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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 17/12/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 920/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CA OP, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 920/2021 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti FRANCESCO DI Parte_1
AN e GI RG e dal dott. DI AN
-ricorrente- nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. ANTONINO MINACAPILLI;
Controparte_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- , convenendo in giudizio e premettendo di Parte_1 CP_2 aver lavorato alle dipendenze di quest'ultima dal mese di luglio del
2018 sino al luglio 2020, ne ha chiesto la condanna al pagamento del complessivo importo di euro 24.700,00, di cui: 1) euro 11.500,00 a titolo di differenze retributive, dovute anche nel periodo di cassa integrazione, avendo esso ricorrente percepito una retribuzione corrispondente alla figura del manovale d'officina, piuttosto che dell'operaio specializzato, per la quale era stato assunto;
2) euro
3.700,00 a titolo di lavoro straordinario, svolto per un'ora al giorno;
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3) euro 1.600,00 a titolo di rimborso spese;
4) euro 2.200,00 a titolo di assegni familiari;
5) euro 3.600,00 per mensilità suppletive;
6) euro 2.100,00 a titolo di TFR.
1.1.- Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della CP_2 domanda, contestando specificamente i motivi posti a sostegno del ricorso, ma ammettendo l'omesso pagamento del TFR.
In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento dell'importo di euro 1.033,00 a titolo di ripetizione di quanto indebitamente corrisposto al lavoratore nel corso del rapporto e di euro 5.500,00 a titolo di risarcimento del danno per ingiustificata assenza dal posto di lavoro dal 10.07.2020 al
24.07.2020.
2.- Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente alla domanda volta ad ottenere la corresponsione del TFR, risultando infondato nel resto per i seguenti motivi.
2.1.- Con specifico riferimento all'importo di euro 11.500,00, preteso a titolo di differenze retributive per aver il datore di lavoro, anche nel periodo di Cassa integrazione, omesso di corrispondere la retribuzione secondo l'effettiva qualifica contrattuale, la domanda non può essere accolta, non avendo il ricorrente offerto alcun elemento dal quale trarre la conclusione che lo stesso sia stato assunto per lo svolgimento di mansioni riconducibili alla figura dello “operaio specializzato”, piuttosto che a quelle del “manovale d'officina”.
2.2.- Con riferimento all'importo, chiesto a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario svolto nel corso del rapporto lavorativo, la domanda deve essere rigettata per assenza di prova, non potendosi ritenere a tal fine idonea la prova per testi, chiesta dal lavoratore, in quanto tesa unicamente alla conferma dell'avvenuto pagamento della retribuzione per le ore di straordinario effettuate.
Si osserva, infatti, che il lavoratore che chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario deve provare l'esecuzione della prestazione lavorativa in eccedenza rispetto all'orario normale;
la prova deve essere piena e rigorosa, nel senso che il lavoratore, attore pagina2 di 4
in giudizio, deve provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo.
2.3.- Infine, alcuna prova il ricorrente ha offerto in ordine alle somme pretese a titolo di rimborsi spese, assegni familiari e mensilità suppletive.
2.4.- Al contrario, deve essere riconosciuto in favore del ricorrente il complessivo importo di euro 2.200,00, chiesto a titolo di TFR, essendo pacifico fra le parti l'omesso pagamento di tale emolumento ed essendo irrilevante che il ricorrente non si sia più recato presso gli uffici della DSG a seguito della conclusione del rapporto, impedendo così, secondo quanto sostenuto dal datore di lavoro, l'adempimento della prestazione, posto che detto comportamento non può essere qualificato come causa dell'estinzione del debito, non potendo il debitore, neppure beneficiare degli effetti di cui all'art. 1207 c.c., non avendo offerto al creditore il pagamento di quanto dovuto nelle forme di cui all'art. 1209 c.c.
Pertanto, la società resistente deve essere condannata al pagamento del predetto importo, oltre rivalutazione ed interessi, dalla data della cessazione del rapporto di lavoro fino all'effettiva soddisfazione.
3.- La domanda, proposta in via riconvenzionale, con la quale CP_2 ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento di euro 1.033,00 a titolo di ripetizione di indebito e di euro 5.500,00 a titolo di risarcimento del danno, non è fondata.
Con riferimento all'importo di euro 1.033,00, non può ritenersi idonea prova dell'indebito corrisposto al lavoratore la documentazione depositata unitamente all'atto introduttivo (All. 10, 11, 12, 13 e 14), in quanto, trattandosi di buste paga, sono state formate unilateralmente dal datore di lavoro.
Con riferimento all'importo di euro 5.500,00, chiesto a titolo di risarcimento, la domanda deve essere rigettata, in quanto, da un lato, la stessa è stata formulata genericamente, non avendo la società
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resistente neppure indicato in cosa sia consistito il pregiudizio sofferto, e perché, dall'altro, alcuna prova è stata offerta per dimostrare l'assunto.
4.- Atteso il parziale accoglimento della domanda, le spese di lite devono essere compensate in misura pari a due terzi. Le restanti spese seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e della circostanza che nessuna attività istruttoria è stata compiuta.
P Q M
CONDANNA la società al pagamento in favore del ricorrente del CP_2 complessivo importo di euro 2.200,00, oltre rivalutazione ed interessi;
RIGETTA le ulteriori domande proposte dal ricorrente e le domande formulate dalla resistente;
PONE in capo alla società resistente le spese del presente giudizio, che, compensate in misura pari a due terzi, si liquidano in complessivi euro 703,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, Iva e CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Enna, 17/12/2025
Il giudice
CA OP
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