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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/01/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- NOCERA dott.ssa Rosella - PRESIDENTE rel.
2)- GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - GIUDICE
3)- PINTO dott. Emanuele - GIUDICE ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5911/2024 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Abbattista;
Parte_1
- ATTRICE-
E
Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: separazione personale. CONCLUSIONI: All'udienza del 19/12/2024, celebrata nella contumacia del convenuto, la causa veniva riservata sulle conclusioni declinate dal solo procuratore dell'attrice, che chiedeva la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. interveniva in giudizio con propria nota del 18/6/2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso iscritto a ruolo il 12/06/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 pronunciare la sua separazione personale da Controparte_1 A fondamento della sua domanda deduceva che:
• aveva contratto matrimonio concordatario in Altamura il 17/07/1997 con il convenuto, dalla cui unione erano nati tre figli: (10/03/1998), (27/06/2006) e Per_1 Persona_2 (19/11/2009); Per_3
• l'affectio coniugalis era venuto meno a causa delle incompatibilità caratteriali;
• lei svolgeva attività come cameriera nel fine settimana, con contratto a tempo determinato part-time percependo al mese poco più di € 200,00 mentre suo marito era dipendente e percepiva uno stipendio di € 1.900,00 mensili;
• il primogenito aveva la nuda proprietà della casa coniugale, in cui viveva stabilmente la mentre l'usufrutto era in favore del . Pt_1 CP_1 Chiedeva, pertanto, l'affidamento condiviso dei figli minorenni con collocamento prevalente presso di lei, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'obbligo del di versarle € 500,00 CP_1 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 19/12/2024 pur ritualmente citato in giudizio, non si costituiva Controparte_1
e il Giudice delegato, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, disponendo l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso la madre, attribuendo alla stessa l'uso della casa coniugale, regolamentando il diritto di visita paterno, ponendo a carico del marito a decorrere da dicembre 2024 l'obbligo di versare € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli e (€ 250,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie e Persona_2 Per_3 disponendo il diritto della a percepire integralmente l'A.U.U. Pt_1 Inoltre, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni ed assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. interveniva il 18/6/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, stante la regolarità della notifica, devesi dichiarare la contumacia del convenuto. Nel merito, la domanda di separazione proposta da è fondata e merita Parte_1 accoglimento per quanto di ragione. 1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C.C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi. L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sentenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015). E che nel caso di specie la convivenza tra l'attrice e suo marito sia divenuta impossibile risulta dalla circostanza che il resistente, rimanendo contumace, non si è opposto in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito.
2.- Quanto agli aspetti personali ed economici della vicenda matrimoniale, in difetto della prospettazione di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle già delibate, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 19/12/2024, alle quali l'attrice ha prestato sostanziale acquiescenza chiedendone espressamente la conferma.
3.- Le spese di giudizio vanno poste a carico del convenuto contumace anche in base al principio della causalità, avendo costretto la ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria invocata piuttosto che accedere a modalità alternative di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, tabella “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” (involgente le sole fasi introduttiva e di studio con riduzione del 30% stante la tenuità della causa nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M. 147/2022, trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositati gli scritti conclusivi e con esclusione della fase istruttoria non celebratasi), da versare in favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, essendo stata ammessa in data 16.04.2024 l'attrice vittoriosa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. 4.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso iscritto a ruolo il 12/6/2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la contumacia del convenuto;
2. dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni dettate all'udienza presidenziale del 19/12/2024;
3. condanna il convenuto contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.759,75, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%, da versare in favore dell'Erario dello Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, il 28/01/2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
1)- NOCERA dott.ssa Rosella - PRESIDENTE rel.
2)- GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - GIUDICE
3)- PINTO dott. Emanuele - GIUDICE ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5911/2024 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Abbattista;
Parte_1
- ATTRICE-
E
Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: separazione personale. CONCLUSIONI: All'udienza del 19/12/2024, celebrata nella contumacia del convenuto, la causa veniva riservata sulle conclusioni declinate dal solo procuratore dell'attrice, che chiedeva la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. interveniva in giudizio con propria nota del 18/6/2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso iscritto a ruolo il 12/06/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 pronunciare la sua separazione personale da Controparte_1 A fondamento della sua domanda deduceva che:
• aveva contratto matrimonio concordatario in Altamura il 17/07/1997 con il convenuto, dalla cui unione erano nati tre figli: (10/03/1998), (27/06/2006) e Per_1 Persona_2 (19/11/2009); Per_3
• l'affectio coniugalis era venuto meno a causa delle incompatibilità caratteriali;
• lei svolgeva attività come cameriera nel fine settimana, con contratto a tempo determinato part-time percependo al mese poco più di € 200,00 mentre suo marito era dipendente e percepiva uno stipendio di € 1.900,00 mensili;
• il primogenito aveva la nuda proprietà della casa coniugale, in cui viveva stabilmente la mentre l'usufrutto era in favore del . Pt_1 CP_1 Chiedeva, pertanto, l'affidamento condiviso dei figli minorenni con collocamento prevalente presso di lei, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'obbligo del di versarle € 500,00 CP_1 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 19/12/2024 pur ritualmente citato in giudizio, non si costituiva Controparte_1
e il Giudice delegato, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, disponendo l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso la madre, attribuendo alla stessa l'uso della casa coniugale, regolamentando il diritto di visita paterno, ponendo a carico del marito a decorrere da dicembre 2024 l'obbligo di versare € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli e (€ 250,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie e Persona_2 Per_3 disponendo il diritto della a percepire integralmente l'A.U.U. Pt_1 Inoltre, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni ed assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. interveniva il 18/6/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, stante la regolarità della notifica, devesi dichiarare la contumacia del convenuto. Nel merito, la domanda di separazione proposta da è fondata e merita Parte_1 accoglimento per quanto di ragione. 1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C.C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi. L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sentenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015). E che nel caso di specie la convivenza tra l'attrice e suo marito sia divenuta impossibile risulta dalla circostanza che il resistente, rimanendo contumace, non si è opposto in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito.
2.- Quanto agli aspetti personali ed economici della vicenda matrimoniale, in difetto della prospettazione di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle già delibate, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 19/12/2024, alle quali l'attrice ha prestato sostanziale acquiescenza chiedendone espressamente la conferma.
3.- Le spese di giudizio vanno poste a carico del convenuto contumace anche in base al principio della causalità, avendo costretto la ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria invocata piuttosto che accedere a modalità alternative di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, tabella “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” (involgente le sole fasi introduttiva e di studio con riduzione del 30% stante la tenuità della causa nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M. 147/2022, trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositati gli scritti conclusivi e con esclusione della fase istruttoria non celebratasi), da versare in favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, essendo stata ammessa in data 16.04.2024 l'attrice vittoriosa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. 4.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso iscritto a ruolo il 12/6/2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la contumacia del convenuto;
2. dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni dettate all'udienza presidenziale del 19/12/2024;
3. condanna il convenuto contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.759,75, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%, da versare in favore dell'Erario dello Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, il 28/01/2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera