Art. 65. (Riconoscimento di provvedimenti stranieri) 1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacita' delle persone nonche' all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalita' quando essi sono stati pronunciati dalle autorita' dello Stato la cui legge e' richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorita' di altro Stato, purche' non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.
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1 settembre 1995
1 settembre 1995
Commentari • 87
- 1. Sì alla trascrizione in Italia del matrimonio contratto all'estero tra italiani dello stesso sesso.Silvia Delcuratolo · https://www.studiocataldi.it/ · 12 aprile 2014
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Giurisprudenza • 303
- 1. Trib. Caltagirone, sentenza 08/06/2021, n. 76Provvedimento: […] Ciò posto, in primo luogo risulta che la ricorrente sia legalmente separata dal marito in forza della sentenza straniera emessa il 30.4.1970 dal Tribunale di Zofingen (CH), la quale è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento di delibazione ai sensi degli artt. 64 e 65 della legge 218/1995. In pagina 4 di 6 particolare tale pronuncia appare essere stata emessa nel rispetto di tutte le condizioni elencate dall'art. 64 cit. e pertanto la stessa produce automaticamente effetti, non contrari all'ordine pubblico, in Italia essendo una pronuncia “sull'esistenza di rapporti di famiglia” ai sensi dell'art. 65 legge 218/1995.Leggi di più...
- separazione legale·
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- interessi legali·
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