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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 30/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
OGGETTO Pagamento indennizzo assicurativo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2529 dell'anno
2018 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Salvatore Pasquadibisceglie, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORE
E
in persona di suo procuratore speciale, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Logrieco, con studio in Molfetta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate a verbale dell'udienza del
12.6.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
regolarmente notificato il 3.5.2018, il ha quivi Parte_1
convenuto la , deducendo quanto segue. CP_1
La mattina del giorno 29.11.2015, era alla guida della sua bicicletta in agro di Corato. Intorno alle ore 11, è successo che, <
pioggia>>, è caduto, urtando violentemente al suolo dal lato sinistro. Dopo essersi nell'immediatezza sottoposto a visita presso il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Trani,
che non rivelava effetti permanenti del trauma occorso,
persistendo tuttavia <
spalla sinistra>>, si sottoponeva a più approfonditi accertamenti, in esito ai quali gli veniva diagnosticato
<
cuffia superiore, cervicobrachialgia sinistra da sospetta ernia del disco cervicale>>. Il 21.7.2016, si ricoverava pertanto < Controparte_2
dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di "tenotomia del CLB,
acromionplastica anteriore, riparazione cuffia rotatori superiore con 1 ancora a tripla sutura>> e da dove veniva
2 dimesso il successivo 23.7 con diagnosi di <
superiore spalla sinistra>>. Seguivano un periodo di 30
giorni di totale immobilizzazione della regione lesa e plurimi cicli di sedute fisioterapiche, all'esito dei quali
è residuata <
sinistra>>, che perito di sua fiducia al quale l'attore si rivolgeva valutava in relazione di derivazione causale con la caduta dalla bicicletta verificatasi il 29.11.2015 e tale da comportare una invalidità permanente del 18%, così stimata in applicazione delle tabelle di cui al d.p.r. n. CP_3
1124/1965, prese a riferimento dalla polizza n. 730566512
che il aveva in essere con la Compagnia convenuta Parte_1
al momento dell'incidente anche a garanzia di infortunio. Le
plurime richieste dell'attore di liquidazione dell'indennizzo pertanto spettantegli in forza di detta polizza non hanno avuto risultato, ritenendo l'Assicurazione, che non ha neppure inteso partecipare al procedimento di mediazione previamente esperito dal
[...]
, che <… [dell'evento denunciato] Pt_1
non sono configurabili come infortunio ai sensi della polizza di cui trattasi>>.
L'attore chiede qui pertanto condannarsi la al CP_1
pagamento in suo favore della complessiva somma di €
13.226,30, di cui € 11.000,00, al netto della prevista franchigia del 7%, per invalidità permanente, € 225,00 per diaria da ricovero, € 225,00 per diaria da convalescenza, €
3 854,30, al netto del previsto scoperto del 10%, per spese mediche, ed € 922,00 per trattamenti fisioterapici, <
interessi e danno da svalutazione monetaria>>.
La Compagnia resiste con comparsa di risposta depositata il
26.9.2018, bensì in termine inferiore a quello prescritto dall'art. 166 c.p.c., di 20 giorni prima della data dell'udienza di prima comparizione fissata nell'atto di citazione, nella specie fissata al 27.9.2018, ma senza incorrere in alcuna delle decadenze stabilite dai commi 2 e
3 del successivo art. 167, deducendo a sua volta quanto segue.
La garanzia assicurativa invocata dal non può Parte_1
trovare nella specie applicazione in forza dell'art. 15.1,
lett. a), delle condizioni di polizza, in quanto tale clausola prevede la copertura per invalidità permanente da infortunio per <
dell'infortunio che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana indipendentemente dalle condizioni fisiche o patologiche preesistenti e/o sopravvenute>>, nel mentre la invalidità permanente accertata in pregiudizio dell'attore dal suo perito <
ciclistico del 29/11/2015, ma ad alterazione di tipo degenerativo conseguent[e] alla frattura del trochite omerale sx subita in una precedente caduta da bicicletta nel
2012>>, attestata da radiografia eseguita dal Parte_1
4 presso il presidio ospedaliero di Trani il 6.9.2016. Di
conseguenza: non sono rimborsabili le spese mediche, in quanto <
soccorso in regime di SSN, tutti i giustificativi delle spese mediche offert[i] in comunicazione dall'attore sono collegat[i] sempre e soltanto alla patologia degenerativa conseguita alla frattura della spalla del 2012>>; non può
ritenersi che < … ha subito alcun ricovero per l'infortunio occorsogli il 29/11/2015, per cui non potrà
essergli liquidata alcuna somma a titolo di "diaria">>.
Incontroversi dunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., per un verso, l'accadimento della caduta dalla bicicletta di cui il è stato vittima il Parte_1
29/11/2015 e il prodursi della rottura della cuffia superiore della spalla sinistra di seguito manifestatasi in suo pregiudizio, e, per altro verso, che la polizza n. 730566512
originariamente stipulata fra le parti il 1°.9.2014 - versata in atti in copia fotostatica, la cui conformità
all'originale, a mente dell'art. 2712 c.c., non è contestata
– fosse valida ed efficace al momento di detto sinistro e fosse astrattamente suscettibile di operare in relazione a tale tipo di sinistro, pacificamente riconducibile entro l'< > per infortunio Controparte_4
quale definito in contratto, in contesa è la concreta qualificabilità o meno dell'evento lesivo allegato dal
[...]
in termini di infortunio alla stregua dei requisiti Pt_1
5 di indennizzabilità della invalidità permanente fissati in polizza, per cui, come innanzi prospettato dalla Compagnia,
ex art. 15.1, lett. a) delle condizioni di assicurazione, la copertura per invalidità permanente da infortunio opera per
<
che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana indipendentemente dalle condizioni fisiche o patologiche preesistenti e/o sopravvenute>>, contestandosi dalla CP_1
che la suddetta rottura della cuffia superiore della spalla sinistra dell'attore, con tutto ciò che ne è conseguito, sia stata in effetti in via esclusiva determinata dalla caduta dalla bicicletta occorsa il 29.11.2015, anziché, in tutto o quanto meno in parte, da degenerazione degli effetti di precedente trauma subito dal alla medesima spalla Parte_1
nel 2012, che gli procurò frattura del trochite omerale sinistro, così come attestato da radiografia dallo stesso eseguita il 6.9.2016.
La causa è stata istruita mediante il mero espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, essendo superflue le prove orali richieste dalle parti sui fatti di causa come sopra incontroversi, le quali pertanto non sono state ammesse.
È stata disposta una prima c.t.u. a mezzo del dott.
[...]
, il quale, accertato che < causa CP_5
dell'incidente stradale occorso in data 29/11/2015
[l'attore] riportò: ID RA CONTUSIVO SPALLA SINISTRA
6 CON LESIONE DELLA CUFFIA SUPERIORE IN PAZIENTE GIA' AFFETTO
DA ESITI DI FRATTURA DEL TROCHITE OMERALE NEL 2012>>, non è
stato però in grado, neanche a seguito delle osservazioni dei consulenti di parte, di motivare e concludere esaurientemente sul punto dirimente della controversia: se cioè, avuto riguardo alla lesione in cui il era Parte_1
già precedentemente incorso alla stessa regione, la lesione manifestatasi in suo pregiudizio di seguito alla caduta dalla bicicletta occorsa il 29.11.2015 soddisfi o meno i requisiti di indennizzabilità della invalidità permanente come innanzi stabiliti dall'art. 15.1, lett. a), ponendosi l'invalidità
come effetto esclusivo di detta caduta.
È stata pertanto disposta seconda c.t.u. a mezzo del dott.
il quale, con la replica alle osservazioni Persona_1
della consulente di parte dell'Assicurazione depositata il
26.10.2023, ha finalmente dato risolutiva risposta alla questione, come appresso sorretta da idonea motivazione.
Il nuovo c.t.u., infatti, ha ivi così riferito: <
quanto rilevato dagli esami strumentali susseguenti all'evento traumatico, ho preso attenta visione delle immagini e allego referto della RNM spalla sinistra eseguita presso l'U.O.C. di Andria il 12/02/2016, redatto dal Dr.
Direttore dell'Unita Operativa, Persona_2
attestante: "… Il sovraspinoso presenta irregolarità di segnale in sede inserzionale come per lesione intrasostanza.
Nei limiti della norma il trofismo muscolare del
7 sovraspinoso. Modico versamento fluido nella guaina del
C.L.B. Irregolarità del profilo corticale del trochite, cui si associa minimo e tenue edema osseo da riferire verosimilmente ad esiti di frattura" / Dalla lettura di quest[e] immagini non si è evidenziato un processo degenerativo a carico del tendine sovraspinoso inoltre anche nel verbale operatorio del reparto di ortopedia di Acquaviva
delle Fonti del giorno 21.7.2016 non sono descritti aspetti degenerativi tendinei. / Da quanto sopra si afferma che la lesione tendinea a carico del tendine in esame è legata alla caduta del novembre 2015 e, come tale, è da considerare di natura traumatica e non degenerativa. / Ad avvalorare il traumatismo che la spalla sinistra ha subito nella caduta al suolo viene incontro la presenza di edema osseo a livello della zona di impatto (l'edema è un elemento indicativo di trauma diretto recente e non di degenerazione)>>.
Conformemente a tali considerazioni, che questo giudicante condivide, siccome maggiormente persuasive rispetto alle contrarie argomentazioni della c.t.p. della
[...]
, e fa proprie, deve allora in primo luogo CP_6
ritenersi che la caduta dalla bicicletta in cui il
[...]
è incorso il 29.11.2015 ha dato luogo ad infortunio, Pt_1
dal quale, in ossequio ai requisiti fissati nella polizza inter partes, è derivata in pregiudizio dell'attore una invalidità permanente ad indennizzarsi dalla Compagnia.
Nella relazione di c.t.u. depositata dal dott. il Per_1
8 precedente 21.4.2022, l'entità di tale invalidità
permanente, in applicazione della Tabella INAIL allegata al
Regolamento per l'Esecuzione del d.p.r. n. 1124/1965, così
come stabilito in polizza, è stata poi quantificata in otto punti percentuali.
La polizza inter partes garantisce peraltro l'indennizzo della invalidità permanente da infortunio con una franchigia del 7%: per cui, ex art. 15.2, co. 3, delle condizioni di assicurazione, l'indennizzo, nel caso di specie, va calcolato <
eccedente il 7%>>.
La somma assicurata in favore del per tale Parte_1
rischio risulta pari ad € 100.000,00.
Consegue che l'indennizzo spettante all'attore per tale titolo ammonta ad € 1.000,00.
Per il caso di infortunio, la stessa polizza prevede poi una
<> e una <
ricovero>>
Il dott. ha riscontrato essere tre i giorni di ricovero Per_1
ed ha quantificato in 75 giorni la durata della successiva convalescenza.
Ora, la polizza prevede per l'indennizzo della degenza ospedaliera una franchigia di 7 giorni e per l'indennizzo della convalescenza la somma di € 75,00 al giorno fino ad un massimo di 60 giorni.
Nulla spetta dunque al per < Parte_1
9 ricovero>>, la durata della degenza ospedaliera essendo nella specie inferiore ai giorni di franchigia.
Quanto invece alla <
ricovero>>, il riconoscimento dell'indennizzo spettante va contenuto entro la misura del petitum, pari ad € 225,00.
La stessa polizza prevede infine, per il caso di invalidità
permanente da infortunio: il rimborso delle spese mediche,
fino ad un massimo di € 5.000,00 e con uno scoperto del 10%
con il minimo di € 100,00; il rimborso delle spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi fino ad un massimo di € 1.000,00.
Il dott. ha valutato congrue le spese documentate Per_1
dall'attore.
Questi, a tenore di polizza, ha pertanto altresì diritto al pagamento delle somme richieste per questi altri titoli: e cioè, € 854,30 per rimborso delle spese mediche ed € 922,00
per rimborso delle spese di fisioterapia.
In definitiva allora la va per quanto sopra CP_1
condannata a pagare in favore dell'attore la minore complessiva somma di € 3.001,30, oltre agli interessi, al tasso di cui all'art. 1284 c.c. ovvero al tasso eventualmente maggiore costituito dal rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata infrannuale, in cui, in mancanza di prova contraria, il maggior danno da svalutazione monetaria deve presuntivamente determinarsi (v. Cass. SS.UU.
16.7.2008 n. 19499), a decorrere dalla data del 24.2.2017,
10 alla quale è documentata risposta dell'Assicurazione alla richiesta di indennizzo del che non è invece Parte_1
documentata, fino all'effettivo soddisfo.
Attesa la parziale soccombenza reciproca, le spese delle due c.t.u. espletate vanno definitivamente ripartite fra le parti per quote uguali, nel mentre le spese di patrocinio vanno compensate per tre quarti e gravano sull'Assicurazione
per il residuo quarto, nella misura, così ridotta, liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da nei confronti della Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda di indennizzo per quanto di ragione e,
per l'effetto, condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di € 3.001,30, oltre ad interessi come in motivazione;
- pone definitivamente le spese delle due c.t.u. espletate a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuna;
- dichiara le spese di patrocinio compensate fra le parti per tre quarti e condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore il residuo quarto, che, in tale misura ridotta,
11 si liquida nella complessiva somma di € 777,71, di cui €
68,71 per esborsi ed € 709,00 per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e CPA
ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 29.1.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2529 dell'anno
2018 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Salvatore Pasquadibisceglie, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORE
E
in persona di suo procuratore speciale, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Logrieco, con studio in Molfetta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate a verbale dell'udienza del
12.6.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
regolarmente notificato il 3.5.2018, il ha quivi Parte_1
convenuto la , deducendo quanto segue. CP_1
La mattina del giorno 29.11.2015, era alla guida della sua bicicletta in agro di Corato. Intorno alle ore 11, è successo che, <
pioggia>>, è caduto, urtando violentemente al suolo dal lato sinistro. Dopo essersi nell'immediatezza sottoposto a visita presso il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Trani,
che non rivelava effetti permanenti del trauma occorso,
persistendo tuttavia <
spalla sinistra>>, si sottoponeva a più approfonditi accertamenti, in esito ai quali gli veniva diagnosticato
<
cuffia superiore, cervicobrachialgia sinistra da sospetta ernia del disco cervicale>>. Il 21.7.2016, si ricoverava pertanto < Controparte_2
dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di "tenotomia del CLB,
acromionplastica anteriore, riparazione cuffia rotatori superiore con 1 ancora a tripla sutura>> e da dove veniva
2 dimesso il successivo 23.7 con diagnosi di <
superiore spalla sinistra>>. Seguivano un periodo di 30
giorni di totale immobilizzazione della regione lesa e plurimi cicli di sedute fisioterapiche, all'esito dei quali
è residuata <
sinistra>>, che perito di sua fiducia al quale l'attore si rivolgeva valutava in relazione di derivazione causale con la caduta dalla bicicletta verificatasi il 29.11.2015 e tale da comportare una invalidità permanente del 18%, così stimata in applicazione delle tabelle di cui al d.p.r. n. CP_3
1124/1965, prese a riferimento dalla polizza n. 730566512
che il aveva in essere con la Compagnia convenuta Parte_1
al momento dell'incidente anche a garanzia di infortunio. Le
plurime richieste dell'attore di liquidazione dell'indennizzo pertanto spettantegli in forza di detta polizza non hanno avuto risultato, ritenendo l'Assicurazione, che non ha neppure inteso partecipare al procedimento di mediazione previamente esperito dal
[...]
, che <… [dell'evento denunciato] Pt_1
non sono configurabili come infortunio ai sensi della polizza di cui trattasi>>.
L'attore chiede qui pertanto condannarsi la al CP_1
pagamento in suo favore della complessiva somma di €
13.226,30, di cui € 11.000,00, al netto della prevista franchigia del 7%, per invalidità permanente, € 225,00 per diaria da ricovero, € 225,00 per diaria da convalescenza, €
3 854,30, al netto del previsto scoperto del 10%, per spese mediche, ed € 922,00 per trattamenti fisioterapici, <
interessi e danno da svalutazione monetaria>>.
La Compagnia resiste con comparsa di risposta depositata il
26.9.2018, bensì in termine inferiore a quello prescritto dall'art. 166 c.p.c., di 20 giorni prima della data dell'udienza di prima comparizione fissata nell'atto di citazione, nella specie fissata al 27.9.2018, ma senza incorrere in alcuna delle decadenze stabilite dai commi 2 e
3 del successivo art. 167, deducendo a sua volta quanto segue.
La garanzia assicurativa invocata dal non può Parte_1
trovare nella specie applicazione in forza dell'art. 15.1,
lett. a), delle condizioni di polizza, in quanto tale clausola prevede la copertura per invalidità permanente da infortunio per <
dell'infortunio che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana indipendentemente dalle condizioni fisiche o patologiche preesistenti e/o sopravvenute>>, nel mentre la invalidità permanente accertata in pregiudizio dell'attore dal suo perito <
ciclistico del 29/11/2015, ma ad alterazione di tipo degenerativo conseguent[e] alla frattura del trochite omerale sx subita in una precedente caduta da bicicletta nel
2012>>, attestata da radiografia eseguita dal Parte_1
4 presso il presidio ospedaliero di Trani il 6.9.2016. Di
conseguenza: non sono rimborsabili le spese mediche, in quanto <
soccorso in regime di SSN, tutti i giustificativi delle spese mediche offert[i] in comunicazione dall'attore sono collegat[i] sempre e soltanto alla patologia degenerativa conseguita alla frattura della spalla del 2012>>; non può
ritenersi che < … ha subito alcun ricovero per l'infortunio occorsogli il 29/11/2015, per cui non potrà
essergli liquidata alcuna somma a titolo di "diaria">>.
Incontroversi dunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., per un verso, l'accadimento della caduta dalla bicicletta di cui il è stato vittima il Parte_1
29/11/2015 e il prodursi della rottura della cuffia superiore della spalla sinistra di seguito manifestatasi in suo pregiudizio, e, per altro verso, che la polizza n. 730566512
originariamente stipulata fra le parti il 1°.9.2014 - versata in atti in copia fotostatica, la cui conformità
all'originale, a mente dell'art. 2712 c.c., non è contestata
– fosse valida ed efficace al momento di detto sinistro e fosse astrattamente suscettibile di operare in relazione a tale tipo di sinistro, pacificamente riconducibile entro l'< > per infortunio Controparte_4
quale definito in contratto, in contesa è la concreta qualificabilità o meno dell'evento lesivo allegato dal
[...]
in termini di infortunio alla stregua dei requisiti Pt_1
5 di indennizzabilità della invalidità permanente fissati in polizza, per cui, come innanzi prospettato dalla Compagnia,
ex art. 15.1, lett. a) delle condizioni di assicurazione, la copertura per invalidità permanente da infortunio opera per
<
che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana indipendentemente dalle condizioni fisiche o patologiche preesistenti e/o sopravvenute>>, contestandosi dalla CP_1
che la suddetta rottura della cuffia superiore della spalla sinistra dell'attore, con tutto ciò che ne è conseguito, sia stata in effetti in via esclusiva determinata dalla caduta dalla bicicletta occorsa il 29.11.2015, anziché, in tutto o quanto meno in parte, da degenerazione degli effetti di precedente trauma subito dal alla medesima spalla Parte_1
nel 2012, che gli procurò frattura del trochite omerale sinistro, così come attestato da radiografia dallo stesso eseguita il 6.9.2016.
La causa è stata istruita mediante il mero espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, essendo superflue le prove orali richieste dalle parti sui fatti di causa come sopra incontroversi, le quali pertanto non sono state ammesse.
È stata disposta una prima c.t.u. a mezzo del dott.
[...]
, il quale, accertato che < causa CP_5
dell'incidente stradale occorso in data 29/11/2015
[l'attore] riportò: ID RA CONTUSIVO SPALLA SINISTRA
6 CON LESIONE DELLA CUFFIA SUPERIORE IN PAZIENTE GIA' AFFETTO
DA ESITI DI FRATTURA DEL TROCHITE OMERALE NEL 2012>>, non è
stato però in grado, neanche a seguito delle osservazioni dei consulenti di parte, di motivare e concludere esaurientemente sul punto dirimente della controversia: se cioè, avuto riguardo alla lesione in cui il era Parte_1
già precedentemente incorso alla stessa regione, la lesione manifestatasi in suo pregiudizio di seguito alla caduta dalla bicicletta occorsa il 29.11.2015 soddisfi o meno i requisiti di indennizzabilità della invalidità permanente come innanzi stabiliti dall'art. 15.1, lett. a), ponendosi l'invalidità
come effetto esclusivo di detta caduta.
È stata pertanto disposta seconda c.t.u. a mezzo del dott.
il quale, con la replica alle osservazioni Persona_1
della consulente di parte dell'Assicurazione depositata il
26.10.2023, ha finalmente dato risolutiva risposta alla questione, come appresso sorretta da idonea motivazione.
Il nuovo c.t.u., infatti, ha ivi così riferito: <
quanto rilevato dagli esami strumentali susseguenti all'evento traumatico, ho preso attenta visione delle immagini e allego referto della RNM spalla sinistra eseguita presso l'U.O.C. di Andria il 12/02/2016, redatto dal Dr.
Direttore dell'Unita Operativa, Persona_2
attestante: "… Il sovraspinoso presenta irregolarità di segnale in sede inserzionale come per lesione intrasostanza.
Nei limiti della norma il trofismo muscolare del
7 sovraspinoso. Modico versamento fluido nella guaina del
C.L.B. Irregolarità del profilo corticale del trochite, cui si associa minimo e tenue edema osseo da riferire verosimilmente ad esiti di frattura" / Dalla lettura di quest[e] immagini non si è evidenziato un processo degenerativo a carico del tendine sovraspinoso inoltre anche nel verbale operatorio del reparto di ortopedia di Acquaviva
delle Fonti del giorno 21.7.2016 non sono descritti aspetti degenerativi tendinei. / Da quanto sopra si afferma che la lesione tendinea a carico del tendine in esame è legata alla caduta del novembre 2015 e, come tale, è da considerare di natura traumatica e non degenerativa. / Ad avvalorare il traumatismo che la spalla sinistra ha subito nella caduta al suolo viene incontro la presenza di edema osseo a livello della zona di impatto (l'edema è un elemento indicativo di trauma diretto recente e non di degenerazione)>>.
Conformemente a tali considerazioni, che questo giudicante condivide, siccome maggiormente persuasive rispetto alle contrarie argomentazioni della c.t.p. della
[...]
, e fa proprie, deve allora in primo luogo CP_6
ritenersi che la caduta dalla bicicletta in cui il
[...]
è incorso il 29.11.2015 ha dato luogo ad infortunio, Pt_1
dal quale, in ossequio ai requisiti fissati nella polizza inter partes, è derivata in pregiudizio dell'attore una invalidità permanente ad indennizzarsi dalla Compagnia.
Nella relazione di c.t.u. depositata dal dott. il Per_1
8 precedente 21.4.2022, l'entità di tale invalidità
permanente, in applicazione della Tabella INAIL allegata al
Regolamento per l'Esecuzione del d.p.r. n. 1124/1965, così
come stabilito in polizza, è stata poi quantificata in otto punti percentuali.
La polizza inter partes garantisce peraltro l'indennizzo della invalidità permanente da infortunio con una franchigia del 7%: per cui, ex art. 15.2, co. 3, delle condizioni di assicurazione, l'indennizzo, nel caso di specie, va calcolato <
eccedente il 7%>>.
La somma assicurata in favore del per tale Parte_1
rischio risulta pari ad € 100.000,00.
Consegue che l'indennizzo spettante all'attore per tale titolo ammonta ad € 1.000,00.
Per il caso di infortunio, la stessa polizza prevede poi una
<> e una <
ricovero>>
Il dott. ha riscontrato essere tre i giorni di ricovero Per_1
ed ha quantificato in 75 giorni la durata della successiva convalescenza.
Ora, la polizza prevede per l'indennizzo della degenza ospedaliera una franchigia di 7 giorni e per l'indennizzo della convalescenza la somma di € 75,00 al giorno fino ad un massimo di 60 giorni.
Nulla spetta dunque al per < Parte_1
9 ricovero>>, la durata della degenza ospedaliera essendo nella specie inferiore ai giorni di franchigia.
Quanto invece alla <
ricovero>>, il riconoscimento dell'indennizzo spettante va contenuto entro la misura del petitum, pari ad € 225,00.
La stessa polizza prevede infine, per il caso di invalidità
permanente da infortunio: il rimborso delle spese mediche,
fino ad un massimo di € 5.000,00 e con uno scoperto del 10%
con il minimo di € 100,00; il rimborso delle spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi fino ad un massimo di € 1.000,00.
Il dott. ha valutato congrue le spese documentate Per_1
dall'attore.
Questi, a tenore di polizza, ha pertanto altresì diritto al pagamento delle somme richieste per questi altri titoli: e cioè, € 854,30 per rimborso delle spese mediche ed € 922,00
per rimborso delle spese di fisioterapia.
In definitiva allora la va per quanto sopra CP_1
condannata a pagare in favore dell'attore la minore complessiva somma di € 3.001,30, oltre agli interessi, al tasso di cui all'art. 1284 c.c. ovvero al tasso eventualmente maggiore costituito dal rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata infrannuale, in cui, in mancanza di prova contraria, il maggior danno da svalutazione monetaria deve presuntivamente determinarsi (v. Cass. SS.UU.
16.7.2008 n. 19499), a decorrere dalla data del 24.2.2017,
10 alla quale è documentata risposta dell'Assicurazione alla richiesta di indennizzo del che non è invece Parte_1
documentata, fino all'effettivo soddisfo.
Attesa la parziale soccombenza reciproca, le spese delle due c.t.u. espletate vanno definitivamente ripartite fra le parti per quote uguali, nel mentre le spese di patrocinio vanno compensate per tre quarti e gravano sull'Assicurazione
per il residuo quarto, nella misura, così ridotta, liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da nei confronti della Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda di indennizzo per quanto di ragione e,
per l'effetto, condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di € 3.001,30, oltre ad interessi come in motivazione;
- pone definitivamente le spese delle due c.t.u. espletate a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuna;
- dichiara le spese di patrocinio compensate fra le parti per tre quarti e condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore il residuo quarto, che, in tale misura ridotta,
11 si liquida nella complessiva somma di € 777,71, di cui €
68,71 per esborsi ed € 709,00 per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e CPA
ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 29.1.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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