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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/10/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2092/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2092/2020 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con ordinanza del 19 maggio 2025; promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F: Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso, dagli avv.ti Roberta Panuccio e Domenico Doldo, C.F._1 giusta procura in atti;
attore
contro
(P.IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Servino Augusto, giusta procura in atti;
convenuta
nonché contro
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente alla Controparte_2
Via Modena San Sperato n.4.
Pag. 1 di 17 convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: come da note in sostituzione di udienza depositate in data
10 maggio e 12 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande ed eccezioni o difese delle parti.
Con atto di citazione, regolarmente notificato ai convenuti, l'attore esponeva che:
- in data 19/02/2017 alle ore 19:00 circa, all'epoca minorenne, alla guida del motociclo Piaggio Liberty targato X75NKR, di proprietà del padre Persona_1
, percorreva la strada SSV Gallico - Gambarie, direzione mare-monte; giunto in
[...] prossimità del cavalcavia autostradale, veniva investito e travolto dall'autovettura
SA SH, targata DW505GG, di proprietà di Controparte_3 assicurata RCA con (polizza n. 00214 - 1061189653) condotta Controparte_4 da il quale, per effetto di una manovra di sorpasso del ciclomotore, Controparte_2 tamponava con il lato anteriore destro la fiancata sinistra del mezzo a due ruote;
- veniva trasportato d'urgenza da un'ambulanza del servizio 118 agli Ospedali
Riuniti di Reggio Calabria, ove veniva ricoverato presso il Reparto di Rianimazione in prognosi riservata ed in pericolo di vita;
- secondo gli esiti dell'indagine peritale di parte, a firma del dott. , le lesioni Per_2 subite cagionavano un danno alla preesistente integrità pisco-fisica del a Pt_1 carattere permanente, con esiti valutati complessivamente nella misura del 60%;
- la Compagnia assicurativa all'esito degli accertamenti medici effettuati CP_1 dal medico fiduciario, con nota del 27.02.2019, comunicava di mettere a disposizione la somma di euro 103.500.00, offerta ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs 209/2005, tenuto conto del concorso di colpa ex art. 2054 comma 2, c.c.;
- con comunicazione a mezzo pec del 01.04.2019 (all.7) parte istante contestava il
Pag. 2 di 17 quantum della liquidazione, precisando di trattenerla a titolo di acconto.
L'attore chiedeva, pertanto, di “accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per la condotta ed il comportamento consistito nella violazione delle norme del C.d.s e per colpa (negligenza ed imprudenza) di , Controparte_2 conducente il veicolo SA targato DW505GG, di proprietà CP_5 [...]
assicurata per la RCA con (polizza n. 00214 - Controparte_3 Controparte_4
1061189653) e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro, a risarcire l'attore di tutti i danni subiti e subendi (patrimoniali e non patrimoniali) a causa dell'incidente, che si quantificano nella complessiva somma di euro €. 488.957,00, per come meglio indicati in atto oltre spese vive e danno biologico temporaneo, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo o della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche con ausilio di C.T.U. e comunque ritenuta di giustizia, nell'ambito dello scaglione di valore di euro 520.000,00; - condannare i convenuti in solido tra loro alle spese e compensi, oltre rimborso spese generali, Cpa ed IVA come Per legge;
adottare ogni altro provvedimento di legge e di giustizia, accertando la ricorrenza dei presupposti di legge per l'applicabilità dell'articolo 96 III comma c.p.c. ai fini della omessa risposta all'invito a sottoscrivere convenzione di negoziazione assistita”.
In data 15 aprile 2021 si costituiva la compagnia Controparte_1 eccependo il concorso di colpa del danneggiato, con conseguente contestazione del quantum domandato da parte attrice. La Società di assicurazioni concludeva con la richiesta di: “dichiarare il paritario concorso di colpa nella misura del 50% di Parte_1
e di nella causazione del sinistro per cui è causa;
-
[...] Controparte_2 dichiarare quindi la congruità della somma di € 103.500,00 offerta e corrisposta da
in data 27.2.2019, sulla base del suddetto concorso di Controparte_1 colpa, a corrispettivo di tutti i danni effettivamente riportati da in Parte_1 conseguenza dell'evento; - per l'effetto rigettare la domanda avanzata da Parte_1 con la di lui condanna al pagamento delle spese, delle competenze e degli
[...]
Pag. 3 di 17 onorari del giudizio in favore di;
- rigettare altresì la Controparte_1 richiesta di condanna ex art. 96, III comma, c.p.c. …”.
La causa veniva istruita per mezzo di prova documentale e testimoniale;
veniva, altresì, disposta consulenza tecnica d'ufficio, espletata dal dott. Persona_3
[...]
Con note di trattazione scritta depositate in data 10-12 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice riservava la causa in decisione, previo decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sulla dinamica del sinistro e sulle conseguenti responsabilità.
È documentato e non contestato che, in data 19.02.2017, ore serali, il , a bordo CP_2 del veicolo Nissan Qashqai, percorreva la strada “Gallico-Gambarie” (“NSA 281”) in direzione mare-monte e che, all'altezza del cavalcavia ivi ubicato, entrava in collisione con il ciclomotore Piaggio Liberty che lo precedeva nello stesso senso di marcia e che era condotto dall'allora minorenne . Parte_1
Dai rilievi effettuati dagli agenti di polizia municipale, risulta che il mezzo Nissan è stato rinvenuto sul margine sinistro della carreggiata ed ha riportato danni nella parte angolare anteriore destra;
il ciclomotore è stato rinvenuto sul margine destro della via, colpito, invece, sulla parte laterale sinistra;
il conducente della Nissan, in seguito all'urto, sbatteva, dapprima, contro il parabrezza lato destro dell'autovettura Nissan “e dopo veniva proiettato sulla carreggiata opposta al senso di marcia”.
Dagli agenti del comando di polizia municipale del Comune di Reggio Calabria la dinamica del sinistro viene così ricostruita: “il conducente del veicolo 1 (Nissan
Qashqai) ed il conducente del veicolo 2 (ciclomotore Piaggio) percorrevano la NSA 281, procedendo in eguale senso di marcia con direzione mare/monte, nello specifico il veicolo 2 (ciclomotore Piaggio) precedeva il veicolo 1 (Nissan Qashqai), giunti all'altezza del cavalcavia autostradale entravano in collisione poiché il veicolo 1 circolava ad una velocità non adeguata in un tratto di strada a visibilità limitata a causa dell'assenza di illuminazione, inoltre non si teneva il più possibile (vicino) al margine
Pag. 4 di 17 destro della carreggiata sebbene questa fosse libera, oltrepassando così la linea longitudinale continua di mezzeria. Nel contempo il veicolo 2 (ciclomotore), presumibilmente per un cambio di direzione, si trovava al centro della carreggiata e trasversalmente ad essa, come si evince dagli scarrocciamenti impressi sul manto stradale dal ciclomotore, rilevati in planimetria.
Ne scaturiva uno scontro di forte entità che coinvolgeva la parte angolare anteriore destra del veicolo 1, la parte laterale sinistra del veicolo 2. Subito dopo l'urto il veicolo
1 proseguiva la marcia, come già detto in atti, ed il veicolo 2 veniva proiettato di circa
15 metri più avanti rispetto al punto finale della linea di frenata del veicolo 1 ed assumeva una posizione di quiete riversa a terra adagiandosi sul suo lato sinistro al margine destro della suddetta via. Mentre il conducente del veicolo 2 (ciclomotore), a seguito dell'urto, sbatteva dapprima contro il parabrezza lato destro del veicolo 1 e dopo veniva proiettato sulla carreggiata opposta al senso di marcia lasciando diagonalmente una serie di tracce ematiche sulla sede stradale e, all'arrivo degli agenti operanti, la sua posizione era supina a terra con la testa rivolta a nord-est ed i piedi a sud-ovest vicino alla fiancata destra del veicolo 1.
Si precisa che la posizione assunta sulla carreggiata dal veicolo 1 prima dell'urto viene dedotta dalla traccia di frenata impressa dalla sua ruota ant. destra per mt.
4.40 sul manto stradale come rilevato in planimetria...”.
Quanto riportato nel rapporto di incidente stradale è stato sostanzialmente confermato durante gli esami testimoniali.
Dalla descrizione della dinamica del sinistro sopra riportata emerge, inequivocabilmente, che i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente procedevano in eguale senso di marcia, con direzione mare - monte e che il ciclomotore Piaggio precedeva l'automobile Nissan.
Tale dato fattuale non è contestato dalle parti costituite ed è, finanche, ammesso da in sede di dichiarazioni spontanee, rilasciate il 19 febbraio 2017, ove Controparte_2 afferma: “Percorrevo la via Gallico Gambarie, con direzione mare monte, a circa 10 metri davanti al mio veicolo ho notato un ragazzo a bordo di un motorino che percorreva
Pag. 5 di 17 la stessa via con la mia stessa direzione di marcia. Quando arrivati nei pressi del cavalcavia dell'autostrada improvvisamente il ragazzo ha effettuato una svolta a sinistra nel tentativo di evitarlo ho sterzato anche io a sinistra andando sull'altra carreggiata
…”.
In presenza di uno scontro tra due veicoli che procedevano, uno davanti all'altro, nello stesso senso di marcia, reputa il Tribunale che debbano applicarsi i pacifici principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità per l'ipotesi di tamponamento da tergo, del tutto sovrapponibile al caso in esame.
E' fondamentale osservare che, in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ.,
è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione «de facto» di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale (cfr. Ordinanza Cass. Civ. n. 18708 del 01/07/2021
e sentenza Cass. sez. 6 n. 3398/2023).
È applicabile, cioè, la presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, la quale grava il convenuto dell'onere di CP_2 fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile.
Una volta acclarato che il ciclomotore procedeva nella stessa direzione di marcia dell'autovettura condotta dal non è, di certo, sufficiente ad integrare la prova CP_2 liberatoria incombente sul tamponante la circostanza che il veicolo a due ruote si trovasse al centro della carreggiata poiché l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza (a mente dell'art. 149 CDS “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso
l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”) è proprio funzionale a consentire l'arresto tempestivo del veicolo a fronte delle più varie manovre e dinamiche di guida dei mezzi di trasporto che lo precedono, fatta salva la
Pag. 6 di 17 dimostrazione della non imputabilità della causa del tamponamento ovvero di una situazione anomala, imprevedibile ed avulsa dalle esigenze del traffico o dai possibili movimenti della circolazione.
In applicazione dei principi di diritto esposti e delle conseguenti regole di ripartizione dell'onere probatorio applicabili nel caso di specie, deve dichiararsi l'esclusiva responsabilità della causazione del sinistro in capo al convenuto
[...]
, con conseguente obbligo dell'assicurato e della compagnia di assicurazione CP_2 di procedere al ristoro dei danni subiti da parte attrice.
3. Sui danni risarcibili e sulla loro quantificazione.
3.1. Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza medico-legale sulla persona dell'attore, espletata dal dott. Persona_3
Secondo quanto accertato dall'esperto nominato dal Tribunale, il danneggiato ha riportato postumi permanenti che risultano causalmente compatibili, secondo i criteri medico-legali, con l'incidente occorso e precisamente:
“IT DI TRAUMA CONTUSIVO RA MO CONSISTENTI IN:
EP FO POST-TRAUMATICA 10
FRATTURA NASAL1 2 CP_6
DISTURBO POST-TRAUMATICO DA STRESS CRONICIZZATO 21
IT FUNZIONALI FRATTURA TERZO MEDIO PERONE SINISTRO 4
IT IA TI (DANNO ESTESTICO) 6
La valutazione del danno biologico permanente complessivo, effettuata nella consulenza medico-legale, ammonta al 38 % (v. pag. 8 CTU).
L'ausiliario nel rispondere alle osservazioni del consulente di parte attrice ha chiarito, quanto all'individuazione e selezione dei postumi permanenti, che “Il dott.
[...]
ha espresso più voci di valutazione per la quantificazione dei postumi derivanti dal Per_2 trauma cranico attribuendo dei punteggi per singola voce che sono da considerarsi
Pag. 7 di 17 ripetitivi. Il danno biologico da quantificare riguarda solo i postumi e gli esiti stabilizzati del trauma cranico.
Questi sono, l'epilessia post-traumatica insorta tardivamente e con una espressività clinica da lieve a moderata ed il disturbo post-traumatico da stress ormai consolidatosi
e stabilizzato.
Queste sono le voci di danno residuate dal trauma cranico commotivo e che devono essere valutate. Il trauma cranico commotivo è stato solo il primo aspetto della lesione.
Allo stato attuale si devono valutare quindi solo gli esiti e la loro evoluzione
La diagnosi posta dal ctp dott. nella valutazione di parte “Sindrome psico Per_2 organica in soggetto con pregresso grave trauma cranico-commotivo con fratture craniche multiple” non è stata mai supportata da alcun esame specialistico. Di contro si
è sviluppata solo successivamente alla sua valutazione l'Epilessia”; sul medesimo tema ha, ancora, illustrato che “Nel caso in cui gli esiti permanenti di un'unica lesione possono essere rappresentati da più voci tabellate o in caso di danno permanente da lesioni plurime monocrone, interessanti cioè più organi ed apparati, non si dovrà procedere alla valutazione con il criterio della semplice sommatoria delle percentuali previste per le varie strutture del distretto colpito o per il singolo organo od apparato, bensì alla valutazione complessiva che avrà come riferimento l'inquadramento tabellare dei singoli danni e la globale incidenza sulla integrità psicofisica della persona. Nella valutazione medico-legale di lesioni plurime monocrone si terrà conto, di volta in volta, della maggiore o minore incidenza di danni fra loro concorrenti”.
L'individuazione e selezione dei postumi permanenti descritti dall'esperto è, del tutto, condivisibile poiché chiaramente fondata su argomenti logici e medico legali che superano, agevolmente, le contestazioni mosse dal consulente di parte attrice.
Non può, invece, condividersi la stima percentuale della patologia epilettica, in considerazione di quanto si andrà ad esporre sulla mancanza di una chiara ed accettabile individuazione del barème di riferimento.
Pag. 8 di 17 Pare opportuno illustrare sinteticamente come avviene la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute, nelle ipotesi in cui non è disciplinata dalla legge (art. 139 cod. ass.; art. 7 della legge n. 24 del 2017), ma è lasciata alla valutazione equitativa del giudice (artt. 1226 e 2056 c.c.)
La quantificazione in punti percentuali dell'invalidità permanente avviene in base ad apposite tabelle, dette barèmes; queste tabelle espongono in modo ragionato la maggior parte dei postumi invalidanti (solitamente raggruppati per insiemi organici: apparato scheletrico, organi interni, apparato respiratorio, eccetera), suggerendo, per ciascuno di essi, una percentuale di riduzione della complessiva validità dell'individuo.
Come detto, le suddette tabelle medico-legali, o barèmes, possono essere imposte dalla legge. È il caso della liquidazione dei danni causati da sinistri stradali o trattamenti sanitari, che abbiano lasciato postumi di modesta entità (art. 139 cod. ass. e art. 7, comma 4, della legge n. 24 del 2017). Rispetto a tali danni la valutazione dell'invalidità deve essere obbligatoriamente compiuta in base al barème approvato con d.m. 3 luglio
2003 (recante "Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità").
Per le lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100% di invalidità permanente), ad oggi, invece, non è ancora stata data piena attuazione all'art. 138 cod. ass. attraverso la prevista predisposizione della tabella delle menomazioni unica nazionale, descrivente i valori percentuali di invalidità. Con il d.p.r. 13.1.2025 n. 12 è stata approvata, unicamente, la tabella monetaria unica nazionale per la liquidazione del danno biologico con postumi cc.dd. macropermanenti e di quello morale causati da sinistri stradali.
La liquidazione, pertanto, continua ad essere di tipo equitativo ex art. 1226 c.c., sulla base del criterio di giudizio costituito dai barèmes, licenziati dalla comunità scientifica, non sempre in misure del tutto coincidenti.
Affermano i giudici di legittimità nella pronuncia n. 11724/2021 che il barème “è un criterio di giudizio nella disponibilità del giudice e non solo del consulente tecnico” e
Pag. 9 di 17 che, a fronte di una specifica contestazione sul suo utilizzo, occorre “accertare se il barème utilizzato dall'ausiliario sia scientificamente condiviso ed aggiornato e se sia stato correttamente applicato”.
Tanto ricostruito e ritornando alla valutazione della patologia epilettica, osserva il consulente di parte attrice che:
a) le “Tabelle delle Menomazioni comprese tra 10 e 100, ai sensi dell'art. 138 Codice
Assicurazioni private DL 07/09/2005 aggiornate il 13/07/2018” prevedono punti di invalidità tra 10 e 15 in relazione ai “Postumi di trauma cranico con lesioni encefaliche strumentalmente accertate”;
b) come effetto tardivo del trauma cranico è insorta una epilessia post-traumatica che
<viste le certificazioni esibite, utilizzando succitate tabelle delle menomazioni < i>
macropermanenti, si può inquadrare nella voce “Epilessia controllata farmacologicamente con crisi sporadiche documentate senza significativa incidenza sulle ordinarie attività” che prevede una percentuale d'invalidità tra il 16 ed il
20%>.
Con riferimento a tale contestazione l'ausiliario risponde che la voce tabellare -
“Epilessia controllata farmacologicamente con crisi sporadiche documentate senza significativa incidenza sulle ordinarie attività”-, applicata dal consulente di parte non è completa poiché essa continua così: “ma con necessità di astenersi da attività potenzialmente pericolose per sé o per gli altri”; specifica, quindi, di avere fatto riferimento alla seguente e differente voce: “Epilessia in trattamento farmacologico, senza crisi, in età non evolutiva a seconda dell'età e della entità delle alterazioni elettroencefalografiche”, confermando la valutazione già effettuata.
Nella valutazione delle osservazioni ricevute, l'ausiliario richiama la “Tabella delle
menomazioni macropermanenti per determinare il danno biologico istituita dall'art. 138
del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005” e riporta la seguente descrizione:
Pag. 10 di 17 Epilessia in trattamento farmacologico, senza crisi, in età non evolutiva, a 7-10 seconda dell'età e della entità delle alterazioni elettroencefalografiche
In tutta probabilità, posto che tabella prevista dall'art. 138 cod. assic., per come già illustrato, non è ancora stata adottata dal legislatore, il consulente tecnico d'ufficio e il consulente di parte fanno riferimento a versioni differenti dello “Schema di decreto del
Presidente della Repubblica – Regolamento recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi dell'art. 138 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209”.
In ogni caso, è corretto il riferimento - operato dal consulente di parte attrice - al più recente schema di decreto contenente la tabella delle menomazioni aggiornata il 12 luglio 2018 e di cui si riporta lo stralcio di interesse:
La valutazione della voce riportata dal ctu la si ritrova, semmai, nello schema di regolamento ex art. 138 del codice delle assicurazioni presentato nel 2013.
La tabella aggiornata all'anno 2018 è, dunque, più attuale ed anche più rispondente alle linee guida della Controparte_7 ferma restando la correttezza e condivisibilità della voce tabellare individuata dall'esperto nominato dal Tribunale, munito delle necessarie conoscenze tecniche e, cioè,
“Epilessia in trattamento farmacologico, senza crisi, in età non evolutiva, a seconda dell'età e della entità delle alterazioni elettroencefalografiche”; non paiono sussistere le condizioni per applicare la voce invocata dal consulente di parte attrice - il quale non specifica quali documenti attestano le crisi sporadiche - atteso che non vi è alcuna evidenza della “necessità di astenersi da attività potenzialmente pericolose per sé o per
Pag. 11 di 17 gli altri”.
Nell'ambito del range relativo al barème di riferimento, il Tribunale reputa congrua la valutazione del 12% considerata l'“espressività clinica da lieve a moderata”; di tal che, mantenendo lo stesso criterio riduzionistico applicato dal consulente tecnico d'ufficio, si perviene alla valutazione di un danno biologico permanente complessivamente pari al 40% e non al 38%.
Le lesioni subite hanno, altresì, determinato per il danneggiato un'inabilità temporanea della durata complessiva di 151 giorni così suddivisi:
- danno biologico temporaneo totale: giorni 91;
- danno biologico temporaneo parziale al 75%: giorni 30;
- danno biologico temporaneo parziale al 50%: giorni 30.
Non vi sono ragioni per discostarsi dalla riportata valutazione dell'inabilità temporanea effettuata dall'ausiliario il quale - in sede di risposta alle osservazioni ricevute - ha anche ulteriormente specificato quanto segue: “Per quanto attiene al numero di giorni di inabilità temporanea assegnati al periziando, si precisa che 91 sono stati quelli di inabilità totale perché ricoverato. 30 giorni al 75 % dati dal primo certificato post-ricoveri. E trenta giorni al 50 % del secondo ed ultimo certificato presente agli atti che in realtà documenta una richiesta di riposo dal 21 /06/2017 al
09/07/2017 (18 giorni). Ad ogni modo il CTU ha inteso, per la complessità dell'evento, concedere una inabilità al 50 % di complessivi 30 giorni”.
Vertendosi nell'ambito di lesioni c.d. macropermanenti, per la quantificazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica, nei termini sopra indicati, si applicano i parametri fissati nelle tabelle adottate dal Tribunale di
Milano, assunte dalla Corte di Cassazione quale “parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, primo comma, cod. civ.” (cfr. sul punto Cass. n. 12408/2011).
Pag. 12 di 17 Non è, infatti, applicabile al caso in esame il DPR n. 12/2025, vale a dire il già richiamato regolamento relativo alla Tabella unica nazionale (Tun) dei valori pecuniari di liquidazione del danno biologico e di quello morale derivanti da sinistri stradali e da responsabilità sanitaria, che abbiano causato lesioni gravi, con postumi invalidanti macro-permanenti, poiché operante solo per sinistri verificatisi successivamente al
5.03.2025, data della sua entrata in vigore (v. art. 5).
Al momento del consolidarsi del danno biologico il danneggiato aveva un'età di 15 anni e, quindi, gli spettano:
a) il risarcimento del danno biologico permanente che, sulla base del criterio sopra indicato, si determina equitativamente in € 230.806,00;
b) il risarcimento del danno biologico temporaneo che si liquida, per ciascun giorno di inabilità assoluta, in € 115,00 e, per ciascun giorno di inabilità temporanea inferiore al
100%, in misura proporzionalmente ridotta, per un totale di € 14.777,50 in valori attuali
(quale danno biologico temporaneo). E' utile aggiungere che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è comprensivo sia della componente per danno biologico/dinamico-relazionale, sia della componente del danno da sofferenza soggettiva interiore media ragionevolmente presumibile (€ 84,00 + € 31,00 = € 115,00; confronta introduzione alle cc.dd. Tabelle
2024). Tali valori economici sono comprensivi sia della componente per danno biologico/dinamico relazionale sia della componente per sofferenza soggettiva interiore media, ragionevolmente, presumibile in considerazione dell'età del danneggiato al momento del sinistro, della gravità delle lesioni, del lungo periodo di ricovero ospedaliero e delle conseguenze che ne sono derivate.
3.2. L'attore ha diritto, altresì, alla liquidazione di quella specifica voce del danno non patrimoniale, costituita dal danno morale di cui allega i seguenti fatti materiali generatori o costitutivi: <ll è stato costretto ad un periodo di ricovero pt_1 ospedaliero (dal 19 02 2017 al 3 04 e dal 10 05 21 2017) per < i>
Pag. 13 di 17 complessivi 56 giorni;
è rimasto in prognosi riservata per 16 giorni (06/03/2017); è stato sottoposto a vari interventi chirurgici tra i quali "Cranotomio con evocuazione vasto ematoma, cranioplastica riparativa "Custom made", Tracheostomia;
ha portato apparecchio gessato arto inferiore sx per circa un mese e successivamente tutore;
ha praticato vari cicli di fisioterapia riabilitativa e di trattamento neuropsicologico strutturato> .
In ordine alla richiesta di tale voce di danno è necessario richiamare ed applicare il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
23233/2024:“La domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta, purché, avendo ad oggetto la richiesta di risarcimento la violazione di un diritto c.d. eterodeterminato,
l'attore indichi espressamente i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto”).
In considerazione della gravità delle lesioni subite dall'attore, degli interventi chirurgici subiti e del lungo periodo di ricovero ospedaliero il danno morale è dimostrato tramite presunzioni.
In applicazione dei parametri di cui alle tabelle milanesi, è da ritenersi equa la somma di € 115.402,00 a titolo di danno morale.
3.3. Nessun'altra somma è dovuta a titolo di danno non patrimoniale.
Nella fattispecie in esame non vi è spazio per provvedere alla c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale, difettando nella citazione e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. l'allegazione di circostanze eccezionali e del tutto diverse da quelle che ordinariamente sono conseguenti alle menomazioni e che già sono incluse nella liquidazione tabellare “standard” del danno biologico.
Quanto agli stati di ansia, paura e insonnia di cui hanno riferito i testimoni, pur in
Pag. 14 di 17 disparte rimanendo il deficit di allegazioni, si è in presenza di conseguenze dannose che non vanno valutate autonomamente, potendo (e dovendo al fine di evitare duplicazioni) astrattamente riferirsi, ciascuno dei pregiudizi richiamati, a qualunque altro soggetto che incorra nelle conseguenze lesive costituite dal disturbo post-traumatico da stress cronicizzato;
trattasi, cioè, di conseguenze ordinarie di quel tipo di lesioni, già per intero, ricomprese nella liquidazione del danno alla persona operata attraverso il meccanismo c.d. tabellare (cfr. Cass. sentenza n. 25164/2020).
3.4. Il danno non patrimoniale ammonta, in totale, ad € 360.985,50 (€ 230.806,00 +
€ 14.777,50 + 115.402,00).
3.5. Nessun ristoro, infine, può essere valutato a titolo di danno patrimoniale per eventuale perdita della futura capacità lavorativa sia perché la domanda è generica e priva di adeguate allegazioni a supporto, sia perché, comunque, non vi è prova di una possibile diminuzione patrimoniale (v. pag. 9 CTU).
3.6. Vanno, a questo punto, presi in considerazione i pagamenti effettuati dalla società di assicurazione;
il primo pari ad € 103.500,00, corrisposto antecedentemente all'instaurazione del giudizio, in data 27.02.2019 e il successivo, effettuato in data
5.02.2025, pari ad € 50.000,00.
Ai fini della determinazione del risarcimento ancora spettante al danneggiato si applicano i principi, sanciti dalla Corte di Cassazione (tra le varie, nella sentenza del 15 luglio 2009, n. 16448), a mente dei quali, ove nel corso del giudizio risarcitorio per illecito aquiliano, il debitore adempia parzialmente la propria obbligazione, il giudice, al fine di stabilire il debito residuo ed il suo ammontare, deve procedere alla comparazione fra valori resi omogenei, in termini di valore reale.
Si procede, dunque, a rivalutare, dall'epoca dei versamenti ad oggi, le somme corrisposte in acconto così pervenendo all'importo di € 173.258,00 (122.958,00 +
50.300,00) in moneta attuale.
Pag. 15 di 17 Una volta sottratto tale importo a quello sopra liquidato, pari ad € 360.985,50, si determina la somma residua da corrispondere, dal responsabile civile e dalla società di assicurazione, a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, pari ad
€ 187.727,50 in moneta attuale.
3.7. Sulla somma come sopra determinata vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Nel caso di pagamenti di uno o più acconti gli interessi compensativi si calcolano, ad un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: a) sull'intero capitale rivalutato anno per anno (o devalutato alla data dell'illecito, quando, come nel presente caso, la liquidazione
è fatta in moneta attuale) per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; b) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva
(trattasi di principi ormai divenuti jus receptum: in tal senso si vedano, ex aliis, Cass.
23927/2023; Ordinanza n. 3545 del 13.2.2020; Ordinanza n. 15856 del 12.6.2019;
Ordinanza n. 29031 del 13.11.2018; Sentenza n. 27477 del 30.10.2018; Ordinanza n.
20795 del 20.8.2018; Ordinanza n. 14311 del 5.6.2018).
4. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del decisum, si pongono, in solido, a carico dei convenuti soccombenti.
In applicazione dei medesimi criteri di causalità e soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate nel corso del giudizio, con decreto n. 6767/2024 del 05/08/2024, si pongono, in solido, a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Pag. 16 di 17 Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la responsabilità esclusiva di per l'incidente occorso Controparte_2 all'attore in data 19.02.2017;
b) condanna la società e , in solido, Controparte_1 Controparte_2 al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 187.727,50, già rivalutata alla data odierna, oltre interessi compensativi al tasso legale, da calcolare sull'intero capitale devalutato alla data dell'illecito fino al pagamento del primo acconto (27.02.2019); sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal 28.02.2019 fino al secondo pagamento (5.02.2025) ed infine, sulla somma che residua dopo la detrazione del secondo acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal 6.02.2025 fino alla liquidazione definitiva;
c) condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessive € 13.241,00, di cui € 1.241,00 per esborsi ed € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA nella misura di legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari;
d) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Reggio Calabria, 11 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
Pag. 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2092/2020 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con ordinanza del 19 maggio 2025; promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F: Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso, dagli avv.ti Roberta Panuccio e Domenico Doldo, C.F._1 giusta procura in atti;
attore
contro
(P.IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Servino Augusto, giusta procura in atti;
convenuta
nonché contro
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente alla Controparte_2
Via Modena San Sperato n.4.
Pag. 1 di 17 convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: come da note in sostituzione di udienza depositate in data
10 maggio e 12 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande ed eccezioni o difese delle parti.
Con atto di citazione, regolarmente notificato ai convenuti, l'attore esponeva che:
- in data 19/02/2017 alle ore 19:00 circa, all'epoca minorenne, alla guida del motociclo Piaggio Liberty targato X75NKR, di proprietà del padre Persona_1
, percorreva la strada SSV Gallico - Gambarie, direzione mare-monte; giunto in
[...] prossimità del cavalcavia autostradale, veniva investito e travolto dall'autovettura
SA SH, targata DW505GG, di proprietà di Controparte_3 assicurata RCA con (polizza n. 00214 - 1061189653) condotta Controparte_4 da il quale, per effetto di una manovra di sorpasso del ciclomotore, Controparte_2 tamponava con il lato anteriore destro la fiancata sinistra del mezzo a due ruote;
- veniva trasportato d'urgenza da un'ambulanza del servizio 118 agli Ospedali
Riuniti di Reggio Calabria, ove veniva ricoverato presso il Reparto di Rianimazione in prognosi riservata ed in pericolo di vita;
- secondo gli esiti dell'indagine peritale di parte, a firma del dott. , le lesioni Per_2 subite cagionavano un danno alla preesistente integrità pisco-fisica del a Pt_1 carattere permanente, con esiti valutati complessivamente nella misura del 60%;
- la Compagnia assicurativa all'esito degli accertamenti medici effettuati CP_1 dal medico fiduciario, con nota del 27.02.2019, comunicava di mettere a disposizione la somma di euro 103.500.00, offerta ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs 209/2005, tenuto conto del concorso di colpa ex art. 2054 comma 2, c.c.;
- con comunicazione a mezzo pec del 01.04.2019 (all.7) parte istante contestava il
Pag. 2 di 17 quantum della liquidazione, precisando di trattenerla a titolo di acconto.
L'attore chiedeva, pertanto, di “accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per la condotta ed il comportamento consistito nella violazione delle norme del C.d.s e per colpa (negligenza ed imprudenza) di , Controparte_2 conducente il veicolo SA targato DW505GG, di proprietà CP_5 [...]
assicurata per la RCA con (polizza n. 00214 - Controparte_3 Controparte_4
1061189653) e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro, a risarcire l'attore di tutti i danni subiti e subendi (patrimoniali e non patrimoniali) a causa dell'incidente, che si quantificano nella complessiva somma di euro €. 488.957,00, per come meglio indicati in atto oltre spese vive e danno biologico temporaneo, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo o della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche con ausilio di C.T.U. e comunque ritenuta di giustizia, nell'ambito dello scaglione di valore di euro 520.000,00; - condannare i convenuti in solido tra loro alle spese e compensi, oltre rimborso spese generali, Cpa ed IVA come Per legge;
adottare ogni altro provvedimento di legge e di giustizia, accertando la ricorrenza dei presupposti di legge per l'applicabilità dell'articolo 96 III comma c.p.c. ai fini della omessa risposta all'invito a sottoscrivere convenzione di negoziazione assistita”.
In data 15 aprile 2021 si costituiva la compagnia Controparte_1 eccependo il concorso di colpa del danneggiato, con conseguente contestazione del quantum domandato da parte attrice. La Società di assicurazioni concludeva con la richiesta di: “dichiarare il paritario concorso di colpa nella misura del 50% di Parte_1
e di nella causazione del sinistro per cui è causa;
-
[...] Controparte_2 dichiarare quindi la congruità della somma di € 103.500,00 offerta e corrisposta da
in data 27.2.2019, sulla base del suddetto concorso di Controparte_1 colpa, a corrispettivo di tutti i danni effettivamente riportati da in Parte_1 conseguenza dell'evento; - per l'effetto rigettare la domanda avanzata da Parte_1 con la di lui condanna al pagamento delle spese, delle competenze e degli
[...]
Pag. 3 di 17 onorari del giudizio in favore di;
- rigettare altresì la Controparte_1 richiesta di condanna ex art. 96, III comma, c.p.c. …”.
La causa veniva istruita per mezzo di prova documentale e testimoniale;
veniva, altresì, disposta consulenza tecnica d'ufficio, espletata dal dott. Persona_3
[...]
Con note di trattazione scritta depositate in data 10-12 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice riservava la causa in decisione, previo decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sulla dinamica del sinistro e sulle conseguenti responsabilità.
È documentato e non contestato che, in data 19.02.2017, ore serali, il , a bordo CP_2 del veicolo Nissan Qashqai, percorreva la strada “Gallico-Gambarie” (“NSA 281”) in direzione mare-monte e che, all'altezza del cavalcavia ivi ubicato, entrava in collisione con il ciclomotore Piaggio Liberty che lo precedeva nello stesso senso di marcia e che era condotto dall'allora minorenne . Parte_1
Dai rilievi effettuati dagli agenti di polizia municipale, risulta che il mezzo Nissan è stato rinvenuto sul margine sinistro della carreggiata ed ha riportato danni nella parte angolare anteriore destra;
il ciclomotore è stato rinvenuto sul margine destro della via, colpito, invece, sulla parte laterale sinistra;
il conducente della Nissan, in seguito all'urto, sbatteva, dapprima, contro il parabrezza lato destro dell'autovettura Nissan “e dopo veniva proiettato sulla carreggiata opposta al senso di marcia”.
Dagli agenti del comando di polizia municipale del Comune di Reggio Calabria la dinamica del sinistro viene così ricostruita: “il conducente del veicolo 1 (Nissan
Qashqai) ed il conducente del veicolo 2 (ciclomotore Piaggio) percorrevano la NSA 281, procedendo in eguale senso di marcia con direzione mare/monte, nello specifico il veicolo 2 (ciclomotore Piaggio) precedeva il veicolo 1 (Nissan Qashqai), giunti all'altezza del cavalcavia autostradale entravano in collisione poiché il veicolo 1 circolava ad una velocità non adeguata in un tratto di strada a visibilità limitata a causa dell'assenza di illuminazione, inoltre non si teneva il più possibile (vicino) al margine
Pag. 4 di 17 destro della carreggiata sebbene questa fosse libera, oltrepassando così la linea longitudinale continua di mezzeria. Nel contempo il veicolo 2 (ciclomotore), presumibilmente per un cambio di direzione, si trovava al centro della carreggiata e trasversalmente ad essa, come si evince dagli scarrocciamenti impressi sul manto stradale dal ciclomotore, rilevati in planimetria.
Ne scaturiva uno scontro di forte entità che coinvolgeva la parte angolare anteriore destra del veicolo 1, la parte laterale sinistra del veicolo 2. Subito dopo l'urto il veicolo
1 proseguiva la marcia, come già detto in atti, ed il veicolo 2 veniva proiettato di circa
15 metri più avanti rispetto al punto finale della linea di frenata del veicolo 1 ed assumeva una posizione di quiete riversa a terra adagiandosi sul suo lato sinistro al margine destro della suddetta via. Mentre il conducente del veicolo 2 (ciclomotore), a seguito dell'urto, sbatteva dapprima contro il parabrezza lato destro del veicolo 1 e dopo veniva proiettato sulla carreggiata opposta al senso di marcia lasciando diagonalmente una serie di tracce ematiche sulla sede stradale e, all'arrivo degli agenti operanti, la sua posizione era supina a terra con la testa rivolta a nord-est ed i piedi a sud-ovest vicino alla fiancata destra del veicolo 1.
Si precisa che la posizione assunta sulla carreggiata dal veicolo 1 prima dell'urto viene dedotta dalla traccia di frenata impressa dalla sua ruota ant. destra per mt.
4.40 sul manto stradale come rilevato in planimetria...”.
Quanto riportato nel rapporto di incidente stradale è stato sostanzialmente confermato durante gli esami testimoniali.
Dalla descrizione della dinamica del sinistro sopra riportata emerge, inequivocabilmente, che i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente procedevano in eguale senso di marcia, con direzione mare - monte e che il ciclomotore Piaggio precedeva l'automobile Nissan.
Tale dato fattuale non è contestato dalle parti costituite ed è, finanche, ammesso da in sede di dichiarazioni spontanee, rilasciate il 19 febbraio 2017, ove Controparte_2 afferma: “Percorrevo la via Gallico Gambarie, con direzione mare monte, a circa 10 metri davanti al mio veicolo ho notato un ragazzo a bordo di un motorino che percorreva
Pag. 5 di 17 la stessa via con la mia stessa direzione di marcia. Quando arrivati nei pressi del cavalcavia dell'autostrada improvvisamente il ragazzo ha effettuato una svolta a sinistra nel tentativo di evitarlo ho sterzato anche io a sinistra andando sull'altra carreggiata
…”.
In presenza di uno scontro tra due veicoli che procedevano, uno davanti all'altro, nello stesso senso di marcia, reputa il Tribunale che debbano applicarsi i pacifici principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità per l'ipotesi di tamponamento da tergo, del tutto sovrapponibile al caso in esame.
E' fondamentale osservare che, in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ.,
è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione «de facto» di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale (cfr. Ordinanza Cass. Civ. n. 18708 del 01/07/2021
e sentenza Cass. sez. 6 n. 3398/2023).
È applicabile, cioè, la presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, la quale grava il convenuto dell'onere di CP_2 fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile.
Una volta acclarato che il ciclomotore procedeva nella stessa direzione di marcia dell'autovettura condotta dal non è, di certo, sufficiente ad integrare la prova CP_2 liberatoria incombente sul tamponante la circostanza che il veicolo a due ruote si trovasse al centro della carreggiata poiché l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza (a mente dell'art. 149 CDS “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso
l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”) è proprio funzionale a consentire l'arresto tempestivo del veicolo a fronte delle più varie manovre e dinamiche di guida dei mezzi di trasporto che lo precedono, fatta salva la
Pag. 6 di 17 dimostrazione della non imputabilità della causa del tamponamento ovvero di una situazione anomala, imprevedibile ed avulsa dalle esigenze del traffico o dai possibili movimenti della circolazione.
In applicazione dei principi di diritto esposti e delle conseguenti regole di ripartizione dell'onere probatorio applicabili nel caso di specie, deve dichiararsi l'esclusiva responsabilità della causazione del sinistro in capo al convenuto
[...]
, con conseguente obbligo dell'assicurato e della compagnia di assicurazione CP_2 di procedere al ristoro dei danni subiti da parte attrice.
3. Sui danni risarcibili e sulla loro quantificazione.
3.1. Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza medico-legale sulla persona dell'attore, espletata dal dott. Persona_3
Secondo quanto accertato dall'esperto nominato dal Tribunale, il danneggiato ha riportato postumi permanenti che risultano causalmente compatibili, secondo i criteri medico-legali, con l'incidente occorso e precisamente:
“IT DI TRAUMA CONTUSIVO RA MO CONSISTENTI IN:
EP FO POST-TRAUMATICA 10
FRATTURA NASAL1 2 CP_6
DISTURBO POST-TRAUMATICO DA STRESS CRONICIZZATO 21
IT FUNZIONALI FRATTURA TERZO MEDIO PERONE SINISTRO 4
IT IA TI (DANNO ESTESTICO) 6
La valutazione del danno biologico permanente complessivo, effettuata nella consulenza medico-legale, ammonta al 38 % (v. pag. 8 CTU).
L'ausiliario nel rispondere alle osservazioni del consulente di parte attrice ha chiarito, quanto all'individuazione e selezione dei postumi permanenti, che “Il dott.
[...]
ha espresso più voci di valutazione per la quantificazione dei postumi derivanti dal Per_2 trauma cranico attribuendo dei punteggi per singola voce che sono da considerarsi
Pag. 7 di 17 ripetitivi. Il danno biologico da quantificare riguarda solo i postumi e gli esiti stabilizzati del trauma cranico.
Questi sono, l'epilessia post-traumatica insorta tardivamente e con una espressività clinica da lieve a moderata ed il disturbo post-traumatico da stress ormai consolidatosi
e stabilizzato.
Queste sono le voci di danno residuate dal trauma cranico commotivo e che devono essere valutate. Il trauma cranico commotivo è stato solo il primo aspetto della lesione.
Allo stato attuale si devono valutare quindi solo gli esiti e la loro evoluzione
La diagnosi posta dal ctp dott. nella valutazione di parte “Sindrome psico Per_2 organica in soggetto con pregresso grave trauma cranico-commotivo con fratture craniche multiple” non è stata mai supportata da alcun esame specialistico. Di contro si
è sviluppata solo successivamente alla sua valutazione l'Epilessia”; sul medesimo tema ha, ancora, illustrato che “Nel caso in cui gli esiti permanenti di un'unica lesione possono essere rappresentati da più voci tabellate o in caso di danno permanente da lesioni plurime monocrone, interessanti cioè più organi ed apparati, non si dovrà procedere alla valutazione con il criterio della semplice sommatoria delle percentuali previste per le varie strutture del distretto colpito o per il singolo organo od apparato, bensì alla valutazione complessiva che avrà come riferimento l'inquadramento tabellare dei singoli danni e la globale incidenza sulla integrità psicofisica della persona. Nella valutazione medico-legale di lesioni plurime monocrone si terrà conto, di volta in volta, della maggiore o minore incidenza di danni fra loro concorrenti”.
L'individuazione e selezione dei postumi permanenti descritti dall'esperto è, del tutto, condivisibile poiché chiaramente fondata su argomenti logici e medico legali che superano, agevolmente, le contestazioni mosse dal consulente di parte attrice.
Non può, invece, condividersi la stima percentuale della patologia epilettica, in considerazione di quanto si andrà ad esporre sulla mancanza di una chiara ed accettabile individuazione del barème di riferimento.
Pag. 8 di 17 Pare opportuno illustrare sinteticamente come avviene la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute, nelle ipotesi in cui non è disciplinata dalla legge (art. 139 cod. ass.; art. 7 della legge n. 24 del 2017), ma è lasciata alla valutazione equitativa del giudice (artt. 1226 e 2056 c.c.)
La quantificazione in punti percentuali dell'invalidità permanente avviene in base ad apposite tabelle, dette barèmes; queste tabelle espongono in modo ragionato la maggior parte dei postumi invalidanti (solitamente raggruppati per insiemi organici: apparato scheletrico, organi interni, apparato respiratorio, eccetera), suggerendo, per ciascuno di essi, una percentuale di riduzione della complessiva validità dell'individuo.
Come detto, le suddette tabelle medico-legali, o barèmes, possono essere imposte dalla legge. È il caso della liquidazione dei danni causati da sinistri stradali o trattamenti sanitari, che abbiano lasciato postumi di modesta entità (art. 139 cod. ass. e art. 7, comma 4, della legge n. 24 del 2017). Rispetto a tali danni la valutazione dell'invalidità deve essere obbligatoriamente compiuta in base al barème approvato con d.m. 3 luglio
2003 (recante "Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità").
Per le lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100% di invalidità permanente), ad oggi, invece, non è ancora stata data piena attuazione all'art. 138 cod. ass. attraverso la prevista predisposizione della tabella delle menomazioni unica nazionale, descrivente i valori percentuali di invalidità. Con il d.p.r. 13.1.2025 n. 12 è stata approvata, unicamente, la tabella monetaria unica nazionale per la liquidazione del danno biologico con postumi cc.dd. macropermanenti e di quello morale causati da sinistri stradali.
La liquidazione, pertanto, continua ad essere di tipo equitativo ex art. 1226 c.c., sulla base del criterio di giudizio costituito dai barèmes, licenziati dalla comunità scientifica, non sempre in misure del tutto coincidenti.
Affermano i giudici di legittimità nella pronuncia n. 11724/2021 che il barème “è un criterio di giudizio nella disponibilità del giudice e non solo del consulente tecnico” e
Pag. 9 di 17 che, a fronte di una specifica contestazione sul suo utilizzo, occorre “accertare se il barème utilizzato dall'ausiliario sia scientificamente condiviso ed aggiornato e se sia stato correttamente applicato”.
Tanto ricostruito e ritornando alla valutazione della patologia epilettica, osserva il consulente di parte attrice che:
a) le “Tabelle delle Menomazioni comprese tra 10 e 100, ai sensi dell'art. 138 Codice
Assicurazioni private DL 07/09/2005 aggiornate il 13/07/2018” prevedono punti di invalidità tra 10 e 15 in relazione ai “Postumi di trauma cranico con lesioni encefaliche strumentalmente accertate”;
b) come effetto tardivo del trauma cranico è insorta una epilessia post-traumatica che
<viste le certificazioni esibite, utilizzando succitate tabelle delle menomazioni < i>
macropermanenti, si può inquadrare nella voce “Epilessia controllata farmacologicamente con crisi sporadiche documentate senza significativa incidenza sulle ordinarie attività” che prevede una percentuale d'invalidità tra il 16 ed il
20%>.
Con riferimento a tale contestazione l'ausiliario risponde che la voce tabellare -
“Epilessia controllata farmacologicamente con crisi sporadiche documentate senza significativa incidenza sulle ordinarie attività”-, applicata dal consulente di parte non è completa poiché essa continua così: “ma con necessità di astenersi da attività potenzialmente pericolose per sé o per gli altri”; specifica, quindi, di avere fatto riferimento alla seguente e differente voce: “Epilessia in trattamento farmacologico, senza crisi, in età non evolutiva a seconda dell'età e della entità delle alterazioni elettroencefalografiche”, confermando la valutazione già effettuata.
Nella valutazione delle osservazioni ricevute, l'ausiliario richiama la “Tabella delle
menomazioni macropermanenti per determinare il danno biologico istituita dall'art. 138
del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005” e riporta la seguente descrizione:
Pag. 10 di 17 Epilessia in trattamento farmacologico, senza crisi, in età non evolutiva, a 7-10 seconda dell'età e della entità delle alterazioni elettroencefalografiche
In tutta probabilità, posto che tabella prevista dall'art. 138 cod. assic., per come già illustrato, non è ancora stata adottata dal legislatore, il consulente tecnico d'ufficio e il consulente di parte fanno riferimento a versioni differenti dello “Schema di decreto del
Presidente della Repubblica – Regolamento recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi dell'art. 138 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209”.
In ogni caso, è corretto il riferimento - operato dal consulente di parte attrice - al più recente schema di decreto contenente la tabella delle menomazioni aggiornata il 12 luglio 2018 e di cui si riporta lo stralcio di interesse:
La valutazione della voce riportata dal ctu la si ritrova, semmai, nello schema di regolamento ex art. 138 del codice delle assicurazioni presentato nel 2013.
La tabella aggiornata all'anno 2018 è, dunque, più attuale ed anche più rispondente alle linee guida della Controparte_7 ferma restando la correttezza e condivisibilità della voce tabellare individuata dall'esperto nominato dal Tribunale, munito delle necessarie conoscenze tecniche e, cioè,
“Epilessia in trattamento farmacologico, senza crisi, in età non evolutiva, a seconda dell'età e della entità delle alterazioni elettroencefalografiche”; non paiono sussistere le condizioni per applicare la voce invocata dal consulente di parte attrice - il quale non specifica quali documenti attestano le crisi sporadiche - atteso che non vi è alcuna evidenza della “necessità di astenersi da attività potenzialmente pericolose per sé o per
Pag. 11 di 17 gli altri”.
Nell'ambito del range relativo al barème di riferimento, il Tribunale reputa congrua la valutazione del 12% considerata l'“espressività clinica da lieve a moderata”; di tal che, mantenendo lo stesso criterio riduzionistico applicato dal consulente tecnico d'ufficio, si perviene alla valutazione di un danno biologico permanente complessivamente pari al 40% e non al 38%.
Le lesioni subite hanno, altresì, determinato per il danneggiato un'inabilità temporanea della durata complessiva di 151 giorni così suddivisi:
- danno biologico temporaneo totale: giorni 91;
- danno biologico temporaneo parziale al 75%: giorni 30;
- danno biologico temporaneo parziale al 50%: giorni 30.
Non vi sono ragioni per discostarsi dalla riportata valutazione dell'inabilità temporanea effettuata dall'ausiliario il quale - in sede di risposta alle osservazioni ricevute - ha anche ulteriormente specificato quanto segue: “Per quanto attiene al numero di giorni di inabilità temporanea assegnati al periziando, si precisa che 91 sono stati quelli di inabilità totale perché ricoverato. 30 giorni al 75 % dati dal primo certificato post-ricoveri. E trenta giorni al 50 % del secondo ed ultimo certificato presente agli atti che in realtà documenta una richiesta di riposo dal 21 /06/2017 al
09/07/2017 (18 giorni). Ad ogni modo il CTU ha inteso, per la complessità dell'evento, concedere una inabilità al 50 % di complessivi 30 giorni”.
Vertendosi nell'ambito di lesioni c.d. macropermanenti, per la quantificazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica, nei termini sopra indicati, si applicano i parametri fissati nelle tabelle adottate dal Tribunale di
Milano, assunte dalla Corte di Cassazione quale “parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, primo comma, cod. civ.” (cfr. sul punto Cass. n. 12408/2011).
Pag. 12 di 17 Non è, infatti, applicabile al caso in esame il DPR n. 12/2025, vale a dire il già richiamato regolamento relativo alla Tabella unica nazionale (Tun) dei valori pecuniari di liquidazione del danno biologico e di quello morale derivanti da sinistri stradali e da responsabilità sanitaria, che abbiano causato lesioni gravi, con postumi invalidanti macro-permanenti, poiché operante solo per sinistri verificatisi successivamente al
5.03.2025, data della sua entrata in vigore (v. art. 5).
Al momento del consolidarsi del danno biologico il danneggiato aveva un'età di 15 anni e, quindi, gli spettano:
a) il risarcimento del danno biologico permanente che, sulla base del criterio sopra indicato, si determina equitativamente in € 230.806,00;
b) il risarcimento del danno biologico temporaneo che si liquida, per ciascun giorno di inabilità assoluta, in € 115,00 e, per ciascun giorno di inabilità temporanea inferiore al
100%, in misura proporzionalmente ridotta, per un totale di € 14.777,50 in valori attuali
(quale danno biologico temporaneo). E' utile aggiungere che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è comprensivo sia della componente per danno biologico/dinamico-relazionale, sia della componente del danno da sofferenza soggettiva interiore media ragionevolmente presumibile (€ 84,00 + € 31,00 = € 115,00; confronta introduzione alle cc.dd. Tabelle
2024). Tali valori economici sono comprensivi sia della componente per danno biologico/dinamico relazionale sia della componente per sofferenza soggettiva interiore media, ragionevolmente, presumibile in considerazione dell'età del danneggiato al momento del sinistro, della gravità delle lesioni, del lungo periodo di ricovero ospedaliero e delle conseguenze che ne sono derivate.
3.2. L'attore ha diritto, altresì, alla liquidazione di quella specifica voce del danno non patrimoniale, costituita dal danno morale di cui allega i seguenti fatti materiali generatori o costitutivi: <ll è stato costretto ad un periodo di ricovero pt_1 ospedaliero (dal 19 02 2017 al 3 04 e dal 10 05 21 2017) per < i>
Pag. 13 di 17 complessivi 56 giorni;
è rimasto in prognosi riservata per 16 giorni (06/03/2017); è stato sottoposto a vari interventi chirurgici tra i quali "Cranotomio con evocuazione vasto ematoma, cranioplastica riparativa "Custom made", Tracheostomia;
ha portato apparecchio gessato arto inferiore sx per circa un mese e successivamente tutore;
ha praticato vari cicli di fisioterapia riabilitativa e di trattamento neuropsicologico strutturato> .
In ordine alla richiesta di tale voce di danno è necessario richiamare ed applicare il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
23233/2024:“La domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta, purché, avendo ad oggetto la richiesta di risarcimento la violazione di un diritto c.d. eterodeterminato,
l'attore indichi espressamente i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto”).
In considerazione della gravità delle lesioni subite dall'attore, degli interventi chirurgici subiti e del lungo periodo di ricovero ospedaliero il danno morale è dimostrato tramite presunzioni.
In applicazione dei parametri di cui alle tabelle milanesi, è da ritenersi equa la somma di € 115.402,00 a titolo di danno morale.
3.3. Nessun'altra somma è dovuta a titolo di danno non patrimoniale.
Nella fattispecie in esame non vi è spazio per provvedere alla c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale, difettando nella citazione e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. l'allegazione di circostanze eccezionali e del tutto diverse da quelle che ordinariamente sono conseguenti alle menomazioni e che già sono incluse nella liquidazione tabellare “standard” del danno biologico.
Quanto agli stati di ansia, paura e insonnia di cui hanno riferito i testimoni, pur in
Pag. 14 di 17 disparte rimanendo il deficit di allegazioni, si è in presenza di conseguenze dannose che non vanno valutate autonomamente, potendo (e dovendo al fine di evitare duplicazioni) astrattamente riferirsi, ciascuno dei pregiudizi richiamati, a qualunque altro soggetto che incorra nelle conseguenze lesive costituite dal disturbo post-traumatico da stress cronicizzato;
trattasi, cioè, di conseguenze ordinarie di quel tipo di lesioni, già per intero, ricomprese nella liquidazione del danno alla persona operata attraverso il meccanismo c.d. tabellare (cfr. Cass. sentenza n. 25164/2020).
3.4. Il danno non patrimoniale ammonta, in totale, ad € 360.985,50 (€ 230.806,00 +
€ 14.777,50 + 115.402,00).
3.5. Nessun ristoro, infine, può essere valutato a titolo di danno patrimoniale per eventuale perdita della futura capacità lavorativa sia perché la domanda è generica e priva di adeguate allegazioni a supporto, sia perché, comunque, non vi è prova di una possibile diminuzione patrimoniale (v. pag. 9 CTU).
3.6. Vanno, a questo punto, presi in considerazione i pagamenti effettuati dalla società di assicurazione;
il primo pari ad € 103.500,00, corrisposto antecedentemente all'instaurazione del giudizio, in data 27.02.2019 e il successivo, effettuato in data
5.02.2025, pari ad € 50.000,00.
Ai fini della determinazione del risarcimento ancora spettante al danneggiato si applicano i principi, sanciti dalla Corte di Cassazione (tra le varie, nella sentenza del 15 luglio 2009, n. 16448), a mente dei quali, ove nel corso del giudizio risarcitorio per illecito aquiliano, il debitore adempia parzialmente la propria obbligazione, il giudice, al fine di stabilire il debito residuo ed il suo ammontare, deve procedere alla comparazione fra valori resi omogenei, in termini di valore reale.
Si procede, dunque, a rivalutare, dall'epoca dei versamenti ad oggi, le somme corrisposte in acconto così pervenendo all'importo di € 173.258,00 (122.958,00 +
50.300,00) in moneta attuale.
Pag. 15 di 17 Una volta sottratto tale importo a quello sopra liquidato, pari ad € 360.985,50, si determina la somma residua da corrispondere, dal responsabile civile e dalla società di assicurazione, a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, pari ad
€ 187.727,50 in moneta attuale.
3.7. Sulla somma come sopra determinata vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Nel caso di pagamenti di uno o più acconti gli interessi compensativi si calcolano, ad un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: a) sull'intero capitale rivalutato anno per anno (o devalutato alla data dell'illecito, quando, come nel presente caso, la liquidazione
è fatta in moneta attuale) per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; b) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva
(trattasi di principi ormai divenuti jus receptum: in tal senso si vedano, ex aliis, Cass.
23927/2023; Ordinanza n. 3545 del 13.2.2020; Ordinanza n. 15856 del 12.6.2019;
Ordinanza n. 29031 del 13.11.2018; Sentenza n. 27477 del 30.10.2018; Ordinanza n.
20795 del 20.8.2018; Ordinanza n. 14311 del 5.6.2018).
4. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del decisum, si pongono, in solido, a carico dei convenuti soccombenti.
In applicazione dei medesimi criteri di causalità e soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate nel corso del giudizio, con decreto n. 6767/2024 del 05/08/2024, si pongono, in solido, a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Pag. 16 di 17 Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la responsabilità esclusiva di per l'incidente occorso Controparte_2 all'attore in data 19.02.2017;
b) condanna la società e , in solido, Controparte_1 Controparte_2 al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 187.727,50, già rivalutata alla data odierna, oltre interessi compensativi al tasso legale, da calcolare sull'intero capitale devalutato alla data dell'illecito fino al pagamento del primo acconto (27.02.2019); sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal 28.02.2019 fino al secondo pagamento (5.02.2025) ed infine, sulla somma che residua dopo la detrazione del secondo acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal 6.02.2025 fino alla liquidazione definitiva;
c) condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessive € 13.241,00, di cui € 1.241,00 per esborsi ed € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA nella misura di legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari;
d) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Reggio Calabria, 11 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
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