TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/12/2025, n. 2877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2877 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico AL OT ha pronunciato in esito allo scambio di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1634/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Bologna Parte_1 C.F._1 presso lo studio degli avv.ti Gian Vito Califano, Silvia Califano e Daniele Bitto che la rappresentano e difendono per procura in atti, ricorrente
e
(p.i. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in presso la sede CP_1 dell' rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina Tomasello e ME Puglisi del ruolo CP_1 professionale per procura in atti, resistente oggetto: crediti di lavoro pediatri di libera scelta.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 22 marzo 2023 ME TI adiva questo giudice del lavoro e, premesso di aver prestato servizio in regime convenzionale con l' dal CP_2
1982 al 2021 come medico specialista , nell'ambito territoriale del Controparte_3
Comune di Messina, lamentava il mancato pagamento da parte dell' del compenso CP_1 previsto dall'art. 4, lett. b), dell'AIR di del 29 giugno 2011 per la redazione delle CP_3 schede sanitarie pediatriche, regolarmente compilate all'atto della cessazione dal servizio per la presa in carico dei propri pazienti da parte di altri PLS e consegnate al preposto ufficio in data 11 marzo 2021. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento in proprio favore della CP_1
somma di 20.520 euro maturata a tale titolo (pari all'importo di 30 euro per ciascuna delle 684 schede redatte), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Nella resistenza della convenuta, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e sostituita l'udienza del 23 dicembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Ai fini della decisione della controversia occorre premettere un breve richiamo alla normativa di riferimento.
Essa si rinviene nell'art. 4, lett. b) dell'Accordo Integrativo Regionale di Pediatria del
29 giugno 2011 a norma del quale “la scheda sanitaria pediatrica regionale è parte integrante del programma di sorveglianza sanitaria del soggetto in età evolutiva fondata sull'anamnesi Parte_ dello stesso al momento del passaggio assistenziale dal PLS al e rappresenta “lo strumento di raccolta dei principali dati relativi alla salute del bambino, mezzo irrinunciabile di comunicazione tra famiglia, pediatra e altri operatori sanitari, nonché strumento di razionalizzazione e di verifica degli interventi sul bambino”.
La scheda contiene, infatti, “dati anagrafici;
dati anamnestici familiari e personali relativi alla gravidanza, parto, successive epoche neonatali;
dati relativi ad eventuali allergie
e/o intolleranze;
dati relativi alla copertura vaccinale;
valutazione dello sviluppo psicomotorio;
dati riassuntivi relativi alle patologie e terapie ricorrenti ed alle patologie e terapie croniche”.
La norma introduce, in particolare, in capo ai PLS un obbligo di redazione e consegna di detta scheda “per tutti gli assistiti che passino in carico al MMG o ad altro PLS”, prevedendo di contro in loro favore la corresponsione di un compenso forfettario lordo di 30 euro per ciascuna scheda, per la cui liquidazione il pediatra compila un riepilogo mensile da consegnare all'Azienda entro il giorno 15 di ciascun mese successivo.
Trattasi, dunque, di disposizione che, a differenza dell'art. 13 del precedente AIR del 4 giugno 2004 - a norma del quale la scheda andava predisposta unicamente al momento del passaggio assistenziale dal pediatra di famiglia al medico di medicina generale - estende espressamente tale obbligo anche all'ipotesi di passaggio degli assistiti ad altro PLS.
2 Essa trova, pertanto, applicazione anche al caso in cui, come nella specie, il rapporto di collaborazione del pediatra sia cessato per intervenuto pensionamento, determinandosi anche in tal caso un passaggio degli assistiti ad altro pediatra.
Cont Ne consegue che non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dall' di infondatezza nel merito della domanda per mancanza del presupposto richiesto dalla norma - Parte_ di passaggio degli assistiti dal PLS al
3.- Lo stesso dicasi in relazione a quanto dedotto dall' circa la presunta CP_1 necessità, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di redazione della scheda sanitaria e della conseguente corresponsione in favore del pediatra del relativo compenso, che l'assistito che transita ad altro PLS sia affetto da patologia cronica.
Sul punto, va anzitutto chiarito che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi in fattispecie relative al preteso diritto dei pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN alla corresponsione della diversa indennità libretto sanitario pediatrico prevista dai singoli accordi integrativi regionali (cfr. ex multis Cass. n.
11566/2021 e, in senso conforme, nn. 15678, 15679, 15680 e 20390/2021), i rapporti tra i medici convenzionati e le sanitarie locali, “pur se costituiti allo scopo di soddisfare le CP_1 finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero professionali parasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione. L'ente pubblico opera, pertanto, nell'ambito esclusivo del diritto privato ed assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva alla quale la legge assegna un ruolo centrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su base pattizia, "l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale... sull'intero territorio nazionale”.
L non esercita, dunque, “nei confronti del medico convenzionato alcun potere CP_1 autoritativo al di fuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole
o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato sicché le iniziative delle parti e i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano
l'esercizio dell'autonomia privata”; ne consegue che essa non può sottrarsi unilateralmente al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte in relazione al trattamento economico spettante
3 al personale del comparto sanità e a quello del regime convenzionale, nemmeno per realizzare l'obiettivo del rientro dal disavanzo.
Né, si aggiunge, un simile potere può essere riconosciuto all'Assessorato Regionale al di fuori degli specifici spazi della contrattazione integrativa, posto che, benché reso esecutivo con decreto assessoriale, l'AIR resta comunque atto di natura pattizia.
Orbene, nel caso di specie la norma esaminata non richiede alcun requisito aggiuntivo ai fini dell'insorgenza in capo al pediatra dell'obbligo di redazione della scheda;
del resto, come Contr espressamente previsto dall'art. 44 dell' del 28 settembre 2005, l'espletamento delle funzioni tipiche del pediatra si realizza mediante, tra gli altri, “d) la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria pediatrica individuale, su supporto informatico, ad uso del pediatra e ad utilità dell'assistito e del SSN, che raccoglie anche le informazioni registrate nel libretto sanitario dell'assistito, secondo standard e modalità definiti nell'ambito degli Accordi regionali e tenuto conto della normativa nazionale”, sicché trattasi di obbligo valevole, in generale, per qualunque assistito.
In senso contrario non rileva neppure quanto eccepito dall' circa la necessità di CP_1 conformarsi al parere vincolante reso dal Comitato Regionale, secondo cui “fermo restando il criterio valido per tutta la regione, e previsto dall'AIR che prevede la compilazione, e relativo pagamento, della scheda sanitaria ogni qual volta che l'assistito in carico al pediatra dopo i 6 Parte_ anni transita al quando invece l'assistito transita ad altro PLS la scheda sanitaria si dovrà prevedere solo per gli assistiti con patologia cronica” (in atti).
Invero, premesso che a norma dell'art. 17 dell'AIR sono vincolanti per i comitati zonali siciliani “i parere resi dal Comitato regionale di pediatria, autonomamente o a seguito di esplicita richiesta da parte di uno o più comitati” e per le aziende sanitarie le linee di indirizzo dallo stesso formulate “in merito alla corretta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle Cont norme contrattuali dell' (…) purché le medesime siano emanate formalmente dall'Amministrazione regionale”, nel caso di specie non ricorrono gli estremi di alcuno dei due atti vincolati di cui sopra.
L si è, infatti, limitata ad allegare copia del dettaglio di una riunione del CP_1
Comitato regionale tenutasi il 19 ottobre 2011 ove, quanto all'interpretazione dell'art. 4, lett.
b) dell'AIR, si precisa che “su tale punto si è aperto un ampio dibattito e si è giunti ad una sostanziale ampia condivisione, sarà definitivamente stabilito nella prossima seduta”; ne consegue che alcuna vincolatività può essere riconosciuta a tale verbale.
4 In definitiva, la pretesa va accolta.
4.- In relazione al quantum, l' ha eccepito di aver provveduto a liquidare alla CP_1
ricorrente, nel mese di luglio 2023, la somma lorda di 7.140 euro a titolo di contributo ex art. 4, lett. b), AIR per le n. 238 schede pediatriche ritenute legittimamente liquidabili.
L'effettivo versamento di tali somme non è stato contestato dall'istante, sicché esso va detratto dal totale dovutele a tale titolo per le complessive 684 schede pacificamente redatte e Cont consegnate (cfr. riepilogo dell'8 marzo 2021 e relativa distinta di consegna all' del successivo 11 marzo).
La convenuta va, dunque, condannata a corrispondere in favore di ME TI la minor somma di 13.380 euro (per 446 schede), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, senza cumulo in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n.
724/1994.
5.- La controvertibilità delle questioni esaminate giustificano la compensazione di un terzo delle spese processuali, che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, applicati i minimi per la breve durata, in 1.875 euro, di cui 79 euro per esborsi, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) condanna l' a corrispondere in favore di Controparte_1
ME TI la somma di 13.380 euro, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria senza cumulo, dal dovuto al soddisfo, a titolo di compenso per la redazione e la consegna di 446 schede pediatriche regionali ex art. 4, lett. b), AIR 2011;
2) condanna, altresì, detta a rimborsare alla ricorrente metà delle spese del CP_1 giudizio, liquidata in 1.875 euro, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa il resto.
Messina, 24.12.2025
Il Giudice del lavoro
AL OT
5