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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/06/2025, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1338/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1338 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 25.02.2025.
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Salerno alla via Panoramica n. 33/A (C.F. rappresentata e C.F._1
difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Fausto
De Nicola, con studio in Nocera Inferiore alla Via N. Rossi 7, unitamente al quale elegge domicilia in Salerno alla via Lungomare Marconi nr. 41 presso lo studio dell'avv.
Biagio D'Addeo (pec: . Email_1
ATTRICE/OPPONENTE pagina 1 di 9 E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore sig. , nato il [...] ad [...] Controparte_1
(c.f. con sede legale in Agropoli alla Via Piave 27 (P.IVA C.F._2
) rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di P.IVA_1
costituzione e risposta dall'avv. Antonio Milite (pec: ed Email_2
entrambi elettivamente domiciliati in Salerno Corso Vittorio Emanuele, 191, presso lo studio dell'Angelo Arciello.
CONVENUTA/OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo nr.2874/2020 (RG. 9515/2020) reso dal Tribunale di
Salerno il 23.12.2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 25 febbraio 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 9/01/21 veniva notificato, alla sig.ra , il decreto ingiuntivo Parte_1
nr. 2874/2020, reso dal Tribunale di Salerno il 23.12.2020 all'esito del ricorso monitorio
R.G. 9515/2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di € 33.672,00, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, in favore della ricorrente
. Controparte_1
La ricorrente assumeva di avere sottoscritto, con la tre distinti Parte_1
contratti di conferimento di incarico relativi a tre diversi immobili di proprietà della pagina 2 di 9 promittente venditrice, con espressa pattuizione di una specifica provvigione per la eventuale mediazione intervenuta per la vendita di ciascun singolo immobile;
che, la ingiunta provvedeva a vendere per conto proprio l'intero complesso immobiliare al sig.
che, in tal modo veniva eluso il presunto obbligo di soddisfare le _2
pretese economiche conseguenti all'attività di mediazione posta in essere dalla società di intermediazione immobiliare;
che il contatto tra le parti era stato favorito dalla società di intermediazione, ed era dimostrato da un verbale di visita dell'immobile sottoscritto dall'acquirente.
Chiedeva, pertanto, il pagamento della somma di € 33.672,00, pari agli importi complessivamente pattuiti in misura percentuale e/o fissa sul prezzo definitivo di vendita di ciascun immobile, a titolo di provvigioni dovutele per la intervenuta mediazione, oltre interessi legali e spese del monitorio.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione, notificando atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'odierna opponente con cui contestava integralmente il contenuto ed eccepiva l'assenza di qualsivoglia nesso causale tra l'attività presuntivamente svolta dall'agenzia immobiliare e la vendita conclusa tra le parti in data
22.01.2020, nonché la nullità dei contratti di conferimento dell'incarico di mediazione sottoscritti, nella parte in cui venivano pattuiti tre diversi importi per la vendita dei tre immobili singolarmente, sebbene costituenti un unico complesso immobiliare.
Chiedeva dichiararsi la nullità e/o l'annullamento o la revoca il decreto ingiuntivo opposto nonché dichiararsi la totale infondatezza della domanda attorea in conseguenza dell'assoluta assenza di prova in ordine all'attività di mediazione presuntivamente svolta e dell'assenza del nesso causale con l'intervenuta vendita e rigettarla, ovvero dichiarare pagina 3 di 9 nulli e/o risolti i contratti di conferimento dell'incarico di mediazione sottoscritti dalla opponente.
Chiedeva, altresì, la sospensione del processo, ex art. 295 cpc, in attesa della decisione, da parte del Tribunale di Vallo della Lucania, sulla querela di falso sporta dal sig.
acquirente degli immobili, nei cui confronti la società opposta pure _2
aveva richiesto il pagamento delle provvigioni proprio sulla base della presunta sottoscrizione, negata dal , della scheda di visita dell'immobile ovvero la _2
riunione con lo stesso.
In via subordinata concludeva per accertare e dichiarare che, trattandosi di un immobile in comproprietà al 50% con , che mai ha conferito alcun incarico CP_3
all'opposto l'odierna opponente, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'opposto, era tenuta a pagare nella sola misura del 50% la provvigione dovuta al mediatore che comunque andrà divisa per il 50% con l'acquirente; in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che l'attività di mediazione era unica anche se relativa a tre diversi edifici e, per l'effetto, ridurre l'importo della provvigione ad € 9.750,00 pari al 50% di € 19.500,00, ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, rimborso forfettario spese generali, oltre
IVA e CPA con distrazione, ex art.93 c.p.c., in favore del difensore antistatario.
Il giudizio iscritto a ruolo con il n. RG 1338/2021 veniva assegnato alla II sez. civile del
Tribunale di Salerno.
Si costituiva in giudizio la società opposta/convenuta Controparte_1
insistendo per il rigetto delle avverse domande ed eccezioni e per la
[...]
conferma, viceversa, dell'opposto decreto monitorio;
in via preliminare chiedeva, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. pagina 4 di 9 Il giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 07.09.21, ritenendo la “parziale fondatezza su prova scritta dell'opposizione e dei motivi dedotti, in virtù dei quali la compravendita non appariva essere intervenuta per effetto dell'intermediazione dell'opposta, ma di soggetti terzi”, rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Rigettava, altresì, l'istanza di sospensione nonché l'istanza di riunione al giudizio iscritto al tribunale di Vallo della Lucania, ravvisandone la diversa causa petendi e concedeva i termini di cui all'art. 183 cpc.
Ammesse le prove orali richieste dalle parti e ritenute pertinenti dal tribunale la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi di ambedue le parti in lite e specificamente con i sig.ri , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
e .
[...] Testimone_5
Dichiarata chiusa la fase istruttoria il tribunale invitava le parti alla udienza cartolare del
25.02.25 per la precisazione delle conclusioni trattenendo la causa in decisione e concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per essere stati ivi rispettati i termini di legge imposti dal codice di rito.
Nella valutazione della fattispecie in esame occorre preliminarmente considerare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. - è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la pagina 5 di 9 veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione.
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.” (cfr. Cass. Civile sent. n. 2573).
Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
La pretesa creditoria della odierna convenuta/opposta, assunta creditrice, società
è sostenuta dalla Controparte_1
presentazione dei tre diversi incarichi per la vendita di distinte unità immobiliare, espressamente individuati nei dati catastali ad eccezione di uno in corso (all'epoca) di accatastamento, di proprietà della promittente venditrice nonché nel foglio di visita firmato dall'acquirente . _2
Le ragioni del credito sono individuate nel mancato riconoscimento dei diritti per la mediazione, ascrivibili ai contratti stipulati, a seguito della compravendita avvenuta senza il tramite dell'agenzia, in dispregio dei limiti imposti dai contratti sottoscritti, con un soggetto assunto come presentato dall'agenzia stessa.
pagina 6 di 9 Non vi è contestazione circa l'esistenza dei contratti stipulati se non con espresso riferimento alla parte in cui venivano pattuiti tre diversi importi per la vendita di tre immobili facenti parte di un unico complesso e quindi di un'unica operazione di vendita che avrebbe richiesto, viceversa, un'unica attività di mediazione.
L'articolo 1755 del Codice civile stabilisce che il mediatore (definito come colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione,1 dipendenza o rappresentanza – art. 1754
c.c.) ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
Dunque, per effetto del disposto della norma, ha diritto al pagamento delle provvigioni maturate, l'intermediaria che abbia posto in contatto l'acquirente e il venditore di un appartamento, pubblicando un annuncio sul giornale e sul sito internet della propria agenzia immobiliare, laddove, raggiunto l'accordo, l'intermediaria abbia redatto il contratto preliminare cui seguiva, come d'intesa, la stipula del contratto definitivo.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte in tema di mediazione, l'affare deve ritenersi concluso per effetto della messa in relazione delle parti a opera del mediatore, costituendosi un vincolo giuridico che abilita ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno. Ne consegue che il diritto alla provvigione sussiste ove l'attività del mediatore costituisca l'antecedente necessario per addivenire alla conclusione dell'affare.
Tale circostanza viene contestata fermamente dalla venditrice opponente che eccepisce l'assoluta estraneità della stessa intermediaria nelle fasi prodromiche alla vendita poi effettuata per avere avuto già contatti con l'acquirente senza l'intervento dell'agenzia opposta, bensì per il tramite di altra agente immobiliare. pagina 7 di 9 Dalle risultanze delle prove raccolte, la domanda attrice non risulta aver appagato l'onere probatorio posto a suo carico dall'art.2967 c.c. laddove, invece, appaiono puntualmente verificate e comprovate le eccezioni e le tesi di parte opponente.
In tal senso, come anche riferito dai testi escussi, sin dall'anno 2018, e per il tramite del sig. titolare di un'agenzia immobiliare di Agropoli “Vittorio Veneto Per_1
Immobiliare”, la parte venditrice veniva messa in contatto con il sig. _2
(futuro acquirente), conoscente del sig. e con il quale erano intercorse diverse Per_1
conversazioni telefoniche finalizzate a concordare un appuntamento per la visita del suddetto complesso immobiliare, al cui acquisto era fermamente interessato.
La rappresentazione in fatto delle dinamiche come eccepite dalla difesa di parte opponente, e che, alla fine, condussero le parti all'accordo, sono tutte specificamente provate e danno piena prova dei periodi e delle date in cui l'acquirente , ben _2
prima del conferimento dell'incarico all' frequentava la struttura di Parte_2
parte opponente: sono stati depositati, infatti, foto e screenshot di WhatsApp nonché tabulati telefonici e rilievi di Google Maps con coincidenza tra gli spostamenti operanti dal – visite a Laureana Cilento, luogo dove si trovavano gli immobili - in _2
precisa aderenza rispetto alle prospettazioni in fatto.
I testimoni ascoltati per parte opposta non risultano credibili e le loro dichiarazioni presentano incongruenze e contraddizioni, che comunque non trovano adeguato riscontro nella produzione documentale a sostegno;
così, ad esempio, circa la scheda di visita dell'immobile, avente data 2.03.2019, posta alla base dell'opposto monitorio, appare inficiata dalla dimostrata circostanza che, in quel tempo e luogo indicato, il
(firmatario della stessa) era in volo verso la Germania. _2
pagina 8 di 9 La domanda principale, dunque, non è provata in quanto l'opposta non riesce a dar dimostrazione che tra l'utile intervento del mediatore nelle fasi delle trattative e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguato: di guisa che, il diritto alla provvigione, collegato alla dimostrazione che la conclusione dell'affare è una conseguenza dell'opera prestata dal mediatore, senza la quale, il contratto non sarebbe stato concluso, nel caso di specie non viene evidenziato e, pertanto, non è dovuto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Maria
Stefania Picece, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 1338/2021, così decide:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr.2874/2020
(RG. 9515/2020) reso dal Tribunale di Salerno il 23.12.2020.
- Condanna l'opposta Controparte_1
al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 286,00 per spese,
[...]
ed euro 5077,00 per onorari oltre Iva e CAP come per legge, con attribuzione all'avv. Fausto De Nicola per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, il 17.06.2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1338 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 25.02.2025.
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Salerno alla via Panoramica n. 33/A (C.F. rappresentata e C.F._1
difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Fausto
De Nicola, con studio in Nocera Inferiore alla Via N. Rossi 7, unitamente al quale elegge domicilia in Salerno alla via Lungomare Marconi nr. 41 presso lo studio dell'avv.
Biagio D'Addeo (pec: . Email_1
ATTRICE/OPPONENTE pagina 1 di 9 E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore sig. , nato il [...] ad [...] Controparte_1
(c.f. con sede legale in Agropoli alla Via Piave 27 (P.IVA C.F._2
) rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di P.IVA_1
costituzione e risposta dall'avv. Antonio Milite (pec: ed Email_2
entrambi elettivamente domiciliati in Salerno Corso Vittorio Emanuele, 191, presso lo studio dell'Angelo Arciello.
CONVENUTA/OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo nr.2874/2020 (RG. 9515/2020) reso dal Tribunale di
Salerno il 23.12.2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 25 febbraio 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 9/01/21 veniva notificato, alla sig.ra , il decreto ingiuntivo Parte_1
nr. 2874/2020, reso dal Tribunale di Salerno il 23.12.2020 all'esito del ricorso monitorio
R.G. 9515/2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di € 33.672,00, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, in favore della ricorrente
. Controparte_1
La ricorrente assumeva di avere sottoscritto, con la tre distinti Parte_1
contratti di conferimento di incarico relativi a tre diversi immobili di proprietà della pagina 2 di 9 promittente venditrice, con espressa pattuizione di una specifica provvigione per la eventuale mediazione intervenuta per la vendita di ciascun singolo immobile;
che, la ingiunta provvedeva a vendere per conto proprio l'intero complesso immobiliare al sig.
che, in tal modo veniva eluso il presunto obbligo di soddisfare le _2
pretese economiche conseguenti all'attività di mediazione posta in essere dalla società di intermediazione immobiliare;
che il contatto tra le parti era stato favorito dalla società di intermediazione, ed era dimostrato da un verbale di visita dell'immobile sottoscritto dall'acquirente.
Chiedeva, pertanto, il pagamento della somma di € 33.672,00, pari agli importi complessivamente pattuiti in misura percentuale e/o fissa sul prezzo definitivo di vendita di ciascun immobile, a titolo di provvigioni dovutele per la intervenuta mediazione, oltre interessi legali e spese del monitorio.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione, notificando atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'odierna opponente con cui contestava integralmente il contenuto ed eccepiva l'assenza di qualsivoglia nesso causale tra l'attività presuntivamente svolta dall'agenzia immobiliare e la vendita conclusa tra le parti in data
22.01.2020, nonché la nullità dei contratti di conferimento dell'incarico di mediazione sottoscritti, nella parte in cui venivano pattuiti tre diversi importi per la vendita dei tre immobili singolarmente, sebbene costituenti un unico complesso immobiliare.
Chiedeva dichiararsi la nullità e/o l'annullamento o la revoca il decreto ingiuntivo opposto nonché dichiararsi la totale infondatezza della domanda attorea in conseguenza dell'assoluta assenza di prova in ordine all'attività di mediazione presuntivamente svolta e dell'assenza del nesso causale con l'intervenuta vendita e rigettarla, ovvero dichiarare pagina 3 di 9 nulli e/o risolti i contratti di conferimento dell'incarico di mediazione sottoscritti dalla opponente.
Chiedeva, altresì, la sospensione del processo, ex art. 295 cpc, in attesa della decisione, da parte del Tribunale di Vallo della Lucania, sulla querela di falso sporta dal sig.
acquirente degli immobili, nei cui confronti la società opposta pure _2
aveva richiesto il pagamento delle provvigioni proprio sulla base della presunta sottoscrizione, negata dal , della scheda di visita dell'immobile ovvero la _2
riunione con lo stesso.
In via subordinata concludeva per accertare e dichiarare che, trattandosi di un immobile in comproprietà al 50% con , che mai ha conferito alcun incarico CP_3
all'opposto l'odierna opponente, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'opposto, era tenuta a pagare nella sola misura del 50% la provvigione dovuta al mediatore che comunque andrà divisa per il 50% con l'acquirente; in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che l'attività di mediazione era unica anche se relativa a tre diversi edifici e, per l'effetto, ridurre l'importo della provvigione ad € 9.750,00 pari al 50% di € 19.500,00, ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, rimborso forfettario spese generali, oltre
IVA e CPA con distrazione, ex art.93 c.p.c., in favore del difensore antistatario.
Il giudizio iscritto a ruolo con il n. RG 1338/2021 veniva assegnato alla II sez. civile del
Tribunale di Salerno.
Si costituiva in giudizio la società opposta/convenuta Controparte_1
insistendo per il rigetto delle avverse domande ed eccezioni e per la
[...]
conferma, viceversa, dell'opposto decreto monitorio;
in via preliminare chiedeva, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. pagina 4 di 9 Il giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 07.09.21, ritenendo la “parziale fondatezza su prova scritta dell'opposizione e dei motivi dedotti, in virtù dei quali la compravendita non appariva essere intervenuta per effetto dell'intermediazione dell'opposta, ma di soggetti terzi”, rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Rigettava, altresì, l'istanza di sospensione nonché l'istanza di riunione al giudizio iscritto al tribunale di Vallo della Lucania, ravvisandone la diversa causa petendi e concedeva i termini di cui all'art. 183 cpc.
Ammesse le prove orali richieste dalle parti e ritenute pertinenti dal tribunale la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi di ambedue le parti in lite e specificamente con i sig.ri , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
e .
[...] Testimone_5
Dichiarata chiusa la fase istruttoria il tribunale invitava le parti alla udienza cartolare del
25.02.25 per la precisazione delle conclusioni trattenendo la causa in decisione e concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per essere stati ivi rispettati i termini di legge imposti dal codice di rito.
Nella valutazione della fattispecie in esame occorre preliminarmente considerare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. - è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la pagina 5 di 9 veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione.
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.” (cfr. Cass. Civile sent. n. 2573).
Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
La pretesa creditoria della odierna convenuta/opposta, assunta creditrice, società
è sostenuta dalla Controparte_1
presentazione dei tre diversi incarichi per la vendita di distinte unità immobiliare, espressamente individuati nei dati catastali ad eccezione di uno in corso (all'epoca) di accatastamento, di proprietà della promittente venditrice nonché nel foglio di visita firmato dall'acquirente . _2
Le ragioni del credito sono individuate nel mancato riconoscimento dei diritti per la mediazione, ascrivibili ai contratti stipulati, a seguito della compravendita avvenuta senza il tramite dell'agenzia, in dispregio dei limiti imposti dai contratti sottoscritti, con un soggetto assunto come presentato dall'agenzia stessa.
pagina 6 di 9 Non vi è contestazione circa l'esistenza dei contratti stipulati se non con espresso riferimento alla parte in cui venivano pattuiti tre diversi importi per la vendita di tre immobili facenti parte di un unico complesso e quindi di un'unica operazione di vendita che avrebbe richiesto, viceversa, un'unica attività di mediazione.
L'articolo 1755 del Codice civile stabilisce che il mediatore (definito come colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione,1 dipendenza o rappresentanza – art. 1754
c.c.) ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
Dunque, per effetto del disposto della norma, ha diritto al pagamento delle provvigioni maturate, l'intermediaria che abbia posto in contatto l'acquirente e il venditore di un appartamento, pubblicando un annuncio sul giornale e sul sito internet della propria agenzia immobiliare, laddove, raggiunto l'accordo, l'intermediaria abbia redatto il contratto preliminare cui seguiva, come d'intesa, la stipula del contratto definitivo.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte in tema di mediazione, l'affare deve ritenersi concluso per effetto della messa in relazione delle parti a opera del mediatore, costituendosi un vincolo giuridico che abilita ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno. Ne consegue che il diritto alla provvigione sussiste ove l'attività del mediatore costituisca l'antecedente necessario per addivenire alla conclusione dell'affare.
Tale circostanza viene contestata fermamente dalla venditrice opponente che eccepisce l'assoluta estraneità della stessa intermediaria nelle fasi prodromiche alla vendita poi effettuata per avere avuto già contatti con l'acquirente senza l'intervento dell'agenzia opposta, bensì per il tramite di altra agente immobiliare. pagina 7 di 9 Dalle risultanze delle prove raccolte, la domanda attrice non risulta aver appagato l'onere probatorio posto a suo carico dall'art.2967 c.c. laddove, invece, appaiono puntualmente verificate e comprovate le eccezioni e le tesi di parte opponente.
In tal senso, come anche riferito dai testi escussi, sin dall'anno 2018, e per il tramite del sig. titolare di un'agenzia immobiliare di Agropoli “Vittorio Veneto Per_1
Immobiliare”, la parte venditrice veniva messa in contatto con il sig. _2
(futuro acquirente), conoscente del sig. e con il quale erano intercorse diverse Per_1
conversazioni telefoniche finalizzate a concordare un appuntamento per la visita del suddetto complesso immobiliare, al cui acquisto era fermamente interessato.
La rappresentazione in fatto delle dinamiche come eccepite dalla difesa di parte opponente, e che, alla fine, condussero le parti all'accordo, sono tutte specificamente provate e danno piena prova dei periodi e delle date in cui l'acquirente , ben _2
prima del conferimento dell'incarico all' frequentava la struttura di Parte_2
parte opponente: sono stati depositati, infatti, foto e screenshot di WhatsApp nonché tabulati telefonici e rilievi di Google Maps con coincidenza tra gli spostamenti operanti dal – visite a Laureana Cilento, luogo dove si trovavano gli immobili - in _2
precisa aderenza rispetto alle prospettazioni in fatto.
I testimoni ascoltati per parte opposta non risultano credibili e le loro dichiarazioni presentano incongruenze e contraddizioni, che comunque non trovano adeguato riscontro nella produzione documentale a sostegno;
così, ad esempio, circa la scheda di visita dell'immobile, avente data 2.03.2019, posta alla base dell'opposto monitorio, appare inficiata dalla dimostrata circostanza che, in quel tempo e luogo indicato, il
(firmatario della stessa) era in volo verso la Germania. _2
pagina 8 di 9 La domanda principale, dunque, non è provata in quanto l'opposta non riesce a dar dimostrazione che tra l'utile intervento del mediatore nelle fasi delle trattative e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguato: di guisa che, il diritto alla provvigione, collegato alla dimostrazione che la conclusione dell'affare è una conseguenza dell'opera prestata dal mediatore, senza la quale, il contratto non sarebbe stato concluso, nel caso di specie non viene evidenziato e, pertanto, non è dovuto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Maria
Stefania Picece, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 1338/2021, così decide:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr.2874/2020
(RG. 9515/2020) reso dal Tribunale di Salerno il 23.12.2020.
- Condanna l'opposta Controparte_1
al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 286,00 per spese,
[...]
ed euro 5077,00 per onorari oltre Iva e CAP come per legge, con attribuzione all'avv. Fausto De Nicola per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, il 17.06.2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 9 di 9