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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 8908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8908 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 35423 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(OM (RM), 02/02/1966), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. RAIMONDI ELENA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(OM (RM), 15/03/1967), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. STAITI FRANCESCA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
12/09/1996 contraeva matrimonio concordatario con CP_1
che dall'unione nascevano i figli (1999) e
[...] Per_1 Per_2
(2002), esponeva che con sentenza n. 23180 del 2015 il Tribunale di Roma
pronunciava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale,
di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente.
Alla prima udienza del 19/05/2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse ed esperito il tentativo di conciliazione, su istanza congiunta rinviava il procedimento per trattative all'udienza del 03/06/2025 in modalità cartolare.
Alla predetta udienza le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte e all'esito il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione:
1) Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 n. 2
lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del
matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 CP_1 3
in Roma il 12.9.1996, trascritto nei registri dello stato civile CP_1
degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 1013 parte 2 serie A-
anno 1996 – Comune di Roma (RM) ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2) dichiarare che le parti sono economicamente indipendenti;
3) disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma Via D.
Lupatelli n. 64/F - di cui le parti sono comproprietarie nella eguale misura
del 50% - a sino a quando i figli della coppia, Controparte_1 Per_1
e , vivranno nella casa medesima;
Per_2
4) dichiarare che il figlio della coppia , nato a [...] il Per_2
21.5.2002, c. f. , è economicamente indipendente e CodiceFiscale_1
pertanto è venuto meno ogni obbligo di corresponsione del mantenimento a
carico del padre con conseguente revoca del relativo ordine di pagamento
diretto ex art. 156 c.c. da parte del datore di lavoro;
5) porre a carico di la somma di € 500,00 (euro Parte_1
cinquecento,00) a titolo di contributo mensile per il figlio , nato a [...]
Roma il 29.10.1999, c.f. fin quando lo stesso non C.F._2
sarà economicamente autosufficiente, con aggiornamento in ragione della
variazione ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie per come
individuate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Roma;
6) revocare l'ordine di pagamento diretto ex art. 156 c.c. da parte del
datore di lavoro e disporre che l'assegno di € 500,00 per il contributo
mensile per il figlio sia versato dal entro e non oltre il Per_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente Intesa
San Paolo IBAN IT76 H030 6905 0661 0000 0001 534 - BIC BCITITMM
intestato alla Sig.ra ; Controparte_1 4
7) le spese legali del giudizio di divorzio contraddistinto al n.
35423/2024 RG Tribunale di Roma si intendono reciprocamente
compensate ed i difensori sottoscrivono il presente accordo anche ai fini
della rinuncia alla solidarietà professionale.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
12/09/1996, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni congiuntamente indicate dalle parti,
ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti,
per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 35423/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
OM in data 12/09/1996 tra (OM (RM), Parte_1
02/02/1966) e (OM (RM), 15/03/1967) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di OM al n.
1013, Parte II, Serie A03, Anno 1996, alle condizioni trascritte in 5
motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 05/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 35423 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(OM (RM), 02/02/1966), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. RAIMONDI ELENA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(OM (RM), 15/03/1967), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. STAITI FRANCESCA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
12/09/1996 contraeva matrimonio concordatario con CP_1
che dall'unione nascevano i figli (1999) e
[...] Per_1 Per_2
(2002), esponeva che con sentenza n. 23180 del 2015 il Tribunale di Roma
pronunciava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale,
di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente.
Alla prima udienza del 19/05/2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse ed esperito il tentativo di conciliazione, su istanza congiunta rinviava il procedimento per trattative all'udienza del 03/06/2025 in modalità cartolare.
Alla predetta udienza le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte e all'esito il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione:
1) Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 n. 2
lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del
matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 CP_1 3
in Roma il 12.9.1996, trascritto nei registri dello stato civile CP_1
degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 1013 parte 2 serie A-
anno 1996 – Comune di Roma (RM) ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2) dichiarare che le parti sono economicamente indipendenti;
3) disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma Via D.
Lupatelli n. 64/F - di cui le parti sono comproprietarie nella eguale misura
del 50% - a sino a quando i figli della coppia, Controparte_1 Per_1
e , vivranno nella casa medesima;
Per_2
4) dichiarare che il figlio della coppia , nato a [...] il Per_2
21.5.2002, c. f. , è economicamente indipendente e CodiceFiscale_1
pertanto è venuto meno ogni obbligo di corresponsione del mantenimento a
carico del padre con conseguente revoca del relativo ordine di pagamento
diretto ex art. 156 c.c. da parte del datore di lavoro;
5) porre a carico di la somma di € 500,00 (euro Parte_1
cinquecento,00) a titolo di contributo mensile per il figlio , nato a [...]
Roma il 29.10.1999, c.f. fin quando lo stesso non C.F._2
sarà economicamente autosufficiente, con aggiornamento in ragione della
variazione ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie per come
individuate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Roma;
6) revocare l'ordine di pagamento diretto ex art. 156 c.c. da parte del
datore di lavoro e disporre che l'assegno di € 500,00 per il contributo
mensile per il figlio sia versato dal entro e non oltre il Per_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente Intesa
San Paolo IBAN IT76 H030 6905 0661 0000 0001 534 - BIC BCITITMM
intestato alla Sig.ra ; Controparte_1 4
7) le spese legali del giudizio di divorzio contraddistinto al n.
35423/2024 RG Tribunale di Roma si intendono reciprocamente
compensate ed i difensori sottoscrivono il presente accordo anche ai fini
della rinuncia alla solidarietà professionale.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
12/09/1996, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni congiuntamente indicate dalle parti,
ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti,
per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 35423/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
OM in data 12/09/1996 tra (OM (RM), Parte_1
02/02/1966) e (OM (RM), 15/03/1967) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di OM al n.
1013, Parte II, Serie A03, Anno 1996, alle condizioni trascritte in 5
motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 05/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi