Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2023, n. 6723
CASS
Sentenza 7 marzo 2023

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Il giudice italiano, cui sia stato chiesto, ai sensi dell'art. 45, comma 1 lett. a), del regolamento UE n. 1215 del 2012, di negare il riconoscimento di una sentenza straniera per la sua manifesta contrarietà all'ordine pubblico, inteso anche quale ordine pubblico processuale, non può sindacare il mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE, da parte del giudice straniero, su questioni interpretative attinenti strettamente al merito della controversia da lui decisa.

Il parametro da prendere in considerazione nel caso in cui, ai sensi degli artt. 45 e 46 del regolamento UE n. 1215 del 2012, una parte chieda al giudice italiano che sia negato il riconoscimento di una sentenza straniera per la sua manifesta contrarietà all'ordine pubblico nello Stato richiesto, non è quello dell'ordine pubblico interno, bensì quello dell'ordine pubblico internazionale che, ricomprendendo le norme che rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduca in uno stravolgimento dei suoi valori fondanti, svolge una funzione di sbarramento rispetto all'ingresso nell'ordinamento interno di valori incompatibili con i suoi princìpi ispiratori. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che la circostanza che una decisione del tribunale del lavoro danese sia stata assunta, conformemente all'ordinamento di quel paese, con il concorso di membri nominati dal ministero competente su designazione delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, possa provocare un "vulnus" al principio di terzietà del giudice tale da impedire il riconoscimento in Italia della sentenza straniera.)

In tema di riconoscimento di una sentenza straniera emessa in un altro Stato dell'UE, la condanna al pagamento di un "bod" da parte del giudice del lavoro danese non è assimilabile ad una condanna penale, ma è una misura composita, compensativa e sanzionatoria, avente ad oggetto una "pena pecuniaria" non incompatibile con l'ordine pubblico, in quanto soddisfa i requisiti della tipicità (essendo prevista dalla legislazione danese), della prevedibilità (essendo sufficientemente predeterminati i criteri di quantificazione) e della proporzionalità (essendo distintamente graduate la parte compensativa e la parte sanzionatoria della misura).

Commentari2

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    Con il decreto n. 1801, pubblicato in data 3 marzo 2025, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., promossa dalla Corte di Appello di Milano[1] e riguardante la riconducibilità delle norme in materia di finanza pubblica nella nozione di ordine pubblico internazionale[2]. La richiesta di rinvio pregiudiziale era stata presentata nel contesto di un procedimento avviato da un ente locale italiano e finalizzato ad ottenere il disconoscimento di una sentenza del giudice inglese[3] (riguardante un procedimento avviato prima della c.d. “Brexit”[4]), già passata in giudicato e che aveva dichiarato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2023, n. 6723
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6723
Data del deposito : 7 marzo 2023

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