Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2483/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sabrina Molteni ed Parte_1 C.F._1
Emiliano Torchia, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Controparte_1 C.F._2
Magistrelli, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
CONCLUSIONI
PARTE RESISTENTE con istanza depositata in data 14.11.2024, dato atto della morte di , intervenuta in data Parte_1
3.10.2024, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
RILEVATO che, con ordinanza emessa in data 15.11.2025 -LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di
SENTITE personalmente le parti all'udienza del 2 novembre 2022, all'esito della quale il signor ha dichiarato di essere disponibile a versare alla moglie, quale contributo per il suo mantenimento, Pt_1
l'importo di € 100 mensili, offerta non accettata dalla signora OSSERVATO, preliminarmente, CP_1 che l'ordinanza presidenziale integra provvedimento di natura ed efficacia interlocutoria e trova ragion d'essere in insopprimibili considerazioni di urgenza, assumendo carattere di delibazione necessariamente sommaria della vicenda dedotta in giudizio, essa è volta a regolamentare provvisoriamente i rapporti tra i coniugi in pendenza di causa;
RILEVATO che, nel corso dell'udienza presidenziale, il signor ha Pt_1 dichiarato di vivere con la compagna, con cui ha una relazione da diciotto anni e condivide le spese, in una casa in locazione, con canone di circa € 750 mensili, oltre a 50 € circa di spese condominiali. Ha precisato di conoscere l'esatto importo della pensione della compagna, che potrebbe ammontare a circa € 1.400 mensili.
Ha poi dichiarato di essere ormai pensionato e di percepire una pensione di circa € 1.000/1.050 su 13 mensilità ed ha precisato che la dichiarazione dei redditi è più elevata perché, fino al 18.3.2022, quando ha iniziato ad avere problemi di salute, lavorava come giardiniere con partita i.v.a. e di aver contratto un debito di € 12.000 che sta restituendo in rate mensili di € 500, per l'acquisto di un immobile che vorrebbe trasformare in un appartamento abitabile. Dalla documentazione versata in atti, risulta aver percepito, nell'anno 2020, circa € 1.572 netti mensili, calcolati su 12 mensilità (P.F. 2021 su 2020), nell'anno 2019, circa € 1.325 netti mensili, calcolati su 12 mensilità (P.F. 2020 su 2019) e, nell'anno 2018, circa € 3.406 netti mensili, calcolati su 12 mensilità (P.F. 2019 su 2018); RILEVATO che, nel corso dell'udienza presidenziale, la signora ha dichiarato di essere stata coinvolta nel fallimento della società Tessitura Bottinelli e di non CP_1 avere risparmi. Vive in una casa in comodato d'uso gratuito concessole dalla sorella, con la nipote CP_2
-figlia della figlia comune, , collocata presso di lei dal Tribunale per i Minorenni di Milano Parte_2 con decreto emesso nell'ambito del proc. n. 947/2017 R. Gen./E. Ha poi dichiarato di lavorare regolarmente come colf presso una famiglia, 7 ore a settimana, percependo circa € 240 mensili e di riuscire ad arrivare ad
€ 500 mensili, svolgendo lavoretti in nero, cui si aggiungono circa € 100 mensili che i genitori di le CP_2 stanno ultimamente versando spontaneamente. Dalla documentazione versata in atti, risulta essere assunta con un contratto di lavoro a tempo indeterminato come addetta delle pulizie per cui è previsto un salario di
10,00 euro l'ora e, dalla dichiarazione sostitutiva del CUD 2020 risulta aver percepito complessivi € 1.912 annui e, dalla dichiarazione sostitutiva del CUD 2021, complessivi € 1.912,00 annui;
RILEVATO che la separazione personale, a differenza del divorzio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, rimanendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (Cass. 4327/2022, Cass. 16809/2019, Cass. 12196/2017); RITENUTO pertanto, allo stato e in attesa di eventuali ulteriori approfondimenti, considerate le rispettive condizioni familiari ed economiche come dedotte e rappresentate documentalmente, con una evidente disparità reddituale tra i coniugi -potendo il signor contare su un emolumento stabile a titolo di pensione, pur dovendo coprire una serie di Pt_1 spese che può però, almeno in parte, condividere con la compagna e, sebbene la signora non CP_1 sostenga oneri abitativi- di porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento della moglie, , versando alla stessa, in via anticipata entro il giorno 10 di Controparte_1 ogni mese, la somma mensile ritenuta equa e congrua di € 150, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2022, tenuto conto della funzione e della natura giuridica dei provvedimenti provvisori pronunciati ai sensi dell'art. 708 c.p.c., che intervengono in corso di causa per regolare, nelle more e in via d'urgenza, aspetti controversi della famiglia disgregata;
- il Presidente delegato ha posto a carico di , con decorrenza dalla mensilità di novembre 2022, l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento della moglie, , mediante il versamento alla stessa, della Controparte_1 somma mensile di € 150 (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) e nominato Giudice istruttore la dottoressa Manenti, fissando udienza di comparizione e trattazione.
RILEVATO che, in data 12.7.2024, è stata pronunciata sentenza parziale di status n. 894/2024 e, con separata ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alle domande accessorie;
RILEVATO che il decesso di parte ricorrente, intervenuto in data 3.10.2024 (cfr. certificato di morte in atti) determina la cessazione della materia del contendere (Cass. 12.12.2017, n. 29669);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA cessata la materia del contendere e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 11.4.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao