TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4734/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Gustavo Danise- Presidente
2) Dott.ssa Grazia Roscigno – Giudice
3) Dott. Giuseppe Barbato- Giudice rel. all'esito della camera di conIGlio del 13.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 4734/2015 R.G., avente ad oggetto: azione di revocazione di testamento, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata a margine Parte_1 dell'atto di citazione, dall'avv. Ortensio Stanzione, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno, al lungomare Cristoforo Colombo n. 171, ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del C.o.a. di Salerno del 20.1.2015;
ATTORE-RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
e rappresentate e difese, giusta procura alle liti TE Controparte_2
rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Teresa Magnoni, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno, alla via C. Farina n. 25;
CONVENUTE-RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
E
e in qualità di eredi di CP_3 Controparte_4 Persona_1 rappresentate e difese, giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione udienza, dall'avv. Salvatore Sica, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno, alla piazza Caduti Civili di Guerra n. 1;
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE E
e _5 Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti rassegavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attore, la nota del
5.9.2024; per e , la nota del 2.9.2024; per e TE Controparte_2 CP_3
, la nota del 9.9.2024) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Controparte_4
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 25.5.2015, ritualmente notificato, conveniva Parte_1
dinanzi a questo Tribunale quale erede di e Persona_1 Persona_2 CP_6
, , e , quali eredi di
[...] _5 Controparte_2 TE Persona_3
[...]
Ed invero, l'odierno attore deduceva di essere il figlio nato fuori dal matrimonio di
[...]
deceduto in data 25.7.2007 lasciando a sé superstiti, quali eredi, le germane e Per_4 Per_2
in forza di testamento pubblico per notaio del 24.01.2007, Controparte_7 Persona_5
rep. n. 48852, racc. n. 17327. La filiazione in questione, infatti, era stata accertata con decreto del
Tribunale di Monaco di Baviera del 28.10.2010.
L'odierno attore rappresentava che l'oggetto del lascito testamentario era costituito dai seguenti cespiti: un fondo rustico con annesso fabbricato rurale sito in Castellabate (SA), alla località San
Marco, riportato in Catasto dei Terreni del predetto Comune al foglio 23, p.lle nn. 328, 66, 67, 68,
69, 70, 136, 137, 138, 139, nonché al foglio 24, p.lle nn. 253, 254, 255 sub 1, 255 sub 3, 256, 257,
258, 430 e 431; un appartamento facente parte del fabbricato sito in Salerno, alla via Carmine n. 54, riportato in Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 61, p.lla 149 sub 18; un locale box ad uso garage, al piano seminterrato del fabbricato sito in Salerno alla via Carmine n. 54, con ingresso da cortile privato riportato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 61, p.lla 149 sub 54.
Evidenziava, altresì, che in data 20.4.2007, successivamente al rilascio del testamento, il de cuius donava gli immobili siti in Salerno, alla via Carmine n. 54, alla OT . Controparte_8
Rappresentando che era deceduta in data 25.5.2009 lasciando a sé superstite Persona_2
mentre era deceduta in data 5.12.2011 lasciando a sé Persona_1 Persona_3 superstiti , , e , l'odierno Controparte_6 _5 Controparte_2 TE attore deduceva che le disposizioni testamentarie di cui all'atto pubblicato per il tramite del notaio dovevano intendersi revocate di diritto ai sensi dell'art. 687 c.c. Per_5 Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata la nullità e/o la revoca del testamento pubblico reso da e pubblicato in data 12.09.2007 per notaio Persona_4
rep. n. 48852, racc. n. 17327, in forza delle disposizioni di cui all'art. 687 c.c. Persona_5 stante la sopravvenienza dell'unico figlio naturale, , così come statuito Parte_1
dal decreto reso dal Tribunale di Monaco di Baviera - Sezione Controversie Familiari 5 in data
28.12.2010, rep. n. 521 F 11161/10. Per l'effetto, chiedeva che fosse dichiarata aperta la successione mortis causa di e perché fosse accertato e dichiarato il suo diritto di proprietà, Persona_4
in virtù di successione legittima, sugli immobili oggetto delle revocande disposizioni testamentarie, con conseguente ordine al competente Conservatore dei Registri immobiliari di curare le relative trascrizioni aventi ad oggetto i predetti immobili, con vittoria di spese lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 19.10.2015, si costituivano in giudizio e , evidenziando preliminarmente che TE Controparte_2
l'odierno attore non godeva dei requisiti per l'accesso al gratuito patrocino a spese dello Stato.
Nel merito, contestavano la ricostruzione dei fatti di causa prospettata dall'attore.
In particolare, evidenziavano l'inapplicabilità al caso di specie delle previsioni dell'art. 687 c.c., deducendo che era a conoscenza dell'esistenza del proprio figlio, a cui aveva Persona_4
inviato nel tempo cospicue somme di denaro e di cui si era occupato sino a quando, in seguito al deteriorarsi dei rapporti, aveva deciso di disporre dei propri beni secondo quanto indicato nel testamento depositato presso il notaio lasciando peraltro libera dalla disposizione Per_5
testamentaria in favore delle sorelle una cospicua somma di denaro depositata presso la filiale della di Salerno, via De Granito. CP_9
Ancora, evidenziato che i beni immobili siti in Salerno, alla via Carmine n. 54, oggetto della disposizione testamentaria in loro favore, erano stati successivamente donati da Persona_4
in favore della OT , instavano perché fosse disposta la chiamata in causa Controparte_8
della donataria in quanto tenuta alla collazione, con conseguente obbligo per la stessa di conferire all'asse ereditario i beni ricevuti dal de cuius in donazione ovvero il loro valore, se alienati.
Tanto premesso, concludevano chiedevano il rigetto della domanda.
In via subordinata, instavano perché l'attore, quale figlio naturale di fosse Persona_4
ritenuto erede della quota di legittima sulla massa ereditaria e perché tutti i convenuti fossero ritenuti eredi, per volontà testamentaria, per la quota disponibile, in relazione alle quote di spettanza dei rispettivi danti causa, vinte le spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.10.2015, si costituiva in giudizio
[...] rappresentando che l'odierno attore aveva più volte tentato infruttuosamente di Per_1 conseguire il riconoscimento quale figlio naturale di in particolare, richiamava Persona_4
una sentenza del Tribunale di Monaco di Baviera del 1985 che lo aveva riconosciuto totalmente estraneo al de cuius sul presupposto dell'inesistenza di qualsivoglia legame biologico con quest'ultimo.
Evidenziava, altresì, che come confermato dalle disposizioni testamentarie in Persona_4
favore delle germane e e dalla donazione in favore della OT , era Per_2 Per_3 CP_8 assolutamente consapevole di non avere figli naturali, e rappresentava che l'odierno attore altri non era che un figlio di una conoscente del IG. che quest'ultimo aveva seguito da lontano in Per_4
alcune vicende.
Deducendo l'inopponibilità agli eredi di del decreto reso dal Tribunale di Persona_4
Monaco di Baviera in data 28.12.2010 alla luce delle diposizioni della l. n. 218/1995 e del
Regolamento CE n. 44/2001, oltre che dell'efficacia del giudicato della sentenza resa dal Tribunale di Monaco di Baviera nel 1985 ai sensi dell'art. 84 della l. n. 2018/1995, eccepiva l'inammissibilità dell'avversa azione avendo l'attore prodotto i documenti fondanti la propria pretesa solo in fotocopia.
Tanto premesso, concludeva instando preliminarmente per la declaratoria, ex art. 67 della l. n.
218/1995, di inopponibilità nei propri confronti del decreto reso dal Tribunale di Monaco di Baviera in data 28.12.2010 e, nel merito, perché fosse accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'avversa domanda, con conferma di quanto disposto in sede testamentaria da
Persona_4
In via subordinata, in caso di accogliento della domanda attorea, chiedeva che fosse dichiarata la revoca e/o la nullità del testamento di nei limiti della quota di legittima Persona_4 eventualmente spettante all'attore, con conseguente conferma del lascito in favore delle sorelle del de cuius nei limiti della disponibile.
In via riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda attorea, instava per la condanna di alla restituzione in suo favore di tutte le spese, anche di natura fiscale, TE0
comprese quelle di apertura della successione e/o connesse alla manutenzione del cespite immobiliare oggetto di lascito testamentario, sostenute a far data dalla morte di e sino alla Persona_4
pronuncia della sentenza, oltre interessi, con vittoria di spese di lite e attribuzione i favore del procuratore antistatario.
Rimasti contumaci e , veniva autorizzata la chiamata in _5 Controparte_6
causa richiesta da e . Controparte_2 TE
All'udienza del 13.7.2016, il procuratore di comunicava il decesso del proprio Persona_1 assistito e veniva dichiarata l'interruzione del giudizio. Con ricorso in riassunzione depositato i data 3.10.2016, l'odierno attore riassumeva il processo nei confronti degli eredi di e di tutte le parti originarie del giudizio. Persona_1
Sicché, con comparsa di costituzione depositata in data 2.2.2017, si costituivano in giudizio
[...]
e , quali eredi di facendo proprie le CP_3 Controparte_4 Persona_1
argomentazioni e le deduzioni svolte per conto del proprio dante causa e rassegnando le medesime conclusioni.
Svolta l'istruttoria orale, con ordinanza dell'8.6.2022 veniva revocato il provvedimento con cui era stata autorizzata la citazione di su istanza di e Controparte_8 Controparte_2 _1
e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza
[...] dell'11.9.2024.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza con ordinanza del 31.10.2024, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Deve anzitutto rilevarsi che, vertendosi in materia di impugnazione di testamento, il Tribunale giudica in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 50-bis, I comma n. 6) c.p.c. ratione temporis applicabile.
In linea del tutto preliminare, occorre rilevare la ritualità dell'instaurazione del contraddittorio nel caso di specie.
Sotto tale specifico profilo, infatti, l'odierno attore formulava la domanda di revocazione nei confronti di quale erede di nonché di , Persona_1 Persona_2 Controparte_6 [...]
, e , quali eredi di . _5 Controparte_2 TE Persona_3
Come si è avuto modo di rilevare, invero, ed figuravano quali eredi Per_3 Persona_2
testamentari del IG. Persona_4
Più in particolare, deve evidenziarsi che e , regolarmente TE Controparte_2
costituitesi in giudizio, non contestavano la circostanza che le stesse fossero eredi, quali figlie, della IG , né tantomeno che il IG. , nonché il IG. Persona_3 Controparte_6 [...]
, rispettivamente marito e figlio della de cuius, rimasti contumaci nel presente _5
giudizio pure risultassero eredi della IG.ra . Persona_3
Risulta pertanto sufficientemente provato, per quanto di interesse in questa sede, che, effettivamente,
, , e fossero eredi della TE Controparte_2 Controparte_6 _5
IG.ra ; per altro verso, alcuna specifica contestazione veniva dedotta da parte Persona_3
delle IG in merito al fatto che la propria madre avesse accettato la delazione ereditaria _1
riferibile al IG. Né venivano in alcun modo indicati altri ulteriori eredi della Persona_4 IG.ra , così dovendosi senz'altro ritenere validamente instaurato il contraddittorio Persona_6
in parte qua. Analogamente a dirsi con riguardo alla posizione del IG. originariamente Persona_1
convenuto in giudizio. Sotto tale profilo, pur non risultando prodotto in atti il testamento redatto per conto della IG.ra a sua volta chiamata alla delazione testamentaria dell'eredità Persona_2
del IG. il predetto convenuto non sollevava alcuna specifica contestazione né Persona_4
con riguardo alla propria qualità di erede testamentario della IG.ra , né tantomeno Persona_2
con riferimento alla circostanza che la IG.ra avesse accettato la delazione ereditaria Per_4
riferibile alla posizione del IG. Persona_4
Inoltre, a seguito del decesso del IG. si costituivano in giudizio la IG.ra Persona_1 [...]
nonché la IG.ra , confermando di essere eredi dell'originaria CP_3 Controparte_4 parte convenuta, come allegato per conto dell'originario attore. Sicché, non risultando allegata, prima ancora che provata, la sussistenza di ulteriori eredi del IG. deve parimenti ritenersi Per_1
validamente instaurato il contraddittorio nel caso di specie (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III,
16.11.2020, n. 25885).
Sempre in via pregiudiziale, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione originariamente formulata per conto del IG. in merito alla produzione in copia del decreto del Tribunale Persona_1
di Monaco di Baviera, oltre che del testamento del de cuius.
Più in particolare, il disconoscimento della conformità agli originali delle copie dei documenti oggetto di impugnativa risulta del tutto generico, essendo stata esclusivamente dedotta la difformità dei documenti in esame. Eppure, non è in alcun modo dato rilevare come ed in quali termini tali copie avrebbero dovuto ritenersi difformi rispetto agli originali, non risultando in alcun modo meglio dedotti gli aspetti differenziali delle copie in raffronto agli originali (ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
Lav., 7.10.2024, n. 26200; Sez. II, 18.7.2024, n. 19850; Sez. V, 20.6.2019, n. 16557; Sez. II,
30.10.2018, n. 27633; Sez. V, 8.6.2018, n. 14950).
Nell'ipotesi di specie, invero, viene in rilievo un generico disconoscimento della copia all'originale, completamente privo di specifico riscontro in merito all'effettiva difformità, così dovendosi senz'altro ritenere lo stesso inefficace ai sensi dell'art. 2719 c.c.
Per altro verso, deve pure evidenziarsi che, anche ad ammettere l'efficacia di un tale disconoscimento, lo stesso non avrebbe impedito di valutare l'efficacia rappresentativa di tale copia, senz'altro da ritenersi riscontrata nel caso di specie (Cass. Civ., Sez. V, 23.5.2018, n. 12737).
Tanto, peraltro, anche a voler prescindere dalla contraddittoria allegazione del IG. il Per_1 quale da un lato deduceva la produzione in copia del testamento oggetto di impugnativa e dall'altro instava per la conferma delle disposizioni testamentarie contenute proprio all'interno di tale atto negoziale. Ne consegue, pertanto, l'infondatezza delle doglianze formulate originariamente per conto del IG.
Per_1
Sempre in via pregiudiziale, deve senz'altro rilevarsi l'ammissibilità della domanda di revocazione del testamento nel caso di specie.
Deve invero ribadirsi il maggioritario e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui la ratio della revocazione delle disposizioni testamentarie per sopravvenienza di figli deve identificarsi nella modificazione della situazione familiare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni, in chiave meramente obiettiva, e non già la tutela della volontà del disponente, come invece previsto con riguardo al diverso istituto di cui all'art. 803 c.c. in tema di donazione (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 9.3.1996, n. 1935; Sez. II, 1.3.2011, n. 5037; Sez. II,
28.7.2017, n. 18893; Sez. II, 5.1.2018, n. 169).
A riprova di tale fondamento, devono evidenziarsi i seguenti profili differenziali tra gli istituti in commento.
Si è infatti avuto modo di evidenziare che la revocazione della donazione è rimessa all'iniziativa del donante o dei suoi eredi ed è assoggettata ad un breve termine decadenziale, a fronte invece dell'operatività di diritto della revoca ex art. 687 c.c.
Ancora, se nell'ipotesi della revocazione della donazione i beni rientrano nella disponibilità del donante, il quale, se ancora in vita, può provvedere ad una nuova disposizione, diversamente nell'ipotesi della revocazione del testamento, in assenza di una specifica diversa volontà del disponente, l'oggetto delle disposizioni saranno devolute secondo la disciplina della successione legittima, con immediato vantaggio in favore del figlio.
Se nell'ipotesi di cui all'art. 803 c.c. risulta specificamente previsto che la revocazione può darsi anche a seguito del riconoscimento del figlio naturale, “salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio”, analoga disposizione non risulta prevista, invece, con riguardo all'art. 687 c.c.
In tal senso, ciò che rileva ai fini della caducazione di testamento è la sopravvenienza o la scoperta dell'esistenza di una filiazione in senso giuridico, e non anche in senso meramente naturalistico, così dovendosi ritenere irrilevante la conoscenza dell'esistenza di figli biologici, che il testatore non ha riconosciuto per scelta, posto che la scoperta di figli biologici, non riconosciuti, non preclude quindi la revocazione, se il testatore, per esempio, aveva già notizia dell'esistenza di altri figli naturali non riconosciuti.
Inoltre, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 687 c.c. la revoca non ha luogo se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione: infatti, ad ammettere la centralità dell'impostazione subiettiva volta a far prevalere la tutela della volontà del testatore, tale disposizione non avrebbe una ragionevole spiegazione, in quanto anche in tal caso la revocazione, se fosse fondata sulla volontà presunta del testatore, dovrebbe avere luogo.
Trattasi, pertanto, di un autonomo rimedio eventualmente concorrente con la più generale disciplina prevista in tema di tutela dei legittimari: tale istituto, quindi, appare destinato a recedere soltanto laddove il testatore abbia diversamente provveduto, non potendosi quindi fondare l'esclusione della revocazione su di una presunzione di prevalenza della volontà testamentaria di rendere intangibili le proprie disposizioni di ultima volontà, ma su una espressa volontà in tale direzione.
Infine, deve richiamarsi anche quanto disposto dall'art. 687, II comma c.c., che prevede l'operatività della revocazione anche nel caso in cui il figlio sia stato concepito al momento del testamento.
La norma che fa evidentemente riferimento al caso di figlio postumo, va riferita anche all'ipotesi in cui il testatore fosse consapevole, nel momento in cui testava, dell'avvenuto concepimento, apparendo condivisibile l'opinione dottrinale secondo cui, a voler diversamente opinare, la norma dovrebbe essere altrimenti classificata come superflua, in quanto il caso in cui il testatore, nel momento in cui testava, non fosse stato consapevole dell'avvenuto concepimento, ben avrebbe potuto essere ricompresa nell'ambito di riferimento della previsione generale che ha riguardo alla ignoranza, al tempo del testamento, dell'esistenza di figli.
Ne consegue, pertanto, che la revocazione del testamento per sopravvenienza di figli ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il de cuius ha disposto dei suoi beni. Pertanto, dovendo ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio ma anche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l'azione di accertamento della filiazione, ne consegue che il testamento è revocato anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi, senza che abbia alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del de cuius, né che quest'ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza.
Tanto premesso, occorre a questo punto soffermarsi in merito alla questione attinente all'accertamento del rapporto di filiazione intercorrente tra l'odierno attore ed il de cuius
[...]
Per_4
Si è avuto modo di rilevare come il IG. contestasse la sussistenza di tale Persona_1
rapporto; evidenziava anzitutto che era stata già emessa nel 1985 una sentenza da un Tribunale tedesco attestante l'insussistenza del riconoscimento di tale rapporto tra le parti.
Di poi, e con riguardo al decreto emesso dal Tribunale di Monaco di Baviera- Sezione Controversie
Familiari in data 28.12.2010, rep. n. 521/F 11161/10, che invece accertava tale rapporto di filiazione, ne contestava l'inopponibilità nei suoi confronti, avuto riguardo, tra l'altro, al fatto che tale procedimento si era svolto in assenza del contraddittorio con gli eredi del IG. Occorre Per_4 anzitutto verificare se ed in quali termini possa riconoscersi a tale provvedimento efficacia all'interno del nostro ordinamento: in tal senso, appare opportuno anzitutto individuare la normativa specificamente applicabile nel caso di specie.
In tal senso, non può trovare applicazione la Convenzione stipulata tra l'Italia e la Germania il
9.3.1936 per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni civili in materia civile e commerciale, tuttora vigente, e resa esecutiva con la l. n. 106/1937. Più in particolare, l'art. 3 di tale convenzione subordina l'attribuzione della giurisdizione al fatto che tutte le parti in causa abbiano la cittadinanza dello Stato cui appartiene il giudice, o il domicilio dello Stato medesimo;
in mancanza di tale condizione, invece, dovrà aversi riguardo alla più generale disciplina interna del diritto internazionale privato (arg. da Cass. Civ., Sez. I, 14.1.2003, n. 365).
Nel caso di specie, invero, il de cuius nei cui confronti veniva richiesto Persona_4
l'accertamento della paternità, non risultava cittadino tedesco, a differenza dell'odierno attore.
Non può trovare applicazione nemmeno il regolamento (C.E.) n. 2201/2003 in materia di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, come sostituito dal regolamento U.E. n. 2019/1111: l'art. 1, III comma lett. a) di tale regolamento, infatti, escludeva l'operatività dello stesso nei casi di “determinazione o impugnazione della filiazione”.
Analoghe conclusioni devono valere anche con riguardo al regolamento C.E. n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come successivamente sostituito dal regolamento U.E. n. 1215/2012: ne risulta infatti esclusa l'applicabilità alle ipotesi delle controversie in materia di stato delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 2, I comma lett. a).
Dovrà pertanto aversi riguardo alla più generale disciplina prevista dagli artt. 64 e ss. della l. n.
218/1995 che disciplina le condizioni di operatività del riconoscimento automatico delle sentenze e dei provvedimenti giurisdizionali esteri. In tal senso, ai sensi dell'art. 72 di tale legge, infatti, la normativa in esame risulta applicabile a tutti i giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore (31.12.1996). Nel caso di specie, avuto riguardo all'epoca di introduzione del presente giudizio, deve senz'altro aversi riguardo all'operatività della disciplina in esame, così dovendosi escludere l'applicabilità della normativa di cui agli artt. 796 e ss. c.p.c. in materia di delibazione.
Tanto premesso, occorre rilevare che risulta versato in atti il decreto emesso in data 28.12.2010 dalla
Pretura di Monaco di Baviera- Sezione Controversie Familiari 5, rep. n. 521 F 1161/10, introdotto dal IG. odierno attore (cfr. doc. n. 1 allegato alla memoria ex art. 183, VI comma TE1
n. 1) c.p.c. di parte attrice). Più in particolare, in tale provvedimento si accertava “che il dott. è il Persona_7 padre del preponente . TE1
Nella motivazione, si precisava che “oggetto della controversia in materia di dipendenza è la constatazione dell'esistenza di un rapporto genitori-figlio. Il ricorrente nella presente controversia
[... chiede che venga constatato che il defunto dott. è il padre del ricorrente Per_4 Parte_1
La Corte ha acquisito le prove facendo effettuare una perizia sulla discendenza. La Corte ha _11 ascoltato le parti della controversia a proposito dell'oggetto della stessa. L'istanza di esistenza di un rapporto genitori-figlio, ammissibile in base ai §§ 1600 e ss. BGB, 169 e ss. è motivata. In Pt_2
base ai §§ 1600 d1 cpv. BGB la paternità andava deliberata da parte della Corte, poiché finora non risultava una paternità ai sensi dei §§ 1592 n. 1) e 2), 1593 BGB. In base alla perizia richiesta dalla
Corte è sufficientemente certo che il dott. è il padre biologico del ricorrente Per_4 _11
Nella perizia è stato usato materiale DNA del dott. , il quale è stato prelevato dal
[...] Per_4 ricorrente nell'abitazione di quest'ultimo dopo il suo decesso. In base alle dichiarazioni del ricorrente la Corte è convinta che si tratta di materiale autentico. Non esistono dubbi motivabili in merito alla credibilità del ricorrente. Il materiale poteva inoltre essere usato. Il diritto di personalità esiste oltre la morte. Pertanto, il prelievo di materiale DNA dopo il decesso del padre non è stato leso (vedi Corte Costituzionale NJW 1971). Non è stato necessario sentire i testimoni alla cui presenza il ricorrente ha preso il materiale DNA, in quanto anche tramite la loro deposizione riguardante l'autenticità delle prove non si sarebbe potuta escludere una successiva manipolazione delle stesse da parte del ricorrente e pertanto era basilare solo la sua credibilità. La delibera sulle spese si basa sul § 81 FamFG”.
Risulta inoltre anche l'attestazione del passaggio in giudicato del decreto;
ancora, in data 13.1.2011 la Pretura di Monaco di Baviera disponeva la correzione dell'errore materiale ed integrazione del dispositivo, precisandosi che il nome del padre era “Dott. , il quale è nato Persona_8 in data 11.6.1922 e deceduto in data 25.7.2007. Il preponente è nato in data [...]”.
Ancora, veniva emesso un ulteriore decreto in data 14.4.2011, con cui si disponeva la correzione del dispositivo, “inserendo dopo le parole “si accerta” quanto segue: “dichiarando nulla la sentenza della Pretura di Monaco di Baviera del 9.10.1985, num. Di riferimento: 22C 40379/84”. Si precisava che il decreto andava corretto ai sensi del § 42 , in quanto esso era “evidentemente erroneo. Pt_2
Per una dimenticanza non si è emessa una decisione in riguardo alla domanda del 15.9.2010 di cui al punto 1. Esistendo una stretta connessione con la decisione pronunciata, il presente decreto non
è una nuova decisione nel merito”.
Pur non risultando prodotto in atti per conto del IG. e dei suoi eredi tale sentenza del Per_1
1985, dalle allegazioni delle parti risulta sufficientemente riscontrato che tale provvedimento fosse coincidente con quello indicato da parte del IG. con il quale era stata accertata Per_1
l'insussistenza di un legame biologico tra l'odierno attore ed il IG. (cfr. pag. 5 Persona_4
della comparsa di costituzione del IG. . Per_1
Occorre anzitutto soffermarsi sulla natura giuridica di tale decreto.
Ed infatti, l'art. 66 l. n. 218/1995, che introduce il meccanismo semplificato di riconoscimento, risulta applicabile esclusivamente alle ipotesi di provvedimenti di giurisdizione volontaria.
Più in particolare, si è avuto modo di rilevare che la volontaria giurisdizione presuppone l'assenza di definitività e di decisorietà: i provvedimenti riconducibili a tale categoria, infatti risultano suscettibili di rivalutazione e comunque non hanno ad oggetto la statuizione su situazioni di diritto subiettivo, ma si assumono semplice misure, riverse per contenuto, e tuttavia sempre finalizzate alla cura di situazioni monosoggettive (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., SS.UU., 24.7.2023, n. 22048).
La disciplina in materia di accertamento della paternità è regolata dai §§ 169 e ss. del Gesetz über das
Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, meglio conosciuto come , che disciplina la procedura in materia di famiglia e di volontaria Pt_2
giurisdizione, oltre che dal § 1600d del BGB.
Ebbene, ai sensi del § 184 FamFG, “Le pronunce che decidono le cause in materia di filiazione producono effetto quando diventano definitive. La loro modifica non è ammessa”.
Sicché, deve ritenersi che tale provvedimento sia suscettibile di passaggio in giudicato e risulta pertanto equiparabile alla sentenza del nostro ordinamento e non già ad un provvedimento di volontaria giurisdizione. Ne consegue, pertanto, che il riconoscimento di tale provvedimento risulta disciplinato dall'art. 65 o, in via alternativa, dall'art. 64 l. n. 218/1995 (arg. da Cass. Civ., Sez. I,
12.2.2024, n. 3767).
Più in particolare, ai sensi dell'art. 64 della l. n. 218/1995, la sentenza straniera è riconosciuta automaticamente nel caso in cui il giudice straniero era munito di giurisdizione;
sia rispettato il principio del contraddittorio secondo la legge processuale del luogo del giudizio e siano assicurati i diritti essenziali di difesa, tenuto conto dei principi cardine del sistema processuale italiano (Cass.
Civ., Sez. I, 22.7.2004, n. 13662); il provvedimento sia passato in giudicato;
non vi siano profili di incompatibilità con altra sentenza passata in giudicato emessa in Italia;
non penda un processo dinanzi ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le medesime parti, prima dell'inizio del processo straniero;
non vi siano profili di contrarietà all'ordine pubblico.
L'art. 65 l. n. 218/1995, invece, subordina il riconoscimento dei provvedimenti relativi alla capacità delle persone, nonché all'esistenza di rapporti di famiglia, alla condizione che gli stessi siano stati pronunziati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalla l. n. 218/1995, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa. Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, la disciplina del riconoscimento delle sentenze straniere in Italia, così come desumibile dalla legge 31 maggio 1995,
n. 218, non ha delineato un trattamento esclusivo e differenziato delle controversie sui rapporti di famiglia mediante l'art. 65, ma ha descritto, con l'art. 64, un meccanismo di riconoscimento di ordine generale (riservato in sé alle sole sentenze), valido per tutti tipi di controversie, ivi comprese perciò quelle in tema di rapporti di famiglia. Rispetto ad un tale generale modello operativo, la legge ha affidato, poi, all'art. 65 la predisposizione di un meccanismo complementare più agile di riconoscimento (allargato alla più generale categoria dei "provvedimenti") riservato all'esclusivo ambito delle materie della capacità delle persone, dei rapporti di famiglia o dei diritti della personalità, il quale, nel richiedere il concorso dei soli presupposti della "non contrarietà all'ordine pubblico" e dell'avvenuto "rispetto dei diritti essenziali della difesa", eIGe tuttavia il requisito aggiuntivo per cui i "provvedimenti" in questione siano stati assunti dalle autorità dello Stato la cui legge sia quella richiamata dalle norme di conflitto (Cass. Civ., Sez. I, 17.7.2013, n. 17463; Sez. I, 28.5.2004, n.
10378).
A fronte della specifica contestazione mossa per conto del IG. e, di poi, da Persona_1 parte dei suoi eredi, in merito all'efficacia del riconoscimento del predetto provvedimento, occorre a questo punto pronunciare in merito all'efficacia di tale sentenza, sia pure limitatamente all'oggetto del presente giudizio, ai sensi dell'art. 67, III comma l. n. 218/1995.
Nel caso di specie, risultano sicuramente sussistenti i presupposti di cui all'art. 65 l. n. 218/1995.
Tale disposizione prevede che “hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro
Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”.
Sotto tale profilo, ai sensi dell'art. 33, I comma l. n. 218/1995, nella sua formulazione ratione temporis vigente, e cioè anteriore alla modifica apportata dall'art. 101 d.lgs. n. 154/2013, lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio. Sicché, il provvedimento in esame risulta essere stato emesso da autorità tedesche e riguarda la paternità di un cittadino tedesco, così risultando senz'altro integrata la prima condizione. Né risulta in alcun modo allegato che, per contro, sarebbero sussistiti i presupposti per l'applicazione della legge italiana nel caso di specie.
A ben vedere, risulta parimenti radicata la giurisdizione del giudice tedesco nel caso di specie. Aldilà del fatto che alcuna specifica contestazione risulta essere stata sollevata sul punto, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 5, I comma l. n. 218/1995, la giurisdizione italiana sarebbe sussistita quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o negli altri casi previsti dalla legge. Nel caso di specie, non erano convenute in giudizio parti residenti o domiciliate in Italia, né risultavano identificabili altri litisconsorti con residenza in Italia, come si avrà modo di rilevare anche successivamente, alla stregua della disciplina tedesca applicabile nel caso di specie.
Analogamente a dirsi con riguardo al disposto di cui all'art. 37 l. n. 218/1995 in punto di giurisdizione in materia di filiazione: in tal senso è prevista l'operatività della giurisdizione italiana nel caso in cui uno dei genitori, ovvero il figlio sia cittadino italiano o risieda in Italia.
Nel caso di specie, il IG. era già deceduto all'epoca dell'introduzione del giudizio;
inoltre, Per_4
l'odierno attore risultava cittadino tedesco e risiedeva in Germania, mentre la madre pure risultava di nazionalità tedesca.
Occorre a questo punto soffermarsi sulla disciplina processuale tedesca prevista per l'accertamento della paternità.
Ai sensi del § 172FamFG, i litisconsorti necessari del giudizio risultano esclusivamente la madre, il padre e il figlio/la figlia. Il § 7, par. 2 FamFG prevede che, oltre ai litisconsorti necessari indicati dalla legge, possano partecipare al giudizio, anche coloro i cui diritti sarebbero pregiudicati dalla decisione da emettere.
Si è cionondimeno avuto modo di rilevare che, con riferimento all'interpretazione di tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità tedesca ha chiarito che gli eredi del de cuius (della cui paternità si discute post mortem) non rientrano nell'ambito di applicazione di tale previsione e non sono pertanto parti necessarie del giudizio di status, sebbene la decisione conclusiva di tale giudizio sia vincolante erga omnes. Ciò sulla base della convinzione per cui gli eredi del de cuius possono essere
(eventualmente) pregiudicati solo indirettamente – ossia nei loro interessi economici – dagli esiti del giudizio di status. Il procedimento in questione, infatti, non riguarda l'accertamento di diritti ereditari ma, piuttosto, soltanto l'esistenza di un rapporto di filiazione (così BGH, Beschluss 31 gennaio 2018,
XII ZB 25/17; Beschluss 18 gennaio 2017, XII ZB 544/15; Beschluss, 28 luglio 2015 – XII ZB
671/14, numero 18 – NJW 2015, 2888).
Sicché, si ritiene che non sussistano i presupposti per garantire il diritto al contraddittorio degli eredi.
Inoltre, la decisione non può essere impugnata dagli eredi, in quanto tale provvedimento può essere impugnato, ai sensi del § 184, III comma FamFG, soltanto da chi poteva essere parte del procedimento o doveva essere parte del procedimento.
La tutela del diritto al contraddittorio degli eredi è tutelata dall'ordinamento tedesco in un successivo ed eventuale giudizio in cui il figlio dichiarato tale dopo la morte del de cuius reclami l'eredità spettante. Si è pertanto avuto cura di precisare che “l'ordinamento tedesco ritiene che, nell'ambito di un giudizio di accertamento della paternità post mortem, i titolari di un mero interesse economico ed indiretto a che la decisione sia di rigetto, non siano portatori di una posizione giuridica tale da giustificarne la loro partecipazione al processo concernente lo status. Dunque, non si pone tanto un problema di mancato rispetto del principio del contraddittorio, che è generalmente assicurato anche nel processo di volontaria giurisdizione tedesco, quanto di diritto sostanziale, atteso che è la posizione sostanziale degli eredi del de cuius che, in Germania, non assurge al rango di interesse meritevole di poter essere invocato nel giudizio tedesco di status con tutte le conseguenti garanzie processuali” (Cass. Civ.,
Sez. I, n. 3767/2024 cit.).
Occorre a questo punto soffermarsi anche in merito alla compatibilità di tale provvedimento con il più generale paradigma dell'ordine pubblico.
Si è al riguardo avuto modo di precisare che la categoria dell'ordine pubblico internazionale svolge sia una funzione preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale (Cass. Civ., SS.UU., 30.12.2022, n. 38162).
Inoltre, deve ribadirsi che la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento (Cass. Civ., SS.UU., 31.3.2021, n. 9006).
Ancora, si è precisato che il concetto di ordine pubblico processuale è riferibile ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche alle modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie. Ne consegue che anche il diritto di difesa
– anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(sentenza 2 aprile 2009, causa C-394/2007, - non costituisce una prerogativa assoluta ma Per_9
può soggiacere, entro certi limiti, a restrizioni (Cass. Civ., Sez. I, 9.5.2013, n. 11021).
Ancora, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non quando, invece, investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie. Al giudice competente a decidere sul riconoscimento spetta una valutazione globale del procedimento svoltosi dinanzi all'autorità straniera, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, senza alcun automatismo tra violazione di specifiche disposizioni della legge straniera incidenti sul diritto di difesa e violazione del principio di ordine pubblico che è ostativa al riconoscimento. (Cass. Civ., Sez. I, 3.9.2015, n. 17519).
Ancora, la tutela del diritto fondamentale ad un equo processo, più volte enunciata, non è stata intesa come prerogativa assoluta, cioè intranIGente ricerca di qualsivoglia violazione in relazione alle movenze processuali di ogni singolo Stato, ma come mezzo per impedire, tramite l'esecuzione di sentenze, soltanto lesioni manifeste e smisurate del diritto delle parti al contraddittorio e alla difesa.
Ciò comporta prioritariamente, sul piano processuale, la ricerca di fattori unificanti e non di impedimenti all'esecuzione. Pertanto, le lesioni devono essere state tali da intaccare in concreto e in modo sproporzionato la sostanza stessa delle facoltà difensive (Cass. Civ., SS.UU., 5.7.2017, n.
16601).
In tal senso, l'ordine pubblico sostanziale consiste nel “complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato periodo storico,
e nei principi inderogabili immanenti nei più importanti istituti giuridici” (Cass. Civ., Sez. I,
7.3.2023, n. 6723). Sicché, il parametro di riferimento non è quello dell'ordine pubblico interno, bensì quello dell'ordine pubblico internazionale che, ricomprendendo le norme che rispondono all'eIGenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduca in uno stravolgimento dei suoi valori fondanti, svolge una funzione di sbarramento rispetto all'ingresso nell'ordinamento interno di valori incompatibili con i suoi princìpi ispiratori.
Inoltre, si è avuto modo di evidenziare come non sia compito del giudice investito della questione del riconoscimento dell'efficacia della sentenza straniera indagare su carenze generali di sistema
(«strutturali») di detto ordinamento, tanto più alla luce della stima e della considerazione che al Paese di provenienza viene riconosciuta a livello euro-unitario (Cass. Civ., Sez. I, 7.3.2023, n. 6723; Sez. I,
12.3.1984, n. 1680).
Infine, tale valutazione deve essere condotta non solo alla stregua dei principi fondamentali della
Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui detti principi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente, dal quale non può prescindersi nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico
(Cass. Civ., SS.UU., 8.5.2019, n. 12193).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche deve escludersi che nel caso di specie possa venire in rilievo una violazione dell'ordine pubblico internazionale, oltre che dei diritti essenziali della difesa.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, infatti, una tale legislazione, quale quella tedesca, che esclude la necessaria partecipazione al giudizio di accertamento della paternità degli eredi del de cuius, non appare idonea ad integrare una IGnificativa lesione dei principi fondamentali del sistema processuale italiano.
Si è infatti avuto modo di precisare che trattasi di una decisione “proveniente da ordinamento, quale quello tedesco, che ha rappresentato — nella duplice dimensione giurisprudenziale e dottrinale — uno dei riferimenti, anche fondanti, la stessa dottrina processualcivilistica italiana. E non può essere trascurato che si tratta di provvedimento che proviene dalla Germania, importante player dello spazio giudiziario europeo. La violazione dell'ordine pubblico, ostativa alla circolazione della decisione estera, implica necessariamente un contrasto grave e non tollerabile che metta in discussione i principi dell'ordine pubblico internazionale. Il che, com'è evidente, nella specie non ricorre” (Cass. Civ., Sez. I, 3767/2024 cit.).
Sotto tale profilo, invero, da un lato si è avuto modo di evidenziare come nell'ambito del procedimento tedesco di accertamento della paternità non siano considerati litisconsorti del giudizio gli eredi del genitore. Gli stessi, infatti, come si è rilevato, risultano portatori esclusivamente di un interesse meramente indiretto, correlato agli interessi di natura patrimoniale annessi al riconoscimento della paternità. Da tanto deriva, secondo l'impostazione propria della legislazione processuale tedesca, l'esclusione della loro necessaria partecipazione al procedimento.
Che tale disciplina normativa sia idonea a violare i principi fondanti il sistema processuale italiano è senz'altro da escludere.
Aldilà, infatti, delle ragioni evidenziate dalla Corte di Cassazione in un caso sostanzialmente analogo a quello per cui è causa, deve rilevarsi anche che la partecipazione degli eredi del genitore non assurge certo a principio regolatore del diritto processuale interno.
In tal senso, è noto che secondo il diritto italiano, ai sensi dell'art. 276, I comma c.c., legittimati passivi in ordine alla domanda di accertamento della paternità sono il relativo genitore, ovvero, in sua mancanza, i suoi eredi.
Sotto tale specifico profilo, infatti, si è avuto modo di chiarire che la ratio di tale norma consiste nell'effettivo bilanciamento tra l'interesse del figlio al conseguimento dell'accertamento del proprio status con il correlato diritto di difesa degli interessi dei soggetti portatori di interessi più o meno rilevanti nel caso concreto. Ed invero, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'interesse del figlio prevale, nel caso di specie, ad esempio nell'ipotesi in cui venga a mancare anche l'erede del genitore così dovendosi escludere che siano da intendersi legittimati passivi gli eredi degli eredi (Cass. Civ., SS.UU., 3.11.2005, n. 21287;. Sez. I, 16.5.22014, n. 10783;
Sez. I, 13.12.2023, n. 34821). Tali limiti, peraltro, risultano senz'altro costituzionalmente compatibili, ai sensi del più generale disposto di cui all'art. 30, IV comma Cost.
Tale impostazione ermeneutica, invero, da un lato riscontra la circostanza che anche nel nostro ordinamento la partecipazione necessaria degli eredi del genitore non assurge a principio inderogabile del sistema.
Per altro verso, e a tutto voler concedere, deve evidenziarsi che lo stesso IG. Persona_1 era a sua volta l'erede della IG.ra , a sua volta erede del IG. Persona_2 Persona_4
ne conseguirebbe, in altre parole, che lo stesso nemmeno avrebbe potuto considerarsi litisconsorte necessario del giudizio anche alla stregua della normativa interna, avuto riguardo alla circostanza che la IG.ra era deceduta in data 25.5.2009, e cioè in epoca precedente Persona_2 all'introduzione del giudizio tedesco.
Per quanto di interesse in questa sede, inoltre, le IG , eredi costituite della IG.ra _1
, deceduta in epoca successiva all'introduzione del procedimento dinanzi al Persona_3
Tribunale di Monaco di Baviera, non deducevano alcuna specifica contestazione in merito all'opponibilità nei loro confronti del predetto decreto, anzi riconoscendo che l'attore fosse effettivamente il figlio del IG. Persona_4
Tali circostanze, pertanto, depongono tutte in termini convergenti circa il fatto che, nel caso di specie, la mancata previsione nell'ordinamento tedesco della partecipazione necessaria al giudizio dell'erede del genitore al giudizio non costituisca violazione dell'ordine pubblico internazionale: ad analoghe conclusioni deve addivenirsi, a maggior ragione, con riguardo alla posizione dell'erede dell'erede del genitore.
Sicché, non può ritenersi integrata alcuna violazione dei diritti essenziali della difesa nel caso di specie.
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, si è avuto modo di rilevare come risultino senz'altro sussistenti sia i requisiti di cui all'art. 64 l. n. 218/1995, che quelli di cui all'art. 65 della medesima legge: ne deriva, pertanto, il riconoscimento dell'efficacia del decreto recante rep. n. 521
F 111161/2010.
Parimenti compatibile con l'ordine pubblico internazionale e la tutela dei diritti di difesa risulta la statuizione concernente la correzione dell'errore materiale del predetto decreto, emessa in data
15.11.2011, nella parte in cui veniva aggiunta la declaratoria di nullità della sentenza della Pretura di
Monaco di Baviera del 9.10.1985 n. 22C 40379/84 (relativamente al cui procedimento risultano prodotti in giudizio taluni atti processuali, attinenti alla testimonianza della IG.ra e Testimone_1
alla disposizione di una consulenza tecnica, doc. n. 12 allegato alla memoria ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c. di parte attrice e all. n. 1 alla seconda memoria istruttoria).
Più in particolare, il § 185 FamFg consente la possibilità di rimodulare una sentenza passata in giudicato con cui si è deciso con riguardo alla filiazione, tra l'altro, anche quando una delle parti presenta una nuova perizia sulla filiazione che da sola o in combinazione con le prove raccolte nel procedimento precedente avrebbe portato ad una decisione diversa. Nel caso di specie, invero, trattasi di un istituto lato sensu assimilabile alla più generale disciplina prevista in tema di revocazione ai sensi degli artt. 395 n. 2) e 395 n. 3) c.p.c., come si avrà modo di rilevare anche successivamente.
In altre parole, viene in rilievo una fattispecie senz'altro riconducibile nell'alveo dei canoni fondamentali del diritto processuale italiano, così dovendosene sicuramente ritenere la compatibilità con il nostro sistema.
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, nemmeno può essere oggetto di contestazione in questa sede l'attività istruttoria espletata nell'ambito del predetto procedimento instaurato dinanzi alla Pretura di Monaco di Baviera, in uno al correlato esame del D.N.A. espletato in quella sede.
Si è infatti avuto modo di rilevare che, non risultando idonea la disciplina tedesca a ledere l'ordine pubblico o comunque a violare i diritti essenziali della difesa, il predetto provvedimento deve essere riconosciuto all'interno del nostro ordinamento.
Alcun rilievo può invero accordarsi in merito alle doglianze attinenti al concreto svolgimento dell'attività istruttoria espletata in quella sede, che esulano senz'altro dalla valutazione imposta in questo procedimento, attinente esclusivamente alla valutazione della sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 64 e 65 l. n. 218/1995. Tanto, peraltro, in via del tutto assorbente anche in relazione alla genericità delle doglianze così prospettate per conto degli eredi Per_1
Ne deriva, pertanto la piena efficacia del decreto emesso dalla Pretura di Monaco di Baviera nel caso di specie.
Tali decreti, inoltre, erano oggetto di legalizzazione da parte dell' TE2
[... Monaco di Baviera;
tra l'altro, tali documenti nemmeno erano soggetti all'obbligo di legalizzazione, tenuto conto della piena operatività, nel caso di specie, della Convenzione n. 176 del
12.4.1973 stipulata tra Italia e la Repubblica Federale di Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7.6.1969.
Per altro verso, e ad ulteriore riprova della fondatezza delle doglianze così articolate per conto dell'attore, deve aversi riguardo a tali ulteriori IGnificativi elementi di prova raccolti nel presente giudizio. Risulta in atti la denunzia-querela sporta per conto dell'odierno attore presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Benevento, datata 5.10.2007, con cui si evidenziava che gli accertamenti ematici svolti nel 1985 non erano risultati corretti (doc. n. 2 allegato alla memoria ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c. di parte attrice). Infatti, dopo la morte del padre, avvenuta nel 2007,
l'odierno attore veniva a conoscenza del fatto che per l'acquisizione dei campioni di sangue del presunto padre, il perito incaricato dal Tribunale di Monaco di Baviera aveva delegato l'ufficio igiene di Benevento, il quale provvedeva ad inviarli con asseverazione del dott. direttore di Persona_10 quell'ufficio. Dopo la morte del IG. l'odierno attore veniva a conoscenza che, in realtà, Per_4
il dott. non aveva mai inviato alcun campione ematico, e che anzi aveva disconosciuto la Per_10
sottoscrizione posta a corredo di tali campioni di sangue, come da dichiarazione datata 22.9.2007, ribadendo, tra l'altro, che non era pervenuta alcuna richiesta al riguardo al suo ufficio.
Nella predetta querela, inoltre, si evidenziavano ulteriori criticità attinenti alle modalità di acquisizione del campione: la lettera del perito relativa all'acquisizione del campione risultava infatti nel possesso del IG. ed era a lui personalmente indirizzata e non vi era prova Per_4 dell'acquisizione del materiale ematico presso l'Ufficio delegato;
l'ex moglie del IG. Per_4
avrebbe inoltre riferito che il IG. aveva affermato testualmente: “tanto non risulterà mai Per_4 che è mio figlio, perché ho provveduto ad inviare sangue non mio”. Per_11
Contestava, pertanto, la falsità delle prove così acquisite.
Risulta altresì prodotto in atti il verbale di comparizione dei coniugi e Persona_4 [...]
attinente al procedimento di separazione instaurato presso questo Ufficio e recante R.G. _13
1540/1984 (doc. n. 5 allegato alla medesima memoria istruttoria). Ebbene, in quella sede la IG.ra dichiarava “l'origine dei nostri dissidi coincide con la pretesa di mio marito di impormi nella _13
nostra casa il suo figlio naturale che si chiama nato 30 anni fa da una relazione _11
extraconiugale di mio marito in Germania, relazione di cui io non ho mai saputo nulla fino al 1988, anno in cui mi telefonò la mamma del ragazzo”.
In quella sede, il IG. pure confermava la riconducibilità dei dissidi alla scoperta Persona_4
del suo figlio nato fuori dal matrimonio, deducendo che la moglie da quel momento si lasciava ad andare a “scene di isterismo”, tanto da “costringerlo a dormire fuori di casa”. Confermava di non aver riconosciuto il figlio “come dimostra la sentenza del Tribunale di Monaco”. _11
Risulta altresì in atti copia della nuova perizia disposta nell'ambito del procedimento instaurato dinanzi alla Pretura di Monaco di Baviera nel 2010 (cfr. all. n. 2) alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c. di parte attrice).
Non può invece aversi riguardo in questa sede alla dichiarazione rilasciata dal dott. con cui si Per_10 disconosceva l'autenticità della sottoscrizione apparentemente apposta alla dichiarazione di attestazione di certa appartenenza dei campioni di sangue esaminati nel 1985 al dott. , Persona_7 in uno all'ulteriore documentazione attinente al predetto procedimento. Trattasi, invero, di documenti che, pur attenendo ad elementi di prova diretta, venivano tardivamente prodotti in atti in allegato alla memoria ex art. 183, VI comma n. 3) c.p.c., così dovendosene dichiarare l'inutilizzabilità.
Analogamente a dirsi con riguardo agli ulteriori documenti prodotti in allegato alla nota del
22.12.2017, attinenti alla comunicazione nei confronti della IG.ra e della IG.ra Persona_3 dell'emissione del decreto della Pretura di Monaco di Baviera in data 21.2.2011. Persona_2
Ancora, parimenti IGnificative risultano le dichiarazioni rese da parte dei testi escussi nel presente giudizio.
La teste , che era stata fidanzata con l'odierno attore nei primi anni Novanta, dichiarava Tes_2 di aver conosciuto nel 1991, quando conviveva con l'odierno attore;
il IG. Persona_4
le diceva di essere il padre di e così si presentava a tutti i parenti della teste. Per_4 Parte_1
Ricordava che era andato quattro o cinque volte in Germania a fare visita ad Persona_4
a Monaco di Baviera. La teste era venuta più volte in Italia a Salerno ed a S. Marco di Parte_1
Castellabate e in queste circostanze aveva detto ad , una delle sue Persona_4 _1 sorelle, ed al marito di quest'ultima, che era suo figlio “nel senso che si rivolgeva ad Parte_1 come suo figlio, perché tutti sapevano che era suo figlio”. Parte_1 Parte_1
dichiarava di conoscere dal 1980, perché quest'ultimo aveva _14 Persona_4
acquistato due villette nel Comune di Montecorice, dove lui era addetto alla manutenzione: aveva infatti effettuato vari lavori di manutenzione, così instaurando un rapporto confidenziale con il IG.
Nel 1982 aveva iniziato a frequentare anche la villa di S. Marco di Castellabate. Per_4
Ricordava che il IG. presentava l'odierno attore come suo figlio. Ricordava che Per_4 abitava in Germania, ma almeno quattro volte all'anno veniva a S. Marco e si tratteneva a Parte_1
volte anche un mese: più volte il teste era stato a pranzo e a cena con l'odierno attore. Le sorelle ed i parenti del IG. erano consapevoli del fatto che fosse il figlio del IG. Per_4 Parte_1
Confermava che il IG. si recava in Germania per andare a trovare Per_4 Per_4 Parte_1 aveva saputo dal IG. che questi aveva avuto un rapporto sentimentale con un'ostetrica Per_4 tedesca in un'occasione di un congresso di medici a Vienna.
era a conoscenza dei fatti di causa, in quanto suo nonno era “amico fraterno” Persona_12
del dott. e questi aveva parlato con il nonno del teste più volte. Ricordava che Per_4 Parte_1
era noto a tutti come il figlio del dott. che lo presentava in questo modo;
il teste non Per_4
poteva riferire nulla in merito ai parenti del dott. che non conosceva personalmente. Per_4
Ricordava che frequentava spesso la casa del dott. Parte_1 Per_4 Ebbene, tali elementi di prova integrano un ulteriore riscontro rispetto all'effettivo rapporto di filiazione intercorso tra l'attore e il IG. oggetto dell'accertamento di cui Persona_8
al predetto decreto della Pretura di Monaco di Baviera, di cui va ribadito il riconoscimento dell'efficacia per quanto di interesse in questa sede.
Ne deriva, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la revocazione di diritto del testamento pubblico per atto del notar rep. n. 130 del 24.1.2007, risultando riscontrati tutti gli elementi Per_5
costitutivi di tale tutela.
Deve altresì dichiararsi l'apertura della successione del IG. n. a S. Paolo Persona_8 del Brasile l'11.6.1922 e deceduto in Castellabate (SA) il 25.7.2007.
Va parzialmente accolta anche la domanda di accertamento del diritto di proprietà sugli immobili oggetto delle disposizioni testamentarie oggetto di contestazione.
Più in particolare, deve essere accolta la domanda di accertamento del diritto di proprietà avente ad oggetto il fondo rustico con annesso fabbricato rurale sito in Castellabate (SA) alla località San
Marco, esteso per circa due ettari, riportato al locale C.T. al Fg. n. 24, p.lle nn. 253, 254, 255 sub. 1,
255 sub. 3, 256, 257, 258.
Quanto agli ulteriori immobili oggetto del lascito testamentario, e cioè l'appartamento sito in Salerno alla via Carmine n. 54, sc. A, int. 9, catastalmente identificato al locale C.F. al Fg. n. 61, p.lla n. 149, sub. 18 e il relativo box auto, riportato al locale C.F. al Fg. n. 61, p.lla n. 149, sub. 54, deve evidenziarsi quanto segue.
Tali cespiti, infatti, venivano successivamente donati, con atto per notar del 20.4.2007, rep. Per_5
n. 48437, racc. n. 17006, in favore della IG.ra , così integrandosi un'ipotesi Controparte_8
di revocazione tacita delle disposizioni testamentarie.
Ne deriva, pertanto, il rigetto della domanda così formulata in parte qua.
Non risultando esperita alcuna tutela avverso il predetto atto di donazione, alcun dubbio può porsi in merito alla validità ed efficacia di tale atto, così risultando senz'altro riscontrato che la titolarità di tali cespiti debba ricondursi in capo alla IG.ra . Controparte_8
Analogamente a dirsi con riguardo agli ulteriori immobili ubicati in s. Marco di Castellabate (SA), e catastalmente identificati al locale C.T. al Fg. n. 23, p.lle nn. 328, 66, 67, 68, 69, 70, 136, 137, 138,
139, nonché al Fg. n. 24, p.lla n. 430 e n. 431.
Lo stesso attore, infatti, in sede di memoria ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c. e di comparsa conclusionale di replica deduceva che tali fondi erano stati ceduti dal IG. prima Persona_4
della sua morte (cfr. pag. 7 della memoria ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c. di parte attrice, e pag.4 della predetta comparsa conclusionale e doc. n. 6 allegato alla memoria ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c.); sicché, tali immobili non rientravano nell'asse ereditario all'epoca dell'apertura della successione del IG. Per_4
A diverse conclusioni, invece, deve addivenirsi con riguardo alla domanda di accertamento del diritto di proprietà con riguardo agli ulteriori immobili ubicati in S. Marco di Castellabate e catastalmente identificati al locale C.T. al Fg. n. 24, p.lle nn. 253, 254, 255 sub. 1, 255 sub. 3, 256, 257, 258.
Sotto tale profilo, infatti, viene in rilievo una domanda di petizione ereditaria, avendo dedotto l'odierno attore la titolarità degli immobili in esame in ragione del suo stato di erede del IG.
[...]
Ne consegue, pertanto, che risulta senz'altro assolto l'onere probatorio avente ad oggetto Per_4 il riscontro, da parte dell'attore, della propria qualità di erede del IG. Persona_4
Per altro verso, è proprio sulla scorta delle allegazioni delle parti costituite che risulta che gli immobili oggetto di causa rientravano nell'asse ereditario all'epoca dell'apertura della successione (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 19.3.2021, n. 7871). Sotto tale profilo, infatti, il titolo dell'acquisto da parte dei convenuti non poteva che riferirsi alla delazione dell'eredità del IG.
[...]
Per_4
A non diverse conclusioni deve addivenirsi anche a voler ritenere che tale domanda sia piuttosto riconducibile nell'alveo dell'azione di accertamento del diritto di proprietà.
Sotto tale profilo, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui, in tema di azioni a difesa della proprietà, tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 3.8.2022, n. 24050).
Si è infatti avuto modo di chiarire che colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (Cass. Civ., Sez. II, 18.1.2017, n. 1210).
È noto che l'azione di rivendicazione, così come quella di accertamento del diritto di proprietà, eIGe che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione possideo quia possideo, senza onere di prova. Quando tuttavia il convenuto rinunci a questa posizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso diritto, senza contestare quello affermato dall'attore, il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi (ex plurimis Cass. Civ., Sez. III, 18.09.2014, n. 19653). Più in particolare, si è avuto modo di rilevare (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 19.10.2021, n. 28865) come nell'azione di revindica e di accertamento della proprietà l'attore debba fornire la diabolica probatio della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario, ovvero risalendo, nel caso di acquisto a titolo derivativo, fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può limitarsi ad eccepire il più generale principio possideo quia possideo.
Cionondimeno, soltanto dalla complessiva valutazione dell'oggetto del contendere, oltre che dall'esame del concreto tenore delle difese del convenuto può effettivamente ricavarsi il concreto atteggiarsi dell'onus probandi in capo all'attore.
In altri termini, occorrerà avere riguardo al concreto contegno tenuto dal convenuto, al fine di verificare se lo stesso abbia dedotto delle ammissioni volte ad attenuare in parte qua l'onere probatorio gravante in capo all'attore.
In tal senso, un implicito riconoscimento dell'esistenza del diritto di proprietà della controparte può venire in rilievo nel caso in cui l'usucapione prospettata da parte del convenuto non contrasti con il diritto di proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa: è il caso, ad esempio in cui il convenuto riconosce la proprietà di uno dei danti causa all'epoca in cui lo stesso assumeva di aver iniziato a possedere. Tra l'altro, l'ammissione non necessariamente deve essere espressa, ma può anche essere implicita o tacita, come ad esempio nel caso in cui non vengano dedotte specifiche contestazioni rispetto ad un'allegazione dell'attore, puntuale e specifica, dei titoli posti a fondamento della prova del suo diritto di proprietà (Cass. Civ., Sez. II, 19.10.2021, n. 28865).
Nel caso di specie, alcun dubbio può porsi in merito all'attenuazione dell'onere probatorio gravante sull'odierno attore nel caso di specie.
Sotto tale specifico profilo, infatti, il titolo di proprietà degli originari convenuti era rappresentato dall'accettazione della delazione ereditaria del IG. in virtù del testamento Persona_4 redatto da parte di quest'ultimo. Risulta pertanto sufficientemente provato che lo stesso IG. fosse il proprietario di tale cespite, circostanza questa, tra l'altro, nemmeno oggetto di Per_4
specifica contestazione da parte dei convenuti costituiti.
Sicché, accertata l'inefficacia sopravvenuta del testamento redatto da parte del IG. e Per_4 provata l'accettazione tacita della delazione ereditaria da parte dell'odierno attore proprio in ragione dell'esercizio della tutela invocata in questa sede (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 6.6.2018, n. 14499),
è provato che il diritto di proprietà dell'odierno attore sui cespiti precedentemente indicati. Non può pertanto essere accolta la richiesta originariamente formulata per conto dei convenuti costituiti, avente ad oggetto la declaratoria di revoca del testamento nei limiti della quota di legittima eventualmente spettante all'attore, “con conseguente conferma del lascito in favore delle sorelle del de cuius nei limiti della disponibile”.
Tanto, a dire del IG. in ragione della circostanza secondo cui al figlio sarebbe riservata, Per_1 ai sensi dell'art. 537 c.c., la sola quota della metà del patrimonio.
Sotto tale specifico profilo, infatti, la revocazione del testamento riguarda l'intero contenuto di tale atto, non potendo essere parziale, salve le disposizioni a contenuto non patrimoniale eventualmente contenute all'interno dello stesso.
Ne deriva pertanto, che, venuta meno la vocazione testamentaria delle sorelle del de cuius, originariamente istituite come eredi nel predetto testamento, la successione del IG. Persona_8
non può che essere regolata alla stregua delle norme attinenti alla successione legittima.
[...]
Pertanto, non risultando documentata la circostanza che il IG. fosse ancora Persona_4 coniugato con la IG.ra , o che comunque quest'ultima fosse ancora viva all'epoca _13 dell'apertura della successione del primo, alcun dubbio può porsi in merito alla circostanza che unico erede del de cuius fosse l'odierno attore, in qualità di figlio del primo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 566, 568, 569 e 570 c.c.
Sicché, ai sensi dell'art. 570 c.c., le sorelle del de cuius non erano chiamate a succedere nella delazione ereditaria del IG. Alcun rilievo può quindi accordarsi alla Persona_8 disciplina pure invocata da parte dell'originario convenuto di cui all'art. 537 Persona_1
c.c., relativa al diverso istituto della tutela della quota di legittima: nel caso di specie, infatti, viene piuttosto in rilevo la diretta devoluzione dell'asse ereditario in favore dell'odierno attore, quale erede del padre.
Occorre a questo punto soffermarsi sulle ulteriori domande riconvenzionali formulate per conto dei convenuti costituiti.
Va anzitutto accertata l'implicita rinunzia, da parte delle IG e TE CP_2
, alla domanda di accertamento dell'obbligo della IG.ra di conferire
[...] Controparte_8 nell'asse ereditario i beni ricevuti in donazione dal de cuius.
Sotto tale specifico profilo, pur autorizzate alla chiamata in causa nei confronti della IG.ra
[...]
, le predette convenute non vi provvedevano: sicché, con ordinanza dell'8.6.2022 Controparte_8
veniva revocato il provvedimento del 29.10.2015 con cui veniva consentita la citazione di tale parte in giudizio.
Alcun dubbio può porsi in merito alla circostanza che tale contegno processuale sia sintomatico di una rinunzia tacita alla predetta domanda (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 9.5.2024, n. 12756). È invece infondata la domanda riconvenzionale originariamente proposta da parte del IG.
[...]
avente ad oggetto la restituzione delle spese sostenute a vario titolo da parte dello stesso: Per_1
trattasi delle spese di successione, oltre alle spese di manutenzione del cespite immobiliare e dei relativi oneri fiscali.
A fronte della specifica contestazione sollevata al riguardo per conto dell'odierno attore, non risulta in alcun modo documentato l'effettivo esborso di tali spese da parte del IG. né venivano Per_1
dedotti IGnificativi elementi di prova diretta sul punto.
Per altro verso, l'odierno attore produceva in atti la nota datata 5.9.2016 e recante il timbro dell'
Ufficio Tributi del Comune di Castellabate, con cui si dava atto della debitoria gravante sui cespiti immobiliari di proprietà originaria del IG. ubicati nel medesimo Comune: veniva in Per_4
_1 rilievo la debitoria complessiva pari ad € 18.557,00 a titolo di “ con _16 _17
riguardo agli anni tra il 2008 ed il 2016 (cfr. doc. n. 8) allegato alla memoria ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c. di parte attrice).
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza della domanda riconvenzionale così formulata.
Non resta che disciplinare le spese di lite.
Deve anzitutto evidenziarsi che l'odierno attore è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale C.O.A. del 20.1.2015. Sicché, in assenza di riscontro del mutamento delle condizioni economiche di tale parte, nonché di segnalazioni di criticità da parte dell'Ufficio finanziario competente, non sussistono, allo stato, i presupposti per la revoca dell'ammissione, come dedotto da parte delle IG . _1
Sotto tale profilo, la IGnificativa complessità delle questioni giuridiche dedotte, che hanno implicato la soluzione di problematiche attinenti alla corretta decodificazione della normativa sostanziale e processuale prevista nell'ordinamento tedesco, in uno alla sostanziale situazione di soccombenza reciproca tra le parti – la domanda di accertamento del diritto di proprietà formulata da parte dell'odierno attore, infatti, è stata solo parzialmente accolta – giustifica la compensazione per la quota della metà delle spese di lite. Per la restante quota della metà, tutti i convenuti sono tenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dello Stato, che si liquidano per intero come in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. corrispondente alle cause di valore indeterminabile a complessità media, tenuto conto della natura giuridica delle questioni dedotte dalle parti.
In tal senso, pur non incidendo nel caso di specie l'istanza di distrazione formulata da parte del procuratore di parte attrice in merito all'ammissione della stessa parte al patrocinio a spese dello Stato
(arg. da Cass. Civ., SS.UU., 26.3.2021, n. 8561), tale richiesta deve essere dichiarata inammissibile
(arg. da Cass. Civ., Sez. Lav., 21.11.2019, n. 30418). I convenuti vanno infatti condannati alla refusione delle spese di lite direttamente in favore dello
Stato, onde l'istanza di distrazione così formulata deve ritenersi evidentemente inefficace, non risultando la stessa fondata, alla luce dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato.
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'aumento di cui all'art. 4, II comma D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii.: tanto, tenuto conto dell'oggettiva comunanza delle questioni giuridiche prospettate da parte dei convenuti (Cass. Civ., Sez. III, 19.5.2021, n. 13595).
Non può essere infine accolta la richiesta, formulata da parte attrice, avente ad oggetto l'ordine al
Conservatore delle “relative trascrizioni a favore e contro concernenti i predetti immobili”.
Sotto tale profilo, deve da un lato evidenziarsi che non risulta documentata la trascrizione della domanda attorea, pure astrattamente riconducibile nell'alveo del più generale disposto di cui all'art. 2652, n. 7) c.c.
Per altro verso, nemmeno tale ordine appare in alcun modo riconducibile nell'alveo del disposto di cui all'art. 2651 c.c., secondo cui “si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai nn. 1), 2) e 4) dell'art. 2643 c.c.”.
Nel caso di specie, infatti, tale acquisto risultava senz'altro suscettibile di trascrizione: tanto non solo in ragione della possibilità della trascrizione della domanda di cui all'art. 2652, n. 7), che non risulta nel caso di specie documentata, ma anche alla stregua del più generale disposto di cui all'art. 2648,
III comma c.c., venendo in rilievo, a tutto voler concedere, un'ipotesi di acquisto mortis causa in ragione dell'accettazione della delazione ereditaria da parte dell'odierno attore.
Infine, non risultando documentata la trascrizione da parte degli originari convenuti di eventuali accettazioni della delazione ereditaria del IG. non può nemmeno disporsi Persona_4
l'ordine di annotazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2655, I comma c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la revocazione, ex art. 687 c.c., del testamento pubblico del 24.1.2007 redatto dal dott. e pubblicato in data 12.9.2007, per notar Persona_4 Persona_5
rep. n. 48852, racc. n. 17327;
2) dichiara l'apertura della successione del IG. n. a S. Paolo del Brasile Persona_4
l'11.6.1922 e deceduto in Castellabate (SA) il 25.7.2007;
3) accerta che è proprietario del fondo rustico con annesso TE8
fabbricato rurale ubicato in Castellabate (SA), alla località S. Marco, esteso per circa due ettari, catastalmente identificato al locale C.T. al Fg. n. 24, p.lle nn. 253, 254, 255, sub.
1), 255 sub.3), 256, 257 e 258;
4) rigetta la domanda di accertamento del diritto di proprietà, formulata per conto del medesimo attore, avente ad oggetto l'appartamento sito in Salerno, alla via Carmine n. 54, catastalmente identificato al locale C.F. al Fg. n. 61, p.lla n. 149, sub. 18, nonché l'annesso box catastalmente identificato al locale C.F. al Fg. n. 61, p.lla n. 149, sub. 54 e gli immobili ubicati in S. Marco di Castellabate (SA), catastalmente identificati al locale C.T. al Fg. n.
23, p.lle nn. 328, 66, 67, 68, 69, 70, 136, 137, 138, 139 ed al Fg. n. 24, p.lle nn. 430 e 431;
5) dichiara abbandonata la domanda formulata per conto delle IG e TE
, avente ad oggetto l'accertamento dell'obbligo della IG.ra Controparte_2 CP_8 di conferire nell'asse ereditario i beni ricevuti in donazione dal IG.
[...] [...]
Per_4
6) rigetta le ulteriori domande riconvenzionali formulate da parte dei convenuti costituiti;
7) compensa per la quota della metà le spese di lite tra le parti e condanna la IG.ra _1
, la IG.ra , il IG. ed il IG.
[...] Controparte_2 Controparte_6 _5
, quali eredi della IG.ra , nonché la IG.ra
[...] Persona_3 CP_3
e la IG.ra , quali eredi del IG. in solido tra Controparte_4 Persona_1
loro, alla refusione della restante quota della metà delle spese di lite in favore dello Stato, che si liquidano per intero in € 5.431,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno, all'esito della camera di conIGlio del 13/03/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Gustavo Danise Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Gustavo Danise- Presidente
2) Dott.ssa Grazia Roscigno – Giudice
3) Dott. Giuseppe Barbato- Giudice rel. all'esito della camera di conIGlio del 13.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 4734/2015 R.G., avente ad oggetto: azione di revocazione di testamento, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata a margine Parte_1 dell'atto di citazione, dall'avv. Ortensio Stanzione, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno, al lungomare Cristoforo Colombo n. 171, ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del C.o.a. di Salerno del 20.1.2015;
ATTORE-RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
e rappresentate e difese, giusta procura alle liti TE Controparte_2
rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Teresa Magnoni, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno, alla via C. Farina n. 25;
CONVENUTE-RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
E
e in qualità di eredi di CP_3 Controparte_4 Persona_1 rappresentate e difese, giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione udienza, dall'avv. Salvatore Sica, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno, alla piazza Caduti Civili di Guerra n. 1;
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE E
e _5 Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti rassegavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attore, la nota del
5.9.2024; per e , la nota del 2.9.2024; per e TE Controparte_2 CP_3
, la nota del 9.9.2024) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Controparte_4
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 25.5.2015, ritualmente notificato, conveniva Parte_1
dinanzi a questo Tribunale quale erede di e Persona_1 Persona_2 CP_6
, , e , quali eredi di
[...] _5 Controparte_2 TE Persona_3
[...]
Ed invero, l'odierno attore deduceva di essere il figlio nato fuori dal matrimonio di
[...]
deceduto in data 25.7.2007 lasciando a sé superstiti, quali eredi, le germane e Per_4 Per_2
in forza di testamento pubblico per notaio del 24.01.2007, Controparte_7 Persona_5
rep. n. 48852, racc. n. 17327. La filiazione in questione, infatti, era stata accertata con decreto del
Tribunale di Monaco di Baviera del 28.10.2010.
L'odierno attore rappresentava che l'oggetto del lascito testamentario era costituito dai seguenti cespiti: un fondo rustico con annesso fabbricato rurale sito in Castellabate (SA), alla località San
Marco, riportato in Catasto dei Terreni del predetto Comune al foglio 23, p.lle nn. 328, 66, 67, 68,
69, 70, 136, 137, 138, 139, nonché al foglio 24, p.lle nn. 253, 254, 255 sub 1, 255 sub 3, 256, 257,
258, 430 e 431; un appartamento facente parte del fabbricato sito in Salerno, alla via Carmine n. 54, riportato in Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 61, p.lla 149 sub 18; un locale box ad uso garage, al piano seminterrato del fabbricato sito in Salerno alla via Carmine n. 54, con ingresso da cortile privato riportato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 61, p.lla 149 sub 54.
Evidenziava, altresì, che in data 20.4.2007, successivamente al rilascio del testamento, il de cuius donava gli immobili siti in Salerno, alla via Carmine n. 54, alla OT . Controparte_8
Rappresentando che era deceduta in data 25.5.2009 lasciando a sé superstite Persona_2
mentre era deceduta in data 5.12.2011 lasciando a sé Persona_1 Persona_3 superstiti , , e , l'odierno Controparte_6 _5 Controparte_2 TE attore deduceva che le disposizioni testamentarie di cui all'atto pubblicato per il tramite del notaio dovevano intendersi revocate di diritto ai sensi dell'art. 687 c.c. Per_5 Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata la nullità e/o la revoca del testamento pubblico reso da e pubblicato in data 12.09.2007 per notaio Persona_4
rep. n. 48852, racc. n. 17327, in forza delle disposizioni di cui all'art. 687 c.c. Persona_5 stante la sopravvenienza dell'unico figlio naturale, , così come statuito Parte_1
dal decreto reso dal Tribunale di Monaco di Baviera - Sezione Controversie Familiari 5 in data
28.12.2010, rep. n. 521 F 11161/10. Per l'effetto, chiedeva che fosse dichiarata aperta la successione mortis causa di e perché fosse accertato e dichiarato il suo diritto di proprietà, Persona_4
in virtù di successione legittima, sugli immobili oggetto delle revocande disposizioni testamentarie, con conseguente ordine al competente Conservatore dei Registri immobiliari di curare le relative trascrizioni aventi ad oggetto i predetti immobili, con vittoria di spese lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 19.10.2015, si costituivano in giudizio e , evidenziando preliminarmente che TE Controparte_2
l'odierno attore non godeva dei requisiti per l'accesso al gratuito patrocino a spese dello Stato.
Nel merito, contestavano la ricostruzione dei fatti di causa prospettata dall'attore.
In particolare, evidenziavano l'inapplicabilità al caso di specie delle previsioni dell'art. 687 c.c., deducendo che era a conoscenza dell'esistenza del proprio figlio, a cui aveva Persona_4
inviato nel tempo cospicue somme di denaro e di cui si era occupato sino a quando, in seguito al deteriorarsi dei rapporti, aveva deciso di disporre dei propri beni secondo quanto indicato nel testamento depositato presso il notaio lasciando peraltro libera dalla disposizione Per_5
testamentaria in favore delle sorelle una cospicua somma di denaro depositata presso la filiale della di Salerno, via De Granito. CP_9
Ancora, evidenziato che i beni immobili siti in Salerno, alla via Carmine n. 54, oggetto della disposizione testamentaria in loro favore, erano stati successivamente donati da Persona_4
in favore della OT , instavano perché fosse disposta la chiamata in causa Controparte_8
della donataria in quanto tenuta alla collazione, con conseguente obbligo per la stessa di conferire all'asse ereditario i beni ricevuti dal de cuius in donazione ovvero il loro valore, se alienati.
Tanto premesso, concludevano chiedevano il rigetto della domanda.
In via subordinata, instavano perché l'attore, quale figlio naturale di fosse Persona_4
ritenuto erede della quota di legittima sulla massa ereditaria e perché tutti i convenuti fossero ritenuti eredi, per volontà testamentaria, per la quota disponibile, in relazione alle quote di spettanza dei rispettivi danti causa, vinte le spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.10.2015, si costituiva in giudizio
[...] rappresentando che l'odierno attore aveva più volte tentato infruttuosamente di Per_1 conseguire il riconoscimento quale figlio naturale di in particolare, richiamava Persona_4
una sentenza del Tribunale di Monaco di Baviera del 1985 che lo aveva riconosciuto totalmente estraneo al de cuius sul presupposto dell'inesistenza di qualsivoglia legame biologico con quest'ultimo.
Evidenziava, altresì, che come confermato dalle disposizioni testamentarie in Persona_4
favore delle germane e e dalla donazione in favore della OT , era Per_2 Per_3 CP_8 assolutamente consapevole di non avere figli naturali, e rappresentava che l'odierno attore altri non era che un figlio di una conoscente del IG. che quest'ultimo aveva seguito da lontano in Per_4
alcune vicende.
Deducendo l'inopponibilità agli eredi di del decreto reso dal Tribunale di Persona_4
Monaco di Baviera in data 28.12.2010 alla luce delle diposizioni della l. n. 218/1995 e del
Regolamento CE n. 44/2001, oltre che dell'efficacia del giudicato della sentenza resa dal Tribunale di Monaco di Baviera nel 1985 ai sensi dell'art. 84 della l. n. 2018/1995, eccepiva l'inammissibilità dell'avversa azione avendo l'attore prodotto i documenti fondanti la propria pretesa solo in fotocopia.
Tanto premesso, concludeva instando preliminarmente per la declaratoria, ex art. 67 della l. n.
218/1995, di inopponibilità nei propri confronti del decreto reso dal Tribunale di Monaco di Baviera in data 28.12.2010 e, nel merito, perché fosse accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'avversa domanda, con conferma di quanto disposto in sede testamentaria da
Persona_4
In via subordinata, in caso di accogliento della domanda attorea, chiedeva che fosse dichiarata la revoca e/o la nullità del testamento di nei limiti della quota di legittima Persona_4 eventualmente spettante all'attore, con conseguente conferma del lascito in favore delle sorelle del de cuius nei limiti della disponibile.
In via riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda attorea, instava per la condanna di alla restituzione in suo favore di tutte le spese, anche di natura fiscale, TE0
comprese quelle di apertura della successione e/o connesse alla manutenzione del cespite immobiliare oggetto di lascito testamentario, sostenute a far data dalla morte di e sino alla Persona_4
pronuncia della sentenza, oltre interessi, con vittoria di spese di lite e attribuzione i favore del procuratore antistatario.
Rimasti contumaci e , veniva autorizzata la chiamata in _5 Controparte_6
causa richiesta da e . Controparte_2 TE
All'udienza del 13.7.2016, il procuratore di comunicava il decesso del proprio Persona_1 assistito e veniva dichiarata l'interruzione del giudizio. Con ricorso in riassunzione depositato i data 3.10.2016, l'odierno attore riassumeva il processo nei confronti degli eredi di e di tutte le parti originarie del giudizio. Persona_1
Sicché, con comparsa di costituzione depositata in data 2.2.2017, si costituivano in giudizio
[...]
e , quali eredi di facendo proprie le CP_3 Controparte_4 Persona_1
argomentazioni e le deduzioni svolte per conto del proprio dante causa e rassegnando le medesime conclusioni.
Svolta l'istruttoria orale, con ordinanza dell'8.6.2022 veniva revocato il provvedimento con cui era stata autorizzata la citazione di su istanza di e Controparte_8 Controparte_2 _1
e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza
[...] dell'11.9.2024.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza con ordinanza del 31.10.2024, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Deve anzitutto rilevarsi che, vertendosi in materia di impugnazione di testamento, il Tribunale giudica in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 50-bis, I comma n. 6) c.p.c. ratione temporis applicabile.
In linea del tutto preliminare, occorre rilevare la ritualità dell'instaurazione del contraddittorio nel caso di specie.
Sotto tale specifico profilo, infatti, l'odierno attore formulava la domanda di revocazione nei confronti di quale erede di nonché di , Persona_1 Persona_2 Controparte_6 [...]
, e , quali eredi di . _5 Controparte_2 TE Persona_3
Come si è avuto modo di rilevare, invero, ed figuravano quali eredi Per_3 Persona_2
testamentari del IG. Persona_4
Più in particolare, deve evidenziarsi che e , regolarmente TE Controparte_2
costituitesi in giudizio, non contestavano la circostanza che le stesse fossero eredi, quali figlie, della IG , né tantomeno che il IG. , nonché il IG. Persona_3 Controparte_6 [...]
, rispettivamente marito e figlio della de cuius, rimasti contumaci nel presente _5
giudizio pure risultassero eredi della IG.ra . Persona_3
Risulta pertanto sufficientemente provato, per quanto di interesse in questa sede, che, effettivamente,
, , e fossero eredi della TE Controparte_2 Controparte_6 _5
IG.ra ; per altro verso, alcuna specifica contestazione veniva dedotta da parte Persona_3
delle IG in merito al fatto che la propria madre avesse accettato la delazione ereditaria _1
riferibile al IG. Né venivano in alcun modo indicati altri ulteriori eredi della Persona_4 IG.ra , così dovendosi senz'altro ritenere validamente instaurato il contraddittorio Persona_6
in parte qua. Analogamente a dirsi con riguardo alla posizione del IG. originariamente Persona_1
convenuto in giudizio. Sotto tale profilo, pur non risultando prodotto in atti il testamento redatto per conto della IG.ra a sua volta chiamata alla delazione testamentaria dell'eredità Persona_2
del IG. il predetto convenuto non sollevava alcuna specifica contestazione né Persona_4
con riguardo alla propria qualità di erede testamentario della IG.ra , né tantomeno Persona_2
con riferimento alla circostanza che la IG.ra avesse accettato la delazione ereditaria Per_4
riferibile alla posizione del IG. Persona_4
Inoltre, a seguito del decesso del IG. si costituivano in giudizio la IG.ra Persona_1 [...]
nonché la IG.ra , confermando di essere eredi dell'originaria CP_3 Controparte_4 parte convenuta, come allegato per conto dell'originario attore. Sicché, non risultando allegata, prima ancora che provata, la sussistenza di ulteriori eredi del IG. deve parimenti ritenersi Per_1
validamente instaurato il contraddittorio nel caso di specie (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III,
16.11.2020, n. 25885).
Sempre in via pregiudiziale, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione originariamente formulata per conto del IG. in merito alla produzione in copia del decreto del Tribunale Persona_1
di Monaco di Baviera, oltre che del testamento del de cuius.
Più in particolare, il disconoscimento della conformità agli originali delle copie dei documenti oggetto di impugnativa risulta del tutto generico, essendo stata esclusivamente dedotta la difformità dei documenti in esame. Eppure, non è in alcun modo dato rilevare come ed in quali termini tali copie avrebbero dovuto ritenersi difformi rispetto agli originali, non risultando in alcun modo meglio dedotti gli aspetti differenziali delle copie in raffronto agli originali (ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
Lav., 7.10.2024, n. 26200; Sez. II, 18.7.2024, n. 19850; Sez. V, 20.6.2019, n. 16557; Sez. II,
30.10.2018, n. 27633; Sez. V, 8.6.2018, n. 14950).
Nell'ipotesi di specie, invero, viene in rilievo un generico disconoscimento della copia all'originale, completamente privo di specifico riscontro in merito all'effettiva difformità, così dovendosi senz'altro ritenere lo stesso inefficace ai sensi dell'art. 2719 c.c.
Per altro verso, deve pure evidenziarsi che, anche ad ammettere l'efficacia di un tale disconoscimento, lo stesso non avrebbe impedito di valutare l'efficacia rappresentativa di tale copia, senz'altro da ritenersi riscontrata nel caso di specie (Cass. Civ., Sez. V, 23.5.2018, n. 12737).
Tanto, peraltro, anche a voler prescindere dalla contraddittoria allegazione del IG. il Per_1 quale da un lato deduceva la produzione in copia del testamento oggetto di impugnativa e dall'altro instava per la conferma delle disposizioni testamentarie contenute proprio all'interno di tale atto negoziale. Ne consegue, pertanto, l'infondatezza delle doglianze formulate originariamente per conto del IG.
Per_1
Sempre in via pregiudiziale, deve senz'altro rilevarsi l'ammissibilità della domanda di revocazione del testamento nel caso di specie.
Deve invero ribadirsi il maggioritario e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui la ratio della revocazione delle disposizioni testamentarie per sopravvenienza di figli deve identificarsi nella modificazione della situazione familiare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni, in chiave meramente obiettiva, e non già la tutela della volontà del disponente, come invece previsto con riguardo al diverso istituto di cui all'art. 803 c.c. in tema di donazione (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 9.3.1996, n. 1935; Sez. II, 1.3.2011, n. 5037; Sez. II,
28.7.2017, n. 18893; Sez. II, 5.1.2018, n. 169).
A riprova di tale fondamento, devono evidenziarsi i seguenti profili differenziali tra gli istituti in commento.
Si è infatti avuto modo di evidenziare che la revocazione della donazione è rimessa all'iniziativa del donante o dei suoi eredi ed è assoggettata ad un breve termine decadenziale, a fronte invece dell'operatività di diritto della revoca ex art. 687 c.c.
Ancora, se nell'ipotesi della revocazione della donazione i beni rientrano nella disponibilità del donante, il quale, se ancora in vita, può provvedere ad una nuova disposizione, diversamente nell'ipotesi della revocazione del testamento, in assenza di una specifica diversa volontà del disponente, l'oggetto delle disposizioni saranno devolute secondo la disciplina della successione legittima, con immediato vantaggio in favore del figlio.
Se nell'ipotesi di cui all'art. 803 c.c. risulta specificamente previsto che la revocazione può darsi anche a seguito del riconoscimento del figlio naturale, “salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio”, analoga disposizione non risulta prevista, invece, con riguardo all'art. 687 c.c.
In tal senso, ciò che rileva ai fini della caducazione di testamento è la sopravvenienza o la scoperta dell'esistenza di una filiazione in senso giuridico, e non anche in senso meramente naturalistico, così dovendosi ritenere irrilevante la conoscenza dell'esistenza di figli biologici, che il testatore non ha riconosciuto per scelta, posto che la scoperta di figli biologici, non riconosciuti, non preclude quindi la revocazione, se il testatore, per esempio, aveva già notizia dell'esistenza di altri figli naturali non riconosciuti.
Inoltre, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 687 c.c. la revoca non ha luogo se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione: infatti, ad ammettere la centralità dell'impostazione subiettiva volta a far prevalere la tutela della volontà del testatore, tale disposizione non avrebbe una ragionevole spiegazione, in quanto anche in tal caso la revocazione, se fosse fondata sulla volontà presunta del testatore, dovrebbe avere luogo.
Trattasi, pertanto, di un autonomo rimedio eventualmente concorrente con la più generale disciplina prevista in tema di tutela dei legittimari: tale istituto, quindi, appare destinato a recedere soltanto laddove il testatore abbia diversamente provveduto, non potendosi quindi fondare l'esclusione della revocazione su di una presunzione di prevalenza della volontà testamentaria di rendere intangibili le proprie disposizioni di ultima volontà, ma su una espressa volontà in tale direzione.
Infine, deve richiamarsi anche quanto disposto dall'art. 687, II comma c.c., che prevede l'operatività della revocazione anche nel caso in cui il figlio sia stato concepito al momento del testamento.
La norma che fa evidentemente riferimento al caso di figlio postumo, va riferita anche all'ipotesi in cui il testatore fosse consapevole, nel momento in cui testava, dell'avvenuto concepimento, apparendo condivisibile l'opinione dottrinale secondo cui, a voler diversamente opinare, la norma dovrebbe essere altrimenti classificata come superflua, in quanto il caso in cui il testatore, nel momento in cui testava, non fosse stato consapevole dell'avvenuto concepimento, ben avrebbe potuto essere ricompresa nell'ambito di riferimento della previsione generale che ha riguardo alla ignoranza, al tempo del testamento, dell'esistenza di figli.
Ne consegue, pertanto, che la revocazione del testamento per sopravvenienza di figli ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il de cuius ha disposto dei suoi beni. Pertanto, dovendo ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio ma anche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l'azione di accertamento della filiazione, ne consegue che il testamento è revocato anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi, senza che abbia alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del de cuius, né che quest'ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza.
Tanto premesso, occorre a questo punto soffermarsi in merito alla questione attinente all'accertamento del rapporto di filiazione intercorrente tra l'odierno attore ed il de cuius
[...]
Per_4
Si è avuto modo di rilevare come il IG. contestasse la sussistenza di tale Persona_1
rapporto; evidenziava anzitutto che era stata già emessa nel 1985 una sentenza da un Tribunale tedesco attestante l'insussistenza del riconoscimento di tale rapporto tra le parti.
Di poi, e con riguardo al decreto emesso dal Tribunale di Monaco di Baviera- Sezione Controversie
Familiari in data 28.12.2010, rep. n. 521/F 11161/10, che invece accertava tale rapporto di filiazione, ne contestava l'inopponibilità nei suoi confronti, avuto riguardo, tra l'altro, al fatto che tale procedimento si era svolto in assenza del contraddittorio con gli eredi del IG. Occorre Per_4 anzitutto verificare se ed in quali termini possa riconoscersi a tale provvedimento efficacia all'interno del nostro ordinamento: in tal senso, appare opportuno anzitutto individuare la normativa specificamente applicabile nel caso di specie.
In tal senso, non può trovare applicazione la Convenzione stipulata tra l'Italia e la Germania il
9.3.1936 per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni civili in materia civile e commerciale, tuttora vigente, e resa esecutiva con la l. n. 106/1937. Più in particolare, l'art. 3 di tale convenzione subordina l'attribuzione della giurisdizione al fatto che tutte le parti in causa abbiano la cittadinanza dello Stato cui appartiene il giudice, o il domicilio dello Stato medesimo;
in mancanza di tale condizione, invece, dovrà aversi riguardo alla più generale disciplina interna del diritto internazionale privato (arg. da Cass. Civ., Sez. I, 14.1.2003, n. 365).
Nel caso di specie, invero, il de cuius nei cui confronti veniva richiesto Persona_4
l'accertamento della paternità, non risultava cittadino tedesco, a differenza dell'odierno attore.
Non può trovare applicazione nemmeno il regolamento (C.E.) n. 2201/2003 in materia di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, come sostituito dal regolamento U.E. n. 2019/1111: l'art. 1, III comma lett. a) di tale regolamento, infatti, escludeva l'operatività dello stesso nei casi di “determinazione o impugnazione della filiazione”.
Analoghe conclusioni devono valere anche con riguardo al regolamento C.E. n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come successivamente sostituito dal regolamento U.E. n. 1215/2012: ne risulta infatti esclusa l'applicabilità alle ipotesi delle controversie in materia di stato delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 2, I comma lett. a).
Dovrà pertanto aversi riguardo alla più generale disciplina prevista dagli artt. 64 e ss. della l. n.
218/1995 che disciplina le condizioni di operatività del riconoscimento automatico delle sentenze e dei provvedimenti giurisdizionali esteri. In tal senso, ai sensi dell'art. 72 di tale legge, infatti, la normativa in esame risulta applicabile a tutti i giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore (31.12.1996). Nel caso di specie, avuto riguardo all'epoca di introduzione del presente giudizio, deve senz'altro aversi riguardo all'operatività della disciplina in esame, così dovendosi escludere l'applicabilità della normativa di cui agli artt. 796 e ss. c.p.c. in materia di delibazione.
Tanto premesso, occorre rilevare che risulta versato in atti il decreto emesso in data 28.12.2010 dalla
Pretura di Monaco di Baviera- Sezione Controversie Familiari 5, rep. n. 521 F 1161/10, introdotto dal IG. odierno attore (cfr. doc. n. 1 allegato alla memoria ex art. 183, VI comma TE1
n. 1) c.p.c. di parte attrice). Più in particolare, in tale provvedimento si accertava “che il dott. è il Persona_7 padre del preponente . TE1
Nella motivazione, si precisava che “oggetto della controversia in materia di dipendenza è la constatazione dell'esistenza di un rapporto genitori-figlio. Il ricorrente nella presente controversia
[... chiede che venga constatato che il defunto dott. è il padre del ricorrente Per_4 Parte_1
La Corte ha acquisito le prove facendo effettuare una perizia sulla discendenza. La Corte ha _11 ascoltato le parti della controversia a proposito dell'oggetto della stessa. L'istanza di esistenza di un rapporto genitori-figlio, ammissibile in base ai §§ 1600 e ss. BGB, 169 e ss. è motivata. In Pt_2
base ai §§ 1600 d1 cpv. BGB la paternità andava deliberata da parte della Corte, poiché finora non risultava una paternità ai sensi dei §§ 1592 n. 1) e 2), 1593 BGB. In base alla perizia richiesta dalla
Corte è sufficientemente certo che il dott. è il padre biologico del ricorrente Per_4 _11
Nella perizia è stato usato materiale DNA del dott. , il quale è stato prelevato dal
[...] Per_4 ricorrente nell'abitazione di quest'ultimo dopo il suo decesso. In base alle dichiarazioni del ricorrente la Corte è convinta che si tratta di materiale autentico. Non esistono dubbi motivabili in merito alla credibilità del ricorrente. Il materiale poteva inoltre essere usato. Il diritto di personalità esiste oltre la morte. Pertanto, il prelievo di materiale DNA dopo il decesso del padre non è stato leso (vedi Corte Costituzionale NJW 1971). Non è stato necessario sentire i testimoni alla cui presenza il ricorrente ha preso il materiale DNA, in quanto anche tramite la loro deposizione riguardante l'autenticità delle prove non si sarebbe potuta escludere una successiva manipolazione delle stesse da parte del ricorrente e pertanto era basilare solo la sua credibilità. La delibera sulle spese si basa sul § 81 FamFG”.
Risulta inoltre anche l'attestazione del passaggio in giudicato del decreto;
ancora, in data 13.1.2011 la Pretura di Monaco di Baviera disponeva la correzione dell'errore materiale ed integrazione del dispositivo, precisandosi che il nome del padre era “Dott. , il quale è nato Persona_8 in data 11.6.1922 e deceduto in data 25.7.2007. Il preponente è nato in data [...]”.
Ancora, veniva emesso un ulteriore decreto in data 14.4.2011, con cui si disponeva la correzione del dispositivo, “inserendo dopo le parole “si accerta” quanto segue: “dichiarando nulla la sentenza della Pretura di Monaco di Baviera del 9.10.1985, num. Di riferimento: 22C 40379/84”. Si precisava che il decreto andava corretto ai sensi del § 42 , in quanto esso era “evidentemente erroneo. Pt_2
Per una dimenticanza non si è emessa una decisione in riguardo alla domanda del 15.9.2010 di cui al punto 1. Esistendo una stretta connessione con la decisione pronunciata, il presente decreto non
è una nuova decisione nel merito”.
Pur non risultando prodotto in atti per conto del IG. e dei suoi eredi tale sentenza del Per_1
1985, dalle allegazioni delle parti risulta sufficientemente riscontrato che tale provvedimento fosse coincidente con quello indicato da parte del IG. con il quale era stata accertata Per_1
l'insussistenza di un legame biologico tra l'odierno attore ed il IG. (cfr. pag. 5 Persona_4
della comparsa di costituzione del IG. . Per_1
Occorre anzitutto soffermarsi sulla natura giuridica di tale decreto.
Ed infatti, l'art. 66 l. n. 218/1995, che introduce il meccanismo semplificato di riconoscimento, risulta applicabile esclusivamente alle ipotesi di provvedimenti di giurisdizione volontaria.
Più in particolare, si è avuto modo di rilevare che la volontaria giurisdizione presuppone l'assenza di definitività e di decisorietà: i provvedimenti riconducibili a tale categoria, infatti risultano suscettibili di rivalutazione e comunque non hanno ad oggetto la statuizione su situazioni di diritto subiettivo, ma si assumono semplice misure, riverse per contenuto, e tuttavia sempre finalizzate alla cura di situazioni monosoggettive (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., SS.UU., 24.7.2023, n. 22048).
La disciplina in materia di accertamento della paternità è regolata dai §§ 169 e ss. del Gesetz über das
Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, meglio conosciuto come , che disciplina la procedura in materia di famiglia e di volontaria Pt_2
giurisdizione, oltre che dal § 1600d del BGB.
Ebbene, ai sensi del § 184 FamFG, “Le pronunce che decidono le cause in materia di filiazione producono effetto quando diventano definitive. La loro modifica non è ammessa”.
Sicché, deve ritenersi che tale provvedimento sia suscettibile di passaggio in giudicato e risulta pertanto equiparabile alla sentenza del nostro ordinamento e non già ad un provvedimento di volontaria giurisdizione. Ne consegue, pertanto, che il riconoscimento di tale provvedimento risulta disciplinato dall'art. 65 o, in via alternativa, dall'art. 64 l. n. 218/1995 (arg. da Cass. Civ., Sez. I,
12.2.2024, n. 3767).
Più in particolare, ai sensi dell'art. 64 della l. n. 218/1995, la sentenza straniera è riconosciuta automaticamente nel caso in cui il giudice straniero era munito di giurisdizione;
sia rispettato il principio del contraddittorio secondo la legge processuale del luogo del giudizio e siano assicurati i diritti essenziali di difesa, tenuto conto dei principi cardine del sistema processuale italiano (Cass.
Civ., Sez. I, 22.7.2004, n. 13662); il provvedimento sia passato in giudicato;
non vi siano profili di incompatibilità con altra sentenza passata in giudicato emessa in Italia;
non penda un processo dinanzi ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le medesime parti, prima dell'inizio del processo straniero;
non vi siano profili di contrarietà all'ordine pubblico.
L'art. 65 l. n. 218/1995, invece, subordina il riconoscimento dei provvedimenti relativi alla capacità delle persone, nonché all'esistenza di rapporti di famiglia, alla condizione che gli stessi siano stati pronunziati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalla l. n. 218/1995, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa. Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, la disciplina del riconoscimento delle sentenze straniere in Italia, così come desumibile dalla legge 31 maggio 1995,
n. 218, non ha delineato un trattamento esclusivo e differenziato delle controversie sui rapporti di famiglia mediante l'art. 65, ma ha descritto, con l'art. 64, un meccanismo di riconoscimento di ordine generale (riservato in sé alle sole sentenze), valido per tutti tipi di controversie, ivi comprese perciò quelle in tema di rapporti di famiglia. Rispetto ad un tale generale modello operativo, la legge ha affidato, poi, all'art. 65 la predisposizione di un meccanismo complementare più agile di riconoscimento (allargato alla più generale categoria dei "provvedimenti") riservato all'esclusivo ambito delle materie della capacità delle persone, dei rapporti di famiglia o dei diritti della personalità, il quale, nel richiedere il concorso dei soli presupposti della "non contrarietà all'ordine pubblico" e dell'avvenuto "rispetto dei diritti essenziali della difesa", eIGe tuttavia il requisito aggiuntivo per cui i "provvedimenti" in questione siano stati assunti dalle autorità dello Stato la cui legge sia quella richiamata dalle norme di conflitto (Cass. Civ., Sez. I, 17.7.2013, n. 17463; Sez. I, 28.5.2004, n.
10378).
A fronte della specifica contestazione mossa per conto del IG. e, di poi, da Persona_1 parte dei suoi eredi, in merito all'efficacia del riconoscimento del predetto provvedimento, occorre a questo punto pronunciare in merito all'efficacia di tale sentenza, sia pure limitatamente all'oggetto del presente giudizio, ai sensi dell'art. 67, III comma l. n. 218/1995.
Nel caso di specie, risultano sicuramente sussistenti i presupposti di cui all'art. 65 l. n. 218/1995.
Tale disposizione prevede che “hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro
Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”.
Sotto tale profilo, ai sensi dell'art. 33, I comma l. n. 218/1995, nella sua formulazione ratione temporis vigente, e cioè anteriore alla modifica apportata dall'art. 101 d.lgs. n. 154/2013, lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio. Sicché, il provvedimento in esame risulta essere stato emesso da autorità tedesche e riguarda la paternità di un cittadino tedesco, così risultando senz'altro integrata la prima condizione. Né risulta in alcun modo allegato che, per contro, sarebbero sussistiti i presupposti per l'applicazione della legge italiana nel caso di specie.
A ben vedere, risulta parimenti radicata la giurisdizione del giudice tedesco nel caso di specie. Aldilà del fatto che alcuna specifica contestazione risulta essere stata sollevata sul punto, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 5, I comma l. n. 218/1995, la giurisdizione italiana sarebbe sussistita quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o negli altri casi previsti dalla legge. Nel caso di specie, non erano convenute in giudizio parti residenti o domiciliate in Italia, né risultavano identificabili altri litisconsorti con residenza in Italia, come si avrà modo di rilevare anche successivamente, alla stregua della disciplina tedesca applicabile nel caso di specie.
Analogamente a dirsi con riguardo al disposto di cui all'art. 37 l. n. 218/1995 in punto di giurisdizione in materia di filiazione: in tal senso è prevista l'operatività della giurisdizione italiana nel caso in cui uno dei genitori, ovvero il figlio sia cittadino italiano o risieda in Italia.
Nel caso di specie, il IG. era già deceduto all'epoca dell'introduzione del giudizio;
inoltre, Per_4
l'odierno attore risultava cittadino tedesco e risiedeva in Germania, mentre la madre pure risultava di nazionalità tedesca.
Occorre a questo punto soffermarsi sulla disciplina processuale tedesca prevista per l'accertamento della paternità.
Ai sensi del § 172FamFG, i litisconsorti necessari del giudizio risultano esclusivamente la madre, il padre e il figlio/la figlia. Il § 7, par. 2 FamFG prevede che, oltre ai litisconsorti necessari indicati dalla legge, possano partecipare al giudizio, anche coloro i cui diritti sarebbero pregiudicati dalla decisione da emettere.
Si è cionondimeno avuto modo di rilevare che, con riferimento all'interpretazione di tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità tedesca ha chiarito che gli eredi del de cuius (della cui paternità si discute post mortem) non rientrano nell'ambito di applicazione di tale previsione e non sono pertanto parti necessarie del giudizio di status, sebbene la decisione conclusiva di tale giudizio sia vincolante erga omnes. Ciò sulla base della convinzione per cui gli eredi del de cuius possono essere
(eventualmente) pregiudicati solo indirettamente – ossia nei loro interessi economici – dagli esiti del giudizio di status. Il procedimento in questione, infatti, non riguarda l'accertamento di diritti ereditari ma, piuttosto, soltanto l'esistenza di un rapporto di filiazione (così BGH, Beschluss 31 gennaio 2018,
XII ZB 25/17; Beschluss 18 gennaio 2017, XII ZB 544/15; Beschluss, 28 luglio 2015 – XII ZB
671/14, numero 18 – NJW 2015, 2888).
Sicché, si ritiene che non sussistano i presupposti per garantire il diritto al contraddittorio degli eredi.
Inoltre, la decisione non può essere impugnata dagli eredi, in quanto tale provvedimento può essere impugnato, ai sensi del § 184, III comma FamFG, soltanto da chi poteva essere parte del procedimento o doveva essere parte del procedimento.
La tutela del diritto al contraddittorio degli eredi è tutelata dall'ordinamento tedesco in un successivo ed eventuale giudizio in cui il figlio dichiarato tale dopo la morte del de cuius reclami l'eredità spettante. Si è pertanto avuto cura di precisare che “l'ordinamento tedesco ritiene che, nell'ambito di un giudizio di accertamento della paternità post mortem, i titolari di un mero interesse economico ed indiretto a che la decisione sia di rigetto, non siano portatori di una posizione giuridica tale da giustificarne la loro partecipazione al processo concernente lo status. Dunque, non si pone tanto un problema di mancato rispetto del principio del contraddittorio, che è generalmente assicurato anche nel processo di volontaria giurisdizione tedesco, quanto di diritto sostanziale, atteso che è la posizione sostanziale degli eredi del de cuius che, in Germania, non assurge al rango di interesse meritevole di poter essere invocato nel giudizio tedesco di status con tutte le conseguenti garanzie processuali” (Cass. Civ.,
Sez. I, n. 3767/2024 cit.).
Occorre a questo punto soffermarsi anche in merito alla compatibilità di tale provvedimento con il più generale paradigma dell'ordine pubblico.
Si è al riguardo avuto modo di precisare che la categoria dell'ordine pubblico internazionale svolge sia una funzione preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale (Cass. Civ., SS.UU., 30.12.2022, n. 38162).
Inoltre, deve ribadirsi che la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento (Cass. Civ., SS.UU., 31.3.2021, n. 9006).
Ancora, si è precisato che il concetto di ordine pubblico processuale è riferibile ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche alle modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie. Ne consegue che anche il diritto di difesa
– anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(sentenza 2 aprile 2009, causa C-394/2007, - non costituisce una prerogativa assoluta ma Per_9
può soggiacere, entro certi limiti, a restrizioni (Cass. Civ., Sez. I, 9.5.2013, n. 11021).
Ancora, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non quando, invece, investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie. Al giudice competente a decidere sul riconoscimento spetta una valutazione globale del procedimento svoltosi dinanzi all'autorità straniera, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, senza alcun automatismo tra violazione di specifiche disposizioni della legge straniera incidenti sul diritto di difesa e violazione del principio di ordine pubblico che è ostativa al riconoscimento. (Cass. Civ., Sez. I, 3.9.2015, n. 17519).
Ancora, la tutela del diritto fondamentale ad un equo processo, più volte enunciata, non è stata intesa come prerogativa assoluta, cioè intranIGente ricerca di qualsivoglia violazione in relazione alle movenze processuali di ogni singolo Stato, ma come mezzo per impedire, tramite l'esecuzione di sentenze, soltanto lesioni manifeste e smisurate del diritto delle parti al contraddittorio e alla difesa.
Ciò comporta prioritariamente, sul piano processuale, la ricerca di fattori unificanti e non di impedimenti all'esecuzione. Pertanto, le lesioni devono essere state tali da intaccare in concreto e in modo sproporzionato la sostanza stessa delle facoltà difensive (Cass. Civ., SS.UU., 5.7.2017, n.
16601).
In tal senso, l'ordine pubblico sostanziale consiste nel “complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato periodo storico,
e nei principi inderogabili immanenti nei più importanti istituti giuridici” (Cass. Civ., Sez. I,
7.3.2023, n. 6723). Sicché, il parametro di riferimento non è quello dell'ordine pubblico interno, bensì quello dell'ordine pubblico internazionale che, ricomprendendo le norme che rispondono all'eIGenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduca in uno stravolgimento dei suoi valori fondanti, svolge una funzione di sbarramento rispetto all'ingresso nell'ordinamento interno di valori incompatibili con i suoi princìpi ispiratori.
Inoltre, si è avuto modo di evidenziare come non sia compito del giudice investito della questione del riconoscimento dell'efficacia della sentenza straniera indagare su carenze generali di sistema
(«strutturali») di detto ordinamento, tanto più alla luce della stima e della considerazione che al Paese di provenienza viene riconosciuta a livello euro-unitario (Cass. Civ., Sez. I, 7.3.2023, n. 6723; Sez. I,
12.3.1984, n. 1680).
Infine, tale valutazione deve essere condotta non solo alla stregua dei principi fondamentali della
Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui detti principi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente, dal quale non può prescindersi nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico
(Cass. Civ., SS.UU., 8.5.2019, n. 12193).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche deve escludersi che nel caso di specie possa venire in rilievo una violazione dell'ordine pubblico internazionale, oltre che dei diritti essenziali della difesa.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, infatti, una tale legislazione, quale quella tedesca, che esclude la necessaria partecipazione al giudizio di accertamento della paternità degli eredi del de cuius, non appare idonea ad integrare una IGnificativa lesione dei principi fondamentali del sistema processuale italiano.
Si è infatti avuto modo di precisare che trattasi di una decisione “proveniente da ordinamento, quale quello tedesco, che ha rappresentato — nella duplice dimensione giurisprudenziale e dottrinale — uno dei riferimenti, anche fondanti, la stessa dottrina processualcivilistica italiana. E non può essere trascurato che si tratta di provvedimento che proviene dalla Germania, importante player dello spazio giudiziario europeo. La violazione dell'ordine pubblico, ostativa alla circolazione della decisione estera, implica necessariamente un contrasto grave e non tollerabile che metta in discussione i principi dell'ordine pubblico internazionale. Il che, com'è evidente, nella specie non ricorre” (Cass. Civ., Sez. I, 3767/2024 cit.).
Sotto tale profilo, invero, da un lato si è avuto modo di evidenziare come nell'ambito del procedimento tedesco di accertamento della paternità non siano considerati litisconsorti del giudizio gli eredi del genitore. Gli stessi, infatti, come si è rilevato, risultano portatori esclusivamente di un interesse meramente indiretto, correlato agli interessi di natura patrimoniale annessi al riconoscimento della paternità. Da tanto deriva, secondo l'impostazione propria della legislazione processuale tedesca, l'esclusione della loro necessaria partecipazione al procedimento.
Che tale disciplina normativa sia idonea a violare i principi fondanti il sistema processuale italiano è senz'altro da escludere.
Aldilà, infatti, delle ragioni evidenziate dalla Corte di Cassazione in un caso sostanzialmente analogo a quello per cui è causa, deve rilevarsi anche che la partecipazione degli eredi del genitore non assurge certo a principio regolatore del diritto processuale interno.
In tal senso, è noto che secondo il diritto italiano, ai sensi dell'art. 276, I comma c.c., legittimati passivi in ordine alla domanda di accertamento della paternità sono il relativo genitore, ovvero, in sua mancanza, i suoi eredi.
Sotto tale specifico profilo, infatti, si è avuto modo di chiarire che la ratio di tale norma consiste nell'effettivo bilanciamento tra l'interesse del figlio al conseguimento dell'accertamento del proprio status con il correlato diritto di difesa degli interessi dei soggetti portatori di interessi più o meno rilevanti nel caso concreto. Ed invero, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'interesse del figlio prevale, nel caso di specie, ad esempio nell'ipotesi in cui venga a mancare anche l'erede del genitore così dovendosi escludere che siano da intendersi legittimati passivi gli eredi degli eredi (Cass. Civ., SS.UU., 3.11.2005, n. 21287;. Sez. I, 16.5.22014, n. 10783;
Sez. I, 13.12.2023, n. 34821). Tali limiti, peraltro, risultano senz'altro costituzionalmente compatibili, ai sensi del più generale disposto di cui all'art. 30, IV comma Cost.
Tale impostazione ermeneutica, invero, da un lato riscontra la circostanza che anche nel nostro ordinamento la partecipazione necessaria degli eredi del genitore non assurge a principio inderogabile del sistema.
Per altro verso, e a tutto voler concedere, deve evidenziarsi che lo stesso IG. Persona_1 era a sua volta l'erede della IG.ra , a sua volta erede del IG. Persona_2 Persona_4
ne conseguirebbe, in altre parole, che lo stesso nemmeno avrebbe potuto considerarsi litisconsorte necessario del giudizio anche alla stregua della normativa interna, avuto riguardo alla circostanza che la IG.ra era deceduta in data 25.5.2009, e cioè in epoca precedente Persona_2 all'introduzione del giudizio tedesco.
Per quanto di interesse in questa sede, inoltre, le IG , eredi costituite della IG.ra _1
, deceduta in epoca successiva all'introduzione del procedimento dinanzi al Persona_3
Tribunale di Monaco di Baviera, non deducevano alcuna specifica contestazione in merito all'opponibilità nei loro confronti del predetto decreto, anzi riconoscendo che l'attore fosse effettivamente il figlio del IG. Persona_4
Tali circostanze, pertanto, depongono tutte in termini convergenti circa il fatto che, nel caso di specie, la mancata previsione nell'ordinamento tedesco della partecipazione necessaria al giudizio dell'erede del genitore al giudizio non costituisca violazione dell'ordine pubblico internazionale: ad analoghe conclusioni deve addivenirsi, a maggior ragione, con riguardo alla posizione dell'erede dell'erede del genitore.
Sicché, non può ritenersi integrata alcuna violazione dei diritti essenziali della difesa nel caso di specie.
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, si è avuto modo di rilevare come risultino senz'altro sussistenti sia i requisiti di cui all'art. 64 l. n. 218/1995, che quelli di cui all'art. 65 della medesima legge: ne deriva, pertanto, il riconoscimento dell'efficacia del decreto recante rep. n. 521
F 111161/2010.
Parimenti compatibile con l'ordine pubblico internazionale e la tutela dei diritti di difesa risulta la statuizione concernente la correzione dell'errore materiale del predetto decreto, emessa in data
15.11.2011, nella parte in cui veniva aggiunta la declaratoria di nullità della sentenza della Pretura di
Monaco di Baviera del 9.10.1985 n. 22C 40379/84 (relativamente al cui procedimento risultano prodotti in giudizio taluni atti processuali, attinenti alla testimonianza della IG.ra e Testimone_1
alla disposizione di una consulenza tecnica, doc. n. 12 allegato alla memoria ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c. di parte attrice e all. n. 1 alla seconda memoria istruttoria).
Più in particolare, il § 185 FamFg consente la possibilità di rimodulare una sentenza passata in giudicato con cui si è deciso con riguardo alla filiazione, tra l'altro, anche quando una delle parti presenta una nuova perizia sulla filiazione che da sola o in combinazione con le prove raccolte nel procedimento precedente avrebbe portato ad una decisione diversa. Nel caso di specie, invero, trattasi di un istituto lato sensu assimilabile alla più generale disciplina prevista in tema di revocazione ai sensi degli artt. 395 n. 2) e 395 n. 3) c.p.c., come si avrà modo di rilevare anche successivamente.
In altre parole, viene in rilievo una fattispecie senz'altro riconducibile nell'alveo dei canoni fondamentali del diritto processuale italiano, così dovendosene sicuramente ritenere la compatibilità con il nostro sistema.
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, nemmeno può essere oggetto di contestazione in questa sede l'attività istruttoria espletata nell'ambito del predetto procedimento instaurato dinanzi alla Pretura di Monaco di Baviera, in uno al correlato esame del D.N.A. espletato in quella sede.
Si è infatti avuto modo di rilevare che, non risultando idonea la disciplina tedesca a ledere l'ordine pubblico o comunque a violare i diritti essenziali della difesa, il predetto provvedimento deve essere riconosciuto all'interno del nostro ordinamento.
Alcun rilievo può invero accordarsi in merito alle doglianze attinenti al concreto svolgimento dell'attività istruttoria espletata in quella sede, che esulano senz'altro dalla valutazione imposta in questo procedimento, attinente esclusivamente alla valutazione della sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 64 e 65 l. n. 218/1995. Tanto, peraltro, in via del tutto assorbente anche in relazione alla genericità delle doglianze così prospettate per conto degli eredi Per_1
Ne deriva, pertanto la piena efficacia del decreto emesso dalla Pretura di Monaco di Baviera nel caso di specie.
Tali decreti, inoltre, erano oggetto di legalizzazione da parte dell' TE2
[... Monaco di Baviera;
tra l'altro, tali documenti nemmeno erano soggetti all'obbligo di legalizzazione, tenuto conto della piena operatività, nel caso di specie, della Convenzione n. 176 del
12.4.1973 stipulata tra Italia e la Repubblica Federale di Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7.6.1969.
Per altro verso, e ad ulteriore riprova della fondatezza delle doglianze così articolate per conto dell'attore, deve aversi riguardo a tali ulteriori IGnificativi elementi di prova raccolti nel presente giudizio. Risulta in atti la denunzia-querela sporta per conto dell'odierno attore presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Benevento, datata 5.10.2007, con cui si evidenziava che gli accertamenti ematici svolti nel 1985 non erano risultati corretti (doc. n. 2 allegato alla memoria ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c. di parte attrice). Infatti, dopo la morte del padre, avvenuta nel 2007,
l'odierno attore veniva a conoscenza del fatto che per l'acquisizione dei campioni di sangue del presunto padre, il perito incaricato dal Tribunale di Monaco di Baviera aveva delegato l'ufficio igiene di Benevento, il quale provvedeva ad inviarli con asseverazione del dott. direttore di Persona_10 quell'ufficio. Dopo la morte del IG. l'odierno attore veniva a conoscenza che, in realtà, Per_4
il dott. non aveva mai inviato alcun campione ematico, e che anzi aveva disconosciuto la Per_10
sottoscrizione posta a corredo di tali campioni di sangue, come da dichiarazione datata 22.9.2007, ribadendo, tra l'altro, che non era pervenuta alcuna richiesta al riguardo al suo ufficio.
Nella predetta querela, inoltre, si evidenziavano ulteriori criticità attinenti alle modalità di acquisizione del campione: la lettera del perito relativa all'acquisizione del campione risultava infatti nel possesso del IG. ed era a lui personalmente indirizzata e non vi era prova Per_4 dell'acquisizione del materiale ematico presso l'Ufficio delegato;
l'ex moglie del IG. Per_4
avrebbe inoltre riferito che il IG. aveva affermato testualmente: “tanto non risulterà mai Per_4 che è mio figlio, perché ho provveduto ad inviare sangue non mio”. Per_11
Contestava, pertanto, la falsità delle prove così acquisite.
Risulta altresì prodotto in atti il verbale di comparizione dei coniugi e Persona_4 [...]
attinente al procedimento di separazione instaurato presso questo Ufficio e recante R.G. _13
1540/1984 (doc. n. 5 allegato alla medesima memoria istruttoria). Ebbene, in quella sede la IG.ra dichiarava “l'origine dei nostri dissidi coincide con la pretesa di mio marito di impormi nella _13
nostra casa il suo figlio naturale che si chiama nato 30 anni fa da una relazione _11
extraconiugale di mio marito in Germania, relazione di cui io non ho mai saputo nulla fino al 1988, anno in cui mi telefonò la mamma del ragazzo”.
In quella sede, il IG. pure confermava la riconducibilità dei dissidi alla scoperta Persona_4
del suo figlio nato fuori dal matrimonio, deducendo che la moglie da quel momento si lasciava ad andare a “scene di isterismo”, tanto da “costringerlo a dormire fuori di casa”. Confermava di non aver riconosciuto il figlio “come dimostra la sentenza del Tribunale di Monaco”. _11
Risulta altresì in atti copia della nuova perizia disposta nell'ambito del procedimento instaurato dinanzi alla Pretura di Monaco di Baviera nel 2010 (cfr. all. n. 2) alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c. di parte attrice).
Non può invece aversi riguardo in questa sede alla dichiarazione rilasciata dal dott. con cui si Per_10 disconosceva l'autenticità della sottoscrizione apparentemente apposta alla dichiarazione di attestazione di certa appartenenza dei campioni di sangue esaminati nel 1985 al dott. , Persona_7 in uno all'ulteriore documentazione attinente al predetto procedimento. Trattasi, invero, di documenti che, pur attenendo ad elementi di prova diretta, venivano tardivamente prodotti in atti in allegato alla memoria ex art. 183, VI comma n. 3) c.p.c., così dovendosene dichiarare l'inutilizzabilità.
Analogamente a dirsi con riguardo agli ulteriori documenti prodotti in allegato alla nota del
22.12.2017, attinenti alla comunicazione nei confronti della IG.ra e della IG.ra Persona_3 dell'emissione del decreto della Pretura di Monaco di Baviera in data 21.2.2011. Persona_2
Ancora, parimenti IGnificative risultano le dichiarazioni rese da parte dei testi escussi nel presente giudizio.
La teste , che era stata fidanzata con l'odierno attore nei primi anni Novanta, dichiarava Tes_2 di aver conosciuto nel 1991, quando conviveva con l'odierno attore;
il IG. Persona_4
le diceva di essere il padre di e così si presentava a tutti i parenti della teste. Per_4 Parte_1
Ricordava che era andato quattro o cinque volte in Germania a fare visita ad Persona_4
a Monaco di Baviera. La teste era venuta più volte in Italia a Salerno ed a S. Marco di Parte_1
Castellabate e in queste circostanze aveva detto ad , una delle sue Persona_4 _1 sorelle, ed al marito di quest'ultima, che era suo figlio “nel senso che si rivolgeva ad Parte_1 come suo figlio, perché tutti sapevano che era suo figlio”. Parte_1 Parte_1
dichiarava di conoscere dal 1980, perché quest'ultimo aveva _14 Persona_4
acquistato due villette nel Comune di Montecorice, dove lui era addetto alla manutenzione: aveva infatti effettuato vari lavori di manutenzione, così instaurando un rapporto confidenziale con il IG.
Nel 1982 aveva iniziato a frequentare anche la villa di S. Marco di Castellabate. Per_4
Ricordava che il IG. presentava l'odierno attore come suo figlio. Ricordava che Per_4 abitava in Germania, ma almeno quattro volte all'anno veniva a S. Marco e si tratteneva a Parte_1
volte anche un mese: più volte il teste era stato a pranzo e a cena con l'odierno attore. Le sorelle ed i parenti del IG. erano consapevoli del fatto che fosse il figlio del IG. Per_4 Parte_1
Confermava che il IG. si recava in Germania per andare a trovare Per_4 Per_4 Parte_1 aveva saputo dal IG. che questi aveva avuto un rapporto sentimentale con un'ostetrica Per_4 tedesca in un'occasione di un congresso di medici a Vienna.
era a conoscenza dei fatti di causa, in quanto suo nonno era “amico fraterno” Persona_12
del dott. e questi aveva parlato con il nonno del teste più volte. Ricordava che Per_4 Parte_1
era noto a tutti come il figlio del dott. che lo presentava in questo modo;
il teste non Per_4
poteva riferire nulla in merito ai parenti del dott. che non conosceva personalmente. Per_4
Ricordava che frequentava spesso la casa del dott. Parte_1 Per_4 Ebbene, tali elementi di prova integrano un ulteriore riscontro rispetto all'effettivo rapporto di filiazione intercorso tra l'attore e il IG. oggetto dell'accertamento di cui Persona_8
al predetto decreto della Pretura di Monaco di Baviera, di cui va ribadito il riconoscimento dell'efficacia per quanto di interesse in questa sede.
Ne deriva, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la revocazione di diritto del testamento pubblico per atto del notar rep. n. 130 del 24.1.2007, risultando riscontrati tutti gli elementi Per_5
costitutivi di tale tutela.
Deve altresì dichiararsi l'apertura della successione del IG. n. a S. Paolo Persona_8 del Brasile l'11.6.1922 e deceduto in Castellabate (SA) il 25.7.2007.
Va parzialmente accolta anche la domanda di accertamento del diritto di proprietà sugli immobili oggetto delle disposizioni testamentarie oggetto di contestazione.
Più in particolare, deve essere accolta la domanda di accertamento del diritto di proprietà avente ad oggetto il fondo rustico con annesso fabbricato rurale sito in Castellabate (SA) alla località San
Marco, esteso per circa due ettari, riportato al locale C.T. al Fg. n. 24, p.lle nn. 253, 254, 255 sub. 1,
255 sub. 3, 256, 257, 258.
Quanto agli ulteriori immobili oggetto del lascito testamentario, e cioè l'appartamento sito in Salerno alla via Carmine n. 54, sc. A, int. 9, catastalmente identificato al locale C.F. al Fg. n. 61, p.lla n. 149, sub. 18 e il relativo box auto, riportato al locale C.F. al Fg. n. 61, p.lla n. 149, sub. 54, deve evidenziarsi quanto segue.
Tali cespiti, infatti, venivano successivamente donati, con atto per notar del 20.4.2007, rep. Per_5
n. 48437, racc. n. 17006, in favore della IG.ra , così integrandosi un'ipotesi Controparte_8
di revocazione tacita delle disposizioni testamentarie.
Ne deriva, pertanto, il rigetto della domanda così formulata in parte qua.
Non risultando esperita alcuna tutela avverso il predetto atto di donazione, alcun dubbio può porsi in merito alla validità ed efficacia di tale atto, così risultando senz'altro riscontrato che la titolarità di tali cespiti debba ricondursi in capo alla IG.ra . Controparte_8
Analogamente a dirsi con riguardo agli ulteriori immobili ubicati in s. Marco di Castellabate (SA), e catastalmente identificati al locale C.T. al Fg. n. 23, p.lle nn. 328, 66, 67, 68, 69, 70, 136, 137, 138,
139, nonché al Fg. n. 24, p.lla n. 430 e n. 431.
Lo stesso attore, infatti, in sede di memoria ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c. e di comparsa conclusionale di replica deduceva che tali fondi erano stati ceduti dal IG. prima Persona_4
della sua morte (cfr. pag. 7 della memoria ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c. di parte attrice, e pag.4 della predetta comparsa conclusionale e doc. n. 6 allegato alla memoria ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c.); sicché, tali immobili non rientravano nell'asse ereditario all'epoca dell'apertura della successione del IG. Per_4
A diverse conclusioni, invece, deve addivenirsi con riguardo alla domanda di accertamento del diritto di proprietà con riguardo agli ulteriori immobili ubicati in S. Marco di Castellabate e catastalmente identificati al locale C.T. al Fg. n. 24, p.lle nn. 253, 254, 255 sub. 1, 255 sub. 3, 256, 257, 258.
Sotto tale profilo, infatti, viene in rilievo una domanda di petizione ereditaria, avendo dedotto l'odierno attore la titolarità degli immobili in esame in ragione del suo stato di erede del IG.
[...]
Ne consegue, pertanto, che risulta senz'altro assolto l'onere probatorio avente ad oggetto Per_4 il riscontro, da parte dell'attore, della propria qualità di erede del IG. Persona_4
Per altro verso, è proprio sulla scorta delle allegazioni delle parti costituite che risulta che gli immobili oggetto di causa rientravano nell'asse ereditario all'epoca dell'apertura della successione (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 19.3.2021, n. 7871). Sotto tale profilo, infatti, il titolo dell'acquisto da parte dei convenuti non poteva che riferirsi alla delazione dell'eredità del IG.
[...]
Per_4
A non diverse conclusioni deve addivenirsi anche a voler ritenere che tale domanda sia piuttosto riconducibile nell'alveo dell'azione di accertamento del diritto di proprietà.
Sotto tale profilo, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui, in tema di azioni a difesa della proprietà, tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 3.8.2022, n. 24050).
Si è infatti avuto modo di chiarire che colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (Cass. Civ., Sez. II, 18.1.2017, n. 1210).
È noto che l'azione di rivendicazione, così come quella di accertamento del diritto di proprietà, eIGe che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione possideo quia possideo, senza onere di prova. Quando tuttavia il convenuto rinunci a questa posizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso diritto, senza contestare quello affermato dall'attore, il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi (ex plurimis Cass. Civ., Sez. III, 18.09.2014, n. 19653). Più in particolare, si è avuto modo di rilevare (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 19.10.2021, n. 28865) come nell'azione di revindica e di accertamento della proprietà l'attore debba fornire la diabolica probatio della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario, ovvero risalendo, nel caso di acquisto a titolo derivativo, fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può limitarsi ad eccepire il più generale principio possideo quia possideo.
Cionondimeno, soltanto dalla complessiva valutazione dell'oggetto del contendere, oltre che dall'esame del concreto tenore delle difese del convenuto può effettivamente ricavarsi il concreto atteggiarsi dell'onus probandi in capo all'attore.
In altri termini, occorrerà avere riguardo al concreto contegno tenuto dal convenuto, al fine di verificare se lo stesso abbia dedotto delle ammissioni volte ad attenuare in parte qua l'onere probatorio gravante in capo all'attore.
In tal senso, un implicito riconoscimento dell'esistenza del diritto di proprietà della controparte può venire in rilievo nel caso in cui l'usucapione prospettata da parte del convenuto non contrasti con il diritto di proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa: è il caso, ad esempio in cui il convenuto riconosce la proprietà di uno dei danti causa all'epoca in cui lo stesso assumeva di aver iniziato a possedere. Tra l'altro, l'ammissione non necessariamente deve essere espressa, ma può anche essere implicita o tacita, come ad esempio nel caso in cui non vengano dedotte specifiche contestazioni rispetto ad un'allegazione dell'attore, puntuale e specifica, dei titoli posti a fondamento della prova del suo diritto di proprietà (Cass. Civ., Sez. II, 19.10.2021, n. 28865).
Nel caso di specie, alcun dubbio può porsi in merito all'attenuazione dell'onere probatorio gravante sull'odierno attore nel caso di specie.
Sotto tale specifico profilo, infatti, il titolo di proprietà degli originari convenuti era rappresentato dall'accettazione della delazione ereditaria del IG. in virtù del testamento Persona_4 redatto da parte di quest'ultimo. Risulta pertanto sufficientemente provato che lo stesso IG. fosse il proprietario di tale cespite, circostanza questa, tra l'altro, nemmeno oggetto di Per_4
specifica contestazione da parte dei convenuti costituiti.
Sicché, accertata l'inefficacia sopravvenuta del testamento redatto da parte del IG. e Per_4 provata l'accettazione tacita della delazione ereditaria da parte dell'odierno attore proprio in ragione dell'esercizio della tutela invocata in questa sede (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 6.6.2018, n. 14499),
è provato che il diritto di proprietà dell'odierno attore sui cespiti precedentemente indicati. Non può pertanto essere accolta la richiesta originariamente formulata per conto dei convenuti costituiti, avente ad oggetto la declaratoria di revoca del testamento nei limiti della quota di legittima eventualmente spettante all'attore, “con conseguente conferma del lascito in favore delle sorelle del de cuius nei limiti della disponibile”.
Tanto, a dire del IG. in ragione della circostanza secondo cui al figlio sarebbe riservata, Per_1 ai sensi dell'art. 537 c.c., la sola quota della metà del patrimonio.
Sotto tale specifico profilo, infatti, la revocazione del testamento riguarda l'intero contenuto di tale atto, non potendo essere parziale, salve le disposizioni a contenuto non patrimoniale eventualmente contenute all'interno dello stesso.
Ne deriva pertanto, che, venuta meno la vocazione testamentaria delle sorelle del de cuius, originariamente istituite come eredi nel predetto testamento, la successione del IG. Persona_8
non può che essere regolata alla stregua delle norme attinenti alla successione legittima.
[...]
Pertanto, non risultando documentata la circostanza che il IG. fosse ancora Persona_4 coniugato con la IG.ra , o che comunque quest'ultima fosse ancora viva all'epoca _13 dell'apertura della successione del primo, alcun dubbio può porsi in merito alla circostanza che unico erede del de cuius fosse l'odierno attore, in qualità di figlio del primo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 566, 568, 569 e 570 c.c.
Sicché, ai sensi dell'art. 570 c.c., le sorelle del de cuius non erano chiamate a succedere nella delazione ereditaria del IG. Alcun rilievo può quindi accordarsi alla Persona_8 disciplina pure invocata da parte dell'originario convenuto di cui all'art. 537 Persona_1
c.c., relativa al diverso istituto della tutela della quota di legittima: nel caso di specie, infatti, viene piuttosto in rilevo la diretta devoluzione dell'asse ereditario in favore dell'odierno attore, quale erede del padre.
Occorre a questo punto soffermarsi sulle ulteriori domande riconvenzionali formulate per conto dei convenuti costituiti.
Va anzitutto accertata l'implicita rinunzia, da parte delle IG e TE CP_2
, alla domanda di accertamento dell'obbligo della IG.ra di conferire
[...] Controparte_8 nell'asse ereditario i beni ricevuti in donazione dal de cuius.
Sotto tale specifico profilo, pur autorizzate alla chiamata in causa nei confronti della IG.ra
[...]
, le predette convenute non vi provvedevano: sicché, con ordinanza dell'8.6.2022 Controparte_8
veniva revocato il provvedimento del 29.10.2015 con cui veniva consentita la citazione di tale parte in giudizio.
Alcun dubbio può porsi in merito alla circostanza che tale contegno processuale sia sintomatico di una rinunzia tacita alla predetta domanda (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 9.5.2024, n. 12756). È invece infondata la domanda riconvenzionale originariamente proposta da parte del IG.
[...]
avente ad oggetto la restituzione delle spese sostenute a vario titolo da parte dello stesso: Per_1
trattasi delle spese di successione, oltre alle spese di manutenzione del cespite immobiliare e dei relativi oneri fiscali.
A fronte della specifica contestazione sollevata al riguardo per conto dell'odierno attore, non risulta in alcun modo documentato l'effettivo esborso di tali spese da parte del IG. né venivano Per_1
dedotti IGnificativi elementi di prova diretta sul punto.
Per altro verso, l'odierno attore produceva in atti la nota datata 5.9.2016 e recante il timbro dell'
Ufficio Tributi del Comune di Castellabate, con cui si dava atto della debitoria gravante sui cespiti immobiliari di proprietà originaria del IG. ubicati nel medesimo Comune: veniva in Per_4
_1 rilievo la debitoria complessiva pari ad € 18.557,00 a titolo di “ con _16 _17
riguardo agli anni tra il 2008 ed il 2016 (cfr. doc. n. 8) allegato alla memoria ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c. di parte attrice).
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza della domanda riconvenzionale così formulata.
Non resta che disciplinare le spese di lite.
Deve anzitutto evidenziarsi che l'odierno attore è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale C.O.A. del 20.1.2015. Sicché, in assenza di riscontro del mutamento delle condizioni economiche di tale parte, nonché di segnalazioni di criticità da parte dell'Ufficio finanziario competente, non sussistono, allo stato, i presupposti per la revoca dell'ammissione, come dedotto da parte delle IG . _1
Sotto tale profilo, la IGnificativa complessità delle questioni giuridiche dedotte, che hanno implicato la soluzione di problematiche attinenti alla corretta decodificazione della normativa sostanziale e processuale prevista nell'ordinamento tedesco, in uno alla sostanziale situazione di soccombenza reciproca tra le parti – la domanda di accertamento del diritto di proprietà formulata da parte dell'odierno attore, infatti, è stata solo parzialmente accolta – giustifica la compensazione per la quota della metà delle spese di lite. Per la restante quota della metà, tutti i convenuti sono tenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dello Stato, che si liquidano per intero come in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. corrispondente alle cause di valore indeterminabile a complessità media, tenuto conto della natura giuridica delle questioni dedotte dalle parti.
In tal senso, pur non incidendo nel caso di specie l'istanza di distrazione formulata da parte del procuratore di parte attrice in merito all'ammissione della stessa parte al patrocinio a spese dello Stato
(arg. da Cass. Civ., SS.UU., 26.3.2021, n. 8561), tale richiesta deve essere dichiarata inammissibile
(arg. da Cass. Civ., Sez. Lav., 21.11.2019, n. 30418). I convenuti vanno infatti condannati alla refusione delle spese di lite direttamente in favore dello
Stato, onde l'istanza di distrazione così formulata deve ritenersi evidentemente inefficace, non risultando la stessa fondata, alla luce dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato.
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'aumento di cui all'art. 4, II comma D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii.: tanto, tenuto conto dell'oggettiva comunanza delle questioni giuridiche prospettate da parte dei convenuti (Cass. Civ., Sez. III, 19.5.2021, n. 13595).
Non può essere infine accolta la richiesta, formulata da parte attrice, avente ad oggetto l'ordine al
Conservatore delle “relative trascrizioni a favore e contro concernenti i predetti immobili”.
Sotto tale profilo, deve da un lato evidenziarsi che non risulta documentata la trascrizione della domanda attorea, pure astrattamente riconducibile nell'alveo del più generale disposto di cui all'art. 2652, n. 7) c.c.
Per altro verso, nemmeno tale ordine appare in alcun modo riconducibile nell'alveo del disposto di cui all'art. 2651 c.c., secondo cui “si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai nn. 1), 2) e 4) dell'art. 2643 c.c.”.
Nel caso di specie, infatti, tale acquisto risultava senz'altro suscettibile di trascrizione: tanto non solo in ragione della possibilità della trascrizione della domanda di cui all'art. 2652, n. 7), che non risulta nel caso di specie documentata, ma anche alla stregua del più generale disposto di cui all'art. 2648,
III comma c.c., venendo in rilievo, a tutto voler concedere, un'ipotesi di acquisto mortis causa in ragione dell'accettazione della delazione ereditaria da parte dell'odierno attore.
Infine, non risultando documentata la trascrizione da parte degli originari convenuti di eventuali accettazioni della delazione ereditaria del IG. non può nemmeno disporsi Persona_4
l'ordine di annotazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2655, I comma c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la revocazione, ex art. 687 c.c., del testamento pubblico del 24.1.2007 redatto dal dott. e pubblicato in data 12.9.2007, per notar Persona_4 Persona_5
rep. n. 48852, racc. n. 17327;
2) dichiara l'apertura della successione del IG. n. a S. Paolo del Brasile Persona_4
l'11.6.1922 e deceduto in Castellabate (SA) il 25.7.2007;
3) accerta che è proprietario del fondo rustico con annesso TE8
fabbricato rurale ubicato in Castellabate (SA), alla località S. Marco, esteso per circa due ettari, catastalmente identificato al locale C.T. al Fg. n. 24, p.lle nn. 253, 254, 255, sub.
1), 255 sub.3), 256, 257 e 258;
4) rigetta la domanda di accertamento del diritto di proprietà, formulata per conto del medesimo attore, avente ad oggetto l'appartamento sito in Salerno, alla via Carmine n. 54, catastalmente identificato al locale C.F. al Fg. n. 61, p.lla n. 149, sub. 18, nonché l'annesso box catastalmente identificato al locale C.F. al Fg. n. 61, p.lla n. 149, sub. 54 e gli immobili ubicati in S. Marco di Castellabate (SA), catastalmente identificati al locale C.T. al Fg. n.
23, p.lle nn. 328, 66, 67, 68, 69, 70, 136, 137, 138, 139 ed al Fg. n. 24, p.lle nn. 430 e 431;
5) dichiara abbandonata la domanda formulata per conto delle IG e TE
, avente ad oggetto l'accertamento dell'obbligo della IG.ra Controparte_2 CP_8 di conferire nell'asse ereditario i beni ricevuti in donazione dal IG.
[...] [...]
Per_4
6) rigetta le ulteriori domande riconvenzionali formulate da parte dei convenuti costituiti;
7) compensa per la quota della metà le spese di lite tra le parti e condanna la IG.ra _1
, la IG.ra , il IG. ed il IG.
[...] Controparte_2 Controparte_6 _5
, quali eredi della IG.ra , nonché la IG.ra
[...] Persona_3 CP_3
e la IG.ra , quali eredi del IG. in solido tra Controparte_4 Persona_1
loro, alla refusione della restante quota della metà delle spese di lite in favore dello Stato, che si liquidano per intero in € 5.431,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno, all'esito della camera di conIGlio del 13/03/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Gustavo Danise Dott. Giuseppe Barbato