TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Considerato che l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Lette le note
Pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. Il Giudice
Francesco Vigorito
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito,
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3445/2023 R.G. tra
, in persona del dott. Parte_1 Pt_2
in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato
[...] CP_1 per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 Persona_1 raccolta nr 12348 del 22/06/2023 (all. 1), rilasciata da , con Parte_1 sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n.
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Fidelio, C.F.: , P.IVA_1 C.F._1
PEC: elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1 difensore sito in Ragusa via Natalelli n° 56/c come da delega in atti
- ATTRICE/APPELLANTE-
e
C.F.: , nato a [...] l'11 settembre Parte_3 C.F._2
1982, ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Angela Pieretti, C.F.: , PEC: C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Civitavecchia Largo Plebiscito n. 23, come da delega in atti
-CONVENUTO/APPELLATO –
OGGETTO: appello sentenza n. N.1704/2023, del Giudice di Pace di Civitavecchia
(accertamento negativo del credito)
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
2 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza impugnata, per i motivi tutti esposti in narrativa e nella comparsa di costituzione in primo grado, dichiarare inammissibili la opposizione e le domande tutte svolte dal in primo grado per quanto esposto in narrativa. Pt_3
In subordine, nel merito, rigettarle siccome infondate in fatto ed in diritto dichiarando dovute le somme di cui alla intimazione impugnata. Riformare la sentenza disponendo la condanna dell'appellato alle spese del giudizio di primo grado.
Col favore delle spese e dei compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“Piaccia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e difesa, per i motivi tutti esposti in narrativa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall' e confermare integralmente la sentenza n Parte_1
1704/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Civitavecchia.
Con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con atto di citazione in appello del 5 dicembre 2023, l' Parte_1 proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 1704/2023, emessa dal Giudice di Pace di
Civitavecchia in data 28 luglio 2023 e depositata in data 25 agosto 2023 nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc, iscritto al n. 2975/2022 RG, promosso dal Sig. Pt_3 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720219007858462/000, relativa al mancato
[...] pagamento di contravvenzioni al codice della strada.
A sostegno del gravame, l'appellante deduceva sostanzialmente:
1. Inammissibilità della spiegata opposizione all'intimazione di pagamento in quanto tardiva per essere decorso il termine di impugnazione, fissato in 30 gg, dalla notifica prevista a pena di decadenza.
2. Erroneo esame delle risultanze istruttorie del giudice di prime cure ove si è ritenuto fondata la domanda di intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dalla intimazione impugnati in via principale
Con provvedimento depositato il 7 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 171 bis, comma 3, c.p.c., questo giudice differiva l'udienza di prima comparizione al 17 aprile 2024.
3 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con comparsa del 25 marzo 2024, si costituiva in giudizio il Sig. chiedendo il rigetto Pt_3 dell'appello e la conferma della sentenza n. 1704/2023, emessa dal Giudice di Pace di
Civitavecchia in data 28 luglio 2023 e depositata in data 25 agosto 2023.
Nello specifico e in via preliminare, quanto al primo motivo di gravame, veniva contestata l'ammissibilità dell'appello proposto, atteso che secondo la difesa di parte convenuta l' CP_2 eccepiva per la prima volta la tardività dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento.
Inoltre, e sempre quanto al primo motivo di gravame, secondo la difesa dell'appellato la originaria impugnazione aveva ad oggetto l'intimazione di pagamento e non già l'estratto di ruolo e, di conseguenza, vertendo sulla prescrizione del diritto di credito, è da intendersi come opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1 comma cpc e pertanto non soggetta ad alcun termine decadenziale.
Infine, quanto al secondo motivo di appello, il convenuto sosteneva la correttezza dell'attività istruttoria svolta dal giudice di pace, nel ritenere non adeguatamente provato dall' la CP_2 notifica di atti interruttivi della prescrizione tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica dell'intimazione di pagamento delle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio.
Con provvedimento del 19 aprile 2024 questo Giudice rinviava la causa all'udienza odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine fino al 15 dicembre 2024 per memorie conclusionali.
2. Qualificazione della domanda
L'appello alla sentenza N.1704/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Civitavecchia in data 28 luglio 2023, depositata in data 25 agosto2023, avente ad oggetto l'opposizione tesa a contestare l'intervenuta prescrizione dei crediti contenuti nella intimazione di pagamento n.
09720219007858462 /000 e relativi alle cartelle di pagamento n. 09720110080327284000 – n.
09720120135646200000 – n. 09720120283488401000 e n. 09720120317375472000 è volta a far valere la inammissibilità della spiegata opposizione all'intimazione di pagamento in quanto tardiva per essere decorso il termine di impugnazione, fissato in 30 gg, dalla notifica prevista a pena di decadenza e l'infondatezza della eccezione di prescrizione, accolta dal primo giudice.
Deve premettersi che l'opposizione alla intimazione di pagamento è qualificata dalla giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, come domanda di accertamento negativo del credito nel caso in cui si eccepisce la prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento.
E' infatti ammissibile la proposizione dell'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica
4 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
della cartella esattoriale. Va, infatti, riconosciuto l'attuale e concreto interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione dell'avviso di intimazione, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella (Cass. 3 marzo 2021 n. 5739).
3. Nullità della cartella di pagamento per omessa notificazione dell'atto presupposto-titolo esecutivo
La odierna appellante con il primo motivo di gravame contesta la ammissibilità della spiegata opposizione all'intimazione di pagamento in quanto tardiva per essere decorso il termine di impugnazione, fissato in 30 gg, dalla notifica, prevista a pena di decadenza.
Tuttavia la qualificazione della domanda come accertamento negativo del credito e non come opposizione recuperatoria volta a far valere i vizi degli atti prodromici e quelli che non si sono fatti valere con l'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento rende irrilevante la tardiva formulazione della domanda poiché la domanda volta a far valere la prescrizione maturatasi dopo la notifica della cartella e prima dell'intimazione di pagamento non è soggetta ai termini fissati per l'impugnazione della cartella.
4.Prescrizione
Con il secondo motivo di appello, l' impugna la sentenza n. 1704/2023, emessa dal CP_2
Giudice di Pace di Civitavecchia in data 28 luglio 2023 e depositata in data 25 agosto 2023, perché, stando alla sua difesa, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente esaminato le risultanze istruttorie e, di conseguenza, avrebbe inopinatamente ritenuto fondata la domanda di intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dalla intimazione impugnati in via principale.
L'appellante ha fatto rilevare che:
a) per la cartella n. 09720110080327284000 risulta notificato avviso di intimazione n.
09720139201338440000 in data 27.11.2013 come risulta dall'avviso di ricevimento della raccomandata AR n.67207890805-4 prodotta a pag 27 del documento n.5 fascicolo di parte di primo grado;
un ulteriore atto interruttivo è costituito dalla intimazione di pagamento n.
09720179017193314000 notificata in data 24.11.2017 mediante deposito atti alla casa comunale per provato a pagg.11 e 12 del documento n.5 fascicolo di parte di primo grado;
5 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
b) per la cartella n.09720120135646200000 risulta notificato avviso di intimazione n.09720139201338541000 in data 27.11.2013 come risulta da avviso di ricevimento della raccomandata AR n.67207890806-5 prodotta a pag.21 del documento 5 e notificata a mani di familiare convivente ulteriore atto interruttivo è costituito dalla intimazione di Persona_2 pagamento n. 09720179017193314000 notificata in data 24.11.2017 mediante deposito atti alla casa comunale per provato a pagg.11 e 12 del documento n.5 fascicolo di parte di primo grado;
3) per la cartella n.09720120283488401000 risulta notificato avviso di intimazione n.
09720179017193314000 notificata in data 24.11.2017 mediante deposito atti alla casa comunale come provato a pagg.11 e 12 del documento n.5 fascicolo di parte di primo grado;
ulteriore atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla intimazione n.09720179075716691000 notificato in data 23.02.2018 come comprovato a mezzo produzione di relata di notifica e prospetto invio raccomandate informative poste italiane da pag.22 a pag.26 del documento n.5 fascicolo di primo grado;
4) per la cartella n.09720120317375472000 si rileva che la stessa risulta oggetto di sgravio ex lege intervenuto nelle more del giudizio di primo grado.
A parte quest'ultima cartella rispetto alla quale nulla si deduce in ordine alla prescrizione rispetto alle altre cartelle, dalla documentazione allegata all'atto di appello (Cfr. doc 2), emerge quanto segue:
a) per la cartella n. 09720110080327284000 non risulta notificato avviso di intimazione n.
09720139201338440000 in data 27.11.2013 in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata
AR n.67207890805-4 prodotta a pag 27 del documento n.5 fascicolo di parte di primo grado riguarda una notifica effettuata in data successiva, il 24.11.2021; dell'ulteriore atto interruttivo costituito dalla intimazione di pagamento n. 09720179017193314000 notificata in data 24.11.2017 che sarebbe provato a pagg.11 e 12 del documento n.5 fascicolo di parte di primo grado, vi sono solo gli avvisi di deposito degli atti alla casa comunale e gli avvisi di affissione, inidonei a dimostrare il perfezionamento della notifica in quanto manca la prova dell'invio della raccomandata informativa e, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione è necessario che sia documentato, attraverso la produzione del relativo avviso di ricevimento, che la raccomandata informativa, a pena di nullità della notificazione, sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario o, quanto meno, pervenuta nella sfera (non di conoscenza, ma) di conoscibilità dello stesso, presso il suo indirizzo, salvo che lo stesso non dimostri un fatto impeditivo ovvero che tale fatto impeditivo emerga dalle annotazioni dell'agente postale (cfr. Cass. 5 giugno 2020 n. 10672).
6 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
b) per la cartella n.09720120135646200000 risulta notificato avviso di intimazione n.09720139201338541000 in data 27.11.2013 come risulta da avviso di ricevimento della raccomandata AR n.67207890806-5 prodotta a pag.21 del documento 5 e notificata a mani di familiare convivente;
dell'ulteriore atto interruttivo costituito dalla intimazione Persona_2 di pagamento n. 09720179017193314000 notificata in data 24.11.2017 mediante deposito atti alla casa comunale che sarebbe provato a pagg.11 e 12 del documento n.5 fascicolo di parte di primo grado vi sono solo gli avvisi di deposito degli atti alla casa comunale e gli avvisi di affissione, inidonei a dimostrare il perfezionamento della notifica in quanto manca la prova dell'invio della raccomandata informativa;
3) per la cartella n.09720120283488401000 manca la prova della notifica dell'avviso di intimazione n. 09720179017193314000 in quanto a pagg.11 e 12 del documento n.5 fascicolo di parte di primo grado vi sono solo gli avvisi di deposito degli atti alla casa comunale e gli avvisi di affissione, inidonei a dimostrare il perfezionamento della notifica in quanto manca la prova dell'invio della raccomandata informativa;
la successiva intimazione n.09720179075716691000 regolarmente notificata in data 23.02.2018 è intervenuta dopo la prescrizione del credito.
Pertanto, i crediti devono considerarsi prescritti e l'appello deve essere rigettato.
4. Spese del giudizio e responsabilità ex art. 96 c.p.c.
L'art. 96 comma 3 c.p.c. stabilisce che: “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”
Deve osservarsi che il comma 3 dell'art. 96 c.p.c. prescinde dall'effettiva causazione di un danno da parte del soggetto risultato completamente soccombente nel processo;
in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza.
Nel caso in esame la proposizione di un appello nel quale si indicato atti interruttivi della prescrizione di cui non è provato il perfezionamento della notifica integra un comportamento che
è contrario quantomeno alla normale diligenza.
Pertanto, la deve essere condannata in via equitativa al Parte_1 risarcimento del danno liquidato in una somma pari alle spese del giudizio.
7 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022 a favore del Sig. Parte_3
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
3445/2023 R.G. assorbite o disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l' al risarcimento del danno Parte_1 pagamento in favore dell'appellato che si liquidano in euro 2.552,00; Parte_3
- condanna l' al pagamento delle spese di lite Parte_1 che liquida in complessivi euro 2.552,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Civitavecchia 29 gennaio 2025
IL GIUDICE
Francesco Vigorito
8 di 8