Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00007/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01930/2025 REG.RIC.
N. 02915/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1930 del 2025, proposto da
HO He, rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzio Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Prato, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
sul ricorso numero di registro generale 2915 del 2025, proposto da
HO He, rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzio Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Prato, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'accertamento
quanto a entrambi i ricorsi:
del dedotto silenzio-inadempimento sul ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 02.10.2024, avverso il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (prot.40/IMM.2024-CAT A12-II SEZ), emesso dal Questore della Provincia di Prato, in data 05.09.2024, notificato in data 09.09.2024, con conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. EA CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che il ricorrente:
- a) ha depositato due ricorsi identici, l’uno con n.r.g. 1930/2025 e l’altro con n.r.g. 2915/2025, con i quali si duole del silenzio-inadempimento che sarebbe stato serbato sul ricorso gerarchico, da lui presentato alla Prefettura di Prato in data 02.10.2024, avverso il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (prot. 40/IMM.2024-CAT A12-II SEZ), emesso dal Questore della Provincia di Prato in data 05.09.2024 e notificatogli in data 09.09.2024;
- b) chiede quindi anche che venga dichiarato l’obbligo di provvedere della P.A.
2) Premesso ancora che il ricorrente espone che:
- a) è cittadino cinese e chiedeva, in data 17.12.2020, alla Questura di Prato, mediante assicurata postale n. 055950867080, rinnovo del proprio permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. I14461033;
- b) in data 10.11.2022, il ricorrente si recava presso gli Uffici della Questura di Prato al fine di formalizzare l’istanza sopra indicata e per la consegna della documentazione necessaria per la pratica;
- c) in data 25.09.2023, veniva notificata al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex artt. 7, 8, L. n. 241/1990, con la quale si rappresentava l’insorgenza di elementi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno in relazione alla relativa richiesta presentata dal ricorrente, in quanto egli risultava uscito dal territorio nazionale verso il suo Paese d’origine in data 10.03.2021 e rientrato in Italia in data 29.07.2022;
- d) in data 31.05.2024, veniva trasmessa a mezzo pec memoria difensiva, con la quale il ricorrente esponeva le sue deduzioni e osservazioni, producendo la documentazione a sostegno della sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
- e) con decreto n. prot. 40/IMM.2024-CAT A12-II SEZ, emesso dal Questore della Provincia di Prato in data 05.09.2024, notificato in data 09.09.2024, l'istanza veniva respinta con la motivazione secondo cui le giustificazioni fornite dall’interessato non integrano casi di gravi e comprovati motivi atti a giustificare una così lunga permanenza all’estero ed il mancato rientro sul territorio nazionale nei termini di legge;
- f) in data 02.10.2024, il ricorrente presentava ricorso gerarchico alla Prefettura di Prato avverso il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ma la Prefettura non forniva riscontro.
3) Premesso ancora che alla camera di consiglio del 19 dicembre 2025 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
4) Rilevato che:
- a) nel ricorso n.r.g. 1930/2025, depositato l’8 luglio 2025, non vi è prova della notifica del gravame e l’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio (in data 16 ottobre 2025), dando atto di una notifica intervenuta il 6 ottobre 2025, che è successiva al deposito del gravame, il che non può essere ai sensi dell’art. 45 c.p.a.;
- b) nel ricorso n.r.g. 2195/2025, depositato il 17 ottobre 2025, parte ricorrente allega solo la scansione della stampa di una ricevuta pec di notifica del 6 ottobre 2025 e l’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio (in data 24 ottobre 2025), dando atto della notifica del 6 ottobre 2025;
- c) inoltre, nel ricorso n.r.g. 1930/2025 è depositata la scansione di una procura alle liti cartacea, recante la sottoscrizione del ricorrente e l’autentica del difensore, mentre nel ricorso n.r.g. 2915/2025 vi è un file denominato “ mandato-signed ”, che, però, contiene solo un rapporto di verifica della firma digitale dell’avvocato del ricorrente;
- d) nel ricorso n.r.g. 1930/2025 sono inseriti i documenti riportati dal ricorrente nel gravame, i quali mancano invece del tutto nel ricorso n.r.g. 2915/2025;
- e) l’Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 22 ottobre 2025, una relazione difensiva della P.A. nel ricorso n.r.g. 1930/2025 e non nel ricorso n.r.g. 2915/2025;
- f) nella relazione difensiva depositata nel ricorso n.r.g. 1930/2025, la P.A. ha eccepito la tardività del ricorso, in quanto, ai sensi dell’art. 6 D.P.R. n. 1199/1971, il ricorso gerarchico si intende respinto decorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza (che nel caso di specie è stata presentata il 2 ottobre 2024, quindi i 90 giorni cadevano al 31 dicembre 2024, con la conseguenza che il termine di 60 giorni, dal 31 dicembre 2024, per proporre ricorso al T.A.R. era spirato al momento dell’unica notifica in atti del 6 ottobre 2025).
5) Ritenuto preliminarmente che:
- a) ai sensi degli artt. 70 c.p.a. e 273 c.p.c., i due ricorsi vadano riuniti, considerato che le parti, il contegno amministrativo censurato e le doglianze proposte sono le medesime e che, per quanto sopra detto, vi sono elementi, nell’uno e nell’altro ricorso, che consentono di ricondurre ad unità l’iniziativa giudiziaria del ricorrente (nel ricorso n.r.g. 1930/2025 vi sono la procura alle liti e i documenti del ricorrente – oltre alla relazione difensiva della P.A. –, nel ricorso n.r.g. 2915/2025 vi è la notifica del gravame, comprovata dalla conseguente costituzione dell’Avvocatura dello Stato);
- b) i due ricorsi vadano quindi trattati come unico gravame.
6) Considerato che:
- a) ai sensi dell’art. 6 D.P.R. n. 1199/1971, il ricorso gerarchico si intende respinto trascorsi 90 giorni dalla presentazione del medesimo;
- b) nel caso di specie, il ricorso gerarchico è stato presentato il 2 ottobre 2024, perciò, mancando la risposta della P.A. entro 90 giorni, il silenzio-rigetto si è perfezionato il 31 dicembre 2024;
- c) il gravame risulta quindi inammissibile come ricorso avverso il dedotto silenzio-inadempimento della P.A., appunto perché non vi è un inadempimento ma un silenzio-rigetto;
- d) il ricorso può tuttavia essere riqualificato come gravame impugnatorio del suddetto silenzio-rigetto, considerato che vengono comunque articolati i profili già dedotti in sede di ricorso gerarchico (e non accolti dalla P.A.);
- e) a tale ultimo riguardo, non vi è motivo di disporre la conversione dal rito camerale a quello dell’udienza pubblica per le ragioni che seguono;
- e.1) il gravame, come sopra riqualificato, è manifestamente irricevibile perché, come eccepito dall’Amministrazione, è stato notificato (il 6 ottobre 2025) ben oltre 60 giorni dalla data (il 31 dicembre 2024) in cui il ricorso gerarchico è stato respinto per silenzio-rigetto, ai sensi dell’art. 6 D.P.R. n. 1199/1971;
- e.2) in ogni caso, l’eccezione di tardività è stata formulata dalla P.A. nella relazione difensiva del 22 ottobre 2025 (depositata nel ricorso n.r.g. 1930/2025) e, quindi, rispetto alla camera di consiglio del 19 dicembre 2025, risultano ampiamente osservati anche i termini a difesa previsti per il rito dell’udienza pubblica;
- e.3) parte ricorrente non ha replicato a tale eccezione (nemmeno sfruttando il termine di replica fino a 10 giorni, previsto per il rito camerale, che nel caso di specie risulterebbe di maggior favore per parte ricorrente).
7) Ritenuto pertanto che il ricorso, riqualificato come azione impugnatoria del silenzio-rigetto della P.A., sia irricevibile.
8) Ritenuto di compensare le spese di lite per la particolarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sui ricorsi n.r.g. 1930/2025 e n.r.g. 2915/2025, come in epigrafe proposti, li riunisce e, riqualificato il gravame con i medesimi veicolato nei termini di cui in motivazione, dichiara irricevibile il ricorso.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES AR, Presidente
EA CC, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA CC | ES AR |
IL SEGRETARIO