Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/03/2021, n. 8561
CASS
Sentenza 26 marzo 2021

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento in esame è stato emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 8561 del 22 settembre 2020. Le parti coinvolte nel giudizio hanno presentato richieste contrastanti: da un lato, la parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e la liquidazione delle spese legali a carico dello Stato; dall'altro, l'INPS e il Ministero della Giustizia hanno contestato la legittimità di tali richieste, sostenendo che l'istanza di distrazione delle spese da parte del difensore implicasse una rinuncia al patrocinio a spese dello Stato.

Il giudice ha accolto il ricorso, argomentando che la richiesta di distrazione delle spese non comporta automaticamente la rinuncia al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Napoli. La Corte ha evidenziato che l'istanza di distrazione è un diritto del difensore, che non può pregiudicare il diritto della parte assistita al patrocinio. Inoltre, ha sottolineato che le cause di revoca del patrocinio sono tassative e non includono la presentazione di tale istanza. Pertanto, la Corte ha cassato la decisione impugnata, rinviando al Tribunale di Napoli per una nuova pronuncia, tenendo conto del principio di diritto stabilito.

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Massime1

La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/03/2021, n. 8561
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8561
Data del deposito : 26 marzo 2021

Testo completo