Art. 65. (Riconoscimento di provvedimenti stranieri) 1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacita' delle persone nonche' all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalita' quando essi sono stati pronunciati dalle autorita' dello Stato la cui legge e' richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorita' di altro Stato, purche' non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.
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1 settembre 1995
1 settembre 1995
Commentari • 82
- 1. ordine pubblico internazionalehttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 18.328407
[…] Leg.: Artt. 337 ter, 337 quater c.c.; Art. 65 Legge n. 218/1995; Artt. 1 e 2 Convenzione dell'Aja 1 giugno 1970 ******* Su Ricorso promosso per la separazione giudiziale di due coniugi, entrambi egiziani, che dopo avere contratto matrimonio in Egitto secondo la legge musulmana, […]
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Giurisprudenza • 304
- 1. Trib. Caltagirone, sentenza 08/06/2021, n. 76Provvedimento: […] Ciò posto, in primo luogo risulta che la ricorrente sia legalmente separata dal marito in forza della sentenza straniera emessa il 30.4.1970 dal Tribunale di Zofingen (CH), la quale è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento di delibazione ai sensi degli artt. 64 e 65 della legge 218/1995. In pagina 4 di 6 particolare tale pronuncia appare essere stata emessa nel rispetto di tutte le condizioni elencate dall'art. 64 cit. e pertanto la stessa produce automaticamente effetti, non contrari all'ordine pubblico, in Italia essendo una pronuncia “sull'esistenza di rapporti di famiglia” ai sensi dell'art. 65 legge 218/1995.Leggi di più...
- separazione legale·
- art. 4 d.l. 384/1992·
- art. 429 c.p.c.·
- interessi legali·
- art. 152 disp. att. c.p.c.·
- redditi personali·
- art. 6 D.L. 463/1983·
- integrazione al minimo pensione·
- riconoscimento sentenza straniera·
- prescrizione decennale