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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/05/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI E CRISI D'IMPRESA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone delle magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Ada Cappello Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZADI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO
visto il ricorso depositato in data 21.03.2025 con cui , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.ta ALESSANDRA PACI, con l'ausilio del Professionista dell'OCC avv. Mario Santopietro, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
*****
Premesso che il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
e che, pertanto, risulta essere questa la disciplina oramai vigente cui è necessario fare riferimento;
ritenuto che, mediante la suddetta riforma, il legislatore non abbia inteso espungere dall'ordinamento l'istituto della Liquidazione del patrimonio del debitore, bensì semplificarne la disciplina;
ritenuto dunque che si è al cospetto di una novazione dell'istituto giuridico, posto che “dal fenomeno dell'abrogazione va tenuto distinto quello della riproduzione della norma giuridica, il quale si verifica quando una norma, già enunciata in una fattispecie normativa, venga iscritta in un provvedimento normativo successivo. In tali casi, la norma non viene abrogata in senso proprio, pur risultandone «novata» e cioè sostituita, la fonte” (Cass. Pen. n. 299/1973);
***** letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
ritenuto che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo
IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del ricorrente e del suo nucleo famigliare, oltre che al fine di una interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve determinarsi l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata dapprima determinando la soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo famigliare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.
Nel caso di specie, l'applicazione di detti parametri conduce a rilevare che allo stato attuale il nucleo famigliare risulta composto dal ricorrente e dalla moglie, quest'ultima priva di occupazione lavorativa, dai tre figli minori della coppia, nonché dai genitori del ricorrente, anch'essi privi di occupazione, come dagli stessi dichiarato in atti.
Il ricorrente percepisce una retribuzione mensile netta, al lordo di cessioni e pignoramenti, pari a circa
€2.800,00 mensili, come si evince dalle prime buste paga del 2024 (comprensive straordinari e indennità), cui devono aggiungersi la tredicesima mensilità pari a circa €2.000,00 e due premi produzione all'anno pari a circa 1€.000,00 ciascuno.
Lo stesso ha dichiarato di sostenere spese mensili per il mantenimento del nucleo familiare per circa
€3.500,00. Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII il debitore avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di €3.430,24, e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare sull'importo mensile di circa €2.240,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio;
al fine di contemperare le esigenze alimentari del nucleo famigliare monoreddito del ricorrente con quelle dei creditori, deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensile di € 2.700,00. rilevato, infine, che non risultano allo stato altre poste attive da mettersi a disposizione del ceto creditorio, non disponendo il debitore di beni mobili o immobili da liquidare;
rilevato da ultimo che la procedura avrà durata di anni 3; visto l'art. 270 CCII;
PQM
1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
; C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Luisa Dalla Via;
3. fissa in anni 3 (tre) la durata della procedura;
4. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Mario
Santopietro;
5. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
6. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
7. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
8. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
9. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. fissa ex art. 268, comma 4, CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 2.700,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
11. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
12. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
13. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
14. autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura, come per legge, visto l'art. 146 DPR
115/2002 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 121/2024.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Così deciso in Lodi, il 6/05/2025 La Giudice rel. est. dott.ssa Luisa Dalla Via
La Presidente
dott.ssa Elena Giuppi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI E CRISI D'IMPRESA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone delle magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Ada Cappello Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZADI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO
visto il ricorso depositato in data 21.03.2025 con cui , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.ta ALESSANDRA PACI, con l'ausilio del Professionista dell'OCC avv. Mario Santopietro, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
*****
Premesso che il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
e che, pertanto, risulta essere questa la disciplina oramai vigente cui è necessario fare riferimento;
ritenuto che, mediante la suddetta riforma, il legislatore non abbia inteso espungere dall'ordinamento l'istituto della Liquidazione del patrimonio del debitore, bensì semplificarne la disciplina;
ritenuto dunque che si è al cospetto di una novazione dell'istituto giuridico, posto che “dal fenomeno dell'abrogazione va tenuto distinto quello della riproduzione della norma giuridica, il quale si verifica quando una norma, già enunciata in una fattispecie normativa, venga iscritta in un provvedimento normativo successivo. In tali casi, la norma non viene abrogata in senso proprio, pur risultandone «novata» e cioè sostituita, la fonte” (Cass. Pen. n. 299/1973);
***** letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
ritenuto che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo
IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del ricorrente e del suo nucleo famigliare, oltre che al fine di una interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve determinarsi l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata dapprima determinando la soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo famigliare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.
Nel caso di specie, l'applicazione di detti parametri conduce a rilevare che allo stato attuale il nucleo famigliare risulta composto dal ricorrente e dalla moglie, quest'ultima priva di occupazione lavorativa, dai tre figli minori della coppia, nonché dai genitori del ricorrente, anch'essi privi di occupazione, come dagli stessi dichiarato in atti.
Il ricorrente percepisce una retribuzione mensile netta, al lordo di cessioni e pignoramenti, pari a circa
€2.800,00 mensili, come si evince dalle prime buste paga del 2024 (comprensive straordinari e indennità), cui devono aggiungersi la tredicesima mensilità pari a circa €2.000,00 e due premi produzione all'anno pari a circa 1€.000,00 ciascuno.
Lo stesso ha dichiarato di sostenere spese mensili per il mantenimento del nucleo familiare per circa
€3.500,00. Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII il debitore avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di €3.430,24, e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare sull'importo mensile di circa €2.240,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio;
al fine di contemperare le esigenze alimentari del nucleo famigliare monoreddito del ricorrente con quelle dei creditori, deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensile di € 2.700,00. rilevato, infine, che non risultano allo stato altre poste attive da mettersi a disposizione del ceto creditorio, non disponendo il debitore di beni mobili o immobili da liquidare;
rilevato da ultimo che la procedura avrà durata di anni 3; visto l'art. 270 CCII;
PQM
1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
; C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Luisa Dalla Via;
3. fissa in anni 3 (tre) la durata della procedura;
4. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Mario
Santopietro;
5. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
6. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
7. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
8. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
9. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. fissa ex art. 268, comma 4, CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 2.700,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
11. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
12. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
13. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
14. autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura, come per legge, visto l'art. 146 DPR
115/2002 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 121/2024.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Così deciso in Lodi, il 6/05/2025 La Giudice rel. est. dott.ssa Luisa Dalla Via
La Presidente
dott.ssa Elena Giuppi