Ordinanza cautelare 11 aprile 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02230/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00363/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Bova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento:
del decreto prefettizio n. -OMISSIS- del 6.2.2025 e notificato in data 7.2.2025 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto e ove lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IS De AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione del decreto prefettizio inerente il rigetto delle istanze di rinnovo dei titoli di polizia amministrativa (decreto approvazione di guardia privata giurata e licenza di porto d’armi per difesa personale a tassa ridotta).
2. Rappresenta il ricorrente che i titoli, utilizzati per l’impiego come guardia giurata presso istituti di vigilanza privata sin dall’anno 2002, erano stati rinnovati per oltre venti anni; che l’impugnato provvedimento aveva richiamato esclusivamente una sentenza di condanna per lesioni colpose emessa a suo carico dal Pretore di Catanzaro nell’anno 1993 e poi confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro nell’anno 1995, a seguito di sinistro stradale; che la sentenza di condanna aveva stabilito la pena pecuniaria in £ 200.000 e la sanzione amministrativa di £ 50.000, con concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
3. Con l’unico motivo del ricorso e rubricato “ Violazione per falsa applicazione dell’art. 166 comma 2 c.p., nonché degli artt. 43 e 138 del R.D. 18 giugno 1931, n. 733 (T.U.L.P.S.) – Violazione degli artt. 2, 3, 4, 27, 35 e 97 della Costituzione – Eccesso di potere, Difetto/carenza di istruttoria e motivazione, violazione dei Princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, ingiustizia manifesta e omessa considerazione di interessi privati incisi ”, il ricorrente ha denunciato che l’impugnato provvedimento sarebbe stato fondato sulla esistenza di una sentenza di condanna del 1993, mai contestata nei precedenti rinnovi; che detto titolo non avrebbe potuto costituire un motivo di diniego dei titoli amministrativi dal momento che il Prefetto non avrebbe potuto rifiutare il rinnovo della nomina a guardia giurata nei confronti di un soggetto condannato a pena sospesa per la commissione di un delitto ex art. 166, co. 2, c.p.; che, comunque, sarebbe stato assente qualsiasi profilo motivazionale sull’inaffidabilità del ricorrente; che la misura adottata sarebbe risultata sproporzionata.
4. Nel costituirsi l’Amministrazione ha chiesto di rigettare il ricorso.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS- dell’11.4.2025 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente il profilo del “ periculum in mora ” in quanto, nel bilanciamento degli interessi, la sopravvenuta perdita del titolo si sarebbe potuta risolvere nell’impossibilità di esercitare l’attività professionale di guardia giurata, in atto da diversi lustri, con ripercussioni sulle fonti di reddito del ricorrente e del proprio nucleo familiare.
6 Alla udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
8. L’art. 138, co. 1, n. 4 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, prevede, tra i requisiti richiesti ai fini della nomina come guardia particolare giurata, che il soggetto non debba avere riportato condanna per delitto.
8.1. L’impugnato provvedimento è stato adottato dunque dalla Prefettura di Catanzaro sul presupposto che la sentenza di condanna per lesioni personali colpose emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 13.12.1995, n. 2031, costituirebbe un motivo ostativo al rilascio del titolo di guardia particolare giurata ai sensi dell’art. 138 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
8.2. Ora il Collegio osserva che dalla motivazione della suddetta sentenza emerge che il Pretore di Catanzaro nel condannare il ricorrente alla pena di Lire 200.000 di multa, aveva disposto la sospensione della condanna.
8.3. L’art. 166, co 2, c.p. prevede che “ La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa ”.
8.4. Ebbene il Collegio rileva che secondo la condivisibile giurisprudenza amministrativa: “ Va parimenti condiviso l’orientamento espresso da TAR Milano, Sez. 1 6.6.2017 n. 1249, secondo cui: “se è vero che l’art. 138, comma 1, n. 4, del r.d. n. 773/1931 considera la condanna per delitto elemento ostativo a conseguire la nomina a guardia particolare giurata, è altrettanto vero che, come visto, nella specie la pena è stata sospesa condizionalmente e che l’art. 166 c.p. dispone che “la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per (…) il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa”. È evidente, pertanto, che non poteva sussistere un automatismo tra la predetta condanna e la revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata, posto che il titolo abilitativo di cui è causa costituisce indubbiamente per il ricorrente una condizione necessaria ai fini dello svolgimento di un’attività lavorativa; in altri termini, l’Amministrazione non poteva limitarsi a indicare la mera condanna come presupposto della decisione. ” (T.A.R. Emilia Romagna, 31 agosto 2017, n. 288).
9. Il Collegio ritiene, conseguentemente, che facendo applicazione di tali principi alla fattispecie, l’impugnato provvedimento non possa resistere alle prospettate censure dal momento che la Prefettura di Catanzaro ha fatto discendere il mancato rinnovo dei titoli attraverso una mera applicazione automatica della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. -OMISSIS- del 13.12.1995, senza effettuare alcuna valutazione in ordine alla necessità dei titoli richiesti per l’esercizio dell’attività professionale svolta dal ricorrente.
10. In conclusione, il provvedimento deve essere annullato data la fondatezza del dedotto difetto di presupposti e motivazione, restando nondimeno integra la possibilità per l’amministrazione di rideterminarsi ulteriormente.
11. La peculiarità della vicenda, anche sotto il profilo interpretativo, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti indicati e per l’effetto annulla l’atto impugnato, fatta salva diversa e ulteriore determinazione dell’amministrazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD DR, Presidente
LA Ciconte, Referendario
IS De AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IS De AN | RD DR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.