Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2024, n. 19850
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Sentenza 18 luglio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, emessa il 4 luglio 2024, con numero di registro generale 18595/2021. Le parti in causa erano coinvolte in una controversia relativa a un presunto mutuo e alla validità di alcune scritture private. Il ricorrente, da un lato, chiedeva la condanna degli eredi della suocera al pagamento di una somma di denaro, sostenendo di aver prestato loro denaro in passato. Dall'altro lato, i convenuti eccepivano la prescrizione del credito e contestavano l'autenticità delle scritture prodotte dal ricorrente.

La Corte di Appello di Ancona aveva respinto l'appello del ricorrente, ritenendo che non fosse stata fornita prova adeguata della dazione del mutuo e che le scritture fossero state disconosciute in modo valido dagli eredi. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso, ritenendo che il disconoscimento delle scritture non fosse stato effettuato in modo chiaro e inequivocabile, come richiesto dalla legge. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte di Appello di Ancona per un nuovo esame, stabilendo che le scritture fotostatiche non erano state disconosciute in modo rituale e dovevano essere considerate come riconosciute.

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Massime1

L'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione; tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto idoneo il disconoscimento effettuato dall'erede che si era limitato a dichiarare di "nutrire forti dubbi" sull'autenticità delle contestate scritture private anche se prodotte solo in fotocopia e di non escludere la possibilità che le stesse fossero state composte e firmate dall'apparente sottoscrittrice per uno scopo di pacificazione familiare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2024, n. 19850
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19850
    Data del deposito : 18 luglio 2024

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