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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 25/07/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 623/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente relatore dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 623/2025 V.G., avente ad oggetto
Separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., su ricorso depositato in data
27.03.2025 congiuntamente dalle parti:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residenti in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Fausto Malucchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia, via delle Pappe n. 12
E
C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
02.08.1975, residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Elena Baldi ed
1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia, via delle Pappe
n. 12
E
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 27.03.2025, e Parte_1 chiedevano pronunciarsi la separazione personale e, Parte_2 all'esito, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
04.02.2009 in Lamporecchio (PT) alle condizioni dagli stessi concordemente pattuite, precisando che dall'unione è nata la figlia (nata il Persona_1
18.01.2013) e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente ed irrimediabilmente deteriorati tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“1. I coniugi vivranno separati/divorziati portandosi reciproco rispetto in modo che la condotta dell'uno non leda la dignità dell'altro, il tutto nell'interesse della figlia minore: i genitori si impegnano a non discutere di problemi personali relativi alla separazione, a questioni economiche e a questioni di natura organizzativa della minore davanti a . Gli stessi non Per_1 dovranno, durante i tempi di permanenza con la minore denigrare reciprocamente la figura del padre o della madre nell'interesse delle serenità
e dell'equilibrio della bambina 2. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori: le scelte di maggior interesse relative alla salute, scuola, religione e scelte importanti saranno prese di comune accordo tra gli stessi nell'esclusivo interesse di seguendo i suoi gusti personali e le proprie inclinazioni e/o Per_1 predisposizioni;
per le scelte di ordinaria amministrazione i genitori provvederanno ciascuno in proprio quando hanno la bambina presso di sé.
3. La casa coniugale sarà assegnata alla moglie posto che nella stessa vivrà la figlia minore con tutti gli arredi e le suppellettili (ivi compresi
2 elettrodomestici che saranno, in caso di rottura, acquistati o riparati dalla moglie); il padre preleverà dalla casa familiare i beni e gli oggetti personali.
4. Il padre si trasferirà nell'immobile che ha in comproprietà con le sorelle ubicato all'interno del “Pederino Trinci”, Via Orbignanese n. 78,
Lamporecchio) ove è collocata anche la casa coniugale. Tale sistemazione consentirà alla minore di potersi liberamente muovere tra la casa familiare e la nuova collocazione del padre senza problemi. Gli immobili infatti sono a circa 200 metri di distanza all'interno della stessa ed unica proprietà.
5. Il padre (che fa il coltivatore diretto) si dichiara disponibile a tenere Per_1 tutte le volte che la minore lo vorrà proponendo un collocamento paritetico.
Tuttavia posto che la madre lavora ad Empoli e la bambina frequenta le scuole
Medie si stabilisce che stia con il padre: Per_1
- un fine settimana ogni 15 gg dal venerdì al sabato sera, pernotto con la madre (per esigenze lavorative del padre) e dalla domenica pomeriggio fino al lunedì mattina oltre al pernotto del martedì;
- nella settimana in cui starà con la madre nel week-end pernotterà Per_1 almeno due notti con il padre identificate nella notte tra il martedì e mercoledì
e quella compresa tra il giovedì e venerdì.
Le disposizioni di cui sopra potranno essere modificate a seconda dell'esigenze lavorative dei genitori e delle esigenze scolastiche e sportive della figlia. In particolare poiché la bambina ha atletica il martedì, giovedì e venerdì i genitori si impegnano a coordinarsi tra loro per accompagnarla e riprenderla a prescindere dal giorno di loro competenza.
Nel caso in cui ci sia la necessità emotiva della figlia di vedere/stare con il genitore assente i coniugi dovranno collaborate per consentire alla figlia di stare con il genitore assente.
La figlia trascorrerà le ferie estive 15 gg con ciascun genitore (periodo Per_1 anche scomponibile in due settimane non consecutive), le Natalizie in alternanza tra i genitori (Natale / Santo Stefano – Fine Anno e Epifania); le vacanze Pasquali alternando Pasqua e Pasquetta tra padre e madre.
Ovviamente le parti potranno derogare quanto sopra in ogni momento a seconda delle esigenze lavorative e personali.
6. Il marito, che lascerà la casa coniugale in uso alla moglie si impegna a versare un assegno di mantenimento per la figlia minore (che comprende cibo e consumi per la minore) pari ad euro 250/00 mensili entro il 5 di ogni mese 3 tramite bonifico bancario, detto assegno sarà rivalutato secondo gli indici
Istat come per legge;
l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla madre. Il padre si impegna, nel caso in cui la madre non riuscisse a pagare tutte le spese ad aiutare economicamente la medesima.
In ogni modo i genitori si impegnano a pagare ciascuno il 50% delle spese straordinarie per la figlia (mediche, dentistiche, oculistiche, per visite psicoterapiche, sportive, abiti per il cambio di stagione) previo accordo sulle stesse. Le spese straordinarie sono quelle identificate dal Protocollo stabilito nell'ottobre 2018 dal Tribunale di Pistoia.
7. Le vetture in uso alle parti sono di loro esclusiva proprietà e quindi non c'è la necessità di dividerle così come i conti correnti 8. Gli oggetti all'interno dell'immobile sono in uso alla moglie (come sopra specificato) ad accezione della caldaia a biomassa che sarà manutenuta dal marito. Le parti concordano di regolare tra loro l'acquisto del pellet e nocciolino e di accordarsi per il pagamento”.
Lette le note scritte depositate dalle parti e acquisito il parere del PM, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
Le parti hanno proposto anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. alle medesime condizioni della separazione.
La domanda di divorzio è procedibile decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. 4 La causa deve quindi essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la decisione sulla domanda di divorzio.
3. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di cessazione degli effetti civile del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, non definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra i signori nato a [...]
Firenze il 15.03.1973 e nata a [...] il Parte_2
02.08.1975, i quali hanno contratto matrimonio in data 04.02.2009 in
Lamporecchio (PT) alle condizioni da essi concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamporecchio per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 1, P. II, Serie A, anno 2009);
3. dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente relatore
Stefano Billet
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente relatore dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 623/2025 V.G., avente ad oggetto
Separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., su ricorso depositato in data
27.03.2025 congiuntamente dalle parti:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residenti in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Fausto Malucchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia, via delle Pappe n. 12
E
C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
02.08.1975, residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Elena Baldi ed
1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia, via delle Pappe
n. 12
E
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 27.03.2025, e Parte_1 chiedevano pronunciarsi la separazione personale e, Parte_2 all'esito, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
04.02.2009 in Lamporecchio (PT) alle condizioni dagli stessi concordemente pattuite, precisando che dall'unione è nata la figlia (nata il Persona_1
18.01.2013) e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente ed irrimediabilmente deteriorati tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“1. I coniugi vivranno separati/divorziati portandosi reciproco rispetto in modo che la condotta dell'uno non leda la dignità dell'altro, il tutto nell'interesse della figlia minore: i genitori si impegnano a non discutere di problemi personali relativi alla separazione, a questioni economiche e a questioni di natura organizzativa della minore davanti a . Gli stessi non Per_1 dovranno, durante i tempi di permanenza con la minore denigrare reciprocamente la figura del padre o della madre nell'interesse delle serenità
e dell'equilibrio della bambina 2. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori: le scelte di maggior interesse relative alla salute, scuola, religione e scelte importanti saranno prese di comune accordo tra gli stessi nell'esclusivo interesse di seguendo i suoi gusti personali e le proprie inclinazioni e/o Per_1 predisposizioni;
per le scelte di ordinaria amministrazione i genitori provvederanno ciascuno in proprio quando hanno la bambina presso di sé.
3. La casa coniugale sarà assegnata alla moglie posto che nella stessa vivrà la figlia minore con tutti gli arredi e le suppellettili (ivi compresi
2 elettrodomestici che saranno, in caso di rottura, acquistati o riparati dalla moglie); il padre preleverà dalla casa familiare i beni e gli oggetti personali.
4. Il padre si trasferirà nell'immobile che ha in comproprietà con le sorelle ubicato all'interno del “Pederino Trinci”, Via Orbignanese n. 78,
Lamporecchio) ove è collocata anche la casa coniugale. Tale sistemazione consentirà alla minore di potersi liberamente muovere tra la casa familiare e la nuova collocazione del padre senza problemi. Gli immobili infatti sono a circa 200 metri di distanza all'interno della stessa ed unica proprietà.
5. Il padre (che fa il coltivatore diretto) si dichiara disponibile a tenere Per_1 tutte le volte che la minore lo vorrà proponendo un collocamento paritetico.
Tuttavia posto che la madre lavora ad Empoli e la bambina frequenta le scuole
Medie si stabilisce che stia con il padre: Per_1
- un fine settimana ogni 15 gg dal venerdì al sabato sera, pernotto con la madre (per esigenze lavorative del padre) e dalla domenica pomeriggio fino al lunedì mattina oltre al pernotto del martedì;
- nella settimana in cui starà con la madre nel week-end pernotterà Per_1 almeno due notti con il padre identificate nella notte tra il martedì e mercoledì
e quella compresa tra il giovedì e venerdì.
Le disposizioni di cui sopra potranno essere modificate a seconda dell'esigenze lavorative dei genitori e delle esigenze scolastiche e sportive della figlia. In particolare poiché la bambina ha atletica il martedì, giovedì e venerdì i genitori si impegnano a coordinarsi tra loro per accompagnarla e riprenderla a prescindere dal giorno di loro competenza.
Nel caso in cui ci sia la necessità emotiva della figlia di vedere/stare con il genitore assente i coniugi dovranno collaborate per consentire alla figlia di stare con il genitore assente.
La figlia trascorrerà le ferie estive 15 gg con ciascun genitore (periodo Per_1 anche scomponibile in due settimane non consecutive), le Natalizie in alternanza tra i genitori (Natale / Santo Stefano – Fine Anno e Epifania); le vacanze Pasquali alternando Pasqua e Pasquetta tra padre e madre.
Ovviamente le parti potranno derogare quanto sopra in ogni momento a seconda delle esigenze lavorative e personali.
6. Il marito, che lascerà la casa coniugale in uso alla moglie si impegna a versare un assegno di mantenimento per la figlia minore (che comprende cibo e consumi per la minore) pari ad euro 250/00 mensili entro il 5 di ogni mese 3 tramite bonifico bancario, detto assegno sarà rivalutato secondo gli indici
Istat come per legge;
l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla madre. Il padre si impegna, nel caso in cui la madre non riuscisse a pagare tutte le spese ad aiutare economicamente la medesima.
In ogni modo i genitori si impegnano a pagare ciascuno il 50% delle spese straordinarie per la figlia (mediche, dentistiche, oculistiche, per visite psicoterapiche, sportive, abiti per il cambio di stagione) previo accordo sulle stesse. Le spese straordinarie sono quelle identificate dal Protocollo stabilito nell'ottobre 2018 dal Tribunale di Pistoia.
7. Le vetture in uso alle parti sono di loro esclusiva proprietà e quindi non c'è la necessità di dividerle così come i conti correnti 8. Gli oggetti all'interno dell'immobile sono in uso alla moglie (come sopra specificato) ad accezione della caldaia a biomassa che sarà manutenuta dal marito. Le parti concordano di regolare tra loro l'acquisto del pellet e nocciolino e di accordarsi per il pagamento”.
Lette le note scritte depositate dalle parti e acquisito il parere del PM, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
Le parti hanno proposto anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. alle medesime condizioni della separazione.
La domanda di divorzio è procedibile decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. 4 La causa deve quindi essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la decisione sulla domanda di divorzio.
3. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di cessazione degli effetti civile del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, non definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra i signori nato a [...]
Firenze il 15.03.1973 e nata a [...] il Parte_2
02.08.1975, i quali hanno contratto matrimonio in data 04.02.2009 in
Lamporecchio (PT) alle condizioni da essi concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamporecchio per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 1, P. II, Serie A, anno 2009);
3. dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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