Cass. civ., sez. I, sentenza 16/12/2010, n. 25516
CASS
Sentenza 16 dicembre 2010

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Sussiste violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. allorché il giudice, a fronte della domanda di nullità, proposta dal fideiussore opponente, di una clausola del contratto di fideiussione e di inefficacia dello stesso, abbia, invece, rilevato d'ufficio la mancanza di prova circa la forma scritta del contratto di conto corrente concluso dal debitore principale e la conseguente nullità del medesimo, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., posto che, essendo onere del convenuto (nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/12/2010, n. 25516
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25516
Data del deposito : 16 dicembre 2010

Testo completo