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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/05/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 405/2023 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Pier Luigi Tomaselli e Maria Rosaria Battiato;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Orazio Stefano Esposito;
Appellata
OGGETTO: appello – opposizione avverso ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1636/2023 del 20 aprile 2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania annullava le ordinanze ingiunzione n. OI-000417245 e n. OI-000351767 opposte dall'odierna appellata.
Richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. i precedenti del medesimo ufficio e premesso che gli atti impugnati risultavano emessi ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis del d.l. n. 463/1983, sì come riformulato dal d.lgs. n. 8/2016 che aveva provveduto alla parziale depenalizzazione delle omissioni ivi previste, il Tribunale con riferimento alla O.I. n. 000351767, afferente all'anno 2012, dichiarava la decadenza dell' dal potere di irrogare la sanzione, ai sensi dell'art. 14 della Pt_1
legge n. 689/1981, essendo stato notificato l'avviso di accertamento solo in data
28.10.2017; con riferimento alla O.I. n. 000417245, afferente all'anno 2015, osservava che non era stata prodotta la ricevuta attestante la ricezione dell'atto di accertamento prodromico all'irrogazione della sanzione, con conseguente nullità dell'atto.
Il Tribunale rilevava che il dies a quo del termine di decadenza coincideva con l'entrata in vigore del decreto del 2016. Osservava, altresì, che dagli atti non erano emersi elementi idonei a giustificare il ritardo nella contestazione della violazione, risolvendosi l'attività di verifica dell nell'accertamento di omissioni Pt_1
contributive automaticamente rilevabili. Riteneva che, pur accordando un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all' per procedere ad ulteriori attività di Pt_1
accertamento, il termine di decadenza risultava comunque inutilmente decorso.
Appellava la sentenza l'ente previdenziale soccombente con ricorso depositato il 20 maggio 2023. Al gravame resisteva l'appellata.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 22.05.2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo gravame, l'appellante eccepisce l'inapplicabilità dell'art. 14 della legge n. 689/1981 nelle ipotesi regolate dall'art. 2, comma 1 bis, della legge n. 638/1983, come riformato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016. Sostiene che, attesa la totale peculiarità della fattispecie in esame, la relativa disciplina costituisce un corpus chiuso e compiutamente regolamentato fin nei suoi minimi particolari, di talché non è consentita l'applicazione di regole e principi sanciti in generale dalla legge n. 689/1981, se non espressamente richiamati e/o cogenti per il rispetto di principi generali dell'ordinamento. Rileva che tale impostazione appare confermata dalle previsioni di cui agli artt. 12 della legge n. 689/1981 e 6 del d.lgs. n. 8/2016,
i quali rispettivamente stabiliscono che “i principi e le disposizioni generali (tra cui il successivo art.14) si osservano, solo in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito” e che, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, si osservano le disposizioni della legge n. 689/1981 “in quanto applicabili”.
2. Con il secondo motivo l' si duole della mancata applicazione della Pt_1
disciplina transitoria prevista dall'art. 9 del medesimo decreto, in base al quale l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni.
Premette che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 8/2016, gli effetti della depenalizzazione si estendono anche agli illeciti commessi in data antecedente all'entrata in vigore del decreto stesso, salvo il limite del giudicato.
Rileva che la richiamata norma transitoria prescrive una dettagliata disciplina del procedimento – e della sua scansione temporale – cui l'amministrazione è tenuta ad uniformarsi appena ricevuti e/o restituiti gli atti dall'autorità penale. Evidenzia, quindi, che la citata procedura, pur ricalcando le previsioni di cui all'art. 14 della legge 689/1981 non prevede quale sanzione, in caso di inosservanza dei termini,
3 l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta per decadenza e precisa che, in ogni caso, le norme sulla decadenza non sarebbero soggette ad interpretazione/applicazione estensiva.
Afferma di aver comunque proceduto tempestivamente, entro il termine ex art. 14 cit., alla contestazione dell'illecito amministrativo non appena ricevuti gli atti dall'autorità remittente.
3. Con il terzo motivo, in subordine, censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto che, alla data di notifica della contestazione, il termine di 90 giorni fosse decorso. Rileva che detto termine, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, decorre dal momento in cui la P.A., titolare del potere di accertamento e contestazione, completa tutte le attività di indagine necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentono la congrua determinazione della sanzione da irrogare al trasgressore.
Sostiene, pertanto, di avere provveduto tempestivamente alla notificazione delle violazioni all'esito di un complesso procedimento accertativo.
Critica la decisione per aver ritenuto insussistenti “elementi dai quali desumere la necessità di complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall' ”, lamentando la motivazione meramente Pt_1
apparente sul punto e ribadendo la complessità della procedura di verifica degli illeciti in questione.
4. Infine, ripropone le difese spiegate in primo grado avverso gli ulteriori motivi di opposizione non esaminati dal giudice di prime cure, stante la statuizione sulla preliminare eccezione di decadenza ex art. 14 della legge 689/1981 e precisa che la sanzione è stata irrogata in conformità alla nuova disciplina introdotta dal d.lgs.
n.8/2016.
4 5. Conclude chiedendo condannarsi l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio
6. L'appellata nella memoria difensiva chiede in via principale il rigetto dell'appello, con condanna dell' al pagamento delle spese del grado, da Pt_1
distrarsi ex art. 93 c.p.c.; in subordine, la rideterminazione delle sanzioni in applicazione dell'art. 23 del d.l. n.48/2023.
7. L'appello è infondato.
7.1. Va premesso che l' , nelle conclusioni del ricorso in appello, ha chiesto Pt_1
il rigetto del ricorso di primo grado proposto da e la conferma Controparte_1
della sola O.I. n. 000417245, relativa all'anno 2015. Al riguardo va evidenziato che in relazione a tale ordinanza ingiunzione, come eccepito da parte appellata e accertato dal giudice di prime cure, non risulta in atti la ricevuta attestante la ricezione dell'atto prodromico di accertamento, che l'ente in primo grado aveva dichiarato di depositare, ragione per cui il giudice di prime cure ha dichiarato la nullità della stessa ordinanza.
7.2. Deve osservarsi, in ogni caso, che, come evidenziato dal giudice di primo grado, le sanzioni amministrative portate dalle ordinanze ingiunzione opposte sono state irrogate dall' ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, norma Pt_1
che, sostituendo l'art. 2, comma 1 bis d.l. n. 463/83, conv. con l. n. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro
10.000 annui.
7.3. Nel giudizio in esame, in particolare, si verte in materia di illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, ai quali si applicano le disposizioni dello stesso d.lgs. n. 8/2016 per espressa previsione
5 dell'art. 8 (“sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza
o con decreto divenuti irrevocabili”).
7.4 Ciò premesso, si osserva che, sulla questione oggetto del presente giudizio – che attiene alle conseguenze dell'inosservanza del termine di 90 giorni per la trasmissione agli interessati degli estremi della violazione – questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, concludendo per la decadenza dell' dal potere di Pt_1
irrogare la sanzione (cfr. ex multis sent. n. 1012/2024).
Tale conclusione è stata confermata, di recente, dalla Corte di cassazione, con argomentazioni che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. In particolare, la Corte di legittimità, con la sentenza n. 7641/2025, ha ritenuto quanto segue: “… il D.Lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi"
(comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che
l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti" (comma 4). Ciò posto, va rilevato che l'art.
6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I
e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la
6 previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che
l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del
2024). Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 L. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento
"non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della
7 contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost." (Corte cost. n. 151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art.
9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'"esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato", resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n.
689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi "inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione" (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.). Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003)… D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia nella trasmissione degli atti possa ridondare a danno dell'incolpato, privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della
8 pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost. n. 151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23,24 e 97 Cost. Reputa il
Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle
Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente (Cass. S.U. n. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge”. La Suprema Corte ha, quindi, formulato il seguente principio di diritto: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n.
8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa Pt_1
concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente
9 depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria” (conformi sent. nn. 7845, 8784, 9015, Pt_1
9016, 9021, 9022, 9023 del 2025).
7.5 L' nella vicenda in esame, non ha fornito prova alcuna della pregressa Pt_1
pendenza di un eventuale procedimento penale, né della data di ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, né ha allegato, e quindi dimostrato, quali ulteriori accertamenti abbiano impedito la notifica nei termini, limitandosi a considerazioni di carattere generale prive di concretezza e di specifici riferimenti al caso in esame.
Pertanto, deve escludersi che l'Ente previdenziale abbia dato la prova, a suo carico, che alla data di notifica dell'atto di accertamento non fosse maturato il termine di decadenza previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981.
7.6 La Suprema Corte ha più volte ribadito che “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione,
l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi
(oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando
10 il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Sez. 2, n.
12830/2006, e la successiva Sez. 2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva Sez.
2, n. 3043/2009 anch'essa in termini)” (conf. Cass. ord. 27702/2019, n. 3043/2009
e n. 27405/2019). Il Giudice di merito, al fine di stabilire la decorrenza del termine, deve tenere conto “… del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti…” possa essere “… tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi”
(cfr. Cass. n. 9022/2023, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria).
7.7 Anche a fronte delle “particolareggiate” difese spiegate, l'appellante non ha invero dimostrato la ricorrenza nella specie di elementi significativi della
“complessità” delle indagini, tali da giustificare uno spostamento in avanti – e in tesi fino a quando – del dies a quo del termine.
La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, infatti, si risolve in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Dmag/Uniemens – da inviarsi telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza – e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità. A riprova di ciò, dall'accertamento rivolto all'odierno appellato si ricava
11 che le attività di verifica sono state compiute dall'Istituto previdenziale tramite una mera consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici.
8. In definitiva, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
9. Le spese del grado possono essere compensate, tenendo conto dell'epoca del pronunciamento della Corte di cassazione sopra richiamata.
Ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese del grado.
Dichiara, ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 405/2023 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Pier Luigi Tomaselli e Maria Rosaria Battiato;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Orazio Stefano Esposito;
Appellata
OGGETTO: appello – opposizione avverso ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1636/2023 del 20 aprile 2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania annullava le ordinanze ingiunzione n. OI-000417245 e n. OI-000351767 opposte dall'odierna appellata.
Richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. i precedenti del medesimo ufficio e premesso che gli atti impugnati risultavano emessi ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis del d.l. n. 463/1983, sì come riformulato dal d.lgs. n. 8/2016 che aveva provveduto alla parziale depenalizzazione delle omissioni ivi previste, il Tribunale con riferimento alla O.I. n. 000351767, afferente all'anno 2012, dichiarava la decadenza dell' dal potere di irrogare la sanzione, ai sensi dell'art. 14 della Pt_1
legge n. 689/1981, essendo stato notificato l'avviso di accertamento solo in data
28.10.2017; con riferimento alla O.I. n. 000417245, afferente all'anno 2015, osservava che non era stata prodotta la ricevuta attestante la ricezione dell'atto di accertamento prodromico all'irrogazione della sanzione, con conseguente nullità dell'atto.
Il Tribunale rilevava che il dies a quo del termine di decadenza coincideva con l'entrata in vigore del decreto del 2016. Osservava, altresì, che dagli atti non erano emersi elementi idonei a giustificare il ritardo nella contestazione della violazione, risolvendosi l'attività di verifica dell nell'accertamento di omissioni Pt_1
contributive automaticamente rilevabili. Riteneva che, pur accordando un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all' per procedere ad ulteriori attività di Pt_1
accertamento, il termine di decadenza risultava comunque inutilmente decorso.
Appellava la sentenza l'ente previdenziale soccombente con ricorso depositato il 20 maggio 2023. Al gravame resisteva l'appellata.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 22.05.2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo gravame, l'appellante eccepisce l'inapplicabilità dell'art. 14 della legge n. 689/1981 nelle ipotesi regolate dall'art. 2, comma 1 bis, della legge n. 638/1983, come riformato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016. Sostiene che, attesa la totale peculiarità della fattispecie in esame, la relativa disciplina costituisce un corpus chiuso e compiutamente regolamentato fin nei suoi minimi particolari, di talché non è consentita l'applicazione di regole e principi sanciti in generale dalla legge n. 689/1981, se non espressamente richiamati e/o cogenti per il rispetto di principi generali dell'ordinamento. Rileva che tale impostazione appare confermata dalle previsioni di cui agli artt. 12 della legge n. 689/1981 e 6 del d.lgs. n. 8/2016,
i quali rispettivamente stabiliscono che “i principi e le disposizioni generali (tra cui il successivo art.14) si osservano, solo in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito” e che, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, si osservano le disposizioni della legge n. 689/1981 “in quanto applicabili”.
2. Con il secondo motivo l' si duole della mancata applicazione della Pt_1
disciplina transitoria prevista dall'art. 9 del medesimo decreto, in base al quale l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni.
Premette che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 8/2016, gli effetti della depenalizzazione si estendono anche agli illeciti commessi in data antecedente all'entrata in vigore del decreto stesso, salvo il limite del giudicato.
Rileva che la richiamata norma transitoria prescrive una dettagliata disciplina del procedimento – e della sua scansione temporale – cui l'amministrazione è tenuta ad uniformarsi appena ricevuti e/o restituiti gli atti dall'autorità penale. Evidenzia, quindi, che la citata procedura, pur ricalcando le previsioni di cui all'art. 14 della legge 689/1981 non prevede quale sanzione, in caso di inosservanza dei termini,
3 l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta per decadenza e precisa che, in ogni caso, le norme sulla decadenza non sarebbero soggette ad interpretazione/applicazione estensiva.
Afferma di aver comunque proceduto tempestivamente, entro il termine ex art. 14 cit., alla contestazione dell'illecito amministrativo non appena ricevuti gli atti dall'autorità remittente.
3. Con il terzo motivo, in subordine, censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto che, alla data di notifica della contestazione, il termine di 90 giorni fosse decorso. Rileva che detto termine, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, decorre dal momento in cui la P.A., titolare del potere di accertamento e contestazione, completa tutte le attività di indagine necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentono la congrua determinazione della sanzione da irrogare al trasgressore.
Sostiene, pertanto, di avere provveduto tempestivamente alla notificazione delle violazioni all'esito di un complesso procedimento accertativo.
Critica la decisione per aver ritenuto insussistenti “elementi dai quali desumere la necessità di complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall' ”, lamentando la motivazione meramente Pt_1
apparente sul punto e ribadendo la complessità della procedura di verifica degli illeciti in questione.
4. Infine, ripropone le difese spiegate in primo grado avverso gli ulteriori motivi di opposizione non esaminati dal giudice di prime cure, stante la statuizione sulla preliminare eccezione di decadenza ex art. 14 della legge 689/1981 e precisa che la sanzione è stata irrogata in conformità alla nuova disciplina introdotta dal d.lgs.
n.8/2016.
4 5. Conclude chiedendo condannarsi l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio
6. L'appellata nella memoria difensiva chiede in via principale il rigetto dell'appello, con condanna dell' al pagamento delle spese del grado, da Pt_1
distrarsi ex art. 93 c.p.c.; in subordine, la rideterminazione delle sanzioni in applicazione dell'art. 23 del d.l. n.48/2023.
7. L'appello è infondato.
7.1. Va premesso che l' , nelle conclusioni del ricorso in appello, ha chiesto Pt_1
il rigetto del ricorso di primo grado proposto da e la conferma Controparte_1
della sola O.I. n. 000417245, relativa all'anno 2015. Al riguardo va evidenziato che in relazione a tale ordinanza ingiunzione, come eccepito da parte appellata e accertato dal giudice di prime cure, non risulta in atti la ricevuta attestante la ricezione dell'atto prodromico di accertamento, che l'ente in primo grado aveva dichiarato di depositare, ragione per cui il giudice di prime cure ha dichiarato la nullità della stessa ordinanza.
7.2. Deve osservarsi, in ogni caso, che, come evidenziato dal giudice di primo grado, le sanzioni amministrative portate dalle ordinanze ingiunzione opposte sono state irrogate dall' ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, norma Pt_1
che, sostituendo l'art. 2, comma 1 bis d.l. n. 463/83, conv. con l. n. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro
10.000 annui.
7.3. Nel giudizio in esame, in particolare, si verte in materia di illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, ai quali si applicano le disposizioni dello stesso d.lgs. n. 8/2016 per espressa previsione
5 dell'art. 8 (“sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza
o con decreto divenuti irrevocabili”).
7.4 Ciò premesso, si osserva che, sulla questione oggetto del presente giudizio – che attiene alle conseguenze dell'inosservanza del termine di 90 giorni per la trasmissione agli interessati degli estremi della violazione – questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, concludendo per la decadenza dell' dal potere di Pt_1
irrogare la sanzione (cfr. ex multis sent. n. 1012/2024).
Tale conclusione è stata confermata, di recente, dalla Corte di cassazione, con argomentazioni che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. In particolare, la Corte di legittimità, con la sentenza n. 7641/2025, ha ritenuto quanto segue: “… il D.Lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi"
(comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che
l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti" (comma 4). Ciò posto, va rilevato che l'art.
6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I
e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la
6 previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che
l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del
2024). Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 L. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento
"non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della
7 contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost." (Corte cost. n. 151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art.
9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'"esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato", resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n.
689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi "inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione" (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.). Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003)… D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia nella trasmissione degli atti possa ridondare a danno dell'incolpato, privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della
8 pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost. n. 151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23,24 e 97 Cost. Reputa il
Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle
Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente (Cass. S.U. n. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge”. La Suprema Corte ha, quindi, formulato il seguente principio di diritto: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n.
8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa Pt_1
concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente
9 depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria” (conformi sent. nn. 7845, 8784, 9015, Pt_1
9016, 9021, 9022, 9023 del 2025).
7.5 L' nella vicenda in esame, non ha fornito prova alcuna della pregressa Pt_1
pendenza di un eventuale procedimento penale, né della data di ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, né ha allegato, e quindi dimostrato, quali ulteriori accertamenti abbiano impedito la notifica nei termini, limitandosi a considerazioni di carattere generale prive di concretezza e di specifici riferimenti al caso in esame.
Pertanto, deve escludersi che l'Ente previdenziale abbia dato la prova, a suo carico, che alla data di notifica dell'atto di accertamento non fosse maturato il termine di decadenza previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981.
7.6 La Suprema Corte ha più volte ribadito che “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione,
l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi
(oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando
10 il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Sez. 2, n.
12830/2006, e la successiva Sez. 2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva Sez.
2, n. 3043/2009 anch'essa in termini)” (conf. Cass. ord. 27702/2019, n. 3043/2009
e n. 27405/2019). Il Giudice di merito, al fine di stabilire la decorrenza del termine, deve tenere conto “… del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti…” possa essere “… tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi”
(cfr. Cass. n. 9022/2023, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria).
7.7 Anche a fronte delle “particolareggiate” difese spiegate, l'appellante non ha invero dimostrato la ricorrenza nella specie di elementi significativi della
“complessità” delle indagini, tali da giustificare uno spostamento in avanti – e in tesi fino a quando – del dies a quo del termine.
La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, infatti, si risolve in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Dmag/Uniemens – da inviarsi telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza – e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità. A riprova di ciò, dall'accertamento rivolto all'odierno appellato si ricava
11 che le attività di verifica sono state compiute dall'Istituto previdenziale tramite una mera consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici.
8. In definitiva, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
9. Le spese del grado possono essere compensate, tenendo conto dell'epoca del pronunciamento della Corte di cassazione sopra richiamata.
Ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese del grado.
Dichiara, ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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