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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei magistrati:
Alessandra Arceri Presidente
Rossella Milone Consigliere
Cristina Ravera Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg. 2731/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, Via Alberto da Giussano n. 23, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe La
Scala e Giancarlo La Scala, che lo rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8, presso lo studio dell'Avv. Ignazio
Abrignani, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
OGGETTO: Fideiussione – Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
«Voglia la Corte di Appello di Milano, Sez. I civile, ogni contraria istanza disattesa, in totale riforma della sentenza del Tribunale civile di Milano – Sez. XIV civ. – Tribunale delle Imprese sez. specializzata “A” nr. 1719 pubblicata il 6.3.2023, non notificata, con la quale si è definito il giudizio R.G. 51663/2019:
-dichiarare la nullità della scheda fideiussoria sottoscritta in data 13.7.2015 a garanzia del mutuo chirografario di € 300.000,00 a favore di stipulato Parte_2 dalla predetta Banca con la perché attuazione di intesa idonea a falsare il CP_2 gioco della concorrenza;
-dichiarare la nullità della clausola statuente la deroga all'art. 1957 c.c. relativo alla scadenza dell'obbligazione principale, -dichiarare l'applicabilità al rapporto di fideiussione della normativa relativa al
“consumo”,
-dichiarare per l'effetto che alcuna somma è dovuta dall'appellante all'appellata.
Spese del doppio grado di giudizio rifuse ex art. 91 c.p.c. a favore dell'Avv. Giuseppe
La Scala quale antistatario ex art. 93 c.p.c.».
Per Controparte_1
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversiis reiectis, rigettare l'interposto appello, con conseguente conferma della impugnata sentenza del Tribunale di Milano
n. 1719/2023.
Con vittoria di spese ed onorari del grado».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Contr (di seguito, anche ), in Controparte_1 qualità di gestore delle posizioni creditorie di deducendo: Parte_3
-di aver sottoscritto, in data 13.7.2015, un contratto di fideiussione in solido con l'altro socio di , sino alla concorrenza di Euro 300.000,00, a CP_2 Parte_4 garanzia di ogni obbligazione derivante dal contratto di mutuo chirografario ordinario, di pari importo, stipulato in data 17.7.2015 tra e Parte_2 CP_2
-che, in data 8.7.2019, aveva comunicato all'attore di Controparte_4 voler riscuotere il proprio credito, avviando la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi spettanti al fondo di garanzia, pari a
Euro 208.304,86;
-che la fideiussione era da considerarsi nulla, in quanto, in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29810 del 2017, erano nulli i contratti frutto di intese atte a falsare la concorrenza;
in particolare, la clausola n. 7, introducendo una deroga al termine dell'art. 1957 c.c., era da considerarsi nulla, in quanto contrastante con l'art. 33, lett. t) del D.Lgs. n. 206/2005 (codice del consumo), che pone una presunzione di vessatorietà delle clausole che stabiliscono a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni;
-che la fideiussione era, altresì, inefficace, stante l'operato della banca contrario a buona fede, per aver quest'ultima accordato il finanziamento a confidando CP_2 nella responsabilità del fideiussore, nonostante la prevedibile inadempienza del debitore principale;
-che il creditore principale aveva stipulato con il co-fideiussore Parte_4 un'istanza di rateazione e tale comportamento aveva determinato l'estinzione della fideiussione dello stesso ai sensi dell'art. 1955 c.c. Pt_1
Per tali ragioni, l'attore chiedeva che venisse dichiarata la nullità della scheda fideiussoria sottoscritta in data 13.7.2015, la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., l'applicabilità al rapporto di fideiussione della normativa relativa al
“consumo” e la declaratoria di estinzione della fideiussione, ai sensi dell'art. 1955 c.c.
pag. 2/9 2. si costituiva in giudizio, Controparte_5 chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
La convenuta prospettava una diversa ricostruzione della vicenda, affermando che, in data 16.5.2017, a seguito del mancato pagamento di nove rate (segnatamente, dalla rata n. 13 del 31.8.2016 alla rata n. 21 del 30.4.2017) del piano di ammortamento del contratto di mutuo sottoscritto da aveva intimato alla società CP_2 Parte_2 debitrice e ai garanti il pagamento delle rate insolute, comunicando la decadenza dal beneficio del termine.
La banca finanziatrice aveva attivato ed escusso la garanzia del Fondo, richiedendo la deliberazione della perdita, con diritto di rivalsa in surroga legale sul beneficiario finale per la somma pagata. Contr Il 23.1.2018, aveva comunicato alla banca di avere deliberato la liquidazione di
Euro 208.304,86. La convenuta sosteneva di aver acquisito il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria per effetto del pagamento eseguito dal Fondo in favore della banca garantita, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203 e 1204 c.c. e dell'art. 2 comma 4 D.M. del
20.6.2005, surrogandosi ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, tra le quali quella dell'attore. Quest'ultimo, avendo prestato fideiussione in favore di
[...]
era pienamente legittimato ad essere soggetto ad esecuzione forzata, a CP_2 prescindere dalla percentuale della propria quota di partecipazione societaria.
In via subordinata, la convenuta chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio liquidazione coatta amministrativa, al fine di sentir accertare e Controparte_6 dichiarare il proprio diritto nei confronti di quest'ultima a ripetere l'importo di Euro
208.304,86, già versato in suo favore a titolo di garanzia, oltre interessi di legge. Tale istanza veniva respinta dal giudice.
3. Con sentenza pronunciata in data 15.12.2022, il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa A, rigettava le domande di parte attrice, condannandola a rifondere alla convenuta le spese di lite (liquidate in complessivi
Euro 14.103,00, oltre spese).
Il Tribunale, in via preliminare, rilevava la genericità della domanda di nullità di fideiussione avanzata da il quale, solo in sede di comparsa di Parte_1 conclusionale, aveva precisato che la fideiussione del 13.7.2015 deve ritenersi nulla, in quanto attuativa di un'intesa vietata dall'art. 2 L. 287/1990, facendo, per la prima volta, riferimento a “uno schema predisposto dall'Abi in attuazione di intese tra le banche aderenti in violazione delle regole protettive della concorrenza”.
In ogni caso, secondo il Tribunale, a prescindere dalla genericità e dalla tardività delle allegazioni di parte attrice, la domanda di nullità era da ritenersi infondata, in quanto l'intesa fra banche in violazione delle regole protettive della concorrenza – menzionata dall'attore - riguardava le fideiussioni omnibus e non anche le fideiussioni prestate a garanzia delle obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie. Nel caso di pag. 3/9 specie, la fideiussione sottoscritta da accedeva ad un contratto di Parte_1 mutuo e, quindi, doveva ritenersi specifica.
Il Tribunale rilevava, poi, che la documentazione in atti non era idonea a dimostrare che al momento del rilascio della garanzia, avesse agito in qualità di Parte_1 consumatore, sebbene fosse titolare di una partecipazione al capitale sociale di
[...] nella misura del 10%. CP_2
In ogni caso, secondo il Tribunale, il riconoscimento della qualifica di consumatore non poteva comunque comportare l'operatività della tutela apprestata dal D.Lgs. n.
206/2005, poiché, nel caso di specie, non veniva in rilievo alcuna previsione contrattuale di decadenze o limitazioni della facoltà di sollevare eccezioni, a carico del fideiussore-consumatore, tale non potendosi considerare la clausola di dispensa del creditore dall'onere di agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c. Inoltre, tale clausola era stata specificamente approvata e accettata dal fideiussore con la doppia sottoscrizione.
Il Tribunale rilevava, infine, che la produzione in giudizio della raccomandata in data 27.8.2019, con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva comunicato l'accoglimento dell'istanza di rateazione proposta dal co-fideiussore (doc. 5 di parte Parte_4 attrice), non valeva a provare l'effettivo pagamento di tutte le rate e, dunque, l'estinzione del credito.
4. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, Parte_1 sezione specializzata in materia di impresa A, articolando due motivi di gravame. si è costituita in giudizio, Controparte_5 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, all'udienza del 26.3.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che solo in sede di comparsa Parte_1 conclusionale, aveva precisato che la fideiussione del 13.7.2015 era da ritenersi nulla, in quanto attuativa di un'intesa vietata dall' art. 2 L. 287/1990, facendo per la prima volta riferimento a “uno schema predisposto dall'Abi in attuazione di intese tra le banche aderenti in violazione delle regole protettive della concorrenza”. A tale riguardo, l'appellante ha sostenuto di avere dedotto, sin dal proprio atto introduttivo, la nullità della fideiussione e di avere poi sviluppato, con i successivi scritti difensivi, il tema già tempestivamente introdotto. Ha evidenziato, poi, l'irrilevanza della produzione dello schema ABI e dell'intesa anticoncorrenziale, giacché tale schema era riportato nella pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 41994/2021 e la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (clausola n. 7), oggetto di causa, era identica alla clausola n. 6 dello schema
ABI.
pag. 4/9 L'appellante ha lamentato, altresì, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha circoscritto alla fideiussione omnibus la tutela del fideiussore in relazione alla disciplina anticoncorrenziale, atteso che l'uniforme applicazione delle clausole contrarie allo schema ABI era, in ogni caso, illecita, a prescindere dal fatto che la fideiussione fosse specifica. Contr L'appellata ha chiesto il rigetto del motivo di gravame, invocando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito che esclude la riferibilità della fideiussione specifica al campo applicativo della normativa antitrust e dello schema ABI.
Ritiene la Corte che il motivo di appello non sia meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. La Suprema Corte, nella pronuncia a Sezioni Unite n. 41994/2021, ha chiarito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art.
1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n.
41994/2021).
La Suprema Corte ha, altresì, affermato che la nullità parziale delle fideiussioni omnibus, affermata con la predetta pronuncia a Sezioni Unite, è limitata alle clausole già sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, con la conseguenza che “non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità” (cfr. Cass. Civ., 19.4.2024 n. 10689; v. anche Cass. Civ.,
Sez. I, 2.8.2024, n. 21841). Dal che ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale compiuto dalla Banca d'Italia è costituito dalle condizioni generali dello schema contrattuale della fideiussione omnibus, con la conseguenza che solo rispetto a tale tipo di negozio fideiussorio può invocarsi la natura di prova privilegiata della suddetta decisione dell'Autorità in modo da porla a fondamento della tutela richiesta (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 13846/2019). Nel caso di specie, la garanzia personale rilasciata dall'appellante è una fideiussione specifica e non una fideiussione omnibus. Nella lettera di fideiussione prodotta dall'appellante si legge, infatti, che “con la presente noi sottoscritti e dichiariamo di costituirci Parte_4 Parte_1 fideiussori di per l'adempimento delle obbligazione verso codesta CP_7 banca, comprese quelle assunte in qualità di ditte individuali, derivanti da/dipendenti
pag. 5/9 da: MUTUO CHIROGRAFARIO ORDINARIO M/L/T EUR 300.000,00”. (doc. 2 fasc. primo grado . Pt_1
E', dunque, evidente che la fideiussione prestata dall'appellante esula dallo schema della fideiussione omnibus, la quale ha ad oggetto il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale.
Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, si tratta di «due schemi contrattuali differenti, che implicano un'esposizione altrettanto diversa del fideiussore: il patrimonio di quest'ultimo, nel primo caso, sarà esposto all'adempimento di un'unica obbligazione del debitore principale già determinata;
nel secondo caso, il margine di tutela diminuisce, posto che l'intero patrimonio del garante sarà esposto ad una serie non determinata né determinabile ex ante di rapporti costituiti e costituendi dal debitore garantito con la banca beneficiaria della garanzia” (cfr. Appello Milano n.
2224/2024; Appello Milano n. 3481/22). La Corte ritiene, dunque, di dare continuità all'orientamento, secondo cui la natura specifica della fideiussione esclude che il garante possa avvalersi, quale prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale, del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia; quest'ultimo, invero, fa esplicito ed univoco riferimento esclusivamente allo schema della fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus e non è automaticamente estensibile alle fideiussioni specifiche, attesa la diversa tipologia e finalità che connota e distingue le due figure di contratto di garanzia (cfr. ex plurimis,
Appello Milano, n. 2224/2024; Appello Milano n. 922/2023; Appello Milano n.
3082/2022).
In conclusione, il motivo di appello deve essere rigettato, in quanto infondato.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore al contratto di fideiussione, sul presupposto che non Parte_1 rivestisse tale qualità. Secondo l'appellante sussistono i criteri individualizzanti la figura del consumatore, in quanto aveva una minima partecipazione (pari al 10%) nel capitale Parte_1 sociale dell'obbligata principale ( e non era neppure il legale rappresentante CP_2 di detta società. L'appellante ha rilevato, poi, che il contratto di mutuo chirografario stipulato fra e recava le sottoscrizioni di e del socio Parte_2 CP_2 CP_2 [...]
(socio al 90%) e amministratore della stessa. Pt_4
Secondo l'appellante la qualifica di consumatore in capo ad rende Parte_1 irrilevante la doppia sottoscrizione della clausola n. 7, essendo la stessa nulla ai sensi dell'art. 33 lett. t) D.Lgs. n. 206/2005; parimenti, secondo l'appellante, è irrilevante la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di legittimità della clausola con la quale le parti abbiano concordato la sopravvivenza della garanzia fideiussoria sino al momento dell'estinzione dell'obbligazione principale, non comportando tale previsione pag. 6/9 limitazioni a carico del fideiussore nel sollevare eccezioni fondate su decadenze inoperanti per effetto della deroga validamente introdotta dalle parti. L'appellante ha evidenziato che la clausola n. 7, nel caso di specie, introduce una limitazione alla facoltà di eccepire la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
e come tale è inefficace. Posta, secondo l'appellante, la nullità della citata clausola con conseguente Contr reviviscenza dell'art. 1957 c.c., era insussistente il diritto di alla rivalsa nei confronti di non avendo posto in essere alcuna Parte_1 Parte_2 iniziativa per il recupero del credito nei confronti di CP_2 Contr L'appellata ha contrastato il motivo di gravame, evidenziando la mancata dimostrazione della qualità di consumatore di al momento del rilascio Parte_1 della garanzia. Ha richiamato la giurisprudenza di merito e di legittimità sulla piena validità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., non presidiando tale disposizione alcun interesse pubblico superiore, con conseguente insussistenza del carattere vessatorio ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005. Contr Ha evidenziato, infine, l'inopponibilità a di ogni questione relativa alla validità del contratto di mutuo e delle fideiussioni, sulla scorta del fatto che il rapporto Contr intercorrente fra (quale gestore del fondo di garanzia ex L. 662/1996) e il debitore mutuatario ( e i fideiussori è fondato sulla garanzia prevista dalla CP_2
L. 662/1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore (art. 2 D.M. 20.6.2005 n.
18456).
Ritiene la Corte che anche tale motivo non sia fondato e meritevole di accoglimento.
La Corte di Cassazione ha affermato che «nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-
74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto Per_1 Per_2 ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, 7.5.2024, n. 12286).
In particolare, la disciplina consumeristica trova applicazione nei casi in cui il fideiussore abbia agito per finalità estranee alla propria attività professionale, di guisa che prestare fideiussione per il garante non è un atto espressivo della propria attività professionale né è strettamente funzionale al suo svolgimento (cfr. Cass. Civ.,
16.1.2020, n. 742; v. anche Cass. Civ., Sez. VI, 24.1.2020, n. 1666).
Nel caso in esame, va esclusa la qualifica di consumatore in capo a in Parte_1 considerazione del ruolo di socio - sebbene in minima parte – dallo stesso ricoperto nella società mutuataria, con la conseguenza che egli ha agito per finalità connesse all'attività professionalmente esercitata;
per contro, deve escludersi che egli abbia pag. 7/9 concluso il contratto di fideiussione in qualità di consumatore, essendo la garanzia strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività imprenditoriale.
Né ha offerto prova idonea ad escludere il collegamento tra la Parte_1 fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale dallo stesso svolta.
In conclusione, deve ritenersi che la partecipazione sociale di in Parte_1 [...] qualifichi il suo interesse alla fideiussione, la quale è stata rilasciata dallo stesso CP_2 proprio in forza della qualifica di socio di Pt_1 CP_2
Una volta esclusa la qualifica di consumatore in capo ad la deroga Parte_1 all'art. 1957 c.c. deve essere considerata legittima.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato, in più occasioni, che la rinuncia preventiva del fideiussore a far valere la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., comma 1, a carico del creditore che non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita non solo può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, ma non rientra tra le clausole particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17.2.2025, n. 3989; Cass. Civ., Sez. VI,
4.12.2017, n. 28943; Cass. Civ., Sez. III, 18.4.2007, n. 9245; v. anche Cass. Civ.,
11.1.2006, n. 394; Cass. Civ., 20.1.2004, n. 776; Cass. Civ., 9.12.1997, n. 12456).
3. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, in quanto infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi in relazione al valore della controversia, avuto riguardo all'attività prestata.
Va dichiarata, infine, la sussistenza, in capo ad dei presupposti per il Parte_1 versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata in Parte_1 materia di impresa A, n. 1719/2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna a rifondere in favore di Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro Controparte_1
9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti;
pag. 8/9 3) dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 26.3.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Alessandra Arceri
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei magistrati:
Alessandra Arceri Presidente
Rossella Milone Consigliere
Cristina Ravera Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg. 2731/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, Via Alberto da Giussano n. 23, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe La
Scala e Giancarlo La Scala, che lo rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8, presso lo studio dell'Avv. Ignazio
Abrignani, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
OGGETTO: Fideiussione – Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
«Voglia la Corte di Appello di Milano, Sez. I civile, ogni contraria istanza disattesa, in totale riforma della sentenza del Tribunale civile di Milano – Sez. XIV civ. – Tribunale delle Imprese sez. specializzata “A” nr. 1719 pubblicata il 6.3.2023, non notificata, con la quale si è definito il giudizio R.G. 51663/2019:
-dichiarare la nullità della scheda fideiussoria sottoscritta in data 13.7.2015 a garanzia del mutuo chirografario di € 300.000,00 a favore di stipulato Parte_2 dalla predetta Banca con la perché attuazione di intesa idonea a falsare il CP_2 gioco della concorrenza;
-dichiarare la nullità della clausola statuente la deroga all'art. 1957 c.c. relativo alla scadenza dell'obbligazione principale, -dichiarare l'applicabilità al rapporto di fideiussione della normativa relativa al
“consumo”,
-dichiarare per l'effetto che alcuna somma è dovuta dall'appellante all'appellata.
Spese del doppio grado di giudizio rifuse ex art. 91 c.p.c. a favore dell'Avv. Giuseppe
La Scala quale antistatario ex art. 93 c.p.c.».
Per Controparte_1
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversiis reiectis, rigettare l'interposto appello, con conseguente conferma della impugnata sentenza del Tribunale di Milano
n. 1719/2023.
Con vittoria di spese ed onorari del grado».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Contr (di seguito, anche ), in Controparte_1 qualità di gestore delle posizioni creditorie di deducendo: Parte_3
-di aver sottoscritto, in data 13.7.2015, un contratto di fideiussione in solido con l'altro socio di , sino alla concorrenza di Euro 300.000,00, a CP_2 Parte_4 garanzia di ogni obbligazione derivante dal contratto di mutuo chirografario ordinario, di pari importo, stipulato in data 17.7.2015 tra e Parte_2 CP_2
-che, in data 8.7.2019, aveva comunicato all'attore di Controparte_4 voler riscuotere il proprio credito, avviando la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi spettanti al fondo di garanzia, pari a
Euro 208.304,86;
-che la fideiussione era da considerarsi nulla, in quanto, in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29810 del 2017, erano nulli i contratti frutto di intese atte a falsare la concorrenza;
in particolare, la clausola n. 7, introducendo una deroga al termine dell'art. 1957 c.c., era da considerarsi nulla, in quanto contrastante con l'art. 33, lett. t) del D.Lgs. n. 206/2005 (codice del consumo), che pone una presunzione di vessatorietà delle clausole che stabiliscono a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni;
-che la fideiussione era, altresì, inefficace, stante l'operato della banca contrario a buona fede, per aver quest'ultima accordato il finanziamento a confidando CP_2 nella responsabilità del fideiussore, nonostante la prevedibile inadempienza del debitore principale;
-che il creditore principale aveva stipulato con il co-fideiussore Parte_4 un'istanza di rateazione e tale comportamento aveva determinato l'estinzione della fideiussione dello stesso ai sensi dell'art. 1955 c.c. Pt_1
Per tali ragioni, l'attore chiedeva che venisse dichiarata la nullità della scheda fideiussoria sottoscritta in data 13.7.2015, la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., l'applicabilità al rapporto di fideiussione della normativa relativa al
“consumo” e la declaratoria di estinzione della fideiussione, ai sensi dell'art. 1955 c.c.
pag. 2/9 2. si costituiva in giudizio, Controparte_5 chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
La convenuta prospettava una diversa ricostruzione della vicenda, affermando che, in data 16.5.2017, a seguito del mancato pagamento di nove rate (segnatamente, dalla rata n. 13 del 31.8.2016 alla rata n. 21 del 30.4.2017) del piano di ammortamento del contratto di mutuo sottoscritto da aveva intimato alla società CP_2 Parte_2 debitrice e ai garanti il pagamento delle rate insolute, comunicando la decadenza dal beneficio del termine.
La banca finanziatrice aveva attivato ed escusso la garanzia del Fondo, richiedendo la deliberazione della perdita, con diritto di rivalsa in surroga legale sul beneficiario finale per la somma pagata. Contr Il 23.1.2018, aveva comunicato alla banca di avere deliberato la liquidazione di
Euro 208.304,86. La convenuta sosteneva di aver acquisito il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria per effetto del pagamento eseguito dal Fondo in favore della banca garantita, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203 e 1204 c.c. e dell'art. 2 comma 4 D.M. del
20.6.2005, surrogandosi ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, tra le quali quella dell'attore. Quest'ultimo, avendo prestato fideiussione in favore di
[...]
era pienamente legittimato ad essere soggetto ad esecuzione forzata, a CP_2 prescindere dalla percentuale della propria quota di partecipazione societaria.
In via subordinata, la convenuta chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio liquidazione coatta amministrativa, al fine di sentir accertare e Controparte_6 dichiarare il proprio diritto nei confronti di quest'ultima a ripetere l'importo di Euro
208.304,86, già versato in suo favore a titolo di garanzia, oltre interessi di legge. Tale istanza veniva respinta dal giudice.
3. Con sentenza pronunciata in data 15.12.2022, il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa A, rigettava le domande di parte attrice, condannandola a rifondere alla convenuta le spese di lite (liquidate in complessivi
Euro 14.103,00, oltre spese).
Il Tribunale, in via preliminare, rilevava la genericità della domanda di nullità di fideiussione avanzata da il quale, solo in sede di comparsa di Parte_1 conclusionale, aveva precisato che la fideiussione del 13.7.2015 deve ritenersi nulla, in quanto attuativa di un'intesa vietata dall'art. 2 L. 287/1990, facendo, per la prima volta, riferimento a “uno schema predisposto dall'Abi in attuazione di intese tra le banche aderenti in violazione delle regole protettive della concorrenza”.
In ogni caso, secondo il Tribunale, a prescindere dalla genericità e dalla tardività delle allegazioni di parte attrice, la domanda di nullità era da ritenersi infondata, in quanto l'intesa fra banche in violazione delle regole protettive della concorrenza – menzionata dall'attore - riguardava le fideiussioni omnibus e non anche le fideiussioni prestate a garanzia delle obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie. Nel caso di pag. 3/9 specie, la fideiussione sottoscritta da accedeva ad un contratto di Parte_1 mutuo e, quindi, doveva ritenersi specifica.
Il Tribunale rilevava, poi, che la documentazione in atti non era idonea a dimostrare che al momento del rilascio della garanzia, avesse agito in qualità di Parte_1 consumatore, sebbene fosse titolare di una partecipazione al capitale sociale di
[...] nella misura del 10%. CP_2
In ogni caso, secondo il Tribunale, il riconoscimento della qualifica di consumatore non poteva comunque comportare l'operatività della tutela apprestata dal D.Lgs. n.
206/2005, poiché, nel caso di specie, non veniva in rilievo alcuna previsione contrattuale di decadenze o limitazioni della facoltà di sollevare eccezioni, a carico del fideiussore-consumatore, tale non potendosi considerare la clausola di dispensa del creditore dall'onere di agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c. Inoltre, tale clausola era stata specificamente approvata e accettata dal fideiussore con la doppia sottoscrizione.
Il Tribunale rilevava, infine, che la produzione in giudizio della raccomandata in data 27.8.2019, con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva comunicato l'accoglimento dell'istanza di rateazione proposta dal co-fideiussore (doc. 5 di parte Parte_4 attrice), non valeva a provare l'effettivo pagamento di tutte le rate e, dunque, l'estinzione del credito.
4. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, Parte_1 sezione specializzata in materia di impresa A, articolando due motivi di gravame. si è costituita in giudizio, Controparte_5 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, all'udienza del 26.3.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che solo in sede di comparsa Parte_1 conclusionale, aveva precisato che la fideiussione del 13.7.2015 era da ritenersi nulla, in quanto attuativa di un'intesa vietata dall' art. 2 L. 287/1990, facendo per la prima volta riferimento a “uno schema predisposto dall'Abi in attuazione di intese tra le banche aderenti in violazione delle regole protettive della concorrenza”. A tale riguardo, l'appellante ha sostenuto di avere dedotto, sin dal proprio atto introduttivo, la nullità della fideiussione e di avere poi sviluppato, con i successivi scritti difensivi, il tema già tempestivamente introdotto. Ha evidenziato, poi, l'irrilevanza della produzione dello schema ABI e dell'intesa anticoncorrenziale, giacché tale schema era riportato nella pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 41994/2021 e la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (clausola n. 7), oggetto di causa, era identica alla clausola n. 6 dello schema
ABI.
pag. 4/9 L'appellante ha lamentato, altresì, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha circoscritto alla fideiussione omnibus la tutela del fideiussore in relazione alla disciplina anticoncorrenziale, atteso che l'uniforme applicazione delle clausole contrarie allo schema ABI era, in ogni caso, illecita, a prescindere dal fatto che la fideiussione fosse specifica. Contr L'appellata ha chiesto il rigetto del motivo di gravame, invocando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito che esclude la riferibilità della fideiussione specifica al campo applicativo della normativa antitrust e dello schema ABI.
Ritiene la Corte che il motivo di appello non sia meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. La Suprema Corte, nella pronuncia a Sezioni Unite n. 41994/2021, ha chiarito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art.
1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n.
41994/2021).
La Suprema Corte ha, altresì, affermato che la nullità parziale delle fideiussioni omnibus, affermata con la predetta pronuncia a Sezioni Unite, è limitata alle clausole già sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, con la conseguenza che “non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità” (cfr. Cass. Civ., 19.4.2024 n. 10689; v. anche Cass. Civ.,
Sez. I, 2.8.2024, n. 21841). Dal che ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale compiuto dalla Banca d'Italia è costituito dalle condizioni generali dello schema contrattuale della fideiussione omnibus, con la conseguenza che solo rispetto a tale tipo di negozio fideiussorio può invocarsi la natura di prova privilegiata della suddetta decisione dell'Autorità in modo da porla a fondamento della tutela richiesta (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 13846/2019). Nel caso di specie, la garanzia personale rilasciata dall'appellante è una fideiussione specifica e non una fideiussione omnibus. Nella lettera di fideiussione prodotta dall'appellante si legge, infatti, che “con la presente noi sottoscritti e dichiariamo di costituirci Parte_4 Parte_1 fideiussori di per l'adempimento delle obbligazione verso codesta CP_7 banca, comprese quelle assunte in qualità di ditte individuali, derivanti da/dipendenti
pag. 5/9 da: MUTUO CHIROGRAFARIO ORDINARIO M/L/T EUR 300.000,00”. (doc. 2 fasc. primo grado . Pt_1
E', dunque, evidente che la fideiussione prestata dall'appellante esula dallo schema della fideiussione omnibus, la quale ha ad oggetto il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale.
Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, si tratta di «due schemi contrattuali differenti, che implicano un'esposizione altrettanto diversa del fideiussore: il patrimonio di quest'ultimo, nel primo caso, sarà esposto all'adempimento di un'unica obbligazione del debitore principale già determinata;
nel secondo caso, il margine di tutela diminuisce, posto che l'intero patrimonio del garante sarà esposto ad una serie non determinata né determinabile ex ante di rapporti costituiti e costituendi dal debitore garantito con la banca beneficiaria della garanzia” (cfr. Appello Milano n.
2224/2024; Appello Milano n. 3481/22). La Corte ritiene, dunque, di dare continuità all'orientamento, secondo cui la natura specifica della fideiussione esclude che il garante possa avvalersi, quale prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale, del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia; quest'ultimo, invero, fa esplicito ed univoco riferimento esclusivamente allo schema della fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus e non è automaticamente estensibile alle fideiussioni specifiche, attesa la diversa tipologia e finalità che connota e distingue le due figure di contratto di garanzia (cfr. ex plurimis,
Appello Milano, n. 2224/2024; Appello Milano n. 922/2023; Appello Milano n.
3082/2022).
In conclusione, il motivo di appello deve essere rigettato, in quanto infondato.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore al contratto di fideiussione, sul presupposto che non Parte_1 rivestisse tale qualità. Secondo l'appellante sussistono i criteri individualizzanti la figura del consumatore, in quanto aveva una minima partecipazione (pari al 10%) nel capitale Parte_1 sociale dell'obbligata principale ( e non era neppure il legale rappresentante CP_2 di detta società. L'appellante ha rilevato, poi, che il contratto di mutuo chirografario stipulato fra e recava le sottoscrizioni di e del socio Parte_2 CP_2 CP_2 [...]
(socio al 90%) e amministratore della stessa. Pt_4
Secondo l'appellante la qualifica di consumatore in capo ad rende Parte_1 irrilevante la doppia sottoscrizione della clausola n. 7, essendo la stessa nulla ai sensi dell'art. 33 lett. t) D.Lgs. n. 206/2005; parimenti, secondo l'appellante, è irrilevante la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di legittimità della clausola con la quale le parti abbiano concordato la sopravvivenza della garanzia fideiussoria sino al momento dell'estinzione dell'obbligazione principale, non comportando tale previsione pag. 6/9 limitazioni a carico del fideiussore nel sollevare eccezioni fondate su decadenze inoperanti per effetto della deroga validamente introdotta dalle parti. L'appellante ha evidenziato che la clausola n. 7, nel caso di specie, introduce una limitazione alla facoltà di eccepire la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
e come tale è inefficace. Posta, secondo l'appellante, la nullità della citata clausola con conseguente Contr reviviscenza dell'art. 1957 c.c., era insussistente il diritto di alla rivalsa nei confronti di non avendo posto in essere alcuna Parte_1 Parte_2 iniziativa per il recupero del credito nei confronti di CP_2 Contr L'appellata ha contrastato il motivo di gravame, evidenziando la mancata dimostrazione della qualità di consumatore di al momento del rilascio Parte_1 della garanzia. Ha richiamato la giurisprudenza di merito e di legittimità sulla piena validità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., non presidiando tale disposizione alcun interesse pubblico superiore, con conseguente insussistenza del carattere vessatorio ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005. Contr Ha evidenziato, infine, l'inopponibilità a di ogni questione relativa alla validità del contratto di mutuo e delle fideiussioni, sulla scorta del fatto che il rapporto Contr intercorrente fra (quale gestore del fondo di garanzia ex L. 662/1996) e il debitore mutuatario ( e i fideiussori è fondato sulla garanzia prevista dalla CP_2
L. 662/1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore (art. 2 D.M. 20.6.2005 n.
18456).
Ritiene la Corte che anche tale motivo non sia fondato e meritevole di accoglimento.
La Corte di Cassazione ha affermato che «nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-
74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto Per_1 Per_2 ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, 7.5.2024, n. 12286).
In particolare, la disciplina consumeristica trova applicazione nei casi in cui il fideiussore abbia agito per finalità estranee alla propria attività professionale, di guisa che prestare fideiussione per il garante non è un atto espressivo della propria attività professionale né è strettamente funzionale al suo svolgimento (cfr. Cass. Civ.,
16.1.2020, n. 742; v. anche Cass. Civ., Sez. VI, 24.1.2020, n. 1666).
Nel caso in esame, va esclusa la qualifica di consumatore in capo a in Parte_1 considerazione del ruolo di socio - sebbene in minima parte – dallo stesso ricoperto nella società mutuataria, con la conseguenza che egli ha agito per finalità connesse all'attività professionalmente esercitata;
per contro, deve escludersi che egli abbia pag. 7/9 concluso il contratto di fideiussione in qualità di consumatore, essendo la garanzia strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività imprenditoriale.
Né ha offerto prova idonea ad escludere il collegamento tra la Parte_1 fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale dallo stesso svolta.
In conclusione, deve ritenersi che la partecipazione sociale di in Parte_1 [...] qualifichi il suo interesse alla fideiussione, la quale è stata rilasciata dallo stesso CP_2 proprio in forza della qualifica di socio di Pt_1 CP_2
Una volta esclusa la qualifica di consumatore in capo ad la deroga Parte_1 all'art. 1957 c.c. deve essere considerata legittima.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato, in più occasioni, che la rinuncia preventiva del fideiussore a far valere la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., comma 1, a carico del creditore che non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita non solo può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, ma non rientra tra le clausole particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17.2.2025, n. 3989; Cass. Civ., Sez. VI,
4.12.2017, n. 28943; Cass. Civ., Sez. III, 18.4.2007, n. 9245; v. anche Cass. Civ.,
11.1.2006, n. 394; Cass. Civ., 20.1.2004, n. 776; Cass. Civ., 9.12.1997, n. 12456).
3. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, in quanto infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi in relazione al valore della controversia, avuto riguardo all'attività prestata.
Va dichiarata, infine, la sussistenza, in capo ad dei presupposti per il Parte_1 versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata in Parte_1 materia di impresa A, n. 1719/2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna a rifondere in favore di Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro Controparte_1
9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti;
pag. 8/9 3) dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 26.3.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Alessandra Arceri
pag. 9/9