Versione
19 aprile 1942
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18 dicembre 2025
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Art. 2648.
(Accettazione di eredita' e acquisto di legato).
Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredita' che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto.
La trascrizione dell'accettazione dell'eredita' si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredita', contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredita', si puo' richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. ((La trascrizione puo' essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredita' ai sensi dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualita' di erede ai sensi dell'articolo 485)) .
La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento.
(Accettazione di eredita' e acquisto di legato).
Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredita' che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto.
La trascrizione dell'accettazione dell'eredita' si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredita', contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredita', si puo' richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. ((La trascrizione puo' essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredita' ai sensi dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualita' di erede ai sensi dell'articolo 485)) .
La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento.
Commentari • 117
- 1. Continuità delle trascrizionihttps://www.brocardi.it/ · 266.7191
[…] II, sentenza n. 12242 del 6 giugno 2011 «...cui la trascrizione dell'acquisto "mortis causa" operato dall'erede, ai sensi dell'art. 2648 c.c., prima della trascrizione dell'atto di disposizione compiuto in vita dal "de cuius", vale soltanto agli effetti della continuità delle trascrizioni.» Cassazione civile, Sez. […] II, ordinanza n. 20114 del 13 luglio 2023 «...o per diritti che comunque non appartenevano già al testatore), richiesta dall'art. 2648 cod. civ., non vale a risolvere il conflitto fra l'erede e l'acquirente dal de cuius, ma deve eseguirsi ai soli effetti della continuità delle trascrizioni.» Cassazione civile, Sez. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 3243Provvedimento: […] Ragioni della decisione premesso che con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la società in epigrafe indicata ha chiesto di accertare e dichiarare l'accettazione dell'eredità del de cuius NA da parte del figlio, odierno convenuto, Controparte_1 e, per l'effetto, ordinare al Conservatore di provvedere ai sensi dell'art. 2648 c.c. alla trascrizione del relativo provvedimento;Leggi di più...
- procedimento ex art. 481 c.p.c.·
- continuità delle trascrizioni·
- trascrizione accettazione eredità·
- compensazione spese di lite·
- art. 481 c.c.·
- creditore ipotecario·
- accettazione eredità·
- art. 2648 c.c.