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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/05/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Anna Coletti Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 865 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Torre del Greco al Corso C.F._1
Avezzana n. 61, presso lo studio dell'Avv. Antonioluigi Iacomino, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta su foglio separato al ricorso;
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...] – C.F. CP_1
), elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla via C.F._2
Nazionale n. 478/E, presso lo studio dell'Avv. Marcello Ambrosino, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 02.05.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., entrambi i difensori hanno chiesto in via principale emettersi pronuncia parziale sullo status, riservando in prosieguo al Tribunale gli eventuali provvedimenti economici;
Il P.M., in data 08.07.2024, ha reso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.02.2023, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 in Pompei in data 08.08.2004, dalla cui unione era nato un figlio, ,
[...] Per_1 in data 15.12.2005.
Il ricorrente deduceva che era separato dalla moglie dal 29.06.2021, quando i coniugi si erano separati in forza di convenzione di negoziazione assistita alla presenza degli Avv. Antonioluigi Iacomino e Marcello Ambrosino, autorizzata dal Procuratore della Repubblica in data 07.12.2020 con deposito in data 22.01.2021, e trascritta nei registri di matrimonio del Comune di Torre del
Greco al n. 39, Parte II, anno 2021.
Le condizioni concordate dai coniugi in sede di negoziazione assistita prevedevano l'affido congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore , Per_1 con collocazione prevalente presso la madre, e diritto di visita del padre quale genitore non collocatario. Il Noto, inoltre, si impegnava a corrispondere alla la somma mensile complessiva di euro 600,00, di cui euro 500,00 a titolo CP_1 di contributo al mantenimento del figlio minore ed euro 100,00 a titolo di assegno divorzile per la moglie
Il ricorrente chiedeva, in via preliminare, di dichiarare anche con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando quanto già previsto in sede di negoziazione assistita.
Si costituiva la quale non si opponeva alla domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio ed all'affido congiunto del figlio minore, ma chiedeva di aumentare la somma mensile da porre a carico del a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento ad euro 700,00 mensili, così come di aumentare in euro 400,00 l'assegno divorzile in suo favore.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione del 14.06.2023, il
Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori, confermando allo stato le condizioni della separazione
2 intervenuta all'esito di negoziazione assistita tra i coniugi in data 29.10.2021, rinviando all'udienza del 16.10.2023, poi differita al 12.02.2024.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., considerata la richiesta di parte ricorrente, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 19.06.2024 per la precisazione delle conclusioni sulla questione di status.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, disponendo trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M. prestava parere favorevole in data 08.07.2024.
La causa veniva rimessa sul ruolo al fine di acquisire estratto di matrimonio del Comune di celebrazione delle nozze.
All'udienza dell'11.12.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva rimessa in decisione sulla questione di status e con successiva ordinanza del 19.02.2025 veniva rimessa sul ruolo al fine di acquisire copia integrale della convenzione di negoziazione assistita stipulata in data
29.06.2021 autorizzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Torre Annunziata in data 07.12.2020, nonché di estratto dell'atto di matrimonio del Comune di celebrazione delle nozze con relativa annotazione.
Acquisita la predetta documentazione la causa all'udienza del 02.05.2025 è stata nuovamente riservata in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (29.06.2021) certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzata in data
07.12.2020 con atto depositato in data 22.01.2021, dal Procuratore della
Repubblica (come da attestazione dell'Ufficiale di Stato Civile di Torre del Greco del 29.06.2021) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo
3 stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L.
898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande di natura economica, va emessa sentenza non definitiva solo sullo status.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nata a Pt_1 CP_1
Torre del Greco il 08.06.1979) in Pompei in data 08.08.2004;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pompei per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 166, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
c) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
d) spese al definitivo;
e) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 21.05.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
4 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Anna Coletti Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 865 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Torre del Greco al Corso C.F._1
Avezzana n. 61, presso lo studio dell'Avv. Antonioluigi Iacomino, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta su foglio separato al ricorso;
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...] – C.F. CP_1
), elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla via C.F._2
Nazionale n. 478/E, presso lo studio dell'Avv. Marcello Ambrosino, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 02.05.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., entrambi i difensori hanno chiesto in via principale emettersi pronuncia parziale sullo status, riservando in prosieguo al Tribunale gli eventuali provvedimenti economici;
Il P.M., in data 08.07.2024, ha reso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.02.2023, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 in Pompei in data 08.08.2004, dalla cui unione era nato un figlio, ,
[...] Per_1 in data 15.12.2005.
Il ricorrente deduceva che era separato dalla moglie dal 29.06.2021, quando i coniugi si erano separati in forza di convenzione di negoziazione assistita alla presenza degli Avv. Antonioluigi Iacomino e Marcello Ambrosino, autorizzata dal Procuratore della Repubblica in data 07.12.2020 con deposito in data 22.01.2021, e trascritta nei registri di matrimonio del Comune di Torre del
Greco al n. 39, Parte II, anno 2021.
Le condizioni concordate dai coniugi in sede di negoziazione assistita prevedevano l'affido congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore , Per_1 con collocazione prevalente presso la madre, e diritto di visita del padre quale genitore non collocatario. Il Noto, inoltre, si impegnava a corrispondere alla la somma mensile complessiva di euro 600,00, di cui euro 500,00 a titolo CP_1 di contributo al mantenimento del figlio minore ed euro 100,00 a titolo di assegno divorzile per la moglie
Il ricorrente chiedeva, in via preliminare, di dichiarare anche con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando quanto già previsto in sede di negoziazione assistita.
Si costituiva la quale non si opponeva alla domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio ed all'affido congiunto del figlio minore, ma chiedeva di aumentare la somma mensile da porre a carico del a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento ad euro 700,00 mensili, così come di aumentare in euro 400,00 l'assegno divorzile in suo favore.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione del 14.06.2023, il
Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori, confermando allo stato le condizioni della separazione
2 intervenuta all'esito di negoziazione assistita tra i coniugi in data 29.10.2021, rinviando all'udienza del 16.10.2023, poi differita al 12.02.2024.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., considerata la richiesta di parte ricorrente, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 19.06.2024 per la precisazione delle conclusioni sulla questione di status.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, disponendo trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M. prestava parere favorevole in data 08.07.2024.
La causa veniva rimessa sul ruolo al fine di acquisire estratto di matrimonio del Comune di celebrazione delle nozze.
All'udienza dell'11.12.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva rimessa in decisione sulla questione di status e con successiva ordinanza del 19.02.2025 veniva rimessa sul ruolo al fine di acquisire copia integrale della convenzione di negoziazione assistita stipulata in data
29.06.2021 autorizzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Torre Annunziata in data 07.12.2020, nonché di estratto dell'atto di matrimonio del Comune di celebrazione delle nozze con relativa annotazione.
Acquisita la predetta documentazione la causa all'udienza del 02.05.2025 è stata nuovamente riservata in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (29.06.2021) certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzata in data
07.12.2020 con atto depositato in data 22.01.2021, dal Procuratore della
Repubblica (come da attestazione dell'Ufficiale di Stato Civile di Torre del Greco del 29.06.2021) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo
3 stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L.
898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande di natura economica, va emessa sentenza non definitiva solo sullo status.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nata a Pt_1 CP_1
Torre del Greco il 08.06.1979) in Pompei in data 08.08.2004;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pompei per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 166, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
c) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
d) spese al definitivo;
e) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 21.05.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
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