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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 21/10/2022, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/10/2022
N. 00031/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Oberdan;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, comunicato in data 15 ottobre 2018, con il quale è stata respinta l’istanza presentata dal Sottufficiale ricorrente il 2 ottobre 2017 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “prolasso mucoemorroidario di grado III° congesto e turbe della defecazione strumentalmente accertati”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale tra cui, ove occorra, il presupposto parere negativo del C.V.C.S. del 24 aprile 2018 (adunanza n. -OMISSIS-).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Vista le ordinanze istruttorie della Sezione nn.179/2022 e 802/2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 il dott. Giovanni Gallone e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to A. Tolomeo.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 14 dicembre 2018 e depositato il 9 gennaio 2019 il ricorrente, Maresciallo dei Carabinieri in servizio da ultimo a Lecce, impugna, domandandone l’annullamento, il decreto n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (comunicato in data 15 ottobre 2018), con il quale è stata respinta l’istanza presentata dallo stesso il 2 ottobre 2017 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “prolasso mucoemorroidario di grado III° congesto e turbe della defecazione strumentalmente accertati”, nonché ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale tra cui, ove occorra, il presupposto parere negativo del C.V.C.S. del 24 aprile 2018 (adunanza n. -OMISSIS-).
1.1 A sostegno del ricorso sono state dedotti i motivi così rubricati:
1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, eccesso di potere per falsità del presupposto, carenza istruttoria e sviamento;
2) violazione art. 2 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, falsità del presupposto.
2. In data 10 gennaio 2019 si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, il Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3. Il 18 novembre 2021 l’Avvocatura dello Stato ha depositato memorie difensive.
4. In data 10 dicembre 2021 anche il ricorrente ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a..
5. Il 21 dicembre 2021 il ricorrente ha depositato memorie in replica.
6. Ad esito dell’udienza pubblica dell’11 gennaio 2022 questa Sezione, rilevato che la causa non appariva ancora matura per la decisione, ha disposto, con ordinanza istruttoria n. 179 dell’1 febbraio 2022, ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, “da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata al Dirigente dell’U.O.C. - Reparto di Gastroenterologia - dell’Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce, al fine di stabilire se l’infermità «prolasso mucoemorroidario di grado III° congesto e turbe della defecazione strumentalmente accertati» (oggetto dell’istanza presentata dal ricorrente il 2 ottobre 2017 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo) costituisca o meno, sul piano medico-eziologico, un’evoluzione delle patologie «gastrite antrale e duodenite erosiva» e «colecisti discinetica e dismorfica; colon irritabile» da cui è affetto il Sottufficiale ricorrente e che sono state già riconosciute (rispettivamente con i decreti -OMISSIS- del Ministero della Difesa) come dipendenti da causa di servizio (anche a seguito di sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS-)” da svolgersi entro “il termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa, al CA” della medesima ordinanza istruttoria.
7. Con nota depositata il 28 febbraio 2022 il CA nominato dott. Armando Donato Dell’Anna, Dirigente dell’U.O.C. - Reparto di Gastroenterologia - dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, ha rinunciato all’incarico conferitogli.
8. Con memoria depositata in data 8 aprile 2022 la difesa di parte ricorrente ha, conseguentemente, chiesto a questo Tribunale “di voler fissare con urgenza una Camera di Consiglio ovvero anticipare l’udienza di discussione del ricorso in epigrafe, al fine di adottare ogni atto idoneo a superare l’impasse determinato dalla suddetta rinuncia del verificatore già nominato”.
9. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio dell’11 maggio 2022, con ordinanza collegiale n. 802/2022, questa Sezione decidendo sull’istanza istruttoria formulata da parte ricorrente in data 8 aprile 2022, preso atto della indisponibilità ad assumere l’incarico manifestata dal CA nominato con l’ordinanza istruttoria n. 179/2022 dott. Armando Donato Dell’Anna, Dirigente dell’U.O.C. - Reparto di Gastroenterologia - dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, ha rilevato che la causa non appariva ancora matura per la decisione e permanendo la necessità di disporre accertamenti istruttori ha disposto nuovamente, ex art. 66 c.p.a., la “Verificazione di cui alla precedente ordinanza n. 179/2022, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, ora affidata però al Dirigente dell’U.O.C. - Reparto di Medicina Generale - dell’Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce” assegnando un nuovo termine di sessanta giorni per il suo espletamento.
10. Il Dirigente dell’U.O.C. - Reparto di Medicina Generale - dell’Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce nominato CA non ha, però, provveduto al deposito della relazione finale di Verificazione, né tantomeno ha formulato richiesta di proroga del termine o dato in alcun modo riscontro alla ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 179 del 2022 (che pure risulta regolarmente comunicata a cura della Segreteria di questo Tribunale).
11. All’udienza pubblica del 12 ottobre 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
12. Il Collegio rileva che la causa non appare ancora matura per la decisione, permanendo la necessità di espletare la Verificazione già in precedenza disposta.
13. Ciò posto, il Tribunale ritiene indispensabile, ai fini del decidere, rinnovare gli incombenti istruttori già statuiti con le menzionate ordinanze collegiali di questa Sezione n.179/2022 e 802/2022, disponendo - nuovamente - ex art 66 c.p.a. la Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata al Dirigente dell’U.O.C. - Reparto di Medicina Generale - dell’Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce, al fine di stabilire se l’infermità “prolasso mucoemorroidario di grado III° congesto e turbe della defecazione strumentalmente accertati” (oggetto dell’istanza presentata dal ricorrente il 2 ottobre 2017 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo) costituisca o meno, sul piano medico-eziologico, un’evoluzione delle patologie “gastrite antrale e duodenite erosiva” e “colecisti discinetica e dismorfica; colon irritabile” da cui è affetto il Sottufficiale ricorrente e che sono state già riconosciute (rispettivamente con i decreti -OMISSIS- del Ministero della Difesa) come dipendenti da causa di servizio (anche a seguito di sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS-); tanto fornendo anche documentazione a comprova.
13.1 Per il compimento della Verificazione si fissa il nuovo termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa, al CA nominato dal Tribunale, della presente ordinanza istruttoria, con espresso avvertimento al CA nominato che, in caso di persistente ingiustificata inottemperanza all’ordine istruttorio impartito dal Tribunale, si procederà alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per la valutazione della sussistenza delitto di cui all’art. 328 comma 1 c.p..
Il predetto CA è formalmente diffidato a comunicare tempestivamente e con congruo anticipo alle parti la data, l’ora e il luogo in cui darà avvio alle operazioni di Verificazione.
Il CA, una volta esaurito l’incarico, redigerà una relazione scritta delle operazioni compiute e dell’attività svolta, indicandone chiaramente le conclusioni. Il CA invierà tale relazione alle parti, fissando alle stesse un termine congruo per formulare le eventuali osservazioni. Una volta scaduto il termine per le osservazioni, il CA provvederà al deposito della relazione finale presso la Segreteria di questo T.A.R., previa integrazione dell’elaborato con la menzione delle osservazioni ricevute dalle parti e delle correlative considerazioni dello stesso CA (dando altresì conto dell’eventuale accoglimento delle osservazioni di parte).
Le parti possono indicare propri tecnici, i quali potranno assistere alle operazioni di Verificazione. I nominativi di tali tecnici dovranno essere comunicati al CA in occasione dell’avvio delle operazioni di Verificazione.
Il CA è fin d’ora autorizzato a prendere visione e ad estrarre copia di ogni atto o documento contenuto nel fascicolo d’ufficio e nei fascicoli di parte.
Il CA è altresì autorizzato a richiedere, a qualunque pubblico depositario, ogni atto o documento, non coperto da segreto, utile all’assolvimento dell'incarico.
Va riservata alla decisione definitiva ogni pronuncia sul compenso da liquidare in favore del CA, sulle altre questioni oggetto della causa e sulle spese processuali del giudizio.
14. La trattazione della causa deve essere conseguentemente rinviata alla successiva udienza pubblica indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni pronuncia nel merito, in rito e sulle spese in ordine al ricorso indicato in epigrafe, dispone nuovamente una Verificazione ex art. 66 c.p.a., affidata al Dirigente dell’U.O.C. - Reparto di Medicina Generale - dell’Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce nominato CA, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, con espresso avvertimento al predetto CA che, in caso di persistente ingiustificata inottemperanza all’ordine istruttorio impartito dal Tribunale, si procederà alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per la valutazione della sussistenza del delitto di cui all’art. 328 comma 1 c.p..
Rinvia la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 3 maggio 2023.
Si comunichi alle parti anche non costituite in giudizio e al CA nominato dal Tribunale.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.