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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/11/2025, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 376/2024 r.g. promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) residente in [...]di Mira (VE) rappresentato e C.F._1
difeso dall'avv. Francesco Carraro e domiciliato come in atti – appellante –
contro
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
residente in [...], rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. FA RR per mandato e domiciliato come in atti – appellato
–
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Venezia
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
1 In via preliminare: alla luce della evidente fondatezza dell'atto di appello, si chiede sin d'ora la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata ricorrendone tutti i motivi e le condizioni (o quantomeno la imprescindibile manifesta fondatezza dell'appello) contemplati dagli artt. 283
e 351 c.p.c. per tutte le ragioni esposte sub capp. da 1 a 11 del presente atto;
nel merito, in via principale: richiamata espressamente, così da intendersi qui integralmente riportata, ogni verbalizzazione, deduzione, allegazione,
produzione, contestazione, istanza, sia istruttoria che di merito, eccezione,
conclusione, precisazione, sia in punto an che in punto quantum, di cui agli atti di primo grado, Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
riformare la sentenza n. 291/2024 emessa dal Tribunale di Venezia il
30.01.2024, nella persona della Dr. Tonino Giordan, pubblicata in data
30.01.2024, notificata in data 30.01.2024, nel procedimento civile recante
R.G. 10569/2017, promosso da , con il patrocinio dell'Avv. CP_1
FA RR per mancanza degli elementi di diritto e/o per difetto e insufficienza di motivazioni e per tutte le ragioni in narrativa esposte e, in integrale o parziale riforma della medesima, richiamata ogni precedente deduzione, argomentazione, conclusione e produzione, sia sull'an che sul
quantum, di cui ai propri atti difensivi e verbalizzazioni del primo grado,
accogliere le richieste di riforma della pronuncia impugnata così come esplicitate e motivate nei punti da 1 a 11 dell'atto di appello (qui da intendersi per integralmente richiamati e trascritti) e, per l'effetto, ordinarsi all'attore di restituire al convenuto tutte le somme che quest'ultimo dovesse spontaneamente o per effetto di esecuzione avversaria pagare in adempimento della sentenza di primo grado nonché accogliere tutte le richieste e
2 conclusioni attoree del primo grado, nessuna esclusa, che integralmente si riportano: in via principale: respingersi le domande avanzate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto, accertando che il convenuto non ha posto in essere le condotte a lui ascritte e che nulla è dovuto da parte del convenuto anche perché i danni sono totalmente indimostrati in punto quantum e, per l'effetto, respingersi la domanda con condanna per lite temeraria al pagamento di una somma equitativamente determinata dal giudice ex art. 96
c.p.c.; in via istruttoria: ordinare all'attore di produrre prova documentale di tutti gli indennizzi incassati per effetto delle polizze assicurative dal medesimo contratte e a titolo di ristoro dei danni lamentati con l'atto introduttivo;
si insiste per tutte le istanze istruttorie (a cui integralmente ci si richiama) non ancora ammesse come da atti tutti di primo grado con opposizione alle avverse istanze;
con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di causa, oltre a spese generali ex art. 5 T.P., IVA e C.P.A.
e con distrazione degli stessi a favore dello scrivente Procuratore, Avv.
Francesco Carraro, che ha anticipato le spese;
con ogni riserva di merito ed istruttoria.
Conclusioni per l'appellato
Accertati i fatti esposti ed il buon diritto di parte appellata, contrariis rejectis,
previa ogni declaratoria di rito, per le motivazioni esposte o comunque ritenute di Giustizia: Respingersi ogni domanda, richiesta ed istanza dell'appellante, non sussistendone i relativi requisiti ex lege;
Dichiararsi
inammissibile e rigettarsi comunque in ogni sua parte l'impugnazione poiché
infondata in fatto e diritto;
Confermarsi in toto l'impugnata sentenza;
Spese
e competenze professionali rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
3 Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 29 febbraio 2024 evocava Parte_1
avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza CP_1
n. 291/2024 del Tribunale lagunare (pubblicata e notificata il 30 gennaio
2024) che, accertata la responsabilità per plurimi episodi di danneggiamento
(la rigatura della carrozzeria e la foratura di un pneumatico) verificati nel
2015 nel garage condominiale (utilizzato da entrambe le parti), a danno di due autovetture di , l'aveva condannato a risarcire i danni CP_1
patrimoniali e non patrimoniali in €. 9.489,44 oltre ad accessori e spese. Con
il primo motivo lamentava l'errata ricostruzione del fatto quanto agli ascritti episodi di danneggiamento dolendosi della violazione delle presunzioni e precisando che la veridicità dei fatti esposti dal non era stata dimostrata CP_1
e che né dai video, né dalle prove orali, era traibile la dimostrazione;
con il secondo motivo si doleva dell'accoglimento della domanda operato in forza della presenza propria nei filmati rilevando che tale circostanza non era rilevante dal momento che abitava nello stesso stabile e che usufruiva della stessa autorimessa sotterranea;
con il terzo motivo si doleva del fatto che le videoriprese erano state fatte attraverso le telecamere installate ma che nessuno degli episodi di vandalismo addebitati era stato oggetto di dette riprese;
che le videocamere erano state installate nel dicembre 2015 ed era pertanto da escludere che vi fosse stata prova dei tre danneggiamenti verificati prima di tale data (26 agosto 2015, 6 novembre 2015 e 30 novembre 2015) e che l'episodio oggetto delle riprese, si era verificato in una data (il 14
dicembre 2015) diversa da quella allegata (18 dicembre 2015). Con il quarto motivo lamentava il rilievo dato alla non contestazione contrariamente alle
4 difese. Con il quinto motivo censurava il dolo ascritto in forza delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero;
con il sesto motivo lamentava l'assenza di prova dei danni patrimoniali rilevando che il CP_1
aveva prodotto mere ricevute fiscali non pagate e che, in ogni caso, la ricevuta prodotta sub. doc. 9 era precedente rispetto al primo degli episodi denunciati;
con il settimo motivo contestava l'omessa pronuncia circa l'esistenza di una polizza assicurativa contro gli atti vandalici, che non sarebbe stata attivata dall'appellato a copertura dei danni stessi e che avrebbe legittimato il diniego o la riduzione del risarcimento;
con l'ottavo motivo chiedeva, in caso di conferma della sentenza di primo grado, di ridurre l'importo dovuto, in forza del parziale risarcimento del danno che la compagnia assicurativa aveva già
corrisposto e chiedeva di poter considerare tale condotta ai sensi dell'art. 96
c.p.c.; con il nono motivo si doleva dei danni non patrimoniali, per mancanza di prova del fatto storico e degli elementi dell'illecito e per mancanza di prova ed allegazione del danno morale asseritamente subito e con il decimo motivo chiedeva di riformare la sentenza in punto spese di lite. Insisteva nelle iniziali pretese proponendo istanza di sospensione con domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.. In via istruttoria, insisteva per le istanze istruttorie.
Si costituiva contestando l'appello del quale chiedeva la CP_1
reiezione unitamente alla sospensiva rilevando che le prove erano state offerte.
Disattesa la sospensiva, la causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 29 ottobre 2025 con l'assegnazione, a ritroso, dei termini per memorie di precisazione delle conclusioni e per gli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
5 L'appello è infondato e va rigettato con la condanna del alle spese. Parte_1
3.- Il Tribunale di Venezia accolse le domande risarcitorie regolando le spese ed osservando che:
-) dalle risultanze probatorie erano emersi “fatti gravi, precisi e concordanti”
a dimostrare presuntivamente la veridicità – in parte – dei fatti esposti dall'attore, infatti: il soggetto ripreso nei filmati era il e tale Parte_1
circostanza era stata confermata dalle testimoni (ex moglie Testimone_1
dell'attore) e (figlia del convenuto); Testimone_2
-) i video erano stati prodotti da due telecamere installate sulla BMW X3 del
, come confermato dalla teste;
il danneggiamento CP_1 Tes_1
dell'autoveicolo risultava provato, sia per la mancata contestazione del fatto storico, sia sulla base delle dichiarazioni rese in udienza dalle parti in causa,
dalle quali era emerso che parcheggiava in modo non CP_1
conforme al proprio diritto;
che il riteneva che l'autovettura del Parte_1
non potesse essere parcheggiata nell'autorimessa interrata del CP_1
condominio; che il aveva ammesso di essere tornato verso la Parte_1
macchina, poi risultata danneggiata, “perché attirato da qualcosa che c'era su quella macchina”;
-) era da riconoscere sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale dandosi rilievo, per il primo, alle ricevute fiscali prodotte sub doc. 10 e 11
perché emesse successivamente all'inziale episodio denunciato e compatibili con i danneggiamenti lamentati ed escludendo la posta relativa alla ricevuta fiscale prodotta sub. doc. 9 perché emessa antecedentemente al primo episodio denunciato;
il tutto per € 5.489,44;
6 -) il danno non patrimoniale era da liquidare in € 4.000,00, considerata la mancata conoscenza dell'autore dell'illecito, il fatto che nel periodo era in procinto di diventare padre;
la circostanza che l'ambiente era sconosciuto dato che si era appena trasferito a Dolo con la famiglia e per CP_1
la natura dei fatti con le modalità di svolgimento e la reiterazione;
-) le spese erano da regolare in forza della soccombenza con esclusione della responsabilità ex art. 96 Cod. proc. Civ..
4.- I primi cinque motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto avvinti.
4.1.- Con il primo si censura la ricostruzione del fatto per violazione delle norme sulle presunzioni. Si adduce che gli elementi di prova non sarebbero stati gravi, precisi e concordanti a dimostrare – in parte – i fatti addotti da e questo anche in violazione delle regole sull'onere della prova;
si CP_1
adduce che non era emersa la prova dei fatti storici perché nessuno degli episodi contestati era stato oggetto delle videoriprese prodotte;
si evidenzia che le telecamere erano state installate nel dicembre 2015 e che non avrebbero potuto fornire la prova per gli episodi precedenti (26 agosto 2015, 6 novembre
2015 e 30 novembre 2015); che la videoripresa agli atti era stata effettuata in un giorno (il 14 dicembre 2015) diverso da quello per cui era stato chiesto il risarcimento (il 18 dicembre 2015). Con il secondo si lamenta il rilievo dato alla presenza propria nei filmati (prodotti sub. doc. 5) osservandosi che abitava nello stesso stabile ed usufruiva della stessa autorimessa sotterranea tanto che sarebbe stato inevitabile il transito nei luoghi oggetto delle videoriprese;
che le testimoni e Testimone_1 Testimone_2
avevano confermato la collocazione dei posti riservati rilevando che dai video non si vedeva il danneggiamento. Con il terzo si censura la valorizzazione
7 delle videoriprese effettuate attraverso le telecamere installate. Con il quarto si lamenta la mancata valorizzazione della contestazione del fatto storico,
evidenziandosi che il danneggiamento era stato oggetto di censura integrale già in comparsa di costituzione e con il quinto motivo si lamenta l'accertamento del dolo in forza delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio e dalle quali era solo emerso che si era accorto che qualcuno parcheggiava in uno stallo non di sua competenza senza la prova che avesse deliberatamente “rigato” l'auto di . Il fatto di essersi avvicinato CP_1
all'autovettura, quindi, non implicava prova del danneggiamento.
4.2.- I motivi appaiono infondati.
5.1.- Premettendosi che (Cass., Sentenza n. 3764 del 19 febbraio 2007) in tema di risarcimento del danno da illecito civile è onere dell'attore identificare e provare gli elementi costitutivi dell'illecito ex art. 2697 Cod.
Civ., nel caso l'onere risulta rispettato e parimenti la prova appare data, in dissenso dai motivi.
L'appellato ha dimesso (sub. doc. 5) le videoriprese del fatto storico prodotte da due telecamere provando la condotta, il nesso e l'evento di danno. La
testimone ha confermato che nel dicembre 2015 Testimone_1 CP_1
aveva fatto installare due telecamere sull'autovettura di proprietà BMW X3.
La stessa testimone, senza smentita, ha riferito che l'episodio oggetto dei filmati prodotti si era verificato il 14 dicembre 2015. e Testimone_1 [...]
hanno poi riconosciuto il nelle videoriprese Testimone_2 Parte_1
ovvero nei fotogrammi delle riprese mentre la ha precisato di aver Tes_1
visto nel video che si era avvicinato alla macchina del , prima Parte_1 CP_1
a destra e poi “strisciarla tutta intorno”.
8 Non solo la predetta testimone ha confermato il danneggiamento dell'autovettura BMW X3 di , ma ha anche individuato nel CP_1
l'autore. La testimone risulta attendibile, poiché non è Parte_1 Tes_1
ravvisabile un interesse in causa, né un significativo legame affettivo con l'allora attore, trattandosi dell'ex moglie separata del . Lo stesso CP_1
del resto, all'udienza del 3 febbraio 2020, ha ammesso di essersi Parte_1
riconosciuto nei filmati prodotti e di essersi avvicinato alla macchina, pur precisando di averlo fatto “perché attirato da qualcosa che c'era su quella macchina”. Tale anomala condotta, ammessa, in una con le prove di cui sopra,
attesta la piana riferibilità del danneggiamento al Parte_1
Lo stesso fotogramma (prodotto sub. doc. 5) assume un rilievo dirimente poiché ritrae il in una posizione innaturale, con il corpo rivolto Parte_1
verso il garage ma con lo sguardo rivolto e soprattutto con la mano destra protesa verso l'autovettura di ad una distanza minima e con un oggetto CP_1
in mano.
Indipendentemente dalla contestazione dei fatti sollevata dalla difesa dell'appellante in primo grado, emendata la motivazione, sul punto, dal materiale probatorio emerge la prova del danneggiamento dell'autovettura
BMW X3 di ad opera di il 14 dicembre 2015. CP_1 Parte_1
Priva di pregio la contestazione dell'appellante sulla data della videoripresa
(il 14 dicembre) che sarebbe diversa rispetto a quella per cui era stato chiesto il risarcimento (il 18 dicembre) trattandosi di discrasia non rilevante e non tale da escludere il fatto storico in sé e nella sua materialità: id est il danneggiamento compiuto dal ai danni dell'autovettura del Parte_1 CP_1
il 14 dicembre 2015.
9 5.2.1.- Si può ragionevolmente ritenere, anche per regolarità causale e comunque in applicazione della disciplina sulle presunzioni, che anche gli episodi denunciati dal (26 agosto 2015, 6 novembre 2015, 30 novembre CP_1
2015 e in data successiva) siano attribuibili a come ritenuto Parte_1
dal primo giudice.
5.2.2.- In tema di prova presuntiva (Cass., Ordinanza n. 9054 del 21 marzo
2022) il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della
"precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà
storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della
"concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi,
richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece,
attraverso un'analisi atomistica degli stessi.
Il tutto appare qui declinato ove un episodio di danno (del 14 dicembre 2015)
risulta dimostrato con l'individuazione dell'autore, ove risulta la prova di altri consimili danneggiamenti della stessa autovettura nelle medesime circostanze di luogo ed in tempi consimili, ove non risulta, altrimenti, per altri episodi,
10 alcuna diversa allegazione e giustificazione ed ove anzi emerge in prospettiva il movente anche per questi fatti.
5.2.3.- ha prodotto (sub doc. 1 – 2 – 3 - 4), in aggiunta a quanto CP_1
sopra, quattro atti di denuncia aventi ad oggetto il danneggiamento delle autovetture BMW X3 e Smart di proprietà, che si trovavano parcheggiate nel garage condominiale. Dagli atti emergono condotte di danneggiamento conformi e del tutto assimilabili nella loro materialità e nell'evento, oltre che nel luogo, a quelle relative al fatto del 14 dicembre 2015, di cui è stata data la prova:
-) in tutti i casi si fa riferimento al danneggiamento delle autovetture BMW e
Smart del , con rigature e foratura pneumatico;
CP_1
-) tutti gli episodi si sono verificati nel parcheggio condominiale ove,
evidentemente, avevano accesso solo i condomini e non i terzi;
-) alcuna diversa allegazione e prova risulta offerta a dimostrare che altri veicoli ivi parcheggiati, nel periodo, fossero stati danneggiati;
-) le modalità della condotta, il tipo di danno e la riferibilità della prima ai soli veicoli del , in periodi consimili e per motivazioni comprovate (di CP_1
seguito), appaiono del tutto conformi all'episodio del 14 dicembre 2015;
-) le dichiarazioni rese dall'appellante in sede di interrogatorio formale, in particolare circa la convinzione che l'autovettura di non potesse essere CP_1
parcheggiata all'interno dell'autorimessa del condominio, pur non costituendo ammissione del danneggiamento - essendo, il riferimento alla confessione, improprio e risultando le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale valutabili come indizio (in generale Cass. ordinanza n.
11 univocamente convergente nel senso di dimostrare la sussistenza di un atteggiamento di insofferenza nei confronti di soggetti estranei non legittimati a parcheggiare l'autovettura nel garage condominiale;
-) emerge, per la natura consimile dei fatti, il dolo del Parte_1
5.2.4.- Pertanto, dal fatto del 14 dicembre 2015 in una con le prove presuntive di cui sopra, si può ritenere raggiunta anche la dimostrazione che pure gli altri fatti denunciati erano riferibili al E sebbene sia vero che Parte_1
quest'ultimo, in quanto residente, poteva fruire del parcheggio condominiale,
è altrettanto vero che le modalità dell'ultimo episodio lasciano poco spazio per affermare una riconducibilità degli altri, consimili, a terzi evidenti essendo gli atteggiamenti di insofferenza dell'appellante per la condotta del
. CP_1
Gli indici (modalità consimili degli episodi, medesimezza dei luoghi, assenza di diversa riconducibilità a terzi, autovetture solo del e dichiarazioni CP_1
del appaiono nel singolo, gravi in quanto dotati di propria e Parte_1
particolare rilevanza;
precisi in quanto univocamente collocati nel tempo e suffragati da elementi di fatto chiari conformi;
conformi tra loro nel senso della ripetizione nel tempo con modalità assimilabili. Tali indici presuntivi,
nel singolo e nel complesso, dimostrato il fatto ignoto: i danneggiamenti dei veicoli del compiuti dal il 26 agosto, il 6 novembre, il 30 CP_1 Parte_1
novembre del 2015, il 18 dicembre 2015, oltre che il 14 dicembre 2015.
5.3.- Con il sesto motivo si censura la condanna in assenza di prova dei danni rilevandosi che aveva prodotto mere ricevute fiscali non CP_1
pagate e che, in ogni caso, la ricevuta prodotta sub. doc. 9 era precedente rispetto al primo degli eventi denunciati.
12 Il motivo di censura è infondato posto che la ricevuta fiscale è un documento fiscale che certifica l'avvenuto pagamento da parte di un soggetto debitore nei confronti di un altro soggetto, ovvero il creditore. Soprattutto,
poi, in quanto il danno (ut supra dimostrato) consistito in rigature dei veicoli e foratura del pneumatico è risarcibile se conseguenza immediata e diretta del fatto illecito senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo
(Cass. ordinanza n. 17670 del 26 giugno 2024).
E' condivisibile la decisione di porre alla base della richiesta risarcitoria solamente le ricevute fiscali emesse successivamente al primo episodio denunciato (docc. 10 e 11). La ricevuta fiscale prodotta sub doc. 9 è anteriore
(14 aprile 2014) rispetto alla prima denuncia prodotta in giudizio (26 agosto
2015) ed il Tribunale l'ha correttamente espunta. Tutte le altre ricevute comprovano l'esecuzione di lavori di carrozzeria in periodi consimili a quelli dei comprovati danneggiamenti ed appaiono riferibili alle riparazioni di essi
(atti vandalici) tanto che, per regolarità causale, comprovano il danno e, ad
abundantiam, la sua riparazione con l'esborso.
5.4.- Anche il settimo e l'ottavo motivo possono essere trattati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto la polizza assicurativa dell'autovettura BMW X3. L'appellante censura l'omessa pronuncia circa l'esistenza di una polizza assicurativa dell'autovettura BMW X3 contro gli atti vandalici, che non sarebbe stata attivata dal a copertura dei danni CP_1
rilevando che tale omissione avrebbe dovuto legittimare il diniego o la riduzione del risarcimento (art. 1227 Cod. Civ.); ha poi chiesto, in subordine,
la riduzione dell'importo in forza di un parziale risarcimento del danno che la compagnia assicurativa di aveva già corrisposto. CP_1
13 I motivi sono infondati.
5.4.1.- Il Giudice ha ordinato all'attore l'esibizione di tutte le polizze assicurative contro atti vandalici all'epoca dei fatti dedotti in giudizio, le denunce di sinistro e gli eventuali indennizzi ricevuti in relazione a detti fatti e con nota di deposito il 30 novembre 2020 ha depositato sub. CP_1
doc. 3 la polizza assicurativa della BMW X3. Analizzando detto documento,
a pag. 2, risulta “attiva” la copertura assicurativa per eventi socio-politici.
Tale assicurazione non copre gli atti vandalici generici ma gli atti vandalici posti in essere da gruppi organizzati per fini politici e sociali sicché la sua incidenza, ai fini risarcitori, non rileva non potendo garantire l'assicurato per gli atti compiuti dal privi di tali connotati. Non risultando “attiva”, Parte_1
quindi, la copertura assicurativa per gli atti vandalici, la mancata denuncia all'assicurazione di alcuni danneggiamenti non integra rinuncia ad un proprio diritto e non costituisce condotta rilevante ex art. 1227 2^ co. Cod. Civ..
5.4.2.- Circa l'offerta di risarcimento del danno formulata dall'assicurazione per il sinistro del 26 agosto 2015, (cfr. nota di deposito del 30 novembre 2020,
sub. doc. 5) non risulta agli atti alcuna accettazione, né di , né CP_1
della carrozzeria. La ricevuta fiscale prodotta sub doc. 10, del resto, ha un importo superiore (euro 2.783,05) rispetto a quello offerto dall'assicurazione alla carrozzeria (euro 2.504,00), pertanto, è ragionevole ritenere che il danneggiato l'abbia rifiutata. Ne deriva che nulla ha percepito, né CP_1
direttamente, né indirettamente, dall'assicurazione a titolo di indennizzo per i danni subiti.
14 6.- Con il nono motivo si censurano i danni non patrimoniali, per mancanza di prova del fatto storico e degli elementi dell'illecito e per mancanza di prova ed allegazione del danno asseritamente subito.
Il motivo è infondato.
E' condivisibile la motivazione del Tribunale laddove ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta di risarcimento in quanto la vittima ha effettivamente patito un rilevante pregiudizio. La tipologia di condotta posta in essere ai danni ad un soggetto che si era appena trasferito in una nuova abitazione con la famiglia, reiterata nel tempo (per vari mesi) e ad opera di una persona inizialmente ignota, ha sicuramente ingenerato uno stato di timore e di sofferenza, come confermato dalla installazione delle telecamere installate sull'autovettura BMW X3 per scoprire l'autore dei danneggiamenti e porvi fine. Il quantum appare poi connaturato al pregiudizio ed alla evidente perdita di serenità per mesi in capo alla persona offesa.
7.- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i valori medi del DM 55/2014. Ogni ulteriore e diversa istanza anche istruttoria va rigettata rilevandosi, quanto alle prove costituende (ed agli ordini di esibizione –
genericamente chiesti), che l'appellante non ha indicato le ragioni per le quali le stesse avrebbero invece consentito di giustificare la propria pretesa (Cass.
n. 1532 del 22 gennaio 2018). La domanda ex art. 96 c.p.c. va rigettata per mancanza della soccombenza.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Venezia;
15 condanna l'appellante alle spese a favore di che liquida in €. CP_1
5.809 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 30 ottobre 2025
Il Giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
32846 del 16 dicembre 2024) - integrano comunque un ulteriore elemento
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 376/2024 r.g. promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) residente in [...]di Mira (VE) rappresentato e C.F._1
difeso dall'avv. Francesco Carraro e domiciliato come in atti – appellante –
contro
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
residente in [...], rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. FA RR per mandato e domiciliato come in atti – appellato
–
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Venezia
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
1 In via preliminare: alla luce della evidente fondatezza dell'atto di appello, si chiede sin d'ora la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata ricorrendone tutti i motivi e le condizioni (o quantomeno la imprescindibile manifesta fondatezza dell'appello) contemplati dagli artt. 283
e 351 c.p.c. per tutte le ragioni esposte sub capp. da 1 a 11 del presente atto;
nel merito, in via principale: richiamata espressamente, così da intendersi qui integralmente riportata, ogni verbalizzazione, deduzione, allegazione,
produzione, contestazione, istanza, sia istruttoria che di merito, eccezione,
conclusione, precisazione, sia in punto an che in punto quantum, di cui agli atti di primo grado, Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
riformare la sentenza n. 291/2024 emessa dal Tribunale di Venezia il
30.01.2024, nella persona della Dr. Tonino Giordan, pubblicata in data
30.01.2024, notificata in data 30.01.2024, nel procedimento civile recante
R.G. 10569/2017, promosso da , con il patrocinio dell'Avv. CP_1
FA RR per mancanza degli elementi di diritto e/o per difetto e insufficienza di motivazioni e per tutte le ragioni in narrativa esposte e, in integrale o parziale riforma della medesima, richiamata ogni precedente deduzione, argomentazione, conclusione e produzione, sia sull'an che sul
quantum, di cui ai propri atti difensivi e verbalizzazioni del primo grado,
accogliere le richieste di riforma della pronuncia impugnata così come esplicitate e motivate nei punti da 1 a 11 dell'atto di appello (qui da intendersi per integralmente richiamati e trascritti) e, per l'effetto, ordinarsi all'attore di restituire al convenuto tutte le somme che quest'ultimo dovesse spontaneamente o per effetto di esecuzione avversaria pagare in adempimento della sentenza di primo grado nonché accogliere tutte le richieste e
2 conclusioni attoree del primo grado, nessuna esclusa, che integralmente si riportano: in via principale: respingersi le domande avanzate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto, accertando che il convenuto non ha posto in essere le condotte a lui ascritte e che nulla è dovuto da parte del convenuto anche perché i danni sono totalmente indimostrati in punto quantum e, per l'effetto, respingersi la domanda con condanna per lite temeraria al pagamento di una somma equitativamente determinata dal giudice ex art. 96
c.p.c.; in via istruttoria: ordinare all'attore di produrre prova documentale di tutti gli indennizzi incassati per effetto delle polizze assicurative dal medesimo contratte e a titolo di ristoro dei danni lamentati con l'atto introduttivo;
si insiste per tutte le istanze istruttorie (a cui integralmente ci si richiama) non ancora ammesse come da atti tutti di primo grado con opposizione alle avverse istanze;
con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di causa, oltre a spese generali ex art. 5 T.P., IVA e C.P.A.
e con distrazione degli stessi a favore dello scrivente Procuratore, Avv.
Francesco Carraro, che ha anticipato le spese;
con ogni riserva di merito ed istruttoria.
Conclusioni per l'appellato
Accertati i fatti esposti ed il buon diritto di parte appellata, contrariis rejectis,
previa ogni declaratoria di rito, per le motivazioni esposte o comunque ritenute di Giustizia: Respingersi ogni domanda, richiesta ed istanza dell'appellante, non sussistendone i relativi requisiti ex lege;
Dichiararsi
inammissibile e rigettarsi comunque in ogni sua parte l'impugnazione poiché
infondata in fatto e diritto;
Confermarsi in toto l'impugnata sentenza;
Spese
e competenze professionali rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
3 Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 29 febbraio 2024 evocava Parte_1
avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza CP_1
n. 291/2024 del Tribunale lagunare (pubblicata e notificata il 30 gennaio
2024) che, accertata la responsabilità per plurimi episodi di danneggiamento
(la rigatura della carrozzeria e la foratura di un pneumatico) verificati nel
2015 nel garage condominiale (utilizzato da entrambe le parti), a danno di due autovetture di , l'aveva condannato a risarcire i danni CP_1
patrimoniali e non patrimoniali in €. 9.489,44 oltre ad accessori e spese. Con
il primo motivo lamentava l'errata ricostruzione del fatto quanto agli ascritti episodi di danneggiamento dolendosi della violazione delle presunzioni e precisando che la veridicità dei fatti esposti dal non era stata dimostrata CP_1
e che né dai video, né dalle prove orali, era traibile la dimostrazione;
con il secondo motivo si doleva dell'accoglimento della domanda operato in forza della presenza propria nei filmati rilevando che tale circostanza non era rilevante dal momento che abitava nello stesso stabile e che usufruiva della stessa autorimessa sotterranea;
con il terzo motivo si doleva del fatto che le videoriprese erano state fatte attraverso le telecamere installate ma che nessuno degli episodi di vandalismo addebitati era stato oggetto di dette riprese;
che le videocamere erano state installate nel dicembre 2015 ed era pertanto da escludere che vi fosse stata prova dei tre danneggiamenti verificati prima di tale data (26 agosto 2015, 6 novembre 2015 e 30 novembre 2015) e che l'episodio oggetto delle riprese, si era verificato in una data (il 14
dicembre 2015) diversa da quella allegata (18 dicembre 2015). Con il quarto motivo lamentava il rilievo dato alla non contestazione contrariamente alle
4 difese. Con il quinto motivo censurava il dolo ascritto in forza delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero;
con il sesto motivo lamentava l'assenza di prova dei danni patrimoniali rilevando che il CP_1
aveva prodotto mere ricevute fiscali non pagate e che, in ogni caso, la ricevuta prodotta sub. doc. 9 era precedente rispetto al primo degli episodi denunciati;
con il settimo motivo contestava l'omessa pronuncia circa l'esistenza di una polizza assicurativa contro gli atti vandalici, che non sarebbe stata attivata dall'appellato a copertura dei danni stessi e che avrebbe legittimato il diniego o la riduzione del risarcimento;
con l'ottavo motivo chiedeva, in caso di conferma della sentenza di primo grado, di ridurre l'importo dovuto, in forza del parziale risarcimento del danno che la compagnia assicurativa aveva già
corrisposto e chiedeva di poter considerare tale condotta ai sensi dell'art. 96
c.p.c.; con il nono motivo si doleva dei danni non patrimoniali, per mancanza di prova del fatto storico e degli elementi dell'illecito e per mancanza di prova ed allegazione del danno morale asseritamente subito e con il decimo motivo chiedeva di riformare la sentenza in punto spese di lite. Insisteva nelle iniziali pretese proponendo istanza di sospensione con domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.. In via istruttoria, insisteva per le istanze istruttorie.
Si costituiva contestando l'appello del quale chiedeva la CP_1
reiezione unitamente alla sospensiva rilevando che le prove erano state offerte.
Disattesa la sospensiva, la causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 29 ottobre 2025 con l'assegnazione, a ritroso, dei termini per memorie di precisazione delle conclusioni e per gli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
5 L'appello è infondato e va rigettato con la condanna del alle spese. Parte_1
3.- Il Tribunale di Venezia accolse le domande risarcitorie regolando le spese ed osservando che:
-) dalle risultanze probatorie erano emersi “fatti gravi, precisi e concordanti”
a dimostrare presuntivamente la veridicità – in parte – dei fatti esposti dall'attore, infatti: il soggetto ripreso nei filmati era il e tale Parte_1
circostanza era stata confermata dalle testimoni (ex moglie Testimone_1
dell'attore) e (figlia del convenuto); Testimone_2
-) i video erano stati prodotti da due telecamere installate sulla BMW X3 del
, come confermato dalla teste;
il danneggiamento CP_1 Tes_1
dell'autoveicolo risultava provato, sia per la mancata contestazione del fatto storico, sia sulla base delle dichiarazioni rese in udienza dalle parti in causa,
dalle quali era emerso che parcheggiava in modo non CP_1
conforme al proprio diritto;
che il riteneva che l'autovettura del Parte_1
non potesse essere parcheggiata nell'autorimessa interrata del CP_1
condominio; che il aveva ammesso di essere tornato verso la Parte_1
macchina, poi risultata danneggiata, “perché attirato da qualcosa che c'era su quella macchina”;
-) era da riconoscere sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale dandosi rilievo, per il primo, alle ricevute fiscali prodotte sub doc. 10 e 11
perché emesse successivamente all'inziale episodio denunciato e compatibili con i danneggiamenti lamentati ed escludendo la posta relativa alla ricevuta fiscale prodotta sub. doc. 9 perché emessa antecedentemente al primo episodio denunciato;
il tutto per € 5.489,44;
6 -) il danno non patrimoniale era da liquidare in € 4.000,00, considerata la mancata conoscenza dell'autore dell'illecito, il fatto che nel periodo era in procinto di diventare padre;
la circostanza che l'ambiente era sconosciuto dato che si era appena trasferito a Dolo con la famiglia e per CP_1
la natura dei fatti con le modalità di svolgimento e la reiterazione;
-) le spese erano da regolare in forza della soccombenza con esclusione della responsabilità ex art. 96 Cod. proc. Civ..
4.- I primi cinque motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto avvinti.
4.1.- Con il primo si censura la ricostruzione del fatto per violazione delle norme sulle presunzioni. Si adduce che gli elementi di prova non sarebbero stati gravi, precisi e concordanti a dimostrare – in parte – i fatti addotti da e questo anche in violazione delle regole sull'onere della prova;
si CP_1
adduce che non era emersa la prova dei fatti storici perché nessuno degli episodi contestati era stato oggetto delle videoriprese prodotte;
si evidenzia che le telecamere erano state installate nel dicembre 2015 e che non avrebbero potuto fornire la prova per gli episodi precedenti (26 agosto 2015, 6 novembre
2015 e 30 novembre 2015); che la videoripresa agli atti era stata effettuata in un giorno (il 14 dicembre 2015) diverso da quello per cui era stato chiesto il risarcimento (il 18 dicembre 2015). Con il secondo si lamenta il rilievo dato alla presenza propria nei filmati (prodotti sub. doc. 5) osservandosi che abitava nello stesso stabile ed usufruiva della stessa autorimessa sotterranea tanto che sarebbe stato inevitabile il transito nei luoghi oggetto delle videoriprese;
che le testimoni e Testimone_1 Testimone_2
avevano confermato la collocazione dei posti riservati rilevando che dai video non si vedeva il danneggiamento. Con il terzo si censura la valorizzazione
7 delle videoriprese effettuate attraverso le telecamere installate. Con il quarto si lamenta la mancata valorizzazione della contestazione del fatto storico,
evidenziandosi che il danneggiamento era stato oggetto di censura integrale già in comparsa di costituzione e con il quinto motivo si lamenta l'accertamento del dolo in forza delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio e dalle quali era solo emerso che si era accorto che qualcuno parcheggiava in uno stallo non di sua competenza senza la prova che avesse deliberatamente “rigato” l'auto di . Il fatto di essersi avvicinato CP_1
all'autovettura, quindi, non implicava prova del danneggiamento.
4.2.- I motivi appaiono infondati.
5.1.- Premettendosi che (Cass., Sentenza n. 3764 del 19 febbraio 2007) in tema di risarcimento del danno da illecito civile è onere dell'attore identificare e provare gli elementi costitutivi dell'illecito ex art. 2697 Cod.
Civ., nel caso l'onere risulta rispettato e parimenti la prova appare data, in dissenso dai motivi.
L'appellato ha dimesso (sub. doc. 5) le videoriprese del fatto storico prodotte da due telecamere provando la condotta, il nesso e l'evento di danno. La
testimone ha confermato che nel dicembre 2015 Testimone_1 CP_1
aveva fatto installare due telecamere sull'autovettura di proprietà BMW X3.
La stessa testimone, senza smentita, ha riferito che l'episodio oggetto dei filmati prodotti si era verificato il 14 dicembre 2015. e Testimone_1 [...]
hanno poi riconosciuto il nelle videoriprese Testimone_2 Parte_1
ovvero nei fotogrammi delle riprese mentre la ha precisato di aver Tes_1
visto nel video che si era avvicinato alla macchina del , prima Parte_1 CP_1
a destra e poi “strisciarla tutta intorno”.
8 Non solo la predetta testimone ha confermato il danneggiamento dell'autovettura BMW X3 di , ma ha anche individuato nel CP_1
l'autore. La testimone risulta attendibile, poiché non è Parte_1 Tes_1
ravvisabile un interesse in causa, né un significativo legame affettivo con l'allora attore, trattandosi dell'ex moglie separata del . Lo stesso CP_1
del resto, all'udienza del 3 febbraio 2020, ha ammesso di essersi Parte_1
riconosciuto nei filmati prodotti e di essersi avvicinato alla macchina, pur precisando di averlo fatto “perché attirato da qualcosa che c'era su quella macchina”. Tale anomala condotta, ammessa, in una con le prove di cui sopra,
attesta la piana riferibilità del danneggiamento al Parte_1
Lo stesso fotogramma (prodotto sub. doc. 5) assume un rilievo dirimente poiché ritrae il in una posizione innaturale, con il corpo rivolto Parte_1
verso il garage ma con lo sguardo rivolto e soprattutto con la mano destra protesa verso l'autovettura di ad una distanza minima e con un oggetto CP_1
in mano.
Indipendentemente dalla contestazione dei fatti sollevata dalla difesa dell'appellante in primo grado, emendata la motivazione, sul punto, dal materiale probatorio emerge la prova del danneggiamento dell'autovettura
BMW X3 di ad opera di il 14 dicembre 2015. CP_1 Parte_1
Priva di pregio la contestazione dell'appellante sulla data della videoripresa
(il 14 dicembre) che sarebbe diversa rispetto a quella per cui era stato chiesto il risarcimento (il 18 dicembre) trattandosi di discrasia non rilevante e non tale da escludere il fatto storico in sé e nella sua materialità: id est il danneggiamento compiuto dal ai danni dell'autovettura del Parte_1 CP_1
il 14 dicembre 2015.
9 5.2.1.- Si può ragionevolmente ritenere, anche per regolarità causale e comunque in applicazione della disciplina sulle presunzioni, che anche gli episodi denunciati dal (26 agosto 2015, 6 novembre 2015, 30 novembre CP_1
2015 e in data successiva) siano attribuibili a come ritenuto Parte_1
dal primo giudice.
5.2.2.- In tema di prova presuntiva (Cass., Ordinanza n. 9054 del 21 marzo
2022) il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della
"precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà
storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della
"concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi,
richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece,
attraverso un'analisi atomistica degli stessi.
Il tutto appare qui declinato ove un episodio di danno (del 14 dicembre 2015)
risulta dimostrato con l'individuazione dell'autore, ove risulta la prova di altri consimili danneggiamenti della stessa autovettura nelle medesime circostanze di luogo ed in tempi consimili, ove non risulta, altrimenti, per altri episodi,
10 alcuna diversa allegazione e giustificazione ed ove anzi emerge in prospettiva il movente anche per questi fatti.
5.2.3.- ha prodotto (sub doc. 1 – 2 – 3 - 4), in aggiunta a quanto CP_1
sopra, quattro atti di denuncia aventi ad oggetto il danneggiamento delle autovetture BMW X3 e Smart di proprietà, che si trovavano parcheggiate nel garage condominiale. Dagli atti emergono condotte di danneggiamento conformi e del tutto assimilabili nella loro materialità e nell'evento, oltre che nel luogo, a quelle relative al fatto del 14 dicembre 2015, di cui è stata data la prova:
-) in tutti i casi si fa riferimento al danneggiamento delle autovetture BMW e
Smart del , con rigature e foratura pneumatico;
CP_1
-) tutti gli episodi si sono verificati nel parcheggio condominiale ove,
evidentemente, avevano accesso solo i condomini e non i terzi;
-) alcuna diversa allegazione e prova risulta offerta a dimostrare che altri veicoli ivi parcheggiati, nel periodo, fossero stati danneggiati;
-) le modalità della condotta, il tipo di danno e la riferibilità della prima ai soli veicoli del , in periodi consimili e per motivazioni comprovate (di CP_1
seguito), appaiono del tutto conformi all'episodio del 14 dicembre 2015;
-) le dichiarazioni rese dall'appellante in sede di interrogatorio formale, in particolare circa la convinzione che l'autovettura di non potesse essere CP_1
parcheggiata all'interno dell'autorimessa del condominio, pur non costituendo ammissione del danneggiamento - essendo, il riferimento alla confessione, improprio e risultando le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale valutabili come indizio (in generale Cass. ordinanza n.
11 univocamente convergente nel senso di dimostrare la sussistenza di un atteggiamento di insofferenza nei confronti di soggetti estranei non legittimati a parcheggiare l'autovettura nel garage condominiale;
-) emerge, per la natura consimile dei fatti, il dolo del Parte_1
5.2.4.- Pertanto, dal fatto del 14 dicembre 2015 in una con le prove presuntive di cui sopra, si può ritenere raggiunta anche la dimostrazione che pure gli altri fatti denunciati erano riferibili al E sebbene sia vero che Parte_1
quest'ultimo, in quanto residente, poteva fruire del parcheggio condominiale,
è altrettanto vero che le modalità dell'ultimo episodio lasciano poco spazio per affermare una riconducibilità degli altri, consimili, a terzi evidenti essendo gli atteggiamenti di insofferenza dell'appellante per la condotta del
. CP_1
Gli indici (modalità consimili degli episodi, medesimezza dei luoghi, assenza di diversa riconducibilità a terzi, autovetture solo del e dichiarazioni CP_1
del appaiono nel singolo, gravi in quanto dotati di propria e Parte_1
particolare rilevanza;
precisi in quanto univocamente collocati nel tempo e suffragati da elementi di fatto chiari conformi;
conformi tra loro nel senso della ripetizione nel tempo con modalità assimilabili. Tali indici presuntivi,
nel singolo e nel complesso, dimostrato il fatto ignoto: i danneggiamenti dei veicoli del compiuti dal il 26 agosto, il 6 novembre, il 30 CP_1 Parte_1
novembre del 2015, il 18 dicembre 2015, oltre che il 14 dicembre 2015.
5.3.- Con il sesto motivo si censura la condanna in assenza di prova dei danni rilevandosi che aveva prodotto mere ricevute fiscali non CP_1
pagate e che, in ogni caso, la ricevuta prodotta sub. doc. 9 era precedente rispetto al primo degli eventi denunciati.
12 Il motivo di censura è infondato posto che la ricevuta fiscale è un documento fiscale che certifica l'avvenuto pagamento da parte di un soggetto debitore nei confronti di un altro soggetto, ovvero il creditore. Soprattutto,
poi, in quanto il danno (ut supra dimostrato) consistito in rigature dei veicoli e foratura del pneumatico è risarcibile se conseguenza immediata e diretta del fatto illecito senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo
(Cass. ordinanza n. 17670 del 26 giugno 2024).
E' condivisibile la decisione di porre alla base della richiesta risarcitoria solamente le ricevute fiscali emesse successivamente al primo episodio denunciato (docc. 10 e 11). La ricevuta fiscale prodotta sub doc. 9 è anteriore
(14 aprile 2014) rispetto alla prima denuncia prodotta in giudizio (26 agosto
2015) ed il Tribunale l'ha correttamente espunta. Tutte le altre ricevute comprovano l'esecuzione di lavori di carrozzeria in periodi consimili a quelli dei comprovati danneggiamenti ed appaiono riferibili alle riparazioni di essi
(atti vandalici) tanto che, per regolarità causale, comprovano il danno e, ad
abundantiam, la sua riparazione con l'esborso.
5.4.- Anche il settimo e l'ottavo motivo possono essere trattati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto la polizza assicurativa dell'autovettura BMW X3. L'appellante censura l'omessa pronuncia circa l'esistenza di una polizza assicurativa dell'autovettura BMW X3 contro gli atti vandalici, che non sarebbe stata attivata dal a copertura dei danni CP_1
rilevando che tale omissione avrebbe dovuto legittimare il diniego o la riduzione del risarcimento (art. 1227 Cod. Civ.); ha poi chiesto, in subordine,
la riduzione dell'importo in forza di un parziale risarcimento del danno che la compagnia assicurativa di aveva già corrisposto. CP_1
13 I motivi sono infondati.
5.4.1.- Il Giudice ha ordinato all'attore l'esibizione di tutte le polizze assicurative contro atti vandalici all'epoca dei fatti dedotti in giudizio, le denunce di sinistro e gli eventuali indennizzi ricevuti in relazione a detti fatti e con nota di deposito il 30 novembre 2020 ha depositato sub. CP_1
doc. 3 la polizza assicurativa della BMW X3. Analizzando detto documento,
a pag. 2, risulta “attiva” la copertura assicurativa per eventi socio-politici.
Tale assicurazione non copre gli atti vandalici generici ma gli atti vandalici posti in essere da gruppi organizzati per fini politici e sociali sicché la sua incidenza, ai fini risarcitori, non rileva non potendo garantire l'assicurato per gli atti compiuti dal privi di tali connotati. Non risultando “attiva”, Parte_1
quindi, la copertura assicurativa per gli atti vandalici, la mancata denuncia all'assicurazione di alcuni danneggiamenti non integra rinuncia ad un proprio diritto e non costituisce condotta rilevante ex art. 1227 2^ co. Cod. Civ..
5.4.2.- Circa l'offerta di risarcimento del danno formulata dall'assicurazione per il sinistro del 26 agosto 2015, (cfr. nota di deposito del 30 novembre 2020,
sub. doc. 5) non risulta agli atti alcuna accettazione, né di , né CP_1
della carrozzeria. La ricevuta fiscale prodotta sub doc. 10, del resto, ha un importo superiore (euro 2.783,05) rispetto a quello offerto dall'assicurazione alla carrozzeria (euro 2.504,00), pertanto, è ragionevole ritenere che il danneggiato l'abbia rifiutata. Ne deriva che nulla ha percepito, né CP_1
direttamente, né indirettamente, dall'assicurazione a titolo di indennizzo per i danni subiti.
14 6.- Con il nono motivo si censurano i danni non patrimoniali, per mancanza di prova del fatto storico e degli elementi dell'illecito e per mancanza di prova ed allegazione del danno asseritamente subito.
Il motivo è infondato.
E' condivisibile la motivazione del Tribunale laddove ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta di risarcimento in quanto la vittima ha effettivamente patito un rilevante pregiudizio. La tipologia di condotta posta in essere ai danni ad un soggetto che si era appena trasferito in una nuova abitazione con la famiglia, reiterata nel tempo (per vari mesi) e ad opera di una persona inizialmente ignota, ha sicuramente ingenerato uno stato di timore e di sofferenza, come confermato dalla installazione delle telecamere installate sull'autovettura BMW X3 per scoprire l'autore dei danneggiamenti e porvi fine. Il quantum appare poi connaturato al pregiudizio ed alla evidente perdita di serenità per mesi in capo alla persona offesa.
7.- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i valori medi del DM 55/2014. Ogni ulteriore e diversa istanza anche istruttoria va rigettata rilevandosi, quanto alle prove costituende (ed agli ordini di esibizione –
genericamente chiesti), che l'appellante non ha indicato le ragioni per le quali le stesse avrebbero invece consentito di giustificare la propria pretesa (Cass.
n. 1532 del 22 gennaio 2018). La domanda ex art. 96 c.p.c. va rigettata per mancanza della soccombenza.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Venezia;
15 condanna l'appellante alle spese a favore di che liquida in €. CP_1
5.809 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 30 ottobre 2025
Il Giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
32846 del 16 dicembre 2024) - integrano comunque un ulteriore elemento