Versione
1 settembre 1995
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Versione
6 ottobre 2011
6 ottobre 2011
Art. 67. (Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento) 1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse puo' chiedere ((all'autorita' giudiziaria ordinaria)) l'accertamento dei requisiti del riconoscimento. ((3)) (( 1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall' articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 . )) ((3)) 2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata.
3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito a pronuncia con efficacia limitata al giudizio.
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito a pronuncia con efficacia limitata al giudizio.
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
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- 1. competenza in merito ai provvedimenti stranieri in materia di adozionehttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 14.9248
Sussiste la competenza della Corte di Appello in grado unico in merito alle decisioni vertenti sulla trascrizione di adozione effettuata negli Stati Uniti in Italia, nell'ipotesi di genitori aventi diversa nazionalità, ex art. 67, legge n. 218 del 1995. (FF)
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- 1. Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/05/2023Provvedimento: […] [...]- letta l'istanza con la quale l'avv. Cova Claudia, quale difensore di fiducia di Parte_1 nata a [...] il [...] e residente a [...], c.f. C.F._1 ha chiesto che la Corte d'Appello di Bologna, ai sensi dell'art. 67 Legge 218/1995 e ss. mm. voglia: accertare e dichiarare che la sentenza di divorzio n° 730 del 30/12/2019 pronunciata dal Tribunale Comunale Popolare di Diez di Octubre (Habana-Cuba), passata in giudicato il 13/01/2020 e trascritta nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San IO (MO), è in possesso dei requisiti per il riconoscimento nell'Ordinamento italiano ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 e 67 della Legge 218/1995 e ss.mm.;Leggi di più...
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