Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00449/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00925/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 925 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Nardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Vice Prefetto Vicario Reggente di Prato, in data -OMISSIS-, protocollo n. -OMISSIS-, emesso il -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la richiesta del ricorrente per ottenere il rinnovo della licenza di porto d’armi;
- nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. NI IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il -OMISSIS-, il ricorrente ha chiesto al Prefetto di Prato il rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale. Nell’istanza di rinnovo ha dedotto: a) di essere un gestore di due aree di servizio ENI; b) di incassare giornalmente importanti somme di denaro che vanno da € 15.000,00 circa durante i giorni di lavoro, fino ad € 30.000,00 durante il fine settimana, che preleva dalle casse delle pompe di carburante per portarle in banca; c) di trasportare quotidianamente auto di lusso destinate al noleggio; d) di avere subito, negli anni, numerosi furti, o tentativi di furto, tutti denunciati come da documentazione allegata alla domanda di rinnovo.
L’istante ha dedotto, inoltre, di non essere mai incorso in sanzioni o procedimenti che potessero aver messo in dubbio la sua affidabilità e capacità di non abusare della licenza concessagli.
Istruito il procedimento e avviato il contraddittorio con l’istante, la Prefettura di Prato, con il provvedimento impugnato n. -OMISSIS-del -OMISSIS- ha respinto la domanda di rinnovo, non essendo emersi dall’istruttoria svolta “ elementi a sostegno dell’effettiva ed attuale necessità di circolare armato in relazione a specifici e apprezzabili profili di esposizione a rischio ”. Invero, secondo la Prefettura, pur permanendo “ la positiva valutazione di affidabilità sul conto della S.V. … al contrario non risulta più attuale il requisito del c.d. dimostrato bisogno ”.
A fondamento del ricorso il ricorrente lamenta:
1) la violazione degli artt. 2 e 5 della legge n. 241 del 1990, per la tardiva adozione del provvedimento nonché per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento;
2) la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, per carenza di motivazione rafforzata, atteso che, rispetto ai precedenti rinnovi, non risulterebbero intervenute modifiche né delle condizioni di fatto né dei requisiti personali dell’istante; dunque, in linea con alcuni precedenti giurisprudenziali, l’amministrazione avrebbe dovuto indicare le ragioni specifiche poste alla base del mancato rinnovo e mettere in luce il mutamento delle circostanze di fatto rispetto alle precedenti determinazioni di segno favorevole;
3) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché per la mancata esplicitazione delle ragioni poste a fondamento del mancato rinnovo della licenza, con conseguente contraddittorietà della determinazione prefettizia, avendo fra l’altro la Prefettura richiamato un parere negativo della Questura senza indicarne il contenuto.
Si è costituita la Prefettura di Prato argomentando con memoria in ordine all’infondatezza in fatto e in diritto del ricorso.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive.
All’udienza pubblica del 26 febbraio 2026, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni che si passa ad esporre.
1.1. Quanto al primo motivo, concernente la dedotta violazione degli artt. 2 e 5 della legge n. 241 del 1990, esso è palesemente infondato, non essendovi dubbio sul fatto che la violazione del termine di conclusione del procedimento non incide sulla legittimità del provvedimento tardivamente emesso, e che la mancata comunicazione del responsabile del procedimento costituisca una mera irregolarità.
1.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi fondati sulla deduzione di asseriti difetti di motivazione e di istruttoria.
1.2.1. Giova premettere che il rilascio di porto d'armi per difesa personale è un provvedimento che rientra tra le cosiddette autorizzazioni di polizia, di cui al capo III del titolo I del TULPS. In generale, come ribadito dalla costante giurisprudenza, esso costituisce una deroga al principio generale del divieto di detenzione e porto d’armi di cui agli artt. 669 c.p. e 4 della l. 11/1975. L’autorizzazione, pertanto, viene concessa solo se si verifica l’esistenza di specifiche ragioni che possano giustificare questa deroga, nonché l’assenza di rischi anche solo potenziali per l’ordine e la pubblica sicurezza.
L’art. 42 del TULPS individua il relativo presupposto nell’ “ effettivo e dimostrato bisogno ”, parametro che la Corte costituzionale (si vedano in particolare le sentenze n. 440/1993 e 109/2019) ha interpretato nel senso della inesistenza del diritto soggettivo al porto d’armi, dovendosi piuttosto riconoscere l’esistenza di un titolo concessorio, che il legislatore subordina espressamente ad un controllo rigoroso e altamente discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza.
Tale valutazione ha ad oggetto non solo la perfetta affidabilità dell’istante, ma anche l’effettiva sussistenza di un pericolo concreto, specifico ed attuale per l’incolumità del medesimo, tale da giustificare la deroga al generale divieto.
Essa si caratterizza poi per il suo ampio margine di discrezionalità, che si rinnova ogniqualvolta la parte istante inoltri richiesta di rinnovo della licenza e si concretizza nei seguenti termini: l’amministrazione è chiamata a valutare, in termini comparativi, l’interesse pubblico primario alla sicurezza e quello privato all’incolumità, partendo dal presupposto che, in ogni caso, l’interesse alla sicurezza pubblica, potenzialmente minacciato dall’uso delle armi, assume carattere di prevalenza, rispecchiando la finalità ultima dell’intero assetto normativo in materia (cfr., da ultimo, Cons. Stato III sez., 30 dicembre 2025, n. 10391).
1.2.2. Questo T.a.r., a partire dalla sentenza n. 475 del 6 aprile 2021, aderendo all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, anche superando eventuali pronunce di segno diverso e decisamente più datate come quelle citate dal ricorrente, ha avuto modo di chiarire che l'autorità di P.S. può denegare il rinnovo del porto d'arma per difesa personale, non solo in caso di sopravvenuto mutamento delle circostanze fattuali o per sopravvenute ragioni ostative, ma anche sulla base di una semplice rivalutazione delle circostanze addotte originariamente a fondamento della necessità dell'arma a difesa personale, dato che “ se un tale potere di rivalutazione (di circostanze anche note) non fosse consentito in via di principio, la pregressa titolarità dell’autorizzazione a portare l’arma si trasformerebbe automaticamente in una sorta di diritto quesito, in manifesto contrasto con quanto previsto dalla norma e con l’indirizzo costante della giurisprudenza circa il carattere eccezionale dell’autorizzazione di cui trattasi ”.
In particolare si è affermato che sussiste “… il pieno potere dell’amministrazione di mutare orientamento nella valutazione della sussistenza delle condizioni di legge e di opportunità per la concessione del titolo, senza che essa possa essere vincolata dai pregressi rinnovi ” (in questo senso T.a.r. Toscana, II sez., n. 1358/2021).
Inoltre l’amministrazione non è tenuta ad un onere di motivazione più stringente in considerazione dei precedenti provvedimenti di rilascio del porto d’armi, in quanto è sufficiente a integrare l’onere motivazionale anche la considerazione che le iniziali esigenze di difesa personale sono da considerare all’attualità scemate o assenti, alla luce del fatto che non vi sono stati recentemente episodi di rischio o pericolo per il soggetto istante.
Costituisce, infatti, onere dell’istante quello di dare prova dell’attuale necessità di ottenere il porto d’armi per ragioni di difesa personale, prova quest’ultima che non può essere data facendo esclusivo riferimento alla propria condizione lavorativa, professionale o personale, ovvero semplicemente limitandosi a riportare, ad ogni domanda di rinnovo, le medesime circostanze che avevano permesso di ottenere e rinnovare il titolo, essendo suo onere fornire elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un bisogno effettivo e a fondare all’attualità la necessità dell’arma (v. T.a.r. Toscana, IV sez.,10 febbraio 2025 n. 235; cfr. Cons. Stato, III sez., 6 giugno 2024, n. 5072).
In questo senso sussistono numerose pronunce che hanno chiarito che “ il trasportare quotidianamente ingenti quantità di denaro e attrezzature di valore non rappresenta una ragione da sola sufficiente a giustificare il rilascio del porto di pistola per difesa personale, in assenza di episodi specifici che dimostrino un effettivo e presente pericolo per la propria incolumità fisica, nel senso che l'assoluto bisogno di portare l'arma non può desumersi automaticamente dalla particolare attività professionale svolta e dalle modalità del suo dispiegarsi, ovvero dal fatto di operare in zone asseritamente pericolose, trattandosi piuttosto di un mero rischio potenziale, di per sé inidoneo a dimostrare una sovraesposizione al pericolo di divenire vittima di fatti delittuosi ”(T.a.r. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 30 gennaio 2024, n. 16; T.a.r. Toscana, IV sez.,10 febbraio 2025, n. 235).
1.2.3. Ciò premesso, nel caso di specie, la Prefettura, pur riconoscendo la piena affidabilità dell’odierno ricorrente, ha tuttavia ritenuto che l’esigenza del medesimo di girare armato non fosse più attuale.
Va quindi anche in tal caso ribadito che la circostanza che in passato il ricorrente abbia visto accolta la medesima istanza, e che nel frattempo non siano mutate - sul piano dell’affidabilità - le condizioni soggettive del medesimo, non implica affatto che il provvedimento di diniego sia viziato nei termini dedotti (in particolare, sotto il profilo della contraddittorietà o del difetto di motivazione).
Peraltro, sarebbe anche del tutto legittimo il mutamento d’avviso dell’amministrazione - in un’ottica generale - in punto di sussistenza o meno dei presupposti per la concretizzazione del requisito normativo del “dimostrato bisogno” e dunque per il rilascio del porto d’armi per difesa personale in determinate situazioni.
In altre parole, non osta alla conclusione cui nel caso di specie è pervenuta l’amministrazione il precedente rilascio al medesimo soggetto del titolo di cui si domandi il rinnovo, posto che il decorso del tempo, nel caso di specie, se non ha inciso sull’affidabilità dello stesso, può aver inciso sull’evoluzione generale del concetto di difesa personale e di dimostrato bisogno di munirsi di un’arma per fronteggiare un determinato tipo di rischio.
In tal senso la valutazione evolutiva dell’autorità preposta non risulta per ciò solo irrazionale o illogica, in ragione del mutamento d’avviso rispetto ai precedenti provvedimenti (cfr., da ultimo, Cons. Stato III sez., 30 dicembre 2025, n. 10391).
1.2.4. In secondo luogo, altrettanto infondato risulta il profilo di censura che si appunta comunque sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio, non potendosi riconoscere, come sopra detto, nel mero svolgimento di una determinata attività lavorativa, ovvero nell’appartenenza ad una determinata categoria professionale, un dato di per sé sufficiente a dimostrare il bisogno dell’arma da fuoco.
Il pericolo per l’individuo, che giustifica la deroga di cui al citato art. 42, deve essere desumibile, e di conseguenza valutabile dall’amministrazione, a partire da circostanze concrete, attuali e specifiche. Da ciò si desume che l’onere di allegazione e di prova ricade in ogni caso sul richiedente, il quale è tenuto a dimostrare, anche in caso di rinnovo, l’esistenza di condizioni attuali e concrete di bisogno che giustificano la concessione dello speciale titolo di polizia.
Non soccorrono in tal senso, come detto, i precedenti rilasci del titolo che, nel caso di specie, non generano una inversione dell’onere probatorio e non determinano l’ingenerarsi di alcun tipo di affidamento nel richiedente, il quale è consapevole d’essere pur sempre destinatario di un provvedimento a carattere autorizzatorio, temporaneo ed eccezionale.
1.2.5. Nel caso di specie, dunque, le censure prospettate non sono idonee a superare la valutazione in base alla quale l’amministrazione ha ragionevolmente escluso la sussistenza del requisito del “dimostrato bisogno”, evidenziando che la professione esercitata dal ricorrente non comporta un’esposizione a rischio diversa da quella comune ad altre professioni.
Inoltre, l’assenza di specifici episodi di violenza, di aggressione o d’intimidazione e la genericità delle allegazioni a supporto della richiesta di rinnovo, concorrono ad escludere che sussista realmente, per il ricorrente, una condizione di pericolo attuale.
Infatti, il ricorrente non ha allego l’esistenza di fattori di rischio specifici, concreti ed attuali: non ha ad esempio dedotto di essere un soggetto “attenzionato” dalla criminalità o di esercitare una particolare attività economica in un contesto geografico flagellato dalla criminalità organizzata, ma ha semplicemente prodotto in giudizio una serie di denunce risalenti nel tempo e comunque per reati bagatellari e sempre contro il patrimonio. Si tratta in particolare di sporadici episodi di micro-criminalità (per lo più furti) che non appaiono indicativi di una situazione di costante esposizione a pericolo del ricorrente e che non sono neppure sempre connessi con l’attività dal medesimo svolta e che invece possono riguardare la generalità dei cittadini; in ogni caso nessuno di tali rappresentati fattori di rischio, ove si dovesse concretizzare, potrebbe essere utilmente affrontato con l’utilizzo di un’arma da fuoco, dovendosi peraltro tener conto del principio secondo cui la tutela del cittadino e la garanzia della sua sicurezza sono demandate in via principale alle Forze di Polizia.
1.3. La motivazione del provvedimento impugnato risulta, pertanto, immune dai vizi denunciati, avendo l’amministrazione esercitato legittimamente la propria discrezionalità e valutato puntualmente l’assenza di elementi idonei a giustificare il rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale.
1.4. Né sembra che possa inficiare la completezza della motivazione la mancata specifica indicazione del contenuto del parere reso dalla Questura di Prato, parere che si dice comunque essere negativo “non ravvisandosi il bisogno attuale di armarsi per difesa personale”, e che peraltro rimane assorbito dalla decisione prefettizia.
2. Per le sopra esposte ragioni il ricorso deve essere respinto.
3. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AN, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
NI IC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IC | RI AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.