Versione
1 settembre 1995
1 settembre 1995
Art. 64. (Riconoscimento di sentenze straniere) 1. La sentenza straniera e' riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio e' stato portato a conoscenza del convenuto in conformita' a quanto previsto dalla legge del luogo dove si e' svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si e' svolto il processo o la contumacia e' stata dichiarata in conformita' a tale legge:
d) essa e' passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui e' stata pronunziata;
e) essa non e' contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio e' stato portato a conoscenza del convenuto in conformita' a quanto previsto dalla legge del luogo dove si e' svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si e' svolto il processo o la contumacia e' stata dichiarata in conformita' a tale legge:
d) essa e' passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui e' stata pronunziata;
e) essa non e' contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Commentari • 215
- 1. riconoscimento sentenza stranierahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 20.119045
[…] Uniformandosi al principio di diritto secondo il quale in tema di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l'ordine pubblico, richiesta dagli artt. 64 e ss. della Legge n. 218 del 1995, dev'essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria (Cfr. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 25/07/2025, n. 4696Provvedimento: […] Sebbene il ricorso sia stato proposto ai sensi dell'art. 64 legge n. 218/1995, questa Corte ritiene di dover fare applicazione della Convenzione tra Italia e […] Ora, come è agevole rilevare, non vi sono soverchie differenze tra le condizioni ostative al riconoscimento in Italia delle sentenze in materia civile e commerciali pronunciate dalle Autorità Giudiziarie brasiliane ed i presupposti per il riconoscimento in Italia delle sentenze dei Paesi terzi stabiliti dall'art. 64 legge 218/1995.Leggi di più...
- ordine pubblico·
- curatela definitiva·
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- art. 127-ter c.p.c.