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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI B ARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tri bunal e di B ari , Prim a S ezione ci vi le, in com posi zi one coll egi al e, nell e pers one dei Gi udi ci:
Dr. Gius eppe Disabat o Presidente
Dr.ss a Rosella Nocera Giudi ce
Dr.ss a Di Gioi a Ti zi ana Giudi ce rel atore ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura is cri tta sotto il n. 4222/ 2024 R .G. V.G., promossa con ricorso congiunt o ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato il 31.07.2024, pendent e t ra
, nato a Gioi a [...] C olle (B A) il 01.07.1975, Parte_1
e
, nat a ad Acquaviva dell e Fonti (B A) il 07.02.1986, Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Ciocia
nonché
Pubblico Minis tero press o il Tri bunal e di Bari.
OGGETTO: cess azione degli effetti ci vi li del mat rim onio su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c.
I N F A T T O E D I R I T T O
Con il ri corso congiunto ex art. 473 -bi s.51 c.p.c. deposit ato il 31.07.2024
e premesso che: Parte_1 Parte_2
- avevano contratt o matrim oni o concordat ario, in regi me di separazione dei beni, l'1.06.2005 in Acquaviva delle Fonti (BA) , trascritt o nel regist ro degli atti di mat rim oni o del Comune del l uogo di cel ebrazione (anno 2005 – part e II, S erie A, n. 25);
- dall'unione coniugale era nata la figlia il 28.08.2005; Per_1
- i coniugi avevano definit o consensualm ente l a separazione;
- il Tri bunal e di B ari omologava l a suddet ta separazione con decreto del 10.02.2014;
- le parti si erano accordat e anche in ordi ne all e condi zi oni con cui divorziare;
tutto quanto premess o, chi edevano al Tribunale di B ari di recepire t ali l oro accordi, di chi arando espress am ent e di non vol ersi ri concili are e di vo l ersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con decreto dell'11.09.2024, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 21.01.2025. All'udienza del 21.01.2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in C amera di consigl io.
Il Pubbli co Minist ero rendeva parere favorevol e il 13.09.2024.
Con ordi nanza res a i n data 18.2.2025 il Collegio chiedeva chiarimenti i n ordi ne all e condizioni di divorzi o e l e part i provvedevano al deposito, in dat a 25.2.2025, di nuova convenzi one sott oscritt a.
All'udienza del 19.3.2025, svoltasi in trattazione cartolare, la causa era nuovam ent e rim es sa al C oll egio per l a decisi one.
*****
La domanda di cess azione degli effetti civil i del m at rim oni o su ri corso congiu nto è fondat a e m erit a, pert ant o, accoglim ento sussist endo l e condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successi ve modifi che.
Invero, dall a copia del decreto di omologa em erge non solo che i coniugi sono separati m a che dall a dat a dell 'udienza di com pari zione tenutasi in quel procedi mento a quell a di proposi zi one del present e ri corso risult a com piuto il t ermine di l egge ri chi est o dal la cit at a norm a.
All a stregua del le risult anze del la document azione anagrafi ca i n att i, inolt re, appare legitt imo desum ere che dall a dat a dell a com pari zi one del giudi zio separativo ad oggi l e parti siano vissut e ini nt errott ament e separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella com unione m ateri al e e spi ritual e neces saria al perdurare del m atrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del m atrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione, nei cui atti il m at rim onio ris ult a t rascri tto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P . R. n. 396/2000.
Quanto ai r apporti personal i ed economici t ra l e parti , le pattui zi oni concordat e (il padre, in qual ità di geni tore con cui l a fi gl ia coabit a, provvederà in proprio all e spese straordinari e della figli a, nulla per i l mant eni mento della figl ia e a titol o di assegno di vorzil e ecc.) sono conformi al la legge e, pert anto, devono essere recepit e i n sent enza.
Le spese proces suali sono com pensat e i nt egralment e t ra l e parti attesa l a nat ura del la cont roversi a.
La sent enza è provvi sori am ent e esecuti va per l egge.
P.Q.M.
Il Trib unal e di B ari -Prim a S ezione civil e - defi nitivam ent e pronunci ando sull a domanda congiunt a propost a da e Parte_1 Pt_2
nel giudizio n. 4222/ 2024 R.G. V.G., in com posi zi one coll egial e,
[...] con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara l a cess azione degli effetti civili del mat rim onio cel ebrato tra i coniugi anzidett i in Acquaviva dell e Fonti (BA) il 01.06.2005, trascritt o nel regist ro degli atti di mat rim onio del Comune del l uogo di cel ebrazione (anno 2005, atto n. 25, part e 2, seri e A) all e condi zioni concordat e nel ri corso congi unto deposi tat o il 25.2.2025 da int endersi qui int egralment e t rascritt e;
2. la m ogli e perde i l cognom e del m arit o;
3. ordi na al Cancell iere di trasm ett ere copi a della present e sent enza, dopo il pass aggio in gi udi cato, all'Uffi ci al e dello Stat o civil e del
Comune s uindicat o per le annot azioni e gl i ult eri ori adempim enti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. spese compens at e.
Così decis o i n B ari, nell a Cam era di consiglio dell a P rim a S ezione civil e del Tribunale, il giorno 1^ april e 2025.
IL GI U D I C E E S T E N S O R E
Dr.s sa Ti ziana Di Gioia
I L PR E S I D E N T E
Dr. Giuseppe Disabato