, ordinandole di lavorare e urlando contro di lei che in sette anni non aveva mai fatto niente. La condotta posta in essere dalla ingenerava nella CP_2 ricorrente un forte stato d'ansia (v. testi e . Tes_1 Tes_3
18. Il dott. tuttavia, in ordine al danno biologico ha così affermato: “Gli Per_1 accertamenti svolti confermano con sufficiente attendibilità la diagnosi sopra riportata. Si ritiene che sussistano validi elementi per poter riconoscere l'esistenza di un nesso causale tra il disturbo dell'adattamento che fu diagnosticato alla ricorrente nell'anno 2018 e le vessazioni da lei subite sul posto di lavoro nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2017
e l'aprile 2018. I comportamenti mobbizzanti riferiti dalla signora infatti, oltre ad Parte_1 essere avvalorati dalle certificazioni mediche in atti che fanno riferimento a un “Disturbo ansioso-depressivo reattivo disadattativo riconducibile a problematiche lavorative”, trovano ampia conferma anche nelle dichiarazioni rilasciate dai testimoni di parte ricorrente, dichiarazioni non smentite dai testimoni di controparte.
Non si ritiene invece che possa ammettersi un nesso causale tra le negative esperienze vissute nel lontano 2018 e la sintomatologia psichica tuttora riferita dalla ricorrente, che peraltro non risulta documentata in atti da alcuna certificazione specialistica. Ciò per i motivi di seguito illustrati:
1. Sebbene all'epoca della remota visita collegiale del 2005, quando ottenne il riconoscimento di una invalidità civile al 46%, la signora non risultasse affetta da Parte_1 preesistenti patologie psichiche, si rileva dalla relazione stilata in data 18.1.2019 dall'Ambulatorio di Medicina del Lavoro che: “Sia il punteggio dell'ansia di stato che quello inerente l'ansia di tratto evidenziano un livello di ansia alto dato come conseguenza sia ad una condizione sociale che ad una caratteristica di personalità del soggetto”. In epoca coeva ai fatti per cui è causa è pertanto documentata l'esistenza di una predisposizione individuale, che rende la ricorrente più vulnerabile a disturbi di tipo depressivo-ansioso. Una predisposizione individuale, se da un lato non fa venire meno la possibilità di individuare comunque un nesso causale con comportamenti vessatori subiti sul luogo di lavoro, può però rendere ragione della sindrome depressiva attuale, che deve ritenersi più realisticamente
8 attribuibile sia a fattori endogeni che a cause diverse, che possono essere individuate con molta probabilità nelle difficoltà familiari legate alla grave invalidità del marito (riferita al
100%) e nelle difficoltà economiche causate dalla perdita del lavoro sia suo che del coniuge.
2. Non è scientificamente plausibile che la condizione di sofferenza attuale (sicuramente presente) sia riconducibile ai fatti disturbanti vissuti oltre sette anni fa. Si evidenzia infatti in primo luogo che il disturbo dell'adattamento per sua definizione non può essere cronico.
Giova a questo punto ricordare che il disturbo dell'adattamento è una condizione psicologica temporanea caratterizzata da una risposta emotiva o comportamentale sproporzionata o eccessiva rispetto a uno o più eventi stressanti identificabili, che può riguardare cambiamenti
a situazioni difficili della vita, come problemi relazionali, difficoltà lavorative, perdite personali o traumi. Condizioni di lavoro particolarmente stressanti, come la precarietà dell'impiego, le pressioni lavorative, il mobbing o l'insoddisfazione lavorativa, possono aumentare significativamente il rischio di sviluppare il disturbo dell'adattamento. Le persone che si trovano a gestire alti livelli di stress professionale senza avere adeguati meccanismi di supporto o strategie di coping1 efficaci possono sviluppare sintomi di ansia, depressione o burnout, che si manifestano sotto forma di disturbo dell'adattamento. Secondo il Manuale
Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) il disturbo dell'adattamento si manifesta quando l'individuo sviluppa sintomi emotivi o comportamentali in risposta a uno o più stress significativi entro 3 mesi dall'evento. Questa reazione compromette significativamente il funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree importanti della vita della persona e provoca sofferenza. Il nome riflette la natura del disturbo: è una difficoltà nel processo di adattamento a una circostanza esterna stressante. Le persone che soffrono di questo disturbo non riescono a gestire lo stress in modo adeguato e proporzionato, e perciò sviluppano sintomi che vanno oltre la normale risposta adattativa agli eventi della vita. In pratica,
l'individuo non riesce a “adattarsi” in modo sano al cambiamento o alla situazione problematica. Questi individui spesso vivono un'esperienza emotiva intensa e prolungata, che rende difficile ritrovare il proprio equilibrio o un senso di stabilità. La sofferenza del paziente può essere assai intensa e si manifesta attraverso una serie di sintomi emotivi e comportamentali che risultano sproporzionati rispetto all'evento scatenante. I sintomi possono includere depressione, ansia, tristezza, irritabilità, difficoltà a concentrarsi, insonnia, apatia o, in alcuni casi, comportamenti impulsivi o disadattivi come l'abuso di sostanze, disturbi della condotta alimentare con craving bulimici o addirittura tentativi di suicidio. La qualità della vita dei soggetti con disturbo dell'adattamento può essere perciò significativamente compromessa, in quanto la loro capacità di affrontare gli eventi stressanti
e di gestire le emozioni è alterata. L'impatto sulla vita quotidiana può essere profondo, influenzando diverse sfere della vita personale, relazionale e sociale. Il disturbo è però temporaneo e di solito si risolve tipicamente entro 6 mesi una volta che lo stressor viene rimosso o gestito. Se i sintomi continuano per un periodo più lungo, è necessario rivalutare la diagnosi per escludere altri disturbi cronici, come la depressione o i disturbi d'ansia.
Tuttavia in alcuni casi la condizione può persistere più a lungo, specialmente se lo stressor è cronico. Il trattamento farmacologico del disturbo dell'adattamento è generalmente considerato temporaneo e a breve termine. Poiché il disturbo dell'adattamento è di natura transitoria e si risolve entro 6 mesi dalla rimozione dello stressor, il trattamento farmacologico viene utilizzato principalmente per gestire i sintomi acuti. Una volta che il paziente ha acquisito migliori strategie di coping attraverso la psicoterapia o che lo stressor
è stato superato, si tende a sospendere gradualmente i farmaci per evitare dipendenza o tolleranza, in particolare nel caso degli ansiolitici e dei farmaci ipnotici.
3. Non può neppure essere trascurato il fatto che nell'arco degli oltre sei anni trascorsi dal
2019, a fronte del costante malessere lamentato dalla ricorrente, non risulti alcuna ulteriore certificazione medica in atti e che la stessa ricorrente confermi di non essersi in tutto questo lungo arco temporale mai più sottoposta a visita specialistiche, né presso strutture pubbliche, né presso professionisti privati. Non risulta neppure essere stato effettuato alcun percorso psicoterapeutico di supporto che, sulla base del diario relativo a ripetute sedute e controlli successivi, avrebbe potuto rappresentare un valido ausilio per comprendere quali siano le motivazioni che stanno alla base del disturbo dell'umore attualmente lamentato dalla ricorrente, la cui esistenza non può essere negata, ma le cui cause non possono intendersi come sicuramente documentate. In ogni caso non è scientificamente plausibile correlarle alle azioni mobbizzanti patite nei primi mesi del 2018.
In conclusione quindi devo rilevare che non è ravvisabile in atti alcuna dimostrazione di un attendibile nesso causale tra la sindrome psichica attualmente lamentata dalla ricorrente
(che, pur essendo sicuramente plausibile sulla base di quanto osservato nel corso della visita peritale, non risulta in alcun modo documentata in atti) e le problematiche da lei vissute sul luogo di lavoro oltre sette anni fa. Il quadro clinico attuale infatti, la cui diagnosi non può
10 certamente per i motivi anzidetti essere inquadrata nell'ambito di un disturbo dell'adattamento, è più attendibilmente riconducibile a molteplici fattori diversi.
Il disturbo dell'adattamento sofferto nel corso dell'anno 2018 è stato comunque causa di una acuta sofferenza che ha sicuramente determinato un periodo di inabilità temporanea che, verosimilmente a causa dell'esistenza di una predisposizione individuale, si è prolungato anche oltre i sei mesi canonici, come documentano le certificazioni in atti rilasciate da specialisti di struttura pubblica.
La documentazione medica è però purtroppo scarsamente indicativa. Ad eccezione della relazione rilasciata dall'Ambulatorio di Medicina del Lavoro, si tratta infatti di certificazioni rilasciate essenzialmente allo scopo di giustificare assenze lavorative, che non sono corredate né da esami obiettivi dettagliati né da referti di test psicologici. Nel complesso ritengo comunque che in via orientativa, ma con sufficiente attendibilità, si possano riconoscere a far data dal 23.4.2018 tre mesi (90 giorni) di inabilità temporanea totale a cui hanno fatto seguito altri sei mesi (180 giorni) di inabilità temporanea parziale quantificabile al 50%.”.
Il dott. ha quindi così formulato le proprie conclusioni: “
1. Gli accertamenti svolti Per_1 confermano con sufficiente attendibilità la diagnosi di:
- Pregresso disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso.
- Attuale sindrome depressiva di lieve-media entità ad andamento cronico in trattamento farmacologico.
2. Sulla base della documentazione medica presente in atti non è individuabile un attendibile nesso causale tra la sindrome psichica attualmente lamentata dalla ricorrente (che, pur essendo sicuramente plausibile sulla base di quanto osservato nel corso della visita peritale, non risulta in alcun modo documentata in atti) e le problematiche da lei vissute sul luogo di lavoro oltre sette anni fa.
3. Si ritiene invece sufficientemente documentato sulla base degli atti disponibili e delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del procedimento un nesso causale tra il “Pregresso disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso” diagnosticato alla ricorrente nell'anno 2018 e le vessazioni subite sul posto di lavoro nei primi mesi del 2018.
4. Poiché il disturbo dell'adattamento è per definizione un quadro psichico temporaneo non si ritiene che possa avere determinato un danno biologico a carattere permanente.
5. Si ritiene invece di poter riconoscere a far data dal 23.4.2018 un periodo di inabilità temporanea totale di tre mesi (90 giorni) a cui hanno fatto seguito altri sei mesi (180 giorni)
11 di inabilità temporanea parziale quantificabile al 50%.” (v. relazione peritale dott. Per_1 pagg. 10-14).
19. Si osserva che la CTU espletata, a firma del dott. è stata condotta secondo Per_1 criteri tecnico-scientifici corretti. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati, di cui alla relazione in atti, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
20. Per l'effetto, stante l'assenza della prova del rapporto causale tra la condotta mobbizzante posta in essere dalla e la sindrome depressiva di lieve-media entità lamentata dalla CP_2 ricorrente deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno biologico dalla stessa avanzata.
21. Essendo, tuttavia, stato accertato un nesso causale tra il “Pregresso disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso” diagnosticato alla ricorrente nell'anno 2018 e le vessazioni subite sul posto di lavoro nei primi mesi del 2018, il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per un periodo di inabilità temporanea totale di tre mesi (90 giorni) a far data dal 23.4.2018 a cui hanno fatto seguito altri sei mesi
(180 giorni) di inabilità temporanea parziale quantificabile al 50%; per l'effetto condanna al risarcimento del danno nei confronti di in Controparte_3 Parte_1 applicazione delle tabelle 2025/2026 approvate con DM 18/7/2025, pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n. 176 del 31/07/2025, tenuto conto dell'età della ricorrente nel 2018 pari a 54 anni, viene liquidato in € 5056,20 per i 90 giorni di Invalidità Temporanea Assoluta e in €
5056,20 per i 180 giorni di Invalidità Temporanea parziale al 50%, per un totale di €
10112,40, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Si esclude la risarcibilità dell'ulteriore e connesso danno morale per avervi la ricorrente rinunciato con il verbale di conciliazione del 25/2/2020,nel proc. n. 6403/2019 RG Trib. Velletri.
22. Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
12
3. Le spese di lite.
23. Le spese di lite seguono la soccombenza: nel caso di specie la soccombenza delle parti è reciproca, per l'effetto sussistono giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti. Spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara l'inammissibilità della domanda relativa all'indennità sostitutiva del preavviso sub C delle conclusioni;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per un periodo di inabilità temporanea totale di tre mesi (90 giorni) a far data dal 23.4.2018 a cui hanno fatto seguito altri sei mesi (180 giorni) di inabilità temporanea parziale quantificabile al 50%;
- condanna al risarcimento del danno nei confronti di Controparte_3
liquidato in € 5056,20 per i 90 giorni di Invalidità Temporanea Parte_1
Assoluta e in € 5056,20 per i 180 giorni di Invalidità Temporanea parziale al 50%, per un totale di € 10.112,40, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- spese di lite compensate;
spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Velletri, il 25 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il termine “coping” deriva dall'inglese “to cope”, che significa fronteggiare, reagire, resistere, gestire. In psicologia il termine viene utilizzato per definire il processo adattivo messo in atto dal soggetto per fronteggiare situazioni di stress
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 901/2020 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (CF: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppina Berardi e Giancarlo Andreoli, giusta procura a margine del ricorso;
RICORRENTE CONTRO
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1 dott.ssa rappresentata e difesa dell'Avv. Stefano Previti (cf: Controparte_2
), giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
C.F._2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato in cancelleria in data 24/2/2020, chiedeva al Parte_1
Tribunale adito di: “Accertare e dichiarare che - dopo due settimane dall'inizio del rapporto di lavoro fino alla sua cessazione - la ricorrente ha esercitato, di fatto, le mansioni di archivista (in via esclusiva e, dall'anno 2015, in via prevalente), corrispondenti al 7° livello retributivo di cui al CCNL di settore e, quindi, mansioni superiori rispetto a quelle per le quali era stata assunta e risultanti dal con-tratto individuale di lavoro, sottoscritto dalla stessa il 13/04/2011;
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la quattordicesima mensilità, a decorrere dal 01/01/2018, fino alla cessazione del rap-porto di lavoro;
per l'effetto, condannare la , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante p.t., al pagamento, in favore della resistente, della complessiva somma lorda pari ad € 23.816,46, come risultante dal conteggio allegato, secondo le previsioni del CCNL di settore, di cui € 20.251,28 a titolo di differenze retributive, € 2.131,51, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed € 1.433,67, a titolo di differenze del TFR, oltre al versa-mento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati e agli interessi e rivalutazione dalla scadenza di ciascun credito al saldo.
Accertare e dichiarare il danno biologico subito dalla ricorrente, per stresso lavoro-correlato
e mobbing o straining, in conseguenza del comportamento della resistente, per aver violato le prescrizioni di cui agli artt. 2087 e 2043 c.c. nonché del D.Lgs n. 81/2008, e del comportamento vessa-torio della IG.ra e, per l'effetto, condannare la Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento, in Controparte_3 favore della ricorrente, della somma pari ad € 70.000,00, a titolo di risarcimento del danno oltre spese mediche, o di quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data dell'illecito al saldo (nella misura del rendimento annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi, assumendo come base la semi-somma tra il valore del bene perduto al tempo dell'illecito e il valore riva-lutato ad oggi).
2 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. Con memoria depositata telematicamente il 9/4/2021 si costituiva in giudizio CP_3 unipersonale per chiedere al Tribunale adito di : “In via preliminare:
A) Autorizzare la chiamata in garanzia della in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14 disponendo il differimento dell'udienza.
In via pregiudiziale
B) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande della IG.ra
[...]
e comunque l'inammissibilità delle stesse per i motivi indicati nella memoria e in Parte_1 ogni caso dichiarare l'intervenuta transazione rispetto alle pretese risarcitorie avanzate nei confronti della per il danno non patrimoniale e per il pagamento dell'indennità Controparte_3 sostitutiva del preavviso.
Nel merito:
C) Rigettare le domande tutte di cui al ricorso per i motivi di cui alla memoria e comunque il difetto di legittimazione passiva con riferimento alle domande di risarcimento del danno.
In via subordinata
D) Ridurre l'ammontare del risarcimento nella misura di giustizia, anche in considerazione della esistenza di concause extra lavorative e della riconducibilità del danno in capo all' e in ogni caso di condanna al risarcimento del danno, ritenuta la validità ed CP_5 efficacia della polizza stipulata, condannare la a manlevare la Controparte_4 CP_3 da ogni conseguenza derivante dall'accoglimento anche parziale delle domande formulate
[...] nel presente giudizio dalla IG.ra . Parte_1
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre spese generali ex art. 96 c.p.c. come per legge” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3. La prima udienza di trattazione della causa veniva fissata dal precedente Giudice titolare con decreto del 16/3/2020 e celebrata il giorno 20/4/2021; a tale udienza il Giudice non autorizzava la chiamata in causa in garanzia dell' richiesta da parte Controparte_6 resistente ed emetteva ordinanza istruttoria;
seguivano i differimenti d'ufficio alle udienze del
3 15/2/2022, del 7/9/2022 e del 10/5/2023. In data 4/7/2023 il procedimento veniva riassegnato a questo Giudice e la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente all'udienza del 7/11/2023; a tale ultima udienza il Giudice integrava l'ordinanza istruttoria del precedente decidente e veniva assunta la testimonianza resa da Testimone_1
(teste di parte ricorrente). Seguiva l'udienza del 30/4/2024 in cui veniva sentito il
[...] teste di parte resistente. Seguiva l'udienza del 19/11/2024 in cui venivano Testimone_2 sentiti i testi (di parte ricorrente) e (di parte resistente). Testimone_3 Testimone_4
Seguiva l'ordinanza istruttoria del 20/11/2024 con la quale veniva disposta CTU medico- legale. Seguiva l'udienza del 28/1/2025 in cui prestava giuramento il dott. – Per_1 medico-legale- il quale depositava nei termini la relazione peritale in data 2/11/2025; seguiva l'udienza del 25/11/2025 e – a seguito di discussione orale – veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti, nell'assunzione della testimonianza resa dai testi e Testimone_1 Testimone_3 di parte ricorrente, nonché dai testi e di parte resistente;
Testimone_2 Testimone_4
l'istruttoria si articolava altresì nella consulenza tecnica medico-legale espletata dal dott.
Persona_2
2. In fatto e in diritto
5. Parte resistente ha formulato domanda preliminare di chiamata in causa in garanzia della compagnia assicuratrice che il precedente decidente rigettava. Nel Controparte_4 momento in cui la causa veniva riassegnata a questo Giudice la causa si trovava già nella fase istruttoria.
6. Parte resistente ha eccepito la prescrizione delle domande avanzate da parte ricorrente.
L'eccezione preliminare è infondata perché il termine per i crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto (cfr. Cass. sent. n. 26246 pubblicata il 6 settembre 2022) e nel caso di specie il rapporto era cessato il 29/5/2019; dunque nessuna prescrizione è maturata.
7. In ordine alla domanda formulata da parte ricorrente relativa a pretese risarcitorie per danno non patrimoniale e per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, parte
4 resistente ha eccepito l'inammissibilità delle relative domande per intervenuta transazione.
L'eccezione è parzialmente fondata per i motivi di seguito espressi.
All'udienza del 25/2/2020 ossia il giorno seguente l'introduzione del presente giudizio,
e il marito – entrambi ex dipendenti della resistente – Parte_1 Controparte_7 sottoscrivevano verbale di conciliazione giudiziale innanzi al Tribunale di Velletri, nel proc.
n. 6403/2019 che aveva ad oggetto l'impugnativa del licenziamento intimato nei confronti di entrambi. Il Verbale di conciliazione aveva ad oggetto la desistenza dalla causa di impugnativa di licenziamento, nonché ogni altro diritto “a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (dignità, immagine e professionalità del lavoratore)” (v. doc. n. 5 allegato alla memoria di parte resistente).
Ciò posto, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda formulata nel presente giudizio dalla ricorrente per pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso – dedotta nella misura di € 2131,51 - poiché coperta dalla conciliazione giudiziale del 20/2/2020.
In ordine invece alla domanda formulata dalla ricorrente per il danno non patrimoniale rappresentato dal danno biologico per mobbing o straining la domanda è ammissibile, in quanto non coperta dalla conciliazione del 20/2/2020 che si è limitata a conciliare il diverso danno non patrimoniale per lesione della dignità, immagine e professionalità della lavoratrice.
8. Nel merito, risulta accertato che la ricorrente ha lavorato dal 14/4/2011 al 29/5/2019 presso lo stabilimento di Pomezia della poi divenuta unipersonale, azienda CP_8 CP_3 avente ad oggetto la stampa di etichette e bollini a lettura ottica, per conto del Poligrafico dello Stato e altre aziende private.
La ricorrente ha rivendicato differenze retributive lamentando di essere stata inquadrata nel
9° livello retributivo, mentre in ragione delle mansioni svolte sin dall'inizio le sarebbe dovuto essere riconosciuto il livello 7° e ha rivendicato, pertanto, differenze retributive nella misura di euro 21684,95 (di cui € 1433,67 per differenze di TFR).
Lamentava, altresì, di aver subìto comportamenti mobbizzanti da parte dell'Amministratore
Delegato e, per questo motivo, ha rivendicato un danno biologico per Controparte_9 stress correlato, mobbing e/o straining quantificato nella misura di € 70.000,00 oltre spese mediche.
5 9. In ordine all'inquadramento professionale della ricorrente i testi di parte ricorrente e hanno confermato lo svolgimento di fatto da Testimone_1 Testimone_3 parte della ricorrente delle mansioni di archivista, nonché che la stessa ha proceduto ad una riorganizzazione completa dell'archivio, ideando un sistema di archiviazione ordinato;
hanno altresì dichiarato che la ricorrente dopo qualche giorno dall'inizio della sua attività lavorativa
è stata trasferita dal Reparto Allestimento agli Archivi, articolato sia nel settore “Produzione industriale”, sia nel settore “Poligrafico dello Stato”.
10. La ricorrente ha dedotto in giudizio un inquadramento formale nel IX livello retributivo con mansioni di allestitrice, ma con diritto all'inquadramento nel VII livello retributivo con mansioni di archivista del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie grafiche ed affini, editoriali, cartotecniche e del settore informatico e telematico (v. CCNL allegato 23 A ricorso).
11. Si osserva che il teste di parte ricorrente aveva al momento Testimone_1 della testimonianza una controversia in corso nei confronti della per mobbing: ne CP_3 deriva che le dichiarazioni rese dal teste sono dichiarazioni che necessitano di maggior rigore nella valutazione dell' attendibilità, non essendo il testimone disinteressato rispetto all'esito della causa.
12. I testi di parte resistente (responsabile del servizio stampa della Testimone_2
e (responsabile del reparto stampa capo Aerea Ufficio tecnico), CP_3 Testimone_4 tuttavia, hanno dichiarato concordemente che la ricorrente non era archivista, ma confezionatrice presso il reparto Confezionamento: si occupava dell'inscatolamento ed etichettatura delle scatole, inizialmente presso l'area dedicata all' Controparte_10
, successivamente, dopo la perdita della commessa, è stata adibita al confezionamento
[...] industriale;
hanno dichiarato che la mansione di archivista non esisteva in azienda, in quanto sino all'anno 2019 non esisteva un archivio, ma solo un deposito di fascicoli;
hanno dichiarato che solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente è stato creato un archivio in azienda, con un sistema gestionale informatizzato con codici a barre a lettura ottica;
hanno dichiarato che la ricorrente non ha mai svolto mansioni presso il Reparto Magazzino e non si
è mai occupata di spedizioni, ma ha solo curato l'inscatolamento dei prodotti e li ha riposti sul carrello, dove venivano prelevati dal personale addetto al magazzino.
6 13. In particolare il teste ha precisato che non c'era un archivio ma un deposito di Tes_2 cartelle in cui dentro c'erano gli ordini dei clienti con i clichè ossia le matrici da inserire nelle forme tipografiche di stampa, che la ricorrente doveva cercare per consegnarle all'Ufficio tecnico;
erano poi gli addetti dell'Ufficio Tecnico che le portavano alla stampa e la ricorrente non era autorizzata a portarle direttamente nel reparto stampa, con l'ulteriore precisazione che questo lavoro di ricerca avveniva una volta al giorno.
14. Il teste , con dichiarazioni convergenti rispetto a quelle rese dal teste , Tes_4 Tes_2 ha precisato inoltre che la ricorrente doveva solo prelevare le cartelle nel magazzino e portarle all'Ufficio Tecnico, il quale solo era deputato alla creazione della cartella e della modulistica per effettuare la stampa del prodotto e che solo aveva la responsabilità della movimentazione della cartella;
dopo la stampa il macchinista portava la cartella sul pianerottolo del magazzino su un tavolo e la doveva sistemare la cartella o - in sua assenza - un'altra Parte_1 operatrice disponibile;
a volte anche lo stesso dichiarante vi provvedeva. Ha altresì precisato che le cartelle venivano messe dentro dei cassetti di uno scaffale con un codice univoco che descriveva il prodotto, mentre il nome del cliente era attaccato sullo scaffale.
15. L'esito dell'istruttoria in ordine alla domanda dell'inquadramento della ricorrente nel VII livello come archivista risulta contraddittorio: per l'effetto non è stata raggiunta la prova della relativa domanda;
ne consegue il rigetto della stessa. Si osserva, infatti, che se i testi di parte ricorrente hanno confermato la circostanza, con l'ulteriore precisazione che il teste Tes_1
è un teste che ha in corso una causa per mobbing e dunque è teste interessato per cui occorre particolare rigore per la verifica della sua attendibilità, d'altra parte i testi di parte resistente hanno negato la circostanza, affermando che la ricorrente doveva solo prendere le cartelle dal deposito, consegnarle all'ufficio tecnico e rimetterle nel deposito dopo la stampa, oltre ad essere addetta al reparto confezionamento. Ciò posto la contraddittorietà della prova sul punto induce al rigetto della domanda.
16. In ordine alla domanda relativa alla 14° mensilità a decorrere dall'1/1/2018 sino alla cessazione del rapporto di lavoro non era dovuta per intervenuta disdetta dell'accordo sindacale aziendale con decorrenza dal 1/1/2015 avvenuta in data 30/9/2014 (v. doc. n. 2 allegato alla memoria di parte resistente); ne consegue il rigetto della relativa domanda.
7 17. In ordine alla domanda di risarcimento del danno biologico per mobbing e/o straining, risulta accertato in giudizio che il rappresentate legale della CP_3 Controparte_2 abbia posto in essere condotte stressanti e vessatorie nei confronti della ricorrente, in particolare si rammenta l'episodio del 23/4/2018 in cui la ordinò alla ricorrente di CP_2 mettere in ordine le cartelle, ordinandole di lavorare e urlando contro di lei che in sette anni non aveva mai fatto niente. La condotta posta in essere dalla ingenerava nella CP_2 ricorrente un forte stato d'ansia (v. testi e . Tes_1 Tes_3
18. Il dott. tuttavia, in ordine al danno biologico ha così affermato: “Gli Per_1 accertamenti svolti confermano con sufficiente attendibilità la diagnosi sopra riportata. Si ritiene che sussistano validi elementi per poter riconoscere l'esistenza di un nesso causale tra il disturbo dell'adattamento che fu diagnosticato alla ricorrente nell'anno 2018 e le vessazioni da lei subite sul posto di lavoro nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2017
e l'aprile 2018. I comportamenti mobbizzanti riferiti dalla signora infatti, oltre ad Parte_1 essere avvalorati dalle certificazioni mediche in atti che fanno riferimento a un “Disturbo ansioso-depressivo reattivo disadattativo riconducibile a problematiche lavorative”, trovano ampia conferma anche nelle dichiarazioni rilasciate dai testimoni di parte ricorrente, dichiarazioni non smentite dai testimoni di controparte.
Non si ritiene invece che possa ammettersi un nesso causale tra le negative esperienze vissute nel lontano 2018 e la sintomatologia psichica tuttora riferita dalla ricorrente, che peraltro non risulta documentata in atti da alcuna certificazione specialistica. Ciò per i motivi di seguito illustrati:
1. Sebbene all'epoca della remota visita collegiale del 2005, quando ottenne il riconoscimento di una invalidità civile al 46%, la signora non risultasse affetta da Parte_1 preesistenti patologie psichiche, si rileva dalla relazione stilata in data 18.1.2019 dall'Ambulatorio di Medicina del Lavoro che: “Sia il punteggio dell'ansia di stato che quello inerente l'ansia di tratto evidenziano un livello di ansia alto dato come conseguenza sia ad una condizione sociale che ad una caratteristica di personalità del soggetto”. In epoca coeva ai fatti per cui è causa è pertanto documentata l'esistenza di una predisposizione individuale, che rende la ricorrente più vulnerabile a disturbi di tipo depressivo-ansioso. Una predisposizione individuale, se da un lato non fa venire meno la possibilità di individuare comunque un nesso causale con comportamenti vessatori subiti sul luogo di lavoro, può però rendere ragione della sindrome depressiva attuale, che deve ritenersi più realisticamente
8 attribuibile sia a fattori endogeni che a cause diverse, che possono essere individuate con molta probabilità nelle difficoltà familiari legate alla grave invalidità del marito (riferita al
100%) e nelle difficoltà economiche causate dalla perdita del lavoro sia suo che del coniuge.
2. Non è scientificamente plausibile che la condizione di sofferenza attuale (sicuramente presente) sia riconducibile ai fatti disturbanti vissuti oltre sette anni fa. Si evidenzia infatti in primo luogo che il disturbo dell'adattamento per sua definizione non può essere cronico.
Giova a questo punto ricordare che il disturbo dell'adattamento è una condizione psicologica temporanea caratterizzata da una risposta emotiva o comportamentale sproporzionata o eccessiva rispetto a uno o più eventi stressanti identificabili, che può riguardare cambiamenti
a situazioni difficili della vita, come problemi relazionali, difficoltà lavorative, perdite personali o traumi. Condizioni di lavoro particolarmente stressanti, come la precarietà dell'impiego, le pressioni lavorative, il mobbing o l'insoddisfazione lavorativa, possono aumentare significativamente il rischio di sviluppare il disturbo dell'adattamento. Le persone che si trovano a gestire alti livelli di stress professionale senza avere adeguati meccanismi di supporto o strategie di coping1 efficaci possono sviluppare sintomi di ansia, depressione o burnout, che si manifestano sotto forma di disturbo dell'adattamento. Secondo il Manuale
Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) il disturbo dell'adattamento si manifesta quando l'individuo sviluppa sintomi emotivi o comportamentali in risposta a uno o più stress significativi entro 3 mesi dall'evento. Questa reazione compromette significativamente il funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree importanti della vita della persona e provoca sofferenza. Il nome riflette la natura del disturbo: è una difficoltà nel processo di adattamento a una circostanza esterna stressante. Le persone che soffrono di questo disturbo non riescono a gestire lo stress in modo adeguato e proporzionato, e perciò sviluppano sintomi che vanno oltre la normale risposta adattativa agli eventi della vita. In pratica,
l'individuo non riesce a “adattarsi” in modo sano al cambiamento o alla situazione problematica. Questi individui spesso vivono un'esperienza emotiva intensa e prolungata, che rende difficile ritrovare il proprio equilibrio o un senso di stabilità. La sofferenza del paziente può essere assai intensa e si manifesta attraverso una serie di sintomi emotivi e comportamentali che risultano sproporzionati rispetto all'evento scatenante. I sintomi possono includere depressione, ansia, tristezza, irritabilità, difficoltà a concentrarsi, insonnia, apatia o, in alcuni casi, comportamenti impulsivi o disadattivi come l'abuso di sostanze, disturbi della condotta alimentare con craving bulimici o addirittura tentativi di suicidio. La qualità della vita dei soggetti con disturbo dell'adattamento può essere perciò significativamente compromessa, in quanto la loro capacità di affrontare gli eventi stressanti
e di gestire le emozioni è alterata. L'impatto sulla vita quotidiana può essere profondo, influenzando diverse sfere della vita personale, relazionale e sociale. Il disturbo è però temporaneo e di solito si risolve tipicamente entro 6 mesi una volta che lo stressor viene rimosso o gestito. Se i sintomi continuano per un periodo più lungo, è necessario rivalutare la diagnosi per escludere altri disturbi cronici, come la depressione o i disturbi d'ansia.
Tuttavia in alcuni casi la condizione può persistere più a lungo, specialmente se lo stressor è cronico. Il trattamento farmacologico del disturbo dell'adattamento è generalmente considerato temporaneo e a breve termine. Poiché il disturbo dell'adattamento è di natura transitoria e si risolve entro 6 mesi dalla rimozione dello stressor, il trattamento farmacologico viene utilizzato principalmente per gestire i sintomi acuti. Una volta che il paziente ha acquisito migliori strategie di coping attraverso la psicoterapia o che lo stressor
è stato superato, si tende a sospendere gradualmente i farmaci per evitare dipendenza o tolleranza, in particolare nel caso degli ansiolitici e dei farmaci ipnotici.
3. Non può neppure essere trascurato il fatto che nell'arco degli oltre sei anni trascorsi dal
2019, a fronte del costante malessere lamentato dalla ricorrente, non risulti alcuna ulteriore certificazione medica in atti e che la stessa ricorrente confermi di non essersi in tutto questo lungo arco temporale mai più sottoposta a visita specialistiche, né presso strutture pubbliche, né presso professionisti privati. Non risulta neppure essere stato effettuato alcun percorso psicoterapeutico di supporto che, sulla base del diario relativo a ripetute sedute e controlli successivi, avrebbe potuto rappresentare un valido ausilio per comprendere quali siano le motivazioni che stanno alla base del disturbo dell'umore attualmente lamentato dalla ricorrente, la cui esistenza non può essere negata, ma le cui cause non possono intendersi come sicuramente documentate. In ogni caso non è scientificamente plausibile correlarle alle azioni mobbizzanti patite nei primi mesi del 2018.
In conclusione quindi devo rilevare che non è ravvisabile in atti alcuna dimostrazione di un attendibile nesso causale tra la sindrome psichica attualmente lamentata dalla ricorrente
(che, pur essendo sicuramente plausibile sulla base di quanto osservato nel corso della visita peritale, non risulta in alcun modo documentata in atti) e le problematiche da lei vissute sul luogo di lavoro oltre sette anni fa. Il quadro clinico attuale infatti, la cui diagnosi non può
10 certamente per i motivi anzidetti essere inquadrata nell'ambito di un disturbo dell'adattamento, è più attendibilmente riconducibile a molteplici fattori diversi.
Il disturbo dell'adattamento sofferto nel corso dell'anno 2018 è stato comunque causa di una acuta sofferenza che ha sicuramente determinato un periodo di inabilità temporanea che, verosimilmente a causa dell'esistenza di una predisposizione individuale, si è prolungato anche oltre i sei mesi canonici, come documentano le certificazioni in atti rilasciate da specialisti di struttura pubblica.
La documentazione medica è però purtroppo scarsamente indicativa. Ad eccezione della relazione rilasciata dall'Ambulatorio di Medicina del Lavoro, si tratta infatti di certificazioni rilasciate essenzialmente allo scopo di giustificare assenze lavorative, che non sono corredate né da esami obiettivi dettagliati né da referti di test psicologici. Nel complesso ritengo comunque che in via orientativa, ma con sufficiente attendibilità, si possano riconoscere a far data dal 23.4.2018 tre mesi (90 giorni) di inabilità temporanea totale a cui hanno fatto seguito altri sei mesi (180 giorni) di inabilità temporanea parziale quantificabile al 50%.”.
Il dott. ha quindi così formulato le proprie conclusioni: “
1. Gli accertamenti svolti Per_1 confermano con sufficiente attendibilità la diagnosi di:
- Pregresso disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso.
- Attuale sindrome depressiva di lieve-media entità ad andamento cronico in trattamento farmacologico.
2. Sulla base della documentazione medica presente in atti non è individuabile un attendibile nesso causale tra la sindrome psichica attualmente lamentata dalla ricorrente (che, pur essendo sicuramente plausibile sulla base di quanto osservato nel corso della visita peritale, non risulta in alcun modo documentata in atti) e le problematiche da lei vissute sul luogo di lavoro oltre sette anni fa.
3. Si ritiene invece sufficientemente documentato sulla base degli atti disponibili e delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del procedimento un nesso causale tra il “Pregresso disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso” diagnosticato alla ricorrente nell'anno 2018 e le vessazioni subite sul posto di lavoro nei primi mesi del 2018.
4. Poiché il disturbo dell'adattamento è per definizione un quadro psichico temporaneo non si ritiene che possa avere determinato un danno biologico a carattere permanente.
5. Si ritiene invece di poter riconoscere a far data dal 23.4.2018 un periodo di inabilità temporanea totale di tre mesi (90 giorni) a cui hanno fatto seguito altri sei mesi (180 giorni)
11 di inabilità temporanea parziale quantificabile al 50%.” (v. relazione peritale dott. Per_1 pagg. 10-14).
19. Si osserva che la CTU espletata, a firma del dott. è stata condotta secondo Per_1 criteri tecnico-scientifici corretti. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati, di cui alla relazione in atti, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
20. Per l'effetto, stante l'assenza della prova del rapporto causale tra la condotta mobbizzante posta in essere dalla e la sindrome depressiva di lieve-media entità lamentata dalla CP_2 ricorrente deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno biologico dalla stessa avanzata.
21. Essendo, tuttavia, stato accertato un nesso causale tra il “Pregresso disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso” diagnosticato alla ricorrente nell'anno 2018 e le vessazioni subite sul posto di lavoro nei primi mesi del 2018, il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per un periodo di inabilità temporanea totale di tre mesi (90 giorni) a far data dal 23.4.2018 a cui hanno fatto seguito altri sei mesi
(180 giorni) di inabilità temporanea parziale quantificabile al 50%; per l'effetto condanna al risarcimento del danno nei confronti di in Controparte_3 Parte_1 applicazione delle tabelle 2025/2026 approvate con DM 18/7/2025, pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n. 176 del 31/07/2025, tenuto conto dell'età della ricorrente nel 2018 pari a 54 anni, viene liquidato in € 5056,20 per i 90 giorni di Invalidità Temporanea Assoluta e in €
5056,20 per i 180 giorni di Invalidità Temporanea parziale al 50%, per un totale di €
10112,40, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Si esclude la risarcibilità dell'ulteriore e connesso danno morale per avervi la ricorrente rinunciato con il verbale di conciliazione del 25/2/2020,nel proc. n. 6403/2019 RG Trib. Velletri.
22. Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
12
3. Le spese di lite.
23. Le spese di lite seguono la soccombenza: nel caso di specie la soccombenza delle parti è reciproca, per l'effetto sussistono giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti. Spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara l'inammissibilità della domanda relativa all'indennità sostitutiva del preavviso sub C delle conclusioni;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per un periodo di inabilità temporanea totale di tre mesi (90 giorni) a far data dal 23.4.2018 a cui hanno fatto seguito altri sei mesi (180 giorni) di inabilità temporanea parziale quantificabile al 50%;
- condanna al risarcimento del danno nei confronti di Controparte_3
liquidato in € 5056,20 per i 90 giorni di Invalidità Temporanea Parte_1
Assoluta e in € 5056,20 per i 180 giorni di Invalidità Temporanea parziale al 50%, per un totale di € 10.112,40, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- spese di lite compensate;
spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Velletri, il 25 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il termine “coping” deriva dall'inglese “to cope”, che significa fronteggiare, reagire, resistere, gestire. In psicologia il termine viene utilizzato per definire il processo adattivo messo in atto dal soggetto per fronteggiare situazioni di stress
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