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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5548 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9041 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: proprietà e vertente
TRA
AVV. , C.F. , rappresentato e difeso da sé stesso, Parte_1 C.F._1 avendone la facoltà, nonché, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Michele Salemme, presso il cui studio in Napoli alla via
Cuma n. 28 ha eletto domicilio;
- ATTORE -
CONTRO
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1 C.F._2 atti, dall'avv. Rosaria Marasca, presso il cui studio in Napoli alla via Giulio Palermo
n. 45 ha eletto domicilio;
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 18 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'avv. ha Parte_1 dedotto di essere proprietario di due orologi marca Rolex tipo Daytona e GMT –
Master, del valore commerciale di € 25.000,00 circa, regalatigli, il primo, dai genitori unitamente a e in occasione della sua Persona_1 Controparte_2 laurea, ed il secondo dalla sig.ra nel corso del periodo di Persona_1 fidanzamento che l'aveva vista legata a lui.
Ha, poi, riferito di essersi unito in matrimonio con fissando la residenza CP_1 coniugale in Napoli alla via Pietro Castellino n. 179, fino alla separazione legale avutasi il 17.07.2014.
Nella casa coniugale erano custoditi oggetti di valore di sua esclusiva proprietà, fra i quali i due orologi anzidetti, collocati all'interno di una cassaforte. Gli orologi non gli erano stati restituiti dopo la separazione, nonostante le richieste rivolte in tal senso, avendo la convenuta affermato di averli ritirati e portati in una cassaforte sita nell'abitazione di suo padre in Napoli-Bagnoli alla via Coroglio n. 36. Persona_2
Ciò premesso ha rassegnato le conclusioni che seguono: “1) accogliersi la domanda e condannare essa alla restituzione degli orologi Rolex tipo Daytona e GMT Master CP_1 di esclusiva proprietà del sottoscritto Avvocato, richiesta motivata dal valore affettivo incommensurabile dei momenti felici e sereni della sua vita;
2) in mancanza condannarsi essa
che li ha sempre custoditi illegittimamente, al pagamento della somma di € CP_1
30.000; 3) condannarsi essa alla refusione delle spese e competenze legali”. CP_1
Si è costituita la convenuta esponendo, quanto alla richiesta giudiziale di controparte, di non ricordare gli orologi indicati dall'attore, il quale aveva visto indossare talvolta alcuni orologi apparentemente di valore, senza saper indicare se si trattava proprio degli orologi descritti nell'atto di citazione.
Ha aggiunto che, nel corso del matrimonio e prima della separazione, era il solo avv.
a possedere le chiavi di apertura della cassaforte che si trovava nella casa Parte_1 coniugale e che aveva continuato a possederle lui soltanto anche dopo l'allontanamento dalla casa coniugale, tant'è che, al momento del rilascio dell'immobile, avutosi in seguito ad un pignoramento, era occorso l'intervento di un fabbro per aprirla. Come emergeva dal verbale di rilascio dell'immobile, alla data del
16.07.2020, dopo la sua apertura, la cassaforte era risultata essere vuota.
2 A seguito di denuncia querela sporta dall'attore ed in sede di interrogatorio avutosi presso il Commissariato di P.S. Stazione Arenella in data 05.08.2010 aveva dichiarato che eventuali oggetti di valore del marito avrebbero dovuto essere oggetto di determinazioni giudiziali. In epoca successiva, peraltro, la convivenza era ripresa per un arco temporale di due mesi circa e, in tale frangente, era possibile che l'attore avesse ritirato gli orologi dalla cassaforte.
Ha, infine, aggiunto di non aver mai dichiarato che gli orologi si trovassero in una cassaforte dell'abitazione del padre, aggiungendo che quest'ultimo era cointestatario insieme alla madre di una cassetta di sicurezza al cui interno, al momento dell'apertura della successione di sua madre, non era stato rinvenuto alcuno dei due orologi indicati dall'attore, come riscontrabile esaminando il verbale notarile di apertura di cassetta di sicurezza del 29.07.2020.
Ha, perciò, negato di avere mai avuto il possesso degli orologi, concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
Esperito in corso di causa il procedimento di mediazione obbligatoria, concluso con verbale negativo, e concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; la causa è stata successivamente istruita con ammissione e raccoglimento dell'interrogatorio formale dell'attrice e della prova testimoniale richiesta dalle parti in causa. Previo scambio di note conclusionali, è stata discussa nel corso dell'udienza del 18/04/2025, all'esito della quale il giudice si è riservato il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2.
La domanda di parte attrice è infondata e non merita accoglimento.
Va premesso che, essendo quella proposta una domanda di rivendicazione di un bene mobile, con richiesta di sua restituzione in favore del proprietario, quest'ultimo aveva l'onere di provare non solo di essere proprietario dei beni mobili (orologi Rolex modello Daytona e GMT Master) ma, altresì, del fatto che la convenuta al momento della richiesta di restituzione fosse in possesso dei medesimi.
Stabilisce l'art. 948 c.c., infatti che “il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno”.
3 Poiché l'azione di revindica può essere proposta esclusivamente nei confronti di colui che possiede la cosa (ovvero abbia cessato di possederla o detenerla, per fatto proprio, dopo la domanda), qualora il convenuto in revindica neghi siffatto possesso o detenzione, incombe sull'attore fornirne la relativa prova, con la conseguenza che, in difetto di questa, il giudice deve rigettare la domanda, senza necessità di procedere all'indagine sull'effettiva proprietà del bene da parte del rivendicante (cfr. Cass. civ., sent. n. 5398 del 06.11.1985).
L'istruttoria raccolta ha consentito di appurare che, subito dopo il primo allontanamento dell'attore dalla casa coniugale e la prima separazione di fatto, la convenuta fosse nel possesso degli orologi per cui è causa.
L'attore, infatti, con esposto ex art. 1 T.U.L.P.S. del 04/08/2010, lamentò che, dopo essersi trasferito temporaneamente presso l'abitazione del padre, la moglie aveva sostituito la serratura della porta di ingresso della casa coniugale, così impedendogli di “prelevare i miei effetti personali, tra questi mi preme prelevare due orologi ROLEX modello
DAITONA cronografo, un secondo modello GMT con ghiera rossa e blu, di mia proprietà custoditi in cassaforte”.
In replica a tale puntuale richiesta, la convenuta, nel verbale di interrogatorio reso negli uffici del Commissariato Arenella il 05/08/2010, recante la sua sottoscrizione né tempestivamente disconosciuto in corso di causa, dichiarò quanto segue: “Invito il sig.
a prendere contatti telefonici con la sottoscritta per accordarsi sulle modalità di ritiro Pt_1 dei suoi effetti personali, documenti e quant'altro concordemente. Per ciò che riguarda gli oggetti di valore – orologi compresi – gli chiedo di attendere quelle che saranno le determinazioni del giudice che verrà investito della separazione”.
La convenuta, quindi, non negò che gli orologi indicati nell'esposto fossero nell'abitazione coniugale, riferendo, quanto agli stessi, che sarebbero stati restituiti in seguito ad eventuale ordine del giudice, quindi evidentemente ritenendoli beni acquisiti alla comunione legale dei coniugi e non già di proprietà esclusiva del marito in forza di donazione avutasi prima del matrimonio.
Non è, peraltro, in contestazione che, successivamente a tali eventi, vi sia stata una conciliazione dei coniugi, nel corso della quale di certo l'attore poté avere accesso all'abitazione coniugale.
Tale circostanza è, infatti, stata dedotta dalla convenuta nella sua comparsa di costituzione e risposta, né è stata espressamente contestata dall'attore nella memoria
4 ex art. 183, VI comma, n. 1) c.p.c., nella quale vi è contestazione di altre asserzioni in punto di fatto contenute nella comparsa di costituzione, ma non già dell'intervenuta riconciliazione prima della definitiva separazione di fatto. Nelle note conclusionali, del resto, l'attore ha ammesso di aver fatto “brevemente rientro in casa per un periodo di prova di riconciliazione immediatamente naufragato” sicché, indipendentemente dalla durata della riconciliazione, è provato che l'attore abbia fatto rientro in casa così avendo possibilità di accesso alla cassaforte ed agli orologi.
Né è emersa prova del fatto che l'attore non avesse copia delle chiavi di apertura della cassaforte, non dimostrando detta circostanza quanto dichiarato, nel corso della deposizione testimoniale, da , padre dell'attore, il quale ha asserito: Testimone_1
“Secondo una mia intuizione mio figlio non aveva le chiavi di apertura della cassaforte”, né avendo alcuno degli altri testimoni escussi – le cui dichiarazioni vanno vagliate con particolare attenzione, dati gli stretti rapporti di parentela con le parti in causa e stante l'elevata conflittualità esistente fra gli ex coniugi - saputo riferire alcunché sul possesso delle chiavi della cassaforte.
In particolare, , cugina della convenuta, ha dichiarato: “Posso solo riferire Testimone_2 che nell'appartamento di mia cugina c'era una cassetta di sicurezza, alla fine del corridoio all'interno di un armadio”, senza saper indicare nulla circa il possesso delle sue chiavi da parte dell'attore, mentre , fratello della convenuta, ha dichiarato: Testimone_3
“La cassaforte era ubicata nel corridoio che portava dal lato giorno al lato notte. Mia sorella mi ha riferito che non aveva mai avuto le chiavi della cassaforte. Per questa ragione immagino che le chiavi della cassaforte le avesse il marito”.
Trattandosi di deposizione de relato proveniente dalla parte, quanto dichiarato da potrebbe avere valore probatorio solo se suffragato da ulteriori Testimone_3 risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità (cfr Cass. civ., sent.
n. 18352 del 31.07.2013), nella fattispecie non acquisite, ma, di per sé solo considerato, ha rilevanza probatoria “sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa” (cfr Cass. civ., sent. n. 8358 del 03.04.2007; conforme
Cass. civ., sent. n. 313 del 10.01.2011; Cass. civ., sent. n. 569 del 15.01.2015; Cass. civ., ord. n. 4530 del 20.02.2025).
Ne consegue che deve presumersi che l'attore abbia avuto il possesso delle chiavi della cassaforte e, del resto, nel primo esposto presentato l'attore chiese di poter
5 accedere alla casa coniugale per poter prelevare gli oggetti di sua esclusiva proprietà contenuti nella cassaforte, senza in alcun modo lamentare di non essere in possesso delle sue chiavi di apertura, la cui sottrazione neppure è lamentata nella dichiarazione a sua firma del 06.08.2010 dinnanzi al Commissariato Arenella, in cui dichiarò di aver prelevato i suoi effetti personali ma che la convenuta non aveva inteso consegnargli gli orologi.
Ne consegue che vi è stato un periodo, successivo agli eventi del mese di agosto 2019, in cui l'attore ebbe possibilità di accedere ai beni mobili contenuti nella cassaforte dell'abitazione coniugale.
Appare inoltre singolare che, dopo l'intervenuta separazione definitiva, risalente alla fine dell'anno 2010, l'attore, che pur aveva rivendicato la proprietà esclusiva dei Rolex fin dalle prime battute della crisi coniugale, dichiarando in data 06.08.2010 “a tal riguardo ribadisce l'avv. che è sua ferma volontà rientrare in possesso dei suddetti Pt_1 orologi che non rientrano nella comunione dei beni”, non ne abbia immediatamente e nuovamente richiesto la restituzione per iscritto, provvedendo a mettere in mora la controparte dopo oltre un quinquennio, datando le prime raccomandate inviate alla convenuta e contenenti le richieste di restituzione degli orologi le date del 28/04/2017
e 28/02/2017.
Né è stato in alcun modo dimostrato, con prova pienamente attendibile, che la convenuta abbia mai dichiarato di essere nel possesso degli orologi dopo l'intervenuta separazione definitiva.
Le uniche dichiarazioni stragiudiziali in tal senso sono infatti contenute in una pec del 12.04.2016, proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata dell'attore
( EC , quindi non immediatamente Parte_1 Email_1 riconducibile al padre dell'attore, sebbene rechi la firma dattiloscritta “avv.
[...]
”, nella quale si afferma che la convenuta avrebbe riferito all'avv. Tes_1 Testimone_1 di aver prelevato i due orologi e di averli “trasferiti nella cassetta di sicurezza del padre in banca”.
Va rammentato che la e-mail costituisce documento informatico e che, seppur priva di firma, rientra fra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate dall'art. 2712 c.c., sicché forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale è prodotta non ne disconosca la conformità ai
6 fatti o alle cose medesime (così Cass. civ., ord. n. 11606 del 14.05.2018; in termini Cass. civ., sent. n. 14046 del 21.05.2024).
Nel caso di specie, peraltro, non vi è certezza circa il fatto che tale mail provenga direttamente da una terza persona e non già dall'attore medesimo, quindi che non contenga mere dichiarazioni di parte.
L'avv. , come già detto ascoltato come testimone in corso di causa, ha Testimone_1 affermato sul punto: “Ebbi una conversazione telefonica con la sig.ra non ne ricordo
CP_1 il periodo, nel corso della quale le chiesi la restituzione degli orologi. In quella occasione la sig.ra mi riferì di aver consegnato gli orologi a suo padre il quale nella sua abitazione
CP_1 aveva una cassaforte, affinché fossero custoditi lì. All'epoca la sig.ra abitava ancora
CP_1 nella casa coniugale. Non sono mai andato a casa del padre della sig.ra per chiedere la
CP_1 restituzione degli orologi”.
La deposizione resa non è in alcun modo circostanziata circa il periodo e l'occasione specifica in cui vi sarebbe stato un colloquio diretto fra il padre dell'attore e la convenuta, sebbene si tratti di circostanza che il testimone avrebbe dovuto ricordare, presumendosi estremamente rare le occasioni di incontro diretto fra i due. Il medesimo attore, nella raccomandata del 24/04/2016, lamentò infatti l'interruzione del diritto di visita dei figli da circa due mesi. Le occasioni di incontro fra l'ex suocero e l'ex nuora dovevano perciò essere estremamente rare ma, ciò nonostante, il testimone non ha saputo indicare il momento temporale e l'occasione in cui ebbe modo di ricevere le dichiarazioni alle quali ha fatto riferimento a seguito di colloquio diretto con la convenuta.
Quanto da lui riferito nel corso della deposizione testimoniale, inoltre, contrasta con il contenuto della mail che il testimone avrebbe inviato dalla posta elettronica certificata del figlio, nella quale si riferisce che gli orologi sarebbero stati non già trasportati in una cassaforte sita nell'abitazione dell'ex consuocero, come dichiarato in udienza, bensì in una cassetta di sicurezza a lui intestata.
La deposizione testimoniale non è, perciò, né circostanziata, né attendibile e, del resto, va rammentato che: “in tema di prova testimoniale, l'insussistenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974, del divieto di testimoniare sancito per i parenti (e gli altri soggetti) indicati dall'art. 247 cod. proc. civ. rende bensì impossibile ogni aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da tal norma - non avendo evidentemente senso, in caso contrario, l'eliminazione del divieto stesso -, ma non
7 esclude che il vincolo di parentela possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse”
(cfr Cass. civ., sent. n. 1632 del 14.02.2000; Cass. civ., sent. n. 12259 del 20.08.2003; Cass. civ., sent. n. 403 del 12.01.2006; Cass. civ., sent. n. 1109 del 20.01.2006; Cass. civ., sent.
n. 12365 del 24.05.2006; Cass. civ., sent. n. 4202 del 21.02.2011; Cass. civ., sent. n. 25358 del 17.12.2015; Cass. civ., ord. n. 6001 del 28.02.2023).
Nella fattispecie le dichiarazioni del testimone sono apparse in più punti compiacenti con le tesi difensive del figlio, sia nella parte in cui, affidandosi a mere impressioni, il testimone ha affermato che le chiavi della cassaforte le avrebbe avute solo la convenuta, sia nella parte in cui ha asserito: “Non lo posso affermare con certezza ma, per quel che mi consta, è tutt'ora nel possesso degli orologi”, senza basare tale CP_1 asserzione su alcun elemento concreto ed oggettivo.
Il testimone ha poi formulato mere supposizioni circa il possesso degli orologi e delle chiavi della cassaforte ed ha, altresì, mostrato scarso ricordo dell'esatta cronologia degli eventi, non avendo saputo indicare né in che mese si fosse avuta la separazione del figlio dalla moglie, né quando ebbe il colloquio diretto con la convenuta, nel corso del quale lei gli avrebbe riferito che era ancora in possesso degli orologi, né tantomeno quando il figlio ebbe accesso alla casa coniugale per prelevare i suoi effetti personali.
Ciò detto, rammentato che quanto riferito dal testimone è una testimonianza de relato proveniente dalla parte e che “i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (così Cass. civ., ord. m. 4530 del
20.02.2025), anche ritenendo che la testimonianza resa sia una testimonianza de relato non proveniente da una delle parti in causa, dati: gli strettissimi legami di parentela fra il testimone e l'attore; l'incertezza mostrata nel ricordo di altri eventi e le supposizioni formulate dal testimone;
la contraddizione fra quanto dichiarato circa il luogo di custodia degli orologi (in una cassaforte) e quanto riportato nella pec prodotta (in una cassetta di sicurezza); la mancanza di qualsivoglia elemento di riscontro che suffraghi la veridicità di quanto dichiarato dal testimone circa il perdurante possesso degli orologi da parte della convenuta dopo la separazione definitiva e l'avvenuto trasferimento dei beni mobili altrove, è difettata la prova del
8 possesso dei beni da parte della convenuta al momento sia delle richieste stragiudiziali che, a maggior ragione, al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Per le anzidette ragioni la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
3.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sullo scaglione di valore fino ad € 52.000,00, applicabile in ragione del valore della domanda, come proposta (avendo la dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato solo finalità fiscali), riconoscendo i compensi in misura media per le attività introduttiva e di studio, con distrazione in favore dell'avv. Rosaria Marasca, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
È stata depositata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria del COA di Napoli. La richiesta di godimento del beneficio è stata depositata in data 15/11/2022, ovvero dopo l'avvenuta costituzione in giudizio e la celebrazione delle udienze di prima comparizione e trattazione e prima del deposito delle memorie ex art. 183, VI comma,
c.p.c. da parte convenuta. Ne consegue che gli effetti del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato riguardano le sole fasi istruttoria e decisionale. Le spese di tali due fasi processuali, sempre liquidate riconoscendo i compensi in misura media sullo scaglione di valore fino ad € 52.000,00, vanno perciò liquidate in favore dello Stato, senza decurtazione dei compensi ai sensi dell'art. 130
D.P.R. 115/2002 (cfr. Cass. civ., ord. n. 18223 del 02.09.2020; Cass. civ., ord. n. 13666 del 18.05.2023). Va, inoltre, osservato che “la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese” (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 8561 del 26.03.2021), sicché non fa venire meno gli effetti del beneficio.
Va disposta la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d. lgs.
28/2010 (ora art. 12 bis, comma II del citato decreto) giacché non risulta essere stata presente all'incontro di mediazione del 01/10/2021, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
9 Si invita la Cancelleria ad eseguire le opportune verifiche al fine di stabilire se il contributo unificato versato, sulla base di un valore dichiarato della controversia non superiore ad € 26.000,00, debba essere integrato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 9041/2021 R.G.A.C., pendente tra AVV. Parte_1 contro ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così CP_1 provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) condanna l'avv. al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 CP_1 delle fasi di studio ed introduttiva del presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 2.905,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rosaria Marasca ex art. 93 c.p.c. ed al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese delle fasi istruttoria e decisionale del presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 4.711,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
c) condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una CP_1 somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
d) manda, a cura della Cancelleria, per la verifica dell'eventuale integrazione del contributo unificato versato da parte attrice.
Napoli, 4 giugno 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9041 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: proprietà e vertente
TRA
AVV. , C.F. , rappresentato e difeso da sé stesso, Parte_1 C.F._1 avendone la facoltà, nonché, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Michele Salemme, presso il cui studio in Napoli alla via
Cuma n. 28 ha eletto domicilio;
- ATTORE -
CONTRO
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1 C.F._2 atti, dall'avv. Rosaria Marasca, presso il cui studio in Napoli alla via Giulio Palermo
n. 45 ha eletto domicilio;
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 18 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'avv. ha Parte_1 dedotto di essere proprietario di due orologi marca Rolex tipo Daytona e GMT –
Master, del valore commerciale di € 25.000,00 circa, regalatigli, il primo, dai genitori unitamente a e in occasione della sua Persona_1 Controparte_2 laurea, ed il secondo dalla sig.ra nel corso del periodo di Persona_1 fidanzamento che l'aveva vista legata a lui.
Ha, poi, riferito di essersi unito in matrimonio con fissando la residenza CP_1 coniugale in Napoli alla via Pietro Castellino n. 179, fino alla separazione legale avutasi il 17.07.2014.
Nella casa coniugale erano custoditi oggetti di valore di sua esclusiva proprietà, fra i quali i due orologi anzidetti, collocati all'interno di una cassaforte. Gli orologi non gli erano stati restituiti dopo la separazione, nonostante le richieste rivolte in tal senso, avendo la convenuta affermato di averli ritirati e portati in una cassaforte sita nell'abitazione di suo padre in Napoli-Bagnoli alla via Coroglio n. 36. Persona_2
Ciò premesso ha rassegnato le conclusioni che seguono: “1) accogliersi la domanda e condannare essa alla restituzione degli orologi Rolex tipo Daytona e GMT Master CP_1 di esclusiva proprietà del sottoscritto Avvocato, richiesta motivata dal valore affettivo incommensurabile dei momenti felici e sereni della sua vita;
2) in mancanza condannarsi essa
che li ha sempre custoditi illegittimamente, al pagamento della somma di € CP_1
30.000; 3) condannarsi essa alla refusione delle spese e competenze legali”. CP_1
Si è costituita la convenuta esponendo, quanto alla richiesta giudiziale di controparte, di non ricordare gli orologi indicati dall'attore, il quale aveva visto indossare talvolta alcuni orologi apparentemente di valore, senza saper indicare se si trattava proprio degli orologi descritti nell'atto di citazione.
Ha aggiunto che, nel corso del matrimonio e prima della separazione, era il solo avv.
a possedere le chiavi di apertura della cassaforte che si trovava nella casa Parte_1 coniugale e che aveva continuato a possederle lui soltanto anche dopo l'allontanamento dalla casa coniugale, tant'è che, al momento del rilascio dell'immobile, avutosi in seguito ad un pignoramento, era occorso l'intervento di un fabbro per aprirla. Come emergeva dal verbale di rilascio dell'immobile, alla data del
16.07.2020, dopo la sua apertura, la cassaforte era risultata essere vuota.
2 A seguito di denuncia querela sporta dall'attore ed in sede di interrogatorio avutosi presso il Commissariato di P.S. Stazione Arenella in data 05.08.2010 aveva dichiarato che eventuali oggetti di valore del marito avrebbero dovuto essere oggetto di determinazioni giudiziali. In epoca successiva, peraltro, la convivenza era ripresa per un arco temporale di due mesi circa e, in tale frangente, era possibile che l'attore avesse ritirato gli orologi dalla cassaforte.
Ha, infine, aggiunto di non aver mai dichiarato che gli orologi si trovassero in una cassaforte dell'abitazione del padre, aggiungendo che quest'ultimo era cointestatario insieme alla madre di una cassetta di sicurezza al cui interno, al momento dell'apertura della successione di sua madre, non era stato rinvenuto alcuno dei due orologi indicati dall'attore, come riscontrabile esaminando il verbale notarile di apertura di cassetta di sicurezza del 29.07.2020.
Ha, perciò, negato di avere mai avuto il possesso degli orologi, concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
Esperito in corso di causa il procedimento di mediazione obbligatoria, concluso con verbale negativo, e concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; la causa è stata successivamente istruita con ammissione e raccoglimento dell'interrogatorio formale dell'attrice e della prova testimoniale richiesta dalle parti in causa. Previo scambio di note conclusionali, è stata discussa nel corso dell'udienza del 18/04/2025, all'esito della quale il giudice si è riservato il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2.
La domanda di parte attrice è infondata e non merita accoglimento.
Va premesso che, essendo quella proposta una domanda di rivendicazione di un bene mobile, con richiesta di sua restituzione in favore del proprietario, quest'ultimo aveva l'onere di provare non solo di essere proprietario dei beni mobili (orologi Rolex modello Daytona e GMT Master) ma, altresì, del fatto che la convenuta al momento della richiesta di restituzione fosse in possesso dei medesimi.
Stabilisce l'art. 948 c.c., infatti che “il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno”.
3 Poiché l'azione di revindica può essere proposta esclusivamente nei confronti di colui che possiede la cosa (ovvero abbia cessato di possederla o detenerla, per fatto proprio, dopo la domanda), qualora il convenuto in revindica neghi siffatto possesso o detenzione, incombe sull'attore fornirne la relativa prova, con la conseguenza che, in difetto di questa, il giudice deve rigettare la domanda, senza necessità di procedere all'indagine sull'effettiva proprietà del bene da parte del rivendicante (cfr. Cass. civ., sent. n. 5398 del 06.11.1985).
L'istruttoria raccolta ha consentito di appurare che, subito dopo il primo allontanamento dell'attore dalla casa coniugale e la prima separazione di fatto, la convenuta fosse nel possesso degli orologi per cui è causa.
L'attore, infatti, con esposto ex art. 1 T.U.L.P.S. del 04/08/2010, lamentò che, dopo essersi trasferito temporaneamente presso l'abitazione del padre, la moglie aveva sostituito la serratura della porta di ingresso della casa coniugale, così impedendogli di “prelevare i miei effetti personali, tra questi mi preme prelevare due orologi ROLEX modello
DAITONA cronografo, un secondo modello GMT con ghiera rossa e blu, di mia proprietà custoditi in cassaforte”.
In replica a tale puntuale richiesta, la convenuta, nel verbale di interrogatorio reso negli uffici del Commissariato Arenella il 05/08/2010, recante la sua sottoscrizione né tempestivamente disconosciuto in corso di causa, dichiarò quanto segue: “Invito il sig.
a prendere contatti telefonici con la sottoscritta per accordarsi sulle modalità di ritiro Pt_1 dei suoi effetti personali, documenti e quant'altro concordemente. Per ciò che riguarda gli oggetti di valore – orologi compresi – gli chiedo di attendere quelle che saranno le determinazioni del giudice che verrà investito della separazione”.
La convenuta, quindi, non negò che gli orologi indicati nell'esposto fossero nell'abitazione coniugale, riferendo, quanto agli stessi, che sarebbero stati restituiti in seguito ad eventuale ordine del giudice, quindi evidentemente ritenendoli beni acquisiti alla comunione legale dei coniugi e non già di proprietà esclusiva del marito in forza di donazione avutasi prima del matrimonio.
Non è, peraltro, in contestazione che, successivamente a tali eventi, vi sia stata una conciliazione dei coniugi, nel corso della quale di certo l'attore poté avere accesso all'abitazione coniugale.
Tale circostanza è, infatti, stata dedotta dalla convenuta nella sua comparsa di costituzione e risposta, né è stata espressamente contestata dall'attore nella memoria
4 ex art. 183, VI comma, n. 1) c.p.c., nella quale vi è contestazione di altre asserzioni in punto di fatto contenute nella comparsa di costituzione, ma non già dell'intervenuta riconciliazione prima della definitiva separazione di fatto. Nelle note conclusionali, del resto, l'attore ha ammesso di aver fatto “brevemente rientro in casa per un periodo di prova di riconciliazione immediatamente naufragato” sicché, indipendentemente dalla durata della riconciliazione, è provato che l'attore abbia fatto rientro in casa così avendo possibilità di accesso alla cassaforte ed agli orologi.
Né è emersa prova del fatto che l'attore non avesse copia delle chiavi di apertura della cassaforte, non dimostrando detta circostanza quanto dichiarato, nel corso della deposizione testimoniale, da , padre dell'attore, il quale ha asserito: Testimone_1
“Secondo una mia intuizione mio figlio non aveva le chiavi di apertura della cassaforte”, né avendo alcuno degli altri testimoni escussi – le cui dichiarazioni vanno vagliate con particolare attenzione, dati gli stretti rapporti di parentela con le parti in causa e stante l'elevata conflittualità esistente fra gli ex coniugi - saputo riferire alcunché sul possesso delle chiavi della cassaforte.
In particolare, , cugina della convenuta, ha dichiarato: “Posso solo riferire Testimone_2 che nell'appartamento di mia cugina c'era una cassetta di sicurezza, alla fine del corridoio all'interno di un armadio”, senza saper indicare nulla circa il possesso delle sue chiavi da parte dell'attore, mentre , fratello della convenuta, ha dichiarato: Testimone_3
“La cassaforte era ubicata nel corridoio che portava dal lato giorno al lato notte. Mia sorella mi ha riferito che non aveva mai avuto le chiavi della cassaforte. Per questa ragione immagino che le chiavi della cassaforte le avesse il marito”.
Trattandosi di deposizione de relato proveniente dalla parte, quanto dichiarato da potrebbe avere valore probatorio solo se suffragato da ulteriori Testimone_3 risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità (cfr Cass. civ., sent.
n. 18352 del 31.07.2013), nella fattispecie non acquisite, ma, di per sé solo considerato, ha rilevanza probatoria “sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa” (cfr Cass. civ., sent. n. 8358 del 03.04.2007; conforme
Cass. civ., sent. n. 313 del 10.01.2011; Cass. civ., sent. n. 569 del 15.01.2015; Cass. civ., ord. n. 4530 del 20.02.2025).
Ne consegue che deve presumersi che l'attore abbia avuto il possesso delle chiavi della cassaforte e, del resto, nel primo esposto presentato l'attore chiese di poter
5 accedere alla casa coniugale per poter prelevare gli oggetti di sua esclusiva proprietà contenuti nella cassaforte, senza in alcun modo lamentare di non essere in possesso delle sue chiavi di apertura, la cui sottrazione neppure è lamentata nella dichiarazione a sua firma del 06.08.2010 dinnanzi al Commissariato Arenella, in cui dichiarò di aver prelevato i suoi effetti personali ma che la convenuta non aveva inteso consegnargli gli orologi.
Ne consegue che vi è stato un periodo, successivo agli eventi del mese di agosto 2019, in cui l'attore ebbe possibilità di accedere ai beni mobili contenuti nella cassaforte dell'abitazione coniugale.
Appare inoltre singolare che, dopo l'intervenuta separazione definitiva, risalente alla fine dell'anno 2010, l'attore, che pur aveva rivendicato la proprietà esclusiva dei Rolex fin dalle prime battute della crisi coniugale, dichiarando in data 06.08.2010 “a tal riguardo ribadisce l'avv. che è sua ferma volontà rientrare in possesso dei suddetti Pt_1 orologi che non rientrano nella comunione dei beni”, non ne abbia immediatamente e nuovamente richiesto la restituzione per iscritto, provvedendo a mettere in mora la controparte dopo oltre un quinquennio, datando le prime raccomandate inviate alla convenuta e contenenti le richieste di restituzione degli orologi le date del 28/04/2017
e 28/02/2017.
Né è stato in alcun modo dimostrato, con prova pienamente attendibile, che la convenuta abbia mai dichiarato di essere nel possesso degli orologi dopo l'intervenuta separazione definitiva.
Le uniche dichiarazioni stragiudiziali in tal senso sono infatti contenute in una pec del 12.04.2016, proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata dell'attore
( EC , quindi non immediatamente Parte_1 Email_1 riconducibile al padre dell'attore, sebbene rechi la firma dattiloscritta “avv.
[...]
”, nella quale si afferma che la convenuta avrebbe riferito all'avv. Tes_1 Testimone_1 di aver prelevato i due orologi e di averli “trasferiti nella cassetta di sicurezza del padre in banca”.
Va rammentato che la e-mail costituisce documento informatico e che, seppur priva di firma, rientra fra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate dall'art. 2712 c.c., sicché forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale è prodotta non ne disconosca la conformità ai
6 fatti o alle cose medesime (così Cass. civ., ord. n. 11606 del 14.05.2018; in termini Cass. civ., sent. n. 14046 del 21.05.2024).
Nel caso di specie, peraltro, non vi è certezza circa il fatto che tale mail provenga direttamente da una terza persona e non già dall'attore medesimo, quindi che non contenga mere dichiarazioni di parte.
L'avv. , come già detto ascoltato come testimone in corso di causa, ha Testimone_1 affermato sul punto: “Ebbi una conversazione telefonica con la sig.ra non ne ricordo
CP_1 il periodo, nel corso della quale le chiesi la restituzione degli orologi. In quella occasione la sig.ra mi riferì di aver consegnato gli orologi a suo padre il quale nella sua abitazione
CP_1 aveva una cassaforte, affinché fossero custoditi lì. All'epoca la sig.ra abitava ancora
CP_1 nella casa coniugale. Non sono mai andato a casa del padre della sig.ra per chiedere la
CP_1 restituzione degli orologi”.
La deposizione resa non è in alcun modo circostanziata circa il periodo e l'occasione specifica in cui vi sarebbe stato un colloquio diretto fra il padre dell'attore e la convenuta, sebbene si tratti di circostanza che il testimone avrebbe dovuto ricordare, presumendosi estremamente rare le occasioni di incontro diretto fra i due. Il medesimo attore, nella raccomandata del 24/04/2016, lamentò infatti l'interruzione del diritto di visita dei figli da circa due mesi. Le occasioni di incontro fra l'ex suocero e l'ex nuora dovevano perciò essere estremamente rare ma, ciò nonostante, il testimone non ha saputo indicare il momento temporale e l'occasione in cui ebbe modo di ricevere le dichiarazioni alle quali ha fatto riferimento a seguito di colloquio diretto con la convenuta.
Quanto da lui riferito nel corso della deposizione testimoniale, inoltre, contrasta con il contenuto della mail che il testimone avrebbe inviato dalla posta elettronica certificata del figlio, nella quale si riferisce che gli orologi sarebbero stati non già trasportati in una cassaforte sita nell'abitazione dell'ex consuocero, come dichiarato in udienza, bensì in una cassetta di sicurezza a lui intestata.
La deposizione testimoniale non è, perciò, né circostanziata, né attendibile e, del resto, va rammentato che: “in tema di prova testimoniale, l'insussistenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974, del divieto di testimoniare sancito per i parenti (e gli altri soggetti) indicati dall'art. 247 cod. proc. civ. rende bensì impossibile ogni aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da tal norma - non avendo evidentemente senso, in caso contrario, l'eliminazione del divieto stesso -, ma non
7 esclude che il vincolo di parentela possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse”
(cfr Cass. civ., sent. n. 1632 del 14.02.2000; Cass. civ., sent. n. 12259 del 20.08.2003; Cass. civ., sent. n. 403 del 12.01.2006; Cass. civ., sent. n. 1109 del 20.01.2006; Cass. civ., sent.
n. 12365 del 24.05.2006; Cass. civ., sent. n. 4202 del 21.02.2011; Cass. civ., sent. n. 25358 del 17.12.2015; Cass. civ., ord. n. 6001 del 28.02.2023).
Nella fattispecie le dichiarazioni del testimone sono apparse in più punti compiacenti con le tesi difensive del figlio, sia nella parte in cui, affidandosi a mere impressioni, il testimone ha affermato che le chiavi della cassaforte le avrebbe avute solo la convenuta, sia nella parte in cui ha asserito: “Non lo posso affermare con certezza ma, per quel che mi consta, è tutt'ora nel possesso degli orologi”, senza basare tale CP_1 asserzione su alcun elemento concreto ed oggettivo.
Il testimone ha poi formulato mere supposizioni circa il possesso degli orologi e delle chiavi della cassaforte ed ha, altresì, mostrato scarso ricordo dell'esatta cronologia degli eventi, non avendo saputo indicare né in che mese si fosse avuta la separazione del figlio dalla moglie, né quando ebbe il colloquio diretto con la convenuta, nel corso del quale lei gli avrebbe riferito che era ancora in possesso degli orologi, né tantomeno quando il figlio ebbe accesso alla casa coniugale per prelevare i suoi effetti personali.
Ciò detto, rammentato che quanto riferito dal testimone è una testimonianza de relato proveniente dalla parte e che “i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (così Cass. civ., ord. m. 4530 del
20.02.2025), anche ritenendo che la testimonianza resa sia una testimonianza de relato non proveniente da una delle parti in causa, dati: gli strettissimi legami di parentela fra il testimone e l'attore; l'incertezza mostrata nel ricordo di altri eventi e le supposizioni formulate dal testimone;
la contraddizione fra quanto dichiarato circa il luogo di custodia degli orologi (in una cassaforte) e quanto riportato nella pec prodotta (in una cassetta di sicurezza); la mancanza di qualsivoglia elemento di riscontro che suffraghi la veridicità di quanto dichiarato dal testimone circa il perdurante possesso degli orologi da parte della convenuta dopo la separazione definitiva e l'avvenuto trasferimento dei beni mobili altrove, è difettata la prova del
8 possesso dei beni da parte della convenuta al momento sia delle richieste stragiudiziali che, a maggior ragione, al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Per le anzidette ragioni la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
3.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sullo scaglione di valore fino ad € 52.000,00, applicabile in ragione del valore della domanda, come proposta (avendo la dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato solo finalità fiscali), riconoscendo i compensi in misura media per le attività introduttiva e di studio, con distrazione in favore dell'avv. Rosaria Marasca, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
È stata depositata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria del COA di Napoli. La richiesta di godimento del beneficio è stata depositata in data 15/11/2022, ovvero dopo l'avvenuta costituzione in giudizio e la celebrazione delle udienze di prima comparizione e trattazione e prima del deposito delle memorie ex art. 183, VI comma,
c.p.c. da parte convenuta. Ne consegue che gli effetti del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato riguardano le sole fasi istruttoria e decisionale. Le spese di tali due fasi processuali, sempre liquidate riconoscendo i compensi in misura media sullo scaglione di valore fino ad € 52.000,00, vanno perciò liquidate in favore dello Stato, senza decurtazione dei compensi ai sensi dell'art. 130
D.P.R. 115/2002 (cfr. Cass. civ., ord. n. 18223 del 02.09.2020; Cass. civ., ord. n. 13666 del 18.05.2023). Va, inoltre, osservato che “la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese” (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 8561 del 26.03.2021), sicché non fa venire meno gli effetti del beneficio.
Va disposta la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d. lgs.
28/2010 (ora art. 12 bis, comma II del citato decreto) giacché non risulta essere stata presente all'incontro di mediazione del 01/10/2021, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
9 Si invita la Cancelleria ad eseguire le opportune verifiche al fine di stabilire se il contributo unificato versato, sulla base di un valore dichiarato della controversia non superiore ad € 26.000,00, debba essere integrato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 9041/2021 R.G.A.C., pendente tra AVV. Parte_1 contro ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così CP_1 provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) condanna l'avv. al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 CP_1 delle fasi di studio ed introduttiva del presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 2.905,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rosaria Marasca ex art. 93 c.p.c. ed al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese delle fasi istruttoria e decisionale del presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 4.711,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
c) condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una CP_1 somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
d) manda, a cura della Cancelleria, per la verifica dell'eventuale integrazione del contributo unificato versato da parte attrice.
Napoli, 4 giugno 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
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