Sentenza 7 marzo 2023
Massime • 3
Il giudice italiano, cui sia stato chiesto, ai sensi dell'art. 45, comma 1 lett. a), del regolamento UE n. 1215 del 2012, di negare il riconoscimento di una sentenza straniera per la sua manifesta contrarietà all'ordine pubblico, inteso anche quale ordine pubblico processuale, non può sindacare il mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE, da parte del giudice straniero, su questioni interpretative attinenti strettamente al merito della controversia da lui decisa.
Il parametro da prendere in considerazione nel caso in cui, ai sensi degli artt. 45 e 46 del regolamento UE n. 1215 del 2012, una parte chieda al giudice italiano che sia negato il riconoscimento di una sentenza straniera per la sua manifesta contrarietà all'ordine pubblico nello Stato richiesto, non è quello dell'ordine pubblico interno, bensì quello dell'ordine pubblico internazionale che, ricomprendendo le norme che rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduca in uno stravolgimento dei suoi valori fondanti, svolge una funzione di sbarramento rispetto all'ingresso nell'ordinamento interno di valori incompatibili con i suoi princìpi ispiratori. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che la circostanza che una decisione del tribunale del lavoro danese sia stata assunta, conformemente all'ordinamento di quel paese, con il concorso di membri nominati dal ministero competente su designazione delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, possa provocare un "vulnus" al principio di terzietà del giudice tale da impedire il riconoscimento in Italia della sentenza straniera.)
In tema di riconoscimento di una sentenza straniera emessa in un altro Stato dell'UE, la condanna al pagamento di un "bod" da parte del giudice del lavoro danese non è assimilabile ad una condanna penale, ma è una misura composita, compensativa e sanzionatoria, avente ad oggetto una "pena pecuniaria" non incompatibile con l'ordine pubblico, in quanto soddisfa i requisiti della tipicità (essendo prevista dalla legislazione danese), della prevedibilità (essendo sufficientemente predeterminati i criteri di quantificazione) e della proporzionalità (essendo distintamente graduate la parte compensativa e la parte sanzionatoria della misura).
Commentari • 2
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ISSN 2385-1376 Provvedimento segnalato dall'Avv. Sergio Gasperini del foro di Roma In materia di procedura civile è inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. riguardante la riconducibilità delle norme in materia di finanza pubblica nella nozione di ordine pubblico internazionale. Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Margherita Cassano, con il decreto n. 5558 del 3 marzo 2025, nel quale la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., promossa dalla Corte di Appello di Milano[1] e riguardante la riconducibilità delle norme in materia di …
Leggi di più… - 2. Inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale riguardante la riconducibilità delle norme in materia di finanza pubblica nella nozione di ordine pubblico…Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 13 marzo 2025
Con il decreto n. 1801, pubblicato in data 3 marzo 2025, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., promossa dalla Corte di Appello di Milano[1] e riguardante la riconducibilità delle norme in materia di finanza pubblica nella nozione di ordine pubblico internazionale[2]. La richiesta di rinvio pregiudiziale era stata presentata nel contesto di un procedimento avviato da un ente locale italiano e finalizzato ad ottenere il disconoscimento di una sentenza del giudice inglese[3] (riguardante un procedimento avviato prima della c.d. “Brexit”[4]), già passata in giudicato e che aveva dichiarato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2023, n. 6723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6723 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
b) neppure poteva affermarsi, anche alla luce del divieto di riesame nel merito, che il pagamento del «bod» integrasse una danno punitivo contrario al principio di legalità e dunque in contrasto con l’ordine pubblico (per essere la legge danese applicata carente di tipicità e per risultare non univoco il sistema adoperato per il calcolo del danno), in quanto la sentenza danese, al fine di quantificare l’entità del risarcimento dovuto dal contraente inadempiente, aveva applicato l’art.12 della legge nazionale n. 106/2008, secondo cui la condanna deve essere determinata «avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto inclusa la gravità della violazione da parte dell’autore dell’illecito», ed aveva calcolato il risarcimento nella misura del riSPrmio economico conseguito dalla ES SP per avere sottopagato i dipendenti, rispetto alla contrattazione collettiva che la società italiana si era impegnata a rispettare, «applicando poi una maggiorazione» pari al 7% del superiore importo «per rendere aderente la condanna alla gravità del caso concreto in considerazione del fatto che tale condotta illecita realizza una pratica vietata ovvero il c.d. dumping sociale», consistente in un insieme di attività tese ad eludere la legislazione nazionale e europea integranti «una forma di concorrenza sleale a danno delle imprese concorrenti al fine di ridurre in modo illegale i costi legati alla manodopera a danno dei diritti dei lavoratori con lo sfruttamento della manodopera impiegata riconoscendo retribuzioni inferiori ai salari minimi concordati e riducendo le tutele contributive e previdenziali dei prestatori di lavoro» ; c) la condanna del giudice danese era, in effetti, prevedibile, sia in relazione alla normativa estera applicata che alla prassi adottata 5 di 34 dal Tribunale danese in decisioni analoghe, come espressamente motivato, non era né vaga né in determinata, né di particolare gravità «in considerazione dell’entità delle somme che hanno formato oggetto del risarcimento» e conservava «una funzione compensativa riparatoria propria del risarcimento da illecito civile»; d) inoltre, anche a volere ritenere la condanna complessivamente inflitta dal Tribunale del Lavoro danese («aumento del riSPrmio di spesa conseguito a causa dell’inadempimento ella misura del 7%») come avente anche una funzione deterrente -sanzionatoria, essa risponde ai criteri enucleati dalle Sezioni Unite del 2017, di legalità, prevedibilità e proporzionalità, e mancava il profilo di contrarietà all’ordine pubblico erroneamente ravvisato in primo grado;
e) era inammissibile la doglianza in punto di contrarietà all’ordine pubblico della sentenza per non terzietà del giudice danese (perché proposta per la prima volta in appello) ed erano infondati i motivi relativi all’assenza del doppio grado di giudizio (per essere la sentenza del Tribunale del Lavoro della Danimarca inappellabile), stante la natura non penale della condanna inflitta nello specifico, ed al mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di IU da parte del giudice danese (trattandosi di una facoltà e non di un obbligo). Avverso la suddetta pronuncia, la ES SP propone ricorso per cassazione, notificato il 29/11/21, affidato a nove motivi, nei confronti di Fagbevaegelsens Hovedorganisation, già Associazione Sindacale Landorganisationen I Danmark, e dell’ Associazione Sindacale IG FA UN (che resistono con controricorso, notificato il 10/1/2022) e del Ministero del Lavoro della Danimarca (che non svolge difese). Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. La causa è stata tratta all’udienza pubblica del 20 febbraio 2023, con discussione orale su istanza della P.G. e della ricorrente. 6 di 34 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la nullità della sentenza , ex art.360 n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 45,47 e 48 Regolamento Bruxelles I Bis, ai principi regolatori del giusto processo ex art.111 Cost., agli artt.101, 112, 702 bis e ter c.p.c. e all’art.30 D.lgs. 150/2011, in punto di rigetto, da parte della Corte d’appello, del motivo di gravame (ma l’eccezione era stata già sollevata in primo grado nelle «note autorizzate di replica del 31 luglio 2018» e comunque era rilevabile d’ufficio) relativo alla mancanza di terzietà del Tribunale del Lavoro danese, in quanto composto da membri, tra giudici e sostituti, «in buona parte indicati» da una delle parti del giudizio svoltosi in Danimarca, la Associazione Sindacale Landorganisationen I Danmark, con conseguente contrarietà all’ordine pubblico della sentenza danese anche sotto tale profilo;
b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 111 Cost., 45, 47 e 48 Regolamento Bruxelles I bis, 101, 112, 702 bis e ter c.p.c. e 30 D.lgs. 150/2011, in relazione all’art.6 della CEDU ed agli artt. 101 e 111 Cost. e 101 c.p.c., sempre in punto di rigetto, da parte della Corte d’appello, della questione, rilevabile d’ufficio, relativa alla mancanza di terzietà del giudice danese;
c) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.267, comma terzo, TFUE, per avere ritenuto facoltativo e discrezionale il rinvio pregiudiziale d alcune questioni alla Corte di IU, da parte del giudice danese in unico grado e di ultima istanza, come sollecitato da ES;
d) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., sia dell’art.45 del Regolamento Bruxelles I bis , sia dell’art.6 CEDU, per avere la Corte territoriale riconosciuto una sentenza contraria all’ordine pubblico in ragione del mancato rinvio alla Corte di IU, sempre in relazione alla violazione dell’obbligo del giudice danese, di ultima istanza, di promuovere il rinvio pregiudiziale alla 7 di 34 Corte di IU;
e) con il quinto motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte d’appello considerato tutte le circostanze di fatto, allegate da ES, che dimostrano che il «bod», vale a dire la multa imposta dalla sentenza danese, è sostanzialmente una sanzione penale;
f) con il sesto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c,p.c., degli artt. 45 e 46 Reg. Bruxelles I bis, nonché 6 e 7 Convenzione EDU, 23-25 Costituzione, 2 Protocollo Addizionale n. 7 CEDU e 49 Carta dei Diritti Fondamentali UE, per non avere la Corte d’appello ritenuto manifestatamente contrario all’ordine pubblico il riconoscimento della sentenza danese in Italia per essere la sanzione imposta alla ES una sanzione sostanzialmente penale, per la quale non si è rispettato il principio di legalità o comunque per avere la sentenza danese imposto la condanna al pagamento di un importo punitivo senza rispettare i parametri di legalità enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 16601/2017 sui punitive damages;
g) con il settimo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.45 e 46 Reg. Bruxelles I bis, nonché 6 e 7 Convenzione EDU, 23-25 Costituzione, 2 Protocollo Addizionale n. 7 CEDU e 49 Carta dei Diritti Fondamentali UE, per non avere la Corte d’appello accolto la censura sollevata da ES in ordine all’assenza, nel giudizio svoltosi in Danimarca, del doppio grado di giudizio;
h) con l’ottavo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione alla qualificazione della natura dei «bod» e la violazione del principio «Iudex iuxta alligata et probata indicare debet»; i) con il nono motivo, la nullità della sentenza, ex art.360 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia, in violazione dell’art.112 c.p.c., in merito alla richiesta di espungere anche i documenti «H, I e J», documenti nuovi prodotti in appello dalle Associazioni Sindacali, avendo la Corte di merito dato conto solo della richiesta di espungere i 8 di 34 documenti «F 11 e F 12», laddove si dovesse ritenere non implicitamente accolta l’eccezione di inammissibilità anche con riferimento ai primi documenti, per le identiche ragioni espresse in relazione ai secondi indicati. 2. Preliminarmente, occorre rilevare che, nel presente giudizio, si discute del diniego di riconoscimento di sentenza emessa in altro Stato membro dell’UE, la Danimarca, nel dicembre 2017, secondo quanto stabilito dal reg. UE n. 1215/2012, che si applica, in base all'art. 66, a tutti i procedimenti iniziati in data successiva al 10.1.2015 e per effetto del quale «la decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare» (art. 36) ed «è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività» (art. 39). Tale disciplina, sostituendo il precedente reg. UE n. 44/2001, ha ulteriormente facilitato la circolazione dei provvedimenti in ambito comunitario. In particolare, si è rafforzato il principio del riconoscimento automatico, atteso anche il superamento dell’esigenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria dello Stato ad quem che dichiari l’esecutività della sentenza estera e la trasformazione dei motivi di non riconoscibilità in motivi di diniego del riconoscimento e dell’esecuzione delle sentenze straniere, sulla base di una specifica iniziativa giudiziaria della parte interessata. Il Regolamento citato, infatti, sancisce, all'art. 45, che la parte interessata può chiedere che il riconoscimento (e l'esecuzione, ex art. 46) sia negato, ove esso (lett.a), per quanto nel presente giudizio rileva, sia «manifestamente contrario all'ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto». I motivi di diniego, quali individuati dall’art.45, in quanto idonei ad ostacolare la circolazione della sentenza straniera, sono soggetti ad interpretazione restrittiva, con onere della prova a carico della parte che li invoca. 9 di 34 Competente sulle domande di diniego presentate, sulla base delle comunicazioni del Governo italiano alla Commissione europea, in adempimento dell’obbligo sancito dall’art.75, è il Tribunale ordinario;
le decisioni del Tribunale possono essere impugnate dinanzi alla Corte d’appello (mentre la l.218/1995 contempla, per le controversie in tema di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere, la competenza della Corte d’appello in unico grado), contro la cui decisione è esperibile il ricorso per cassazione. Per contrarietà all'ordine pubblico deve intendersi, secondo la stessa Corte di giustizia, la contrarietà ad «una regola di diritto considerata essenziale nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico» (Corte giust. UE, 28.4.2009, causa C-420/07, infra, sez. III). La sentenza impugnata tiene conto, altresì, della evoluzione sia in tema di natura penale - o meno - di una sanzione (e delle figure sintomatiche, quali affermate dalla Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo, nella sentenza 8.6.1976, Engel c. Olanda, § 80-82 ; vedasi anche, successivamente, Corte eur. dir. uomo, 21.2.1984, TÜ c. Repubblica federale tedesca;
Corte eur. dir. uomo, 24.2.1994, Bendenoun c. Francia;
Corte eur. dir. uomo, 27.9.2011, Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italia;
Corte eur. dir. uomo, 4.3.2014, ND EN e altri c. Italia;
Corte eur. dir. uomo, 23.11.2006, IL c. Finlandia;
nonché dalla Corte di giustizia UE, nella sentenza 26.2.2013, C-617/10, AK c. Hans Akerberg Franssonn, e dalla stessa Corte Costituzionale italiana, nelle sentenze n. 276/2016 e n. 43/2017), sia in tema di danni punitivi e di compatibilità o meno dell'istituto con il sistema ordinamentale italiano (Cass., Sez. un., 5.7.2017, n. 16601). Si deve rilevare, sempre in generale, come l'ordine pubblico, da «complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato periodo 10 di 34 storico, e nei principi inderogabili immanenti nei più importanti istituti giuridici» (Cass. n. 1680/1984), sia divenuto espressione del «sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicché occorre far riferimento alla Costituzione e, dopo il trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell'Unione Europea dall'art. 6 TUE» (Cass. n. 1302/2013), con l’ultima precisazione che la valutazione deve essere condotta «non solo alla stregua dei princìpi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui detti princìpi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente, dal quale non può prescindersi nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico» (Cass. Sez.Un. n. 12193/2019; Cass. Sez.Un. 16601/2017). 4. Tanto premesso, le prime due censure sono inammissibili. La ricorrente si duole, anzitutto nel primo motivo, del fatto che l’eccezione (formulata nelle note conclusive del procedimento sommario d’appello), in ordine alla mancata garanzia di terzietà del Tribunale del Lavoro danese (per essere la maggioranza dei suoi componenti designati da una delle associazioni sindacali parti del presente giudizio), sia stata ritenuta inammissibile dalla Corte territoriale, in quanto proposta per la prima volta nel grado di appello («non essendovene traccia nel ricorso introduttivo di primo grado»), trattandosi di questione esposta già nel corso del giudizio di primo grado, in note autorizzate del 31/7/2018 (ma ritenuta assorbita, avendo il Tribunale riscontrato altra ragione di contrarietà all’ordine pubblico della sentenza danese) e comunque 11 di 34 rilevabile d’ufficio. Nel secondo motivo, la ricorrente deduce, sulla stessa questione, un vizio per error in iudicando. Vero che, nella lettura ampia che della clausola di ordine pubblico la Corte di IU (Causa C-394/07, Gambazzi) ha dato, già in relazione all’interpretazione della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, può ritenersi che i principi del contraddittorio e dell’imparzialità del giudice, in quanto rientranti nel più generale principio dell’equo processo, siano immanenti e debbano essere rispettati nel procedimento d’origine (vedasi, sulle garanzie di indipendenza e di imparzialità di un giudice, che presuppongono l’esistenza di regole, relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di tale organo nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti, sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, punto 53). Nella specie si verte, tuttavia, in tema di diniego di riconoscimento, ai sensi dell’art.45 Reg. n. 1215/2012, il cui giudizio è generalmente caratterizzato da un'inversione formale dei ruoli, in quanto l'attore, che contesta la riconoscibilità o la idoneità del dictum, dovrà allegare e provare uno dei requisiti ostativi del riconoscimento e quindi la sussistenza di uno dei fatti impedivi (o estintivi, limitatamente alla contrarietà all'ordine pubblico) dell'efficacia della sentenza straniera, mentre il convenuto non sarà gravato di nessun particolare onere probatorio, beneficiando della presunzione di automatica riconoscibilità/eseguibilità posta dal regolamento. Si pone quindi la questione se il giudice possa rilevare d'ufficio l'integrazione di un requisito ostativo - ad esempio il contrasto con 12 di 34 l'ordine pubblico processuale o sostanziale del foro - anche in mancanza di un apposito rilievo di parte, a fronte di un interesse pubblicistico, sulla base delle regole processuali del foro che, in Italia, generalmente consentono tale rilievo (il nostro art. 112 c.p.c.), ovvero su tale rilievo officioso sia precluso, a fronte del favor verso la riconoscibilità espresso dal regolamento, nella parte in cui esige espressamente che ad attivarsi sia la parte interessata. Tuttavia, pur dando per allegato il motivo della mancanza di terzietà del giudice danese, come specificazione della domanda introduttiva operata nel corso del giudizio, italiano con rito sommario di cognizione, di primo grado, deve essere, anzitutto, rilevata la genericità della deduzione, fondata unicamente sul richiamo alla disposizione dell’art.1, comma 2, del Testo Unico del Lavoro danese, laddove le controricorrenti hanno replicato che i magistrati sono nominati dal Ministero del Lavoro sulla base delle indicazioni espresse dalle parti, soltanto nel caso di adesione di entrambe all’associazione sindacale danese (sulla base di una Riforma del 1997), e che, in caso di mancata adesione di una di esse, la controversia è devoluta ad un giudice monocratico, come si è controdedotto essere avvenuto nella fattispecie, essendo stata la sentenza pronunciata da NN HO SE, giudice scelto tra quelli in carica presso la Suprema Corte danese. Si evidenzia, inoltre, dalle controcorrenti, che il magistrato danese non sia stato ricusato del corso del giudizio. In effetti, la sola deduzione circa la possibilità di decisioni collegiali assunte anche da membri scelti dalle associazioni sindacali non vale a dimostrare la mancanza di terzietà del giudice che ha pronunciato nel caso in esame. Nella memoria depositata, la ricorrente insiste sul fatto che la dedotta mancanza di terzietà ed indipendenza del giudice del lavoro danese, stante il potere di designazione dei membri del Tribunale da parte dei sindacati danesi ed il potere di nomina dei 13 di 34 membri del Tribunale da parte del Ministero danese, su designazione dei sindacati e delle associazioni dei datori di lavoro, organismi portatori di un interesse diretto «di tipo nazionalistico/protezionistico», rappresenterebbe una «carenza strutturale del predetto giudice». Orbene, il parametro dell’ordine pubblico da prendere in esame non è, in tal caso, quello dell’ordine pubblico interno, ma quello dell’ordine pubblico internazionale, che, ricomprendendo le norme che rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o, ancora, che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduca in uno stravolgimento dei suoi valori fondanti, «svolge una funzione di meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, di argine contro la compromissione dei valori irrinunciabili dell’ordinamento del foro» (Cass. Sez.Un. n. 38162/2022). Si deve allora osservare come costituisca una tradizione non isolata quella che, nei vari ordinamenti nazionali, contempla la possibilità, in materie specialistiche, di corti con funzioni giurisdizionali a composizione mista, alcune di nomina ministeriale [si pensi, nel nostro sistema, ai giudici designati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico nella composizione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano brevetti e marchi, di cui all’art.136 c.p.i., o al sistema giudiziario francese (e svizzero) – Conseil De Prud’hommes - o statunitense - in vari modi regolato da giudici elettivi-). Ma, in ogni caso, non è compito del giudice del diniego di riconoscimento della sentenza pronunciata da giudice di uno Stato membro UE indagare su carenze generali di sistema («strutturali») di detto ordinamento, tanto più alla luce della stima e della 14 di 34 considerazione che a detto Stato, nello specifico (la Danimarca), è riconosciuta proprio a livello eurounitario. 5. La terza e la quarta censura sono infondate. 5.1. La ricorrente si duole del rigetto della doglianza da essa sollevata in ordine alla contrarietà all’ordine pubblico della sentenza danese per mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di IU ex art.267, comma 3, del TFUE da parte del Tribunale del Lavoro, per avere la Corte d’appello ritenuto facoltativo e discrezionale il rinvio pregiudiziale di questione di interpretazione del diritto dell’Unione alla Corte di IU, essendo invece il Tribunale del Lavoro danese, giudice danese in unico grado e di ultima istanza, tenuto a rivolgersi alla Corte UE o, alternativamente, a motivarne il diniego in base ai tassativi motivi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di IU. Risulta, dal presente ricorso per cassazione, che la ES aveva chiesto al giudice danese di disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di IU su tre questioni di diritto europeo attinenti alla conformità della legislazione danese a vari principi e norme comunitarie: a) il principio della libera circolazione dei servizi e di non discriminazione in ragione della nazionalità, in relazione all’obbligo di versamento anticipato della retribuzione feriale a favore della Cassa Ferie 3F; b) l’art.3 comma 1 lett.c) della Direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori e l’art.6 , comma 2, della Direttiva 98/49/CE sulle pensioni complementari, in relazione all’obbligo di versamento di contributi pensionistici;
c) l’art.11 della CEDU e l’art.12 della Carte dei diritti fondamentali della UE, in relazione all’imposizione di una pena pecuniaria, a favore del Sindacato ed alla violazione di tali norme eurounitarie nei confronti dei lavoratori stranieri non sindacalizzati (pagg.18 e 19 della sentenza danese, nella traduzione italiana in atti). Tutte e tre le richieste sono state respinte dal giudice danese ma, ad avviso della ricorrente, senza effettiva motivazione. Il Tribunale 15 di 34 danese avrebbe ritenuto che non vi fosse, «a seguito della valutazione probatoria in relazione alle concrete circostanze del caso in esame», alcuna fondata ragione per supporre una violazione del diritto europeo ad opera della legislazione nazionale. Ora, dalla lettura della sentenza danese (pagg.40/46), si evince che il giudice del lavoro ha diffusamente motivato le ragioni del mancato rinvio pregiudiziale, ritenendo che: a) rispetto alla prima questione, sebbene il doppio pagamento a favore della cassa ferie F3 e della cassa nazionale possa porre in svantaggio (dal punto di vista della liquidità) il datore di lavoro straniero (rispetto alle aziende danesi che non hanno dipendenti distaccati o che hanno un numero inferiore di dipendenti distaccati), tale posizione è controbilanciata dal rapido rimborso delle somme versate in eccedenza, nonché giustificato dalla necessità di assicurare un efficace tutela dei diritti dei lavoratori stranieri;
b) quanto al versamento dei contributi pensionistici (ed all’asserito contrasto dell’accordo contrattuale con l’art.6, comma 2, della Direttiva sulle pensioni, dovuto al fatto che l’impresa italiana già versa i contributi ai propri dipendenti nel proprio Paese su fondo previdenziale complementare), la ES non ha fornito prova di avere effettuato i pagamenti alla cassa edile nazionale;
c) rispetto all’ultimo punto (lamentandosi che se l’associazione 3F avesse tratto guadagno a scapito dei lavoratori non sindacalizzati ciò sarebbe stato in contrasto con l’art.11 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e con l’art.12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), si è rilevato che la quota dell’ammenda relativa ai lavoratori sindacalizzati deve essere pagata al sindacato 3F, mentre la quota relativa ai lavoratori non sindacalizzati deve essere pagata direttamente a questi ultimi e che, in ogni caso, l’imposizione del «bod» al prestatore di servizi straniero si basa sul riSPrmio illecitamente ottenuto ed è finalizzata ad evitare il fenomeno del c.d. dumping sociale. 16 di 34 Di conseguenza, il Tribunale del Lavoro ha ritenuto, per tali ragioni, non fondata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di IU (pag. 46). 5.2. Orbene, obbligano il giudice di ultima istanza al rinvio pregiudiziale (vedasi Corte di giustizia, Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, 2012/C 338/01, che tengono conto del nuovo Regolamento di procedura della Corte, adottato il 25 settembre 2012) le questioni di interpretazione del diritto dell'Unione Europea, rilevanti al fine della decisione del giudizio, non perfettamente identiche ad altre già decise dalla Corte di giustizia UE, nonché quelle sulle quali la corretta applicazione del diritto dell'Unione Europea «non si impone con tale evidenza da non lasciar adito a nessun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alle questioni sollevate». La Corte di IU ha invero chiarito (sentenza 6/10/1982, causa n. C-283/81, c.d. caso CILFIT) che l’obbligo di rinvio pregiudiziale incontra tre eccezioni, non essendo il giudice tenuto a sollevare la questione quando essa non è pertinente, perché non può influire sull’esito della lite, ovvero quando la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della stessa Corte oppure ancora quando la corretta interpretazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata. Poiché si verte in ambito di esame della fondatezza della richiesta di diniego del riconoscimento di sentenza emessa in uno Stato membro - la Danimarca -, occorre verificare se l’omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di IU o meglio la carenza motivazionale nel rigetto della istanza di rinvio pregiudiziale possa o meno rappresentare una «manifesta contrarietà all’ordine 17 di 34 pubblico» ostativa al riconoscimento, di regola automatico, della sentenza del giudice danese. 5.3. È necessario fare richiamo ai principi enunciati al riguardo dalla Corte EDU di Strasburgo e dalla Corte di IU. La Corte EDU ha esaminato il rapporto tra mancato rinvio pregiudiziale ed equo processo, ai sensi dell’art.6 della CEDU dell’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nella sentenza del 20 settembre 2011, EN de SC and EK c. LG (ricorso n. 3989/97 e n. 38353/07), affermando che il mancato rinvio pregiudiziale non è di per sé incompatibile con l’art. 6 della Convenzione, a condizione che il rifiuto sia motivato. Nella sentenza del 6/10/2021 della ND Sezione della Corte di IU (causa C-561/19, caso Consorzio Italian Management) si è ribadito (par.51) che «dal sistema istituito dall’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, discende che, allorché un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno ritenga, per il fatto di trovarsi in presenza di una delle tre situazioni menzionate al punto 33 della presente sentenza, di essere esonerato dall’obbligo di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte, previsto dall’articolo 267, terzo comma, TFUE, la motivazione della sua decisione deve far emergere o che la questione di diritto dell’Unione sollevata non è rilevante ai fini della soluzione della controversia, o che l’interpretazione della disposizione considerata del diritto dell’Unione è fondata sulla giurisprudenza della Corte, o, in mancanza di tale giurisprudenza, che l’interpretazione del diritto dell’Unione si è imposta al giudice nazionale di ultima istanza con un’evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi». Vige tuttavia, nell’ambito specifico che qui interessa della circolazione all’interno della UE delle sentenze emesse dai giudici degli Stati membri, per il giudice dello Stato membro richiesto, 18 di 34 stante il principio di fiducia reciproca che deve permeare i rapporti tra gli stati membri dell’UE, il divieto, ai sensi dell’art.52 Reg.1215/2012, di riesame nel merito della controversia svoltasi nello Stato di origine, tanto che egli non può rifiutarsi di riconoscere o porre in esecuzione una sentenza «per il solo motivo che esiste una divergenza tra la norma giuridica applicata dal giudice dello Stato membro d’origine e quella che avrebbe applicato il giudice dello Stato membro richiesto se fosse stato investito della controversia» (sentenza Corte IU 6 settembre 2012, Trade Agency Ltd c. Seramico Investments Ltd, causa C-619/10, par. 50; cfr. anche Corte IU 28/3/2000, Krombach, C-7/97, punto 36, ove si è evidenziato che debba ricorrere una violazione «manifesta di una norma considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico» e che la clausola di ordine pubblico prevista dall'art. 27, par. 1, della Convenzione di Bruxelles potrebbe rilevare anche quando il provvedimento da riconoscere o eseguire fosse stato pronunciato in violazione di un principio fondamentale in materia processuale). E la valutazione della ND Camera della Corte EDU, nella sentenza Avotis c.Lettonia del 23 maggio 2016, richiamata dalla ricorrente, che ha riguardato proprio l’ambito del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale all'interno dello SPzio giudiziario europeo (oggetto di riconoscimento, in Lettonia, era una decisione giudiziaria cipriota di condanna di un cittadino lettone, in contumacia, al pagamento di somma di denaro, ricevuta in prestito da società cipriota, ed era in discussione la garanzia del diritto ad un equo processo come sancito dall’art.6 della Convenzione europea, lamentando il ricorrente di non esser stato debitamente informato del procedimento a suo carico), non mette in discussione sia la presunzione secondo cui l’ordinamento comunitario offre un livello 19 di 34 di protezione dei diritti umani equivalente a quello proprio del sistema della Convenzione sia il tradizionale principio di riconoscimento automatico delle sentenze e il divieto di riesaminarle nel merito, pur essendosi rilevata la necessità per i giudici di non abdicare il loro ruolo di giudicare le denunce relative a «gravi violazioni dei diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione europea»; la Corte EDU, nel respingere il ricorso del cittadino lettone, essendosi esclusa qualsiasi violazione della Convenzione da parte delle autorità lettoni, ha, in motivazione, altresì affermato che il fatto che la questione, relativa all’applicazione del Reg.44/2001 ed ai limiti del potere di controllo riservato ai giudici dello Stato richiesto dell’esecuzione della sentenza, non fosse stata sottoposta a pronuncia pregiudiziale non era decisivo, in quanto il ricorrente non aveva né presentato una richiesta in tal senso dinanzi ai tribunali nazionali né sollevato argomenti che richiedessero l'interpretazione da parte della CGUE. Ma la «manifesta» violazione dell’ordine pubblico, ostativa alla circolazione della decisione estera, implica dunque un contrasto grave e non tollerabile che mette in discussione i principi dell’ordine pubblico internazionale (sentenza del 28 aprile 2009, causa C- 420/07, ET TO
contro
ID ES MS e ND Elizabeth MS, ET TO). La Corte di IU nella sentenza del 16/7/2015 (causa C- 681/13, Diageo Brands) ha poi affermato che «l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che il fatto che una decisione emessa in uno Stato membro sia contraria al diritto dell’Unione non giustifica che tale decisione non venga riconosciuta in un altro Stato membro sulla base del rilievo che essa viola l’ordine pubblico di quest’ultimo Stato, qualora l’errore di diritto invocato non costituisca una violazione manifesta di una norma giuridica considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dell’Unione, e dunque in quello dello Stato membro 20 di 34 richiesto, o di un diritto riconosciuto come fondamentale in tali ordinamenti giuridici»; nella motivazione, ai par. 43-44, si è ribadito che: a) l’articolo 36 del regolamento n. 44/2001, vietando il riesame nel merito della decisione emessa in un altro Stato membro, osta a che il giudice dello Stato richiesto neghi il riconoscimento di tale decisione «per il solo fatto che esista una divergenza tra la norma giuridica applicata dal giudice dello Stato di origine e quella che avrebbe applicato il giudice dello Stato richiesto se fosse stato investito della controversia», oltretutto non potendo il giudice dello Stato richiesto «controllare l’esattezza delle valutazioni di diritto o di fatto operate dal giudice dello Stato di origine (v. sentenza flyLAL‑Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319, punto 48 e la giurisprudenza ivi citata)»; b) è ammissibile ricorrere alla clausola dell’ordine pubblico di cui all’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 solo ove «il riconoscimento della decisione pronunciata in un altro Stato membro contrasti in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato richiesto, in quanto detta decisione lederebbe un principio fondamentale» e, per rispettare il divieto di un riesame nel merito della decisione pronunciata in un altro Stato membro, la lesione «dovrebbe costituire una violazione manifesta di una norma giuridica considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale in tale ordinamento (v. sentenza flyLAL‑Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata)». 5.4. Non possono poi essere tralasciati i principi di diritto affermati da questo giudice di legittimità. In punto di insussistenza di un diritto della parte all’automatico rinvio pregiudiziale alla Corte di IU, ai sensi dell'art. 267 TFUE, in sede di giudizio di cassazione, di ultima istanza, questa Corte ha ribadito che in base al criterio del c.d. "acte clair", non esiste alcun diritto della parte che formula la relativa istanza 21 di 34 all'automatico rinvio ogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive, essendo sufficiente che le ragioni del diniego siano espresse ovvero implicite se la questione pregiudiziale è manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (Cass. 19880/2021; Cass. 36776/2022). Questa Corte di Cassazione ha ritenuto che non possa essere invocato il limite dell’ordine pubblico in relazione alle sentenze straniere prive di motivazione esplicita o altrimenti ricavabile dal loro contenuto o dagli atti processuali (Cass. 3365/2000: «Può essere dichiarata efficace nella Repubblica una sentenza straniera anche se priva di motivazione, nel senso che la relativa mancanza non costituisce condizione ostativa alla delibazione, vuoi perché la motivazione medesima non è compresa nell'art. 797 cod. proc. civ. tra le condizioni per la suddetta declaratoria, vuoi perché, quando il contraddittorio sia stato assicurato e la sentenza sia passata in giudicato (tanto da dover presumere che i fatti e le questioni di diritto posti a fondamento della decisione vengano considerati non più discutibili dalle stesse parti), è da ritenere che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non rientri tra i principi inviolabili fissati nel nostro sistema normativo a garanzia del diritto di difesa, sancendo il primo comma dell'art. 111 Cost., che siffatto obbligo prevede, un assetto organizzativo della giurisdizione il quale attiene esclusivamente all'ordinamento interno»; conf. Cass. 9247/2002; Cass. 597/2017: «In tema di riconoscimento di sentenze straniere, nel vigore della disciplina introdotta dagli artt. 64 e segg. della l. n. 218 del 1995 (così come sotto la vigenza dell'abrogato art. 797 c.p.c.), gli eventuali vizi e la stessa mancanza della motivazione della sentenza straniera non costituiscono cause ostative al riconoscimento invocato, posto che, quando il contraddittorio sia stato assicurato e la sentenza sia passata in giudicato (tanto da doversi presumere che i fatti e le questioni di diritto posti a fondamento della decisione siano non più 22 di 34 discutibili), è da ritenere che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non rientri tra i principi inviolabili fissati nel nostro sistema normativo a garanzia del diritto di difesa, sancendo l'art. 111 Cost., che siffatto obbligo prevede, un assetto organizzativo della giurisdizione che attiene esclusivamente all'ordinamento interno»; conf. Cass. 10540/2019). In memoria, la ricorrente ha richiamato un passaggio motivazionale contenuto nell’ordinanza interlocutoria delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 19598/2020, caso Randstad), secondo cui «il giudice nazionale che, in assenza delle condizioni tassativamente indicate dalla Corte di giustizia (a partire dalla sentenza 6 ottobre 1982, Cilfit, C-238/81, p. 14) che esonerano il giudice nazionale dall'obbligo di rinvio pregiudiziale, ometta senza motivare di effettuare tale rinvio — anche «nuovamente» quando sia necessario per la decisione della causa principale (v. Corte di giustizia, 5 marzo 1986, C-69/85, p.14) — e decida la causa interpretando direttamente le norme non chiare del diritto dell'Unione, invade le attribuzioni esclusive della Corte di giustizia cui spetta l'ultima parola in ordine all'interpretazione di tale diritto, poiché esercita un potere giurisdizionale di cui è privo, esponendosi, nell'ordinamento italiano, al ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione». Questa Corte ha ritenuto di dovere investire la Corte di IU ex art.267 del Trattato sulla compatibilità con il diritto dell'Unione dell'orientamento interpretativo che in radice esclude la possibilità per le Sezioni Unite della Corte di cassazione, investite da un mezzo di impugnazione ordinaria, il ricorso per cassazione, di esaminarlo nel merito quando sia denunciata la immotivata violazione dell'obbligo di rinvio da parte del Consiglio di Stato e di effettuare direttamente il rinvio pregiudiziale, al fine di accertare l'esatta interpretazione del diritto dell'Unione e, di conseguenza, la compatibilità della sentenza impugnata con il diritto dell'Unione, ma la questione 23 di 34 specifica è stata ritenuta dalla Corte di IU irricevibile non emergendo, nell’ambito del ricorso per cassazione, che la Randstad ricorrente avesse dedotto motivi vertenti sul fatto che il Consiglio di Stato, in violazione dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, avesse omesso di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale. 5.5. Alla luce di tali considerazioni, si deve ritenere che il giudice italiano, quale giudice ad quem dello Stato membro richiesto dall’esecuzione, non può, in ambito di art.45 lett.a) Reg.1215/2012 e di verifica della manifesta contrarietà dell’atto all’ordine pubblico, anche inteso come ordine pubblico processuale, sindacare il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di IU su questioni interpretative attinenti strettamente al merito della controversia (ed alla legge danese applicata dal giudice straniero), istituzionalmente riservate al giudice a quo dello Stato membro di origine, mancato rinvio comunque, nella specie, specificamente motivato dal giudice danese sulla base della ritenuta superfluità della questione. La Corte d’appello dunque del tutto correttamente ha affermato che la necessità di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di IU è rimessa alla discrezionalità del giudice adito. Il giudice danese ha poi assolto l’obbligo di motivazione idoneo ad evitare l’obbligatorietà del rinvio pregiudiziale 6. I motivi quinto, sesto ed ottavo, con i quali si censura la sentenza impugnata in ordine alla statuizione di non contrarietà all’ordine pubblico della sentenza danese sull’assunto che la sanzione inflitta alla ricorrente con tale provvedimento sarebbe sostanzialmente penale o violerebbe le prescrizioni di questo giudice di legittimità sul riconoscimento dei c.d. danni punitivi, sono in parte inammissibili, in parte infondati. 6.1. Anzitutto, viene denunciato un vizio di omesso esame di fatti decisivi, ex art.360 n. 5 cp.c. (con il quinto motivo), in quanto la 24 di 34 sentenza impugnata, nel negare la qualificazione della sanzione irrogata nella specie come sanzione penale, avrebbe non considerato i criteri, alternativi tra loro, conosciuti come criteri «Engel», della qualificazione giuridica del provvedimento contestato nel diritto nazionale (lo stesso diritto danese qualifica come pena - pecuniaria -, «bod», in lingua danese, la sanzione inflitta a ES ed essa ha «la sua base legale unicamente in una norma di legge dello Stato danese», non nel contratto stipulato), della natura preventiva ed afflittiva del provvedimento contestato (a tutela di «un interesse - pubblico - diffuso, la protezione del sistema industriale e lavoristico danese dal c.d. “dumping sociale”», senza che sia ricollegato ad alcun danno, privatistico, subito da chi incassa la sanzione, il sindacato dei lavoratori, essendo inoltre il pagamento non favore dei singoli lavoratori ma del sindacato) e della particolare gravità della sanzione. Ora, non si verte in ipotesi di omesso esame di fatti ma di valutazione, sulla base degli elementi documentali acquisiti, di questione giuridica, la natura o meno penale della condanna pecuniaria inflitta alla ES dal giudice danese. La Corte d’appello ha qualificato la condanna in termini di responsabilità civile da inadempimento contrattuale (il contratto collettivo stipulato con l’associazione sindacale 3F), sia pure avuto riguardo ad un accordo specifico, quello tra la società italiana e le associazioni sindacali, motivando sul fatto che i c.d. criteri Engel, elaborati alla giurisprudenza della Corte EDU (vale a dire, la qualificazione dell'illecito operata dal diritto nazionale danese, la natura della sanzione, alla luce della sua funzione punitiva-deterrente, la sua severità, ovvero la gravità del sacrificio imposto) per identificare le sanzioni che realizzano la stessa finzione di una pena, attenevano alla materia delle sanzioni amministrative, ma sostanzialmente penali. La doglianza come vizio motivazionale è quindi inammissibile. 25 di 34 6.2.Le doglianze sono poi infondate quanto al vizio di violazione di legge. La ricorrente censura sia la statuizione in ordine alla natura non penale della condanna inflitta sia quella sulla natura non di danno punitivo e sulla conformità all’ordine pubblico (in rapporto ai criteri dettati dalle Sezioni Unite nel 2017 per la verifica di compatibilità della sentenza straniera con il nostro ordine pubblico) . 6.3. Orbene, nella fattispecie, il Tribunale del Lavoro danese ha irrogato, in conformità dell’art.12 del Testo Unico del Lavoro danese, una sanzione quantificata sulla base del riSPrmio economico illegittimamente compiuto dalla società italiana, per mancata corresponsione dei salari, delle indennità di ferie e per il lavoro domenicale e festivo e dei contributi pensionistici, maggiorato di un quid pluris in ragione delle circostanze del caso concreto. Tale condanna, inclusa la maggiorazione (nella stessa tabella della ricorrente, indicata come pari ad € 129.000,00, circa, in rapporto alla quantificazione della base della pena pecuniaria, in misura di DKK 13.032.688,84, pari ad € 1.745.760,00) non ha anzitutto natura penale, in quanto adottata in ambito di un giudizio di responsabilità civile (e sulla natura polifunzionale della responsabilità civile nell’attuale sistema ordinamentale basta il richiamo alle Sezioni Unite del 2017). Il «bod» nel diritto danese corrisponde ad una condanna di tipo civilistico, prevista dal Testo unico del lavoro (art.12), come alternativa alla normale responsabilità risarcitoria: esso è comminato esclusivamente rispetto alla violazione (inadempimento) dei contratti collettivi, con la finalità di rafforzare la vincolatività dei suddetti contratti, il cui scopo sarebbe vanificato se dal loro inadempimento derivasse un risarcimento solo al danno effettivo, e di evitare il fenomeno del c.d. dumping sociale. Esso combina quindi una funzione risarcitoria, derivante 26 di 34 dall’inadempimento, ad una funzione deterrente sanzionatoria, al fine di garantire una tutela effettiva agli impegni presi con il contratto collettivo e salvaguardare la fiducia degli accordi La sola funzione anche repressiva e preventiva perseguita dalla penalità civile non è condizione sufficiente per qualificarne la natura in termini penalistici e di conseguente contrasto con l’ordine pubblico. In ambito nazionale dell’ordinamento dello Stato danese, poi, la condanna inflitta, anche ai sensi dell’art.12 del Testo Unico Lavoro danese, non è formalmente qualificata come sanzione penale ma come pena pecuniaria . Esistono anche nel nostro ordinamento similari misure coercitive previste all’art.614 bis c.p.c. o agli artt.124, comma 2, 131, comma 2, del Codice della Proprietà Industriale. Lo stesso Regolamento UE n. 1215/2022 contempla che le sentenze straniere possano disporre il pagamento di penalità e che esse sono esecutive «solo se l’ammontare di quest’ultima è stato definitivamente fossato dall’autorità giurisdizionale d’origine». L’eventuale carattere sanzionatorio punitivo va allora apprezzato sulla base dei due criteri sostanziali indicati: da un lato, la natura della violazione, desunta dal suo ambito applicativo, in quanto, per essere «penale», essa deve essere rivolta alla «generalità dei consociati» e non agli appartenenti ad un ordinamento particolare, e, soprattutto, dallo scopo perseguito, che deve essere «non meramente risarcitorio, ma repressivo e preventivo»; dall'altro, la natura e la gravità della sanzione cui l'interessato si trova esposto, che deve presentare «una connotazione afflittiva, potendo raggiungere un rilevante grado di severità» (sentenza Corte Costituzionale n. 43 del 2017). Nella specie, alcuno dei parametri indicati ricorre: la misura è stata applicata in rapporto ad una controversia di inadempimento di un accordo contrattuale, tra la società italiana e le associazioni sindacali, ed è stata calcolata sulla base del criterio del riSPrmio 27 di 34 economico illegittimo, con una maggiorazione, in senso afflittivo- deterrente, al fine di evitare il fenomeno, distorsivo della concorrenza comunitaria, del c.d. dumping sociale, lesivo del trattamento dei lavoratori. Con riguardo alle sanzioni, amministrative, inflitte in sede disciplinare ad un notaio, questa Corte (Cass. n. 641/2023) ha avuto modo di affermare che ne doveva essere esclusa la natura penale, anche alla luce dei criteri Engel, osservando che « la valutazione sull'afflittività economica di una sanzione non può essere svolta in termini totalmente astratti, ma va necessariamente rapportata ai contesto normativo nel quale la disposizione punitiva si inserisce». In ambito di rapporto di lavoro e di provvedimenti disciplinari, sempre questa Corte (Cass. 25485/2017) ha affermato che «le sanzioni disciplinari inflitte dal datore di lavoro abbiano natura penale ai fini dell’applicazione dell’art. 4 del Protocollo 7 CEDU perché il potere disciplinare non è espressione della pretesa punitiva dell’autorità pubblica e, nei rapporti disciplinati dal D.Lgs. n. 165/2001, ha natura privatistica-contrattuale. La sanzione disciplinare, infatti, è strettamente correlata al potere direttivo del datore di lavoro, inteso come potere di conformazione della prestazione alle esigenze organizzative dell’impresa o dell’ente, potere che comprende in sé quello di reagire alle condotte del lavoratore che integrano inadempimento contrattuale. La previsione della sanzione disciplinare non è posta a presidio di interessi primari della collettività, tutelabili erga omnes, né assolve alla funzione preventiva propria della pena, sicché l’interesse che attraverso la sanzione disciplinare si persegue, anche qualora i fatti commessi integrino illecito penale, è sempre quello del datore di lavoro al corretto adempimento delle obbligazioni che scaturiscono dal rapporto». 28 di 34 6.4. In relazione, poi, al tema dei danni puntivi e del loro ingresso nel nostro ordinamento, questa Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 16601/2017, enunciando principio di diritto ai sensi dell’art.363, comma 3, c.p.c., ha affermato che : a) l'ordine pubblico internazionale si compone dei principi fondamentali che, nell'ordinamento interno ed in un dato momento storico, ispirano la disciplina di una certa materia a prescindere dal rango della fonte da cui traggono origine;
b) «nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile»; c) «il riconoscimento di una sentenza estera di condanna al risarcimento dei danni c.d. punitivi non è incompatibile con l’ordinamento italiano, alla luce della funzione anche deterrente e sanzionatoria della responsabilità civile. La delibazione, in tal caso, presuppone che il provvedimento straniero sia stato reso su basi normative che garantiscono la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità e i limiti quantitativi della medesima, dovendosi avere riguardo, sempre in sede di delibazione, agli effetti della sentenza e alla loro compatibilità con l’ordine pubblico» Nella specie, le Sezioni Unite hanno affermato quindi che, nel sistema italiano della responsabilità civile, così come regolato dalla legge, la valutazione dell'incidenza della condotta del danneggiante sulla entità del danno da liquidare (e, dunque, l'apprezzamento di una sostanziale funzione sanzionatoria dell'istituto della responsabilità risarcitoria) non è astrattamente incompatibile con i principi dell'ordinamento, in cui al risarcimento non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, ma anche la funzione di deterrenza e la funzione sanzionatoria del responsabile civile, anche se richiede la sussistenza di specifici presupposti di tipicità legislativa, oltre che 29 di 34 ulteriori requisiti di prevedibilità e di dimensionamento quantitativi. Le Sezioni Unite hanno confermato la sentenza impugnata, la quale aveva delibato decisioni statunitensi riguardanti responsabilità di un produttore di caschi da motocross, in giudizi in cui l'ammontare del danno — del tutto privo di carattere abnorme o esemplare — era stato quantificato in sede transattiva: formulando il principio di diritto sopra richiamato, le Sezioni Unite hanno ricordato un elenco di disposizioni normative nazionali riconducibili alla categoria dei danni punitivi, comprendente tra gli altri, gli artt. 158 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché l'art. 124, II co., 131, II co, e 125 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, pur con i limiti posti dal considerando 26 della direttiva CE cd. Enforcement 29 aprile 2004, n. 48, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, attuata dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140. Nello stesso senso si veda anche Cass. 5829/2019. Sempre questa Corte (Cass. n. 5666 del 2/3/2021) ha poi affermato, in relazione all'art. 125 c.p.i., comma 3, nella formulazione conseguente al recepimento della Direttiva 2004/48/CE (ma anche prima di tale intervento normativo, l'art. 125 prevedeva, al comma 1, che il risarcimento del danno andasse liquidato «anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto» e ciò era consentito pure nella vigenza della I.m., di cui al RD. N. 942/1942, e, nella disciplina della legge d'autore, L. n. 633 del 1941, nel periodo anteriore alla modificazione, ad opera del D.Lgs. n. 140 del 2006, art. 5, dell'art. 158), secondo cui il titolare di diritto di proprietà intellettuale danneggiato potrà chiedere il risarcimento del danno nella forma alternativa della restituzione degli utili del contraffattore, che «anche per il comma 3 della disposizione in esame, ci si trova indubbiamente di fronte non ad una mera e tradizionale funzione esclusivamente riparatoria o compensativa del risarcimento del danno, nei limiti del pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, ma ad una funzione, se non 30 di 34 propriamente sanzionatoria, diretta, quantomeno, ad impedire che il contraffattore possa arricchirsi mediante l'illecito consistito nell'indebito sfruttamento del diritto di proprietà intellettuale altrui. Le Sezioni Unite (Cass. 16601/2017) hanno, al riguardo, chiarito, proprio richiamando la normativa nazionale in materia di tutela della proprietà intellettuale, che, nel vigente ordinamento nazionale, "alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei risarcimenti punitivi", purché la misura si regga "su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi" (nella specie, si discuteva del riconoscimento di una sentenza straniera). Questa Corte (Cass. 8944/2020) ha poi, di recente, rilevato che l'utile percepito dal contraffattore non corrisponde all'intero ricavo derivante dalla commercializzazione del prodotto contraffatto, ma al margine di profitto conseguito da colui che si è reso responsabile della lesione del diritto di privativa, deducendo i costi sostenuti (produttivi e di distribuzione) dal ricavo totale». Deve poi aggiungersi che anche la condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2 c.p.c., e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale (Cass. civ., n. 27623/2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, in rapporto alla evoluzione della fattispecie dei «danni punitivi» che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento (cfr. Cass. S.U. 16601/2017, in particolare quanto all'inserimento della 31 di 34 fattispecie legale di cui trattasi nell'elenco di quelle con funzioni di deterrenza rinvenibili nel nostro ordinamento (vedasi, sempre riguardo all’azione temeraria, Cass. 16898/2018; Cass. 20018/2020; Cass. 3830/2021; Cass. SU 25041/2021; Cass. 234090/2021). E la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 152/2016, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, ha ritenuto che, pur avendo tale disposizione natura non risarcitoria ma più propriamente, sanzionatoria, con finalità deflattive, finalizzata alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa (tanto da potere essere la condanna disposta d’ufficio) e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici, «l’istituto così modulato è suscettibile di rispondere, peraltro, anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa (pregiudicata anch’essa da una temeraria, o comunque ingiustificata, chiamata in giudizio) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia per essa difficile provare l’an o il quantum del danno subito, suscettibile di formare oggetto del risarcimento di cui ai primi due commi dell’art. 96 cod. proc. civ.» e non presenta connotati di irragionevolezza, riflettendo «una delle possibili scelte del legislatore, non costituzionalmente vincolato nella sua discrezionalità, nell’individuare la parte beneficiaria di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo e che funga da deterrente al ripetersi di una siffatta condotta». 6.5. Ora, nella specie, anche laddove si possa ritenere che la condanna si concreti in una condanna a danni punitivi, essa risponde ai criteri enucleati dalle Sezioni Unite nel 2017, della tipicità, essendo prevista da una fonte normativa riconoscibile (l’art.12 del T.U. Lavoro danese, che detta i criteri generali, sia pure rimettendo l’applicazione al giudice del merito sulla base delle 32 di 34 circostanze del caso concreto), quale interpretata, in relazione ai criteri di quantificazione, dalla giurisprudenza del Tribunale del Lavoro danese (e la Corte danese ha anche stabilito linee guida fisse per la commisurazione dei «bod», che ne rendono prevedibile il calcolo), della prevedibilità (come indicato dalla Corte d’appello, sia in relazione alla normativa estera applicata che alla prassi adottata dal Tribunale danese in decisioni analoghe) e della proporzionalità (in rapporto alla maggiorazione applicata avente valenza prettamente punitiva, rispetto alla restante parte liquidata a titolo compensativo, in relazione all’accertato riSPrmio economico illegittimamente conseguito dall’impresa italiana). 7. Il settimo motivo è infondato. In molteplici occasioni è stato ribadito dalla stessa Corte costituzionale che il principio del doppio grado del giudizio non è garantito, in ambito civile, a livello costituzionale (cfr., ad esempio, C. cost. 29 dicembre 2000, n. 585, C. Cost. 23 dicembre 1994, n. 438). Diverso discorso per il principio, nel processo penale, del doppio grado del giudizio incidentale cautelare, che riceve espressa dignità costituzionale dall'art. 111 Cost., comma 7, laddove prevede la ricorribilità in Cassazione per violazione di legge, oltre che delle sentenze, di tutti i provvedimenti in materia di libertà personale. Principio che trova puntuale riscontro nella L. 4 agosto 1955, n. 848, art. 5, comma 4, di ratifica ed esecuzione della C.E.D.U. (Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), che statuisce la ricorribilità, davanti ad un tribunale che ne accerti la legittimità, delle misure dell'arresto o comunque privative della libertà personale. Le Sezioni Unite (Cass. 13617/2012) hanno affermato che « In tema di responsabilità disciplinari a carico dei notai, la conformazione del procedimento, nel quale è previsto un unico grado in sede giurisdizionale, non è in contrasto con i principi o le disposizioni della Costituzione e della Convenzione Europea dei Diritti 33 di 34 dell'Uomo, poiché queste fonti di rango primario non impongono il doppio grado di giudizio, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza del 30 luglio 1997, n. 288, né può ritenersi violato il principio di uguaglianza, perché anche altri ordinamenti disciplinari professionali (come quello forense) prevedono un'articolazione analoga a quella fissata per i notai». 8. Il nono motivo è inammissibile, in quanto generico e comunque privo di decisività. La ricorrente neppure prospetta in che modo l’omessa pronuncia della Corte d’appello sulla propria richiesta di espunzione anche dei documenti «H, I e J», documenti nuovi prodotti in appello dalle Associazioni Sindacali, abbia cagionato ad essa un concreto pregiudizio. In ogni caso, come chiarito da questa Corte, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti, attinenti al merito, che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass.3357/2009; Cass. 13716/2019; Cass. 24830/2017) . Le controricorrenti, peraltro, deducono che i documenti in questione (pareri pro veritate) non integravano neppure produzioni istruttorie su fatti costitutivi o impeditivi, trattandosi di «meri sussidi all’espletamento del dovere officioso del giudice di accertamento della portata della norma straniera anche ai sensi dell’art.14 della l. 218/1995» o comunque di mere argomentazioni difensive. 9. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
34 di 34 La Corte respinge il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 20.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio </SPn>