Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/05/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 846/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. FEDELE NADIR Parte_1
parte ricorrente in opposizione contro rappresentato e difeso dall'avv. BONANNI FEDERICA CP_1
parte convenuta in opposizione
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 2902 del 23 maggio 2024 (RG n. 8673/2024), l'intestato Tribunale ingiungeva a di pagare a la somma di € Parte_1 CP_1
40.885,00, oltre interessi e spese di procedura;
proponeva opposizione e chiedeva in via principale - Parte_1
accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale civile nell'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo e per l'effetto - revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 2902/2024, in via subordinata - accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dal sig. e per CP_1
l'effetto - revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 2902/2024, in via di ulteriore subordine revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. pagina 1 di 8
anche la Persona_1
cifra reclamata era infondata, considerando che l'accordo prevedeva provvigioni sul valore dei lavori realizzati, e la cifra delle vantate competenze professionali del sig.
doveva essere calcolata sulla somma di € 420.000,00 pari al 50% del prezzo CP_1
di aggiudicazione a carico dell'opponente, inoltre il convenuto non poteva pretendere l'Iva, sempre inclusa se non specificato diversamente;
il contratto sottoscritto con
D.M. MO (che non integrava il procacciamento di nuova clientela), non era suscettibile di remunerazione, essendo stato stipulato durante il periodo in cui il sig.
era dipendente della società, e quindi l'attività prestata rientrava tra le CP_1
sue mansioni, regolarmente retribuite in busta paga;
chiedeva concedere la provvisoria esecutorietà del decreto CP_1
ingiuntivo n. 2902 emesso dall'intestato Tribunale in data 23 maggio 2024, respingere l'opposizione proposta da e conseguentemente confermare il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto. Affermava che: - la fattura n. 17 del 27 luglio 2023 per €
40.885,00 era stata emessa a fronte dell'attività compiuta come procacciatore di affari in favore di , consistita nella formulazione della proposta Parte_1
di acquisto dell'area ex Liri Industriale spa in liquidazione di Nichelino, in pagina 2 di 8 compartecipazione con D.M. MO, pari al 5% del prezzo di aggiudicazione a seguito dell'asta del 14 novembre 2019; nel corso del rapporto di lavoro intercorso fra le parti il sig. , “tramite la propria intermediazione, poneva in contatto la CP_1
società e la società DM MO nell'ottica di favorire Pt_1 Parte_1
l'instaurazione di rapporti commerciali tra le medesime. 5) In particolare, l'attività svolta dal sig. è consistita nella formulazione della proposta di acquisto CP_1
dell'area ex Liri industriale spa in liquidazione di Nichelino in compartecipazione con la
DM MO pari al 5% del prezzo di aggiudicazione a seguito dell'asta del
14.11.19”; - con le pec del 9 gennaio, dell'11 e del 12 febbraio 2020 le parti confermavano il raggiungimento dell'accordo per il pagamento delle spettanze del lavoratore;
inoltre nella Certificazione unica 2024 dichiarava di Parte_1
aver pagato la fattura emessa dal sig. ed azionata in via monitoria, CP_1
ammettendo il debito (anche se in realtà non vi aveva provveduto); il prezzo di aggiudicazione era pari a € 740.000,00, con conseguente correttezza dell'importo ingiunto;
l'importo era da ritenersi senza Iva, da aggiungersi all'importo fatturato;
premesso che “la distinzione tra le varie sezioni, anche civili e penali del medesimo tribunale si riferisce a mere articolazioni interne di un unico ufficio, con la conseguente esclusione della possibilità di qualificare le rispettive attribuzioni come
"questione di competenza" nel processo civile” (Cass. s.u. sent. n. 38596 del
06/12/2021), l'opposizione è fondata;
il 19 giugno 2019 le parti sottoscrivevano un accordo con il quale, premesso che il sig. svolgeva attività di procacciatore di commesse relative all'esecuzione di CP_1
interventi di emergenza ambientale, messa in sicurezza e ogni altra opera volta al recupero ambientale, decoibentazione e bonifica di fabbricati, impianti ed aree industriali e civili da materiali nocivi o dannosi, opere di demolizione, costruzione e ristrutturazione ed edilizia in genere, era interessata ad Parte_1
acquisire commesse per l'esecuzione di lavori nell'ambito delle lavorazioni sopra pagina 3 di 8 indicate, le parti concordavano che “La società si Parte_1
impegna ed obbliga a riconoscere, per ogni commessa che il sig. è in CP_1
grado di fargli acquisire, una provvigione del 5% (cinque per cento) sull'importo dei lavori oggetto di contratto che verrà sottoscritto con il committente, oltre il 20% (venti per cento) sul ricavato dalla vendita di materiale ferroso e metallico derivante dalle opere di demolizione civili e industriali. Relativamente alla nuova clientela acquisita dalla società
tramite il Sig. e per ogni ulteriore Parte_1 CP_1
contratto sottoscritto dalla stessa successivamente al primo contratto, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del primo contratto, sottoscritto direttamente dalla società anche senza l'intervento del sig. , sarà Parte_1 CP_1
riconosciuta a favore di quest'ultimo la stessa provvigione riconosciuta per il primo contratto sottoscritto fra le parti. (…). Le provvigioni matureranno automaticamente nel momento in cui la società sottoscriverà un contratto Parte_1
con il Committente. Nello stesso momento il sig. è automaticamente CP_1
autorizzato ad emettere relativa fattura per le provvigioni calcolate sull'imponibile del contratto sottoscritto”;
da luglio a dicembre 2019 fra le parti si instaurava (anche) un rapporto di lavoro subordinato (dalle buste paga prodotte il convenuto risultava assunto in qualità di impiegato dall'8 luglio al 31 dicembre 2019, con contratto a tempo determinato ed inquadramento al sesto livello di un CCNL non precisato). Da gennaio 2020 il rapporto del sig. proseguiva soltanto come procacciatore d'affari; CP_1
il 18 luglio 2019 D.M. MO - Controparte_2 Parte_1
premesso che “In data 25 settembre 2018 la “D.M. MO di OL OM ha presentato alla “LIRI Industriale S.p.A”, in liquidazione ed in amministrazione straordinaria, proposta per l'acquisto del Complesso industriale di proprietà della “LIRI Industriale S.p.A”, sito nel Comune di
Nichelino (TO), strada Vernea 2 (…); - La società “LIRI Industriale S.p.A”, con comunicazione del 10 ottobre 2018 (…), comunicava l'accettazione del prezzo di acquisto di € 840.000,00 (…) proposto dalla
“D.M. MO di OL OM e le condizioni da rispettare per l'acquisizione dell'area
pagina 4 di 8 stante l'attuale situazione del complesso industriale, sia come capannoni sia come area inerente la superficie . - A seguito di incontri, sopralluoghi e verifiche in contraddittorio sul sito della ex Parte_2
LIRI di Nichelino, le parti intendono partecipare insieme all'acquisto del suddetto sito industriale direttamente, in misura pari al 50% ciascuno, e/o mediante la costituzione di una nuova società di capitali (nella forma della con capitale sociale suddiviso in misura pari al 50% ciascuno”, Pt_1
concordavano che D.M. MO avrebbe apportato il progetto di sviluppo e frazionamento dell'area e l'accordo raggiunto per l'acquisto dell'intera area con la procedura dell'Amministrazione straordinaria, avrebbe Parte_1
apportato il capitale iniziale di € 84.000,00, pari al 10% del prezzo pattuito, da versare mediante bonifici bancari a D.M. MO, che lo avrebbe versato all'Amministrazione straordinaria della ex Liri Industriale a titolo di deposito cauzionale, tramite assegni circolari intestati direttamente alla procedura, all'aggiudicazione definitiva “le parti valuteranno la costituzione di una nuova società di capitali, nella forma della società a responsabilità limitata, con capitale al 50% ciascuno, al fine di poter svolgere tutte le attività necessarie per l'acquisizione,
l'eventuale frazionamento, l'esecuzione di opere edili, di demolizione e bonifica del sito e quindi alla vendita dell'intero complesso industriale anche frazionato in lotti. 4)
Tutte le spese di ogni genere e tipo, i ricavi e gli utili saranno divisi fra le parti al
50% ciascuno, comprese le somme anticipate da “DM MO di OL
OM per la redazione del progetto di sviluppo e frazionamento dell'area e per
l'attività svolta dalla stessa per raggiungere l'accordo con la procedura dell'Amministrazione Straordinaria, quantificate complessivamente in € 20.000,00
(…) e la somma di € 84.000,00 (…) anticipati dalla società “ Parte_1
e versata a titolo di deposito cauzionale. (…). 6). Se per qualsiasi motivo,
[...]
ragione o causa, l'affare non dovesse andare a buon fine, le parti concordano espressamente che la somma di € 84.000,00= anticipata da “ Parte_1
e versata da “DM MO di OL OM a titolo di deposito
[...]
cauzionale alla procedura, sarà suddivisa fra le parti al 50% ciascuno e la ditta pagina 5 di 8 individuale “DM MO di OL OM dovrà rimborsare a
[...]
la quota di metà della stessa, pari ad € 42.000,00”; Parte_1
l'offerta irrevocabile di acquisto di D.M. MO risultava datata 22 luglio
2019 - l'offerente sottoponeva al Commissario straordinario “la seguente offerta irrevocabile
d'acquisto, alle condizioni previste dal Bando di Vendita scaduto al 28 settembre 2018”.
L'aggiudicazione avveniva in capo a D.M. MO: sosteneva Parte_1
di non essere, e di non essere mai stata, titolare di alcun immobile facente parte del complesso della ex Liri Industriale. È documentalmente provato che
[...]
chiedeva in via giudiziale la restituzione delle somme versate a D.M. Parte_1
MO per consentirle di partecipare all'asta di vendita dello stabilimento della ex Liri Industriale, e che con sentenza n. 342/2022 l'intestato Tribunale, sezione terza civile, condannava al pagamento in favore di Persona_1 [...]
di € 74.000,00 oltre accessori del credito;
Parte_1
non vi è prova che dopo l'aggiudicazione D.M. MO abbia pagato il prezzo e che sia stato emesso il decreto di trasferimento (che conferisce la proprietà dell'immobile all'aggiudicatario);
il contratto sottoscritto dalle parti (del presente giudizio) il 19 giugno 2019 non prevedeva un compenso per l'intermediazione nell'acquisto di immobili (bensì per l'acquisizione di nuova clientela e di commesse relative all'esecuzione di interventi di emergenza ambientale, messa in sicurezza, recupero ambientale, decoibentazione e bonifica, per opere di demolizione, costruzione e ristrutturazione ed edilizia in genere), ma dall'esame delle mail scambiate fra il 9 gennaio ed il 12 febbraio 2020 risultava provata la disponibilità della società al pagamento della somma ingiunta al verificarsi di una condizione, che però non si verificava;
con pec del 9 gennaio 2020 il commercialista del sig. inviava a CP_1 [...]
la fattura pro forma (doc. 9). Con pec in pari data tale sig.ra per Parte_1 Per_2
GIEFFE NI rispondeva che “come da intese telefoniche avvenute in data
pagina 6 di 8 odierna tra il Sig. e il Sig. la stessa non può essere accettata, in Pt_3 CP_1
quanto gli accordi stipulati sono che la stessa verrà emessa ad avvenuta vendita dell'immobile”. Con pec dell'11 febbraio 2020 il sig. scriveva a CP_1 [...]
che “Quando ho proposto l'operazione immobiliare, alla mia richiesta di Parte_1
una provvigione del 10% (…) il sig. mi ha risposto che avevamo già un Pt_3
accordo in essere la quale prevedeva già una provvigione del 5% e le modalità di pagamento della stessa. Pertanto, consapevole dell'attuale situazione di difficoltà del mercato immobiliare, comunico che sono disponibile anche ad incassare quanto di mia spettanza con degli accordi con cadenza mensile in attesa del saldo non appena ne avrete la possibilità, ricordando che l'aggiudicazione risale a novembre del 2019.”
(doc. 11). Con pec del 12 febbraio 2020 scriveva di non essere Parte_1
proprietaria di nessun immobile e pertanto di non poter riconoscere nessuna provvigione, aggiungeva che la provvigione sarebbe stata riconosciuta “nel momento in cui avverrà la vendita dell'immobile (se ne saremo diventati gli effettivi proprietari) così come da intese telefoniche avvenute tra lei e il Sig. in data 09/01/2020”. Pt_3
Come detto non vi è neppure prova che l'aggiudicataria D.M. MO sia diventata proprietaria del complesso industriale, e quindi non si era certamente verificato l'evento cui subordinava il pagamento della provvigione;
Parte_1
nella Certificazione unica 2024 dichiarava di aver pagato la Parte_1
fattura emessa dal sig. , anche se pacificamente non aveva provveduto al CP_1
pagamento. La giurisprudenza afferma che usualmente la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente integra una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale;
nel caso di specie risultava emessa dalla preponente, ed al più può valere quale confessione stragiudiziale resa ad un terzo, liberamente valutabile dal giudice ex art. 2735, co. 1 cc.. Tenuto conto delle complessive risultanze di causa, all'emissione della CU 2024 non può attribuirsi valore di prova dell'esistenza del credito del convenuto;
pagina 7 di 8 l'opposizione deve pertanto essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
le spese, liquidate in dispositivo nella misura minima tenuto conto della condizione soggettiva del convenuto, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2902/2024; condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.689,00, CP_1
oltre rimb. 15%, CU, IVA e CPA.
Così deciso in Torino, il 29 maggio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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