Articolo 570 del Codice civile
Articolo 569Articolo 537
Versione
19 aprile 1942
Art. 570.

(Successione dei fratelli e delle sorelle).

A colui che muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne' altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.

I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono pero' la meta' della quota che conseguono i germani.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente