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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 4332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4332 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
Sezione specializzata in materia di impresa
❖➢ Così composto: dott.ssa Claudia PEDRELLI Presidente dott. Vittorio CARLOMAGNO Giudice dott. Luigi D'ALESSANDRO Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11573 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 20 novembre 2024, vertente
T R A
e elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliate in Roma, alla via Flaminia Vecchia n. 691, presso lo studio dell'avv. Luigi d'Alessandro che le rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICI
E in persona del procuratore speciale, dott. CP_1 [...]
elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica CP_2
dell'avv. Roberto Malizia che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e per essa, quale mandataria, in Controparte_3 CP_1
persona del procuratore speciale, dott. elettivamente Controparte_2 domiciliata presso la casella di posta elettronica dell'avv. Roberto Malizia che
1 la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_4
, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Antonio Controparte_5
Gramsci n. 54, presso lo studio dell'avv. Francesco Trotta che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto notaio di Persona_1
Milano del 27 aprile 2022, rep. 54180, racc. 25136 in atti in copia
CONVENUTE
OGGETTO: azione di nullità negoziale – risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per le attrici: “… In via principale, dichiarare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dalle sig.re e il 25.01.1993, ossia Parte_1 Pt_2
la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 di essa poiché conformi alle clausole dello schema ABI dichiarate illecite dalla Banca d'Italia per violazione dell'art. 2 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, per l'effetto della declaratoria di nullità della clausola n. 6 della stessa fideiussione, dichiarare priva di efficacia o estinta per violazione dell'art. 1957, cod. civ., la fideiussione anzidetta;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di nullità della fideiussione sotto il profilo della violazione dell'art. 2 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287: (a) in via principale, dichiarare la nullità dell'art. 6 della fideiussione ai sensi degli artt. 33 comma
2, lettera t) e 36 del Codice del Consumo e, per l'effetto, dichiarare priva di efficacia o estinta la fideiussione anzidetta per violazione dell'art. 1957, cod. civ., considerato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 17 maggio 2022 ha stabilito che, nel caso di decreto ingiuntivo non opposto, il principio di effettività della tutela giurisdizionale non consente di ritenere coperto dall'autorità di cosa giudicata l'esame delle clausole contrattuali abusive in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo sul punto;
(b) in via subordinata, accertare d'ufficio la natura abusiva e non vincolante, ai sensi della disciplina legislativa consumeristica e della
Direttiva 93/13 CEE del 5 aprile 1993, sul presupposto altresì della citata 2 sentenza della Corte di Giustizia Europea, dell'art. 6 della fideiussione oggetto di causa, con la conseguente nullità della deroga all'art. 1957, cod. civ., e, per l'effetto, dichiarare priva di efficacia o estinta la fideiussione anzidetta per violazione dell'art. 1957, cod. civ.; (c) in via ulteriormente subordinata, e nella denegata ipotesi si voglia ritenere costituitosi il giudicato sulla validità delle clausole della fideiussione sotto il profilo della violazione dell'art. 2 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea al fine di conoscere se gli artt. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e 101 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 81 del Trattato della Comunità
Europea), ostino ad un orientamento che, passato in giudicato un decreto ingiuntivo per mancata opposizione senza un'espressa valutazione sulla validità delle clausole della fideiussione costituente titolo di esso, sotto il profilo della violazione della legge antitrust, non consenta ad altro giudice adito in via di cognizione di esprimersi sulla validità delle stesse clausole alla luce del diritto nazionale attuativo delle norme comunitarie in materia di tutela della concorrenza e del mercato. congiuntamente o in via alternativa, condannare in solido con e al CP_4 CP_1 CP_3 risarcimento del danno patrimoniale per fatto illecito pari a € 1.606.504,61 o, in alternativa, a quanto liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226, cod. civ., richiamato dall'art. 14 del D.Lgs. 19.01.2017, n. 3, a favore delle sig. re
e , per violazione delle norme a Parte_1 Parte_2
tutela della concorrenza e del dovere di correttezza e buona fede, condizionatamente all'eventuale avvio della procedura esecutiva che si fondi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Velletri del 18.10.2005 n. 909; nonché condannare in solido con e al CP_4 CP_1 CP_3
risarcimento del danno biologico e del danno morale da liquidarsi in via equitativa a favore della sig.ra , per i motivi in fatto e Parte_1 diritto esposti negli scritti difensivi”.
Per la convenuta “… in via preliminare di rito accertare e CP_1 dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva della convenuta Pt_3
[..
[...] e per l'effetto rigettare in toto l'avversa citazione;
sempre in via
[...]
preliminare di rito, accertare e dichiarare la propria incompetenza funzionale
a pronunciare in ordine alla azione di nullita' ed alla domanda risarcitoria ex art. 33, comma 2, L. 10 ottobre 1990, n. 287, attesa la competenza esclusiva in materia della corte di appello;
nel merito, rigettare in ogni caso e comunque
l'avversa citazione, siccome infondata in fatto e diritto e non provata. Col favore di spese ed onorari di lite”.
Per la convenuta “… - in via preliminare, accertare e Controparte_3
dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a Controparte_3
rispetto alle domande risarcitorie di parte attrice, in quanto priva della legittimazione dal lato passivo del rapporto fonte del credito ceduto per atti/fatti/comportamenti antecedenti alla cessione del credito relativi ad illegittimità del vincolo contrattuale assunto con l'originaria titolare del credito, per tutto quanto eccepito e dedotto nella narrativa;
- sempre in via preliminare, accogliere l'eccezione di giudicato formulata rispetto al d.i. n.
909/2005 del Tribunale di Velletri, divenuto definitivamente esecutivo a seguito di mancata opposizione, per quanto in parte narrativa allegato e dedotto;
- nel merito, rigettare tutte le avverse deduzioni, eccezioni e conclusioni, per l'effetto tutte le contrarie domande risarcitorie, patrimoniali
e non patrimoniali, svolte anche in via equitativa, nonché di nullità del dedotto contratto di fideiussione, in quanto infondate in fatto ed in diritto ed altresì non provate, per tutto quanto esaustivamente eccepito, dedotto ed emergente per tabulas, nella parte motiva;
[…] con vittoria di spese ed onorari di giudizio da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA al 4% ed IVA al 22% come per legge”.
Per la convenuta “… - in via preliminare, accertare e Controparte_4
dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria per violazione del giudicato formatosi per effetto della mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 909/2005 del Tribunale di Velletri;
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria promossa dalle sig.re e - nel merito, rigettare tutte le Parte_1 Pt_2
4 domande promosse dalle sig.re e in quanto infondate in Parte_1 Pt_2
fatto ed in diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 10 febbraio 2021,
[...]
e hanno adito questo Tribunale al Parte_1 Parte_2
fine di sentir dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus da loro rilasciata in data 25 gennaio 1993 in favore del Controparte_6
(oggi a garanzia delle obbligazioni assunte dalla
[...] Controparte_4
verso il predetto istituto di credito, nonché al fine di Controparte_7
ottenere la condanna della al risarcimento dei danni da CP_1
loro subiti o subendi in conseguenza dell'eventuale esecuzione del decreto ingiuntivo n. 909/2005 del Tribunale di Velletri, divenuto esecutivo per mancata opposizione, pronunciato sulla base della detta fideiussione (parzialmente) invalida;
• che a sostegno della domanda le attrici hanno dedotto che tre clausole del citato contratto di fideiussione omnibus, essendo conformi alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del noto schema ABI del 2002, censurate nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005, sono nulle per violazione della normativa antitrust siccome contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990; che il contrasto dell'impugnata fideiussione con la normativa antitrust era peraltro già emersa nel provvedimento della Banca d'Italia n. 12 del 3.12.1994, con il quale erano state censurate alcune delle norme bancarie uniformi (n.b.u.) dettate dall'ABI in materia di fideiussioni a garanzia di operazioni bancarie;
che la violazione del diritto della concorrenza integrava un illecito che imponeva al suo autore di risarcire il consequenziale danno;
che nella specie il danno da esse subìto, sia pure di carattere eventuale, era pari all'importo del precetto loro notificato dalla sulla CP_1
base del citato decreto ingiuntivo del Tribunale di Velletri, cui doveva aggiungersi il danno non patrimoniale subìto dalla ultraottantenne
5 a causa del grave stress psicofisico accusato in Parte_1
conseguenza della condotta illecita della convenuta;
• che la soc. costituitasi in giudizio, ha pregiudizialmente Controparte_1
eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, avendo essa notificato il precetto non in proprio ma in qualità di mandataria della attuale titolare del credito garantito dall'impugnata Controparte_3
fideiussione; ha poi eccepito l'incompetenza funzionale di questo
Tribunale a decidere sulla domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa antitrust;
ha, infine, dedotto l'infondatezza nel merito della domanda avversaria;
• che la e la costituitesi in giudizio a Controparte_3 Controparte_4
seguito di una successiva integrazione del contraddittorio nei loro confronti, hanno sollevato eccezioni pregiudiziali e comunque dedotto l'infondatezza della domanda attorea;
• considerato che, essendo stata stipulata la fideiussione omnibus per cui è causa nel 1993, e quindi prima della predisposizione da parte dell'ABI del noto schema di fideiussione omnibus del 2002, non può qui invocarsi la natura di prova privilegiata (cfr. Cass., 28 maggio 2014, n. 11904) del provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 e porlo a fondamento della domanda di nullità delle clausole di cui agli art. 2, 6 e
8 del contratto impugnato;
• che, anche a prescindere da qualsiasi altra considerazione sul punto, il provvedimento della Banca d'Italia n. 12 del 3.12.1994 – pure invocato dalle attrici a sostegno della loro domanda – ha sancito la contrarietà con la normativa antitrust di norme bancarie uniformi, relative alle fideiussioni a garanzia di operazioni bancarie, che non hanno nulla a che vedere con gli impugnati artt. 2, 6 e 8 della fideiussione per cui è causa, sicché un'eventuale invalidità derivata di quelle disposizioni negoziali conformi con quelle censurate dalla Banca d'Italia nel 1994 non potrebbe in alcun modo sorreggere la declaratoria di invalidità che ha formato oggetto della domanda, e che, si ripete, riguarda le sole clausole di cui
6 agli artt. 2, 6 e 8 del contratto di cui trattasi (al riguardo va sottolineato che il provvedimento della Banca d'Italia n. 12 del 3.12.1994 ha censurato, siccome contrastanti con la disciplina a tutela della concorrenza, solamente l'art. 7, comma 1, delle n.b.u. in materia di fideiussioni omnibus, limitatamente alla parte in cui dispone che i libri e le scritture contabili della banca fanno prova nei confronti del cliente,
l'art. 4, comma 1, delle dette n.b.u. limitatamente alla parte in cui stabilisce un termine discrezionalmente determinato dalla banca per l'operatività del recesso dalla garanzia, nonché l'art. 10 delle dette n.b.u. nella parte in cui restringe le condizioni per l'esercizio del diritto di regresso da parte del fideiussore);
• che, al di là di quanto già detto a proposito del citato provvedimento della Banca d'Italia del 1994, non utile a sostenere la domanda attorea, le attrici non hanno neppure fornito prova di un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale avente ad oggetto l'utilizzo in modo uniforme – con effetto distorsivo delle concorrenza – di clausole negoziali relative a fideiussioni omnibus in data anteriore all'ottobre
2002;
• che le ulteriori obiezioni attoree circa l'abusività (e la conseguente nullità) della clausola di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione, che reca deroga all'art. 1957 c.c. – obiezioni pure sollevate dalle attrici nel corso del giudizio invocando il disposto dell'art. 33 comma 2, lettera t),
d.lgs. n. 206/2005 (cd. codice del consumo) – sono del tutto infondate giacché la clausola impugnata è stata pattuita nel gennaio del 1993, ben prima dell'entrata in vigore del codice del consumo e prima anche dell'entrata in vigore delle norme di cui agli artt. 1469-bis ss. c.c., invero introdotte dall'art. 25 della legge n. 52/1996;
• ritenuto pertanto che la domanda di nullità della fideiussione del 25 gennaio 1993, limitatamente alle sue clausole nn. 2, 6 e 8, debba essere respinta;
7 • che il mancato riscontro di un illecito anticoncorrenziale a cui possa essere causalmente connessa l'ingiunzione di pagamento pronunciata a carico delle odierne attrici esclude altresì la fondatezza della domanda risarcitoria da esse spiegata, e ciò anche a prescindere dalla pur dibattuta questione dell'efficacia preclusiva del giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione del decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di
Velletri;
• ritenuto pertanto che le domande attoree debbano essere tutte rigettate;
• che le considerazioni svolte, da sole sufficienti al rigetto delle domande formulate dalle attrici, rendano superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalle convenute, ciò anche in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” che consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione preliminare o pregiudiziale (cfr. Cass., 8.5.2014, n. 9936);
• e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. - rigetta le domande tutte proposte da e da Parte_1 [...]
; Parte_2
2. - condanna e da al Parte_1 Parte_2
pagamento in solido, in favore della delle spese del CP_1 giudizio che liquida in complessivi €10.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge;
3. - condanna e da al Parte_1 Parte_2
pagamento in solido, in favore della delle spese del Controparte_3
giudizio che liquida in complessivi €10.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge;
8 4. - condanna e da al Parte_1 Parte_2
pagamento in solido, in favore della delle spese del Controparte_4 giudizio che liquida in complessivi €10.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 20 marzo 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Luigi D'Alessandro dott.ssa Claudia Pedrelli
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