Articolo 64 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 63Articolo 65
Versione
1 settembre 1995
Art. 64. (Riconoscimento di sentenze straniere) 1. La sentenza straniera e' riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio e' stato portato a conoscenza del convenuto in conformita' a quanto previsto dalla legge del luogo dove si e' svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si e' svolto il processo o la contumacia e' stata dichiarata in conformita' a tale legge:
d) essa e' passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui e' stata pronunziata;
e) essa non e' contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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