Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00474/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04454/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4454 del 2025, proposto da Eco Fly S.p.A., Siram S.p.A., Mba Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaella Zagaria, Alessandro Botto, Federica Pomero, Enrica Pitino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Martina Sofia Spreafico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Altair Funeral S.r.l., Officine Meccaniche Ciroldi S.p.A., Iecotec S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Marcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
‐ della nota del Comune di Milano del 21 ottobre 2025, con cui quest'ultimo ha consentito solo parzialmente l'accesso alla documentazione richiesta dal RTI Eco Fly con istanza del 17 ottobre 2025, nell'ambito della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto misto n. 38/2024 - CIG B4FA2783E1 (la "Gara"). ‐ di ogni altro atto precedente, conseguente, connesso e/o presupposto;
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto del RTI Eco Fly ad accedere ai documenti richiesti con l'Istanza ai sensi dell'art. 22 ss. della l. n. 241/1990 e degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023;
nonché per la condanna
del Comune di Milano a provvedere all'esibizione (mediante estrazione di copia) della documentazione integrale richiesta con l'istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano e di Altair Funeral S.r.l. e di Officine Meccaniche Ciroldi S.p.A. e di Iecotec S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. UC RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato
che il RTI Eco Fly ha impugnato la nota del Comune di Milano del 21 ottobre 2025 nella parte in cui quest’ultimo ha consentito l’accesso parziale alla documentazione di gara relativa al RTI Altair, oscurando parte essenziale della stessa per presunte ragioni di riservatezza;
che con sentenza del 15 dicembre 2025, n. 4142, la Sezione ha accolto il (parallelo) ricorso proposto dal RTI Altair per l’annullamento del provvedimento con cui la stazione appaltante aveva osteso in parte, in favore di quest’ultimo, la documentazione di gara del RTI Eco Fly;
che alla luce sentenza del 15 dicembre 2025, n. 4142, il Comune con determinazione dirigenziale del 2 gennaio 2026, prot. n. 2, ha annullato la nota del 21 ottobre 2025, ritenendo di ostendere integralmente la Documentazione in favore del RTI Eco Fly;
che in data 5 gennaio 2026, il Comune ha pertanto trasmesso al RTI Eco Fly la versione integrale della documentazione di gara;
con memoria del 12 gennaio 2026 la ricorrente che chiesto che il ricorso odierno venga accolto o che venga dichiarata “cessata la materia del contendere”;
le controparti, con memorie versate in giudizio, hanno aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere;
Ritenuto
che a seguito dell’accoglimento in via integrale dell’istanza di accesso della ricorrente è di fatto cessata la materia del contendere in quanto parte ricorrente ha ottenuto in concreto il bene della vita cui aspirava ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
che di conseguenza va accertata la cessazione della materia del contendere;
di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite atteso l’andamento del giudizio e tenuto conto della condotta processuale dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al gravame.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO ER, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
UC RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC RA | TO ER |
IL SEGRETARIO