Articolo 65 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 64Articolo 66
Versione
1 settembre 1995
Art. 65. (Riconoscimento di provvedimenti stranieri) 1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacita' delle persone nonche' all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalita' quando essi sono stati pronunciati dalle autorita' dello Stato la cui legge e' richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorita' di altro Stato, purche' non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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