Articolo 37 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 32 quaterArticolo 38
Versione
1 settembre 1995
Art. 37. (Giurisdizione in materia di filiazione) 1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio e' cittadino italiano o risiede in Italia.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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