Articolo 569 del Codice civile
Articolo 568Articolo 536
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19 aprile 1942
Art. 569.

(Successione degli ascendenti).

A colui che muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una meta' gli ascendenti della linea paterna e per l'altra meta' gli ascendenti della linea materna.

Se pero' gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredita' e' devoluta al piu' vicino senza distinzione di linea.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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